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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del
19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3063/2025 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Martino, Parte_1
- Opponente - contro
, in persona del Presidente p.t., difesa da propri funzionari. CP_1
- Opposta -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Fascicolo
[...]
SA/2021/1577/LE/FR emessa dal servizio contenzioso Puglia Meridionale della in data 25.03.2025 e notificata il 31.03.2025, con cui gli veniva CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 467,86, di cui € 458,33 a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, al veniva contestata la violazione di cui all'art. 2, Pt_1
comma 4, L. R. n. 38/2016, come sanzionata dall'art. 12, comma 1, lett. e) della stessa legge, poiché “a seguito di accertamento presso un terreno sito nell'agro del Comune di Copertino, in catasto al foglio 10, part.lla 186, l'organo verbalizzante, durante un servizio di controllo del territorio, notava una colonna di fumo, pertanto, si dirigeva in direzione della stessa per verificarne la causa.
Giunto sul posto accertava che era in atto una combustione di materiale vegetale
1 accumulato su un terreno lasciato incustodito e si procedeva con gli accertamenti di rito, consistenti nell'esecuzione di rilievi fotografici attestanti lo Stato dei luoghi
e individuazione delle coordinate GPS del terreno. Dai successivi accertamenti, eseguiti presso gli uffici del reparto in intestazione, il terreno in questione risultava essere censito nel NCTC del Comune di Copertino, al foglio 10 particella
186, risultata di proprietà del sig. .”. Parte_1
L'odierno ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “
1. Violazione del diritto di difesa – Omessa audizione personale. Nullità dell'ordinanza- ingiunzione per la violazione dell'art. 18 L. 689/81; 2. Omesso accertamento dell'autore materiale della violazione;
3. Inesistenza della responsabilità oggettiva – Necessità di condotta colposa o dolosa (art. 3 L. 689/1981).
Compromissione del diritto di regresso – Omessa individuazione del soggetto attivo.”.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere
l'esecuzione del provvedimento impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
- nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare
l'ordinanza-ingiunzione con protocollo
A00_RP/Class. del 26.03.2021 e fascicolo n. CodiceFiscale_1
SA/2021/1577/LE/FR del 25.03.2025, notificato in data 31.03.2025, emessa dalla
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto
[...] illegittima e priva di effetti giuridici sotto plurimi profili, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la restituzione della somma eventualmente già versata;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.06.2025, si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., impugnando CP_1
e contestando quanto dedotto dalla difesa attorea, ritenendo il ricorso privo di fondamento fattuale e giuridico, chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto.
All'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
2 L'opposizione proposta da merita rigetto per i seguenti Parte_1
motivi.
Il provvedimento oggetto di impugnazione trae origine da un sopralluogo effettuato in data 26.02.2021 da una pattuglia del Comando Regione Carabinieri
Forestale “ ” - Stazione di Lecce;
in particolare, i militari, durante un servizio CP_1
di controllo del territorio nell'agro del Comune di Copertino, notavano una colonna di fumo. Quindi, si dirigevano in direzione della stessa per verificarne la causa. Giunti sul posto, accertavano che era in atto una combustione di materiale vegetale accumulato su un terreno, lasciato incustodito.
Considerato che
la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione integra la fattispecie di illecito amministrativo prevista dall'Art. 2 c. 4 e sanzionata dall'art. 12 c. 1 lett. e) della Legge Regionale 38/2016, i militari procedevano con gli accertamenti di rito, consistenti nell'esecuzione di rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi, e individuazione delle coordinate GPS del terreno. Dai successivi accertamenti eseguiti presso gli uffici di appartenenza, i militari accertavano che il terreno in questione risultava essere censito nel NCTC del Comune di Copertino al Foglio 10 particella 186, di proprietà di , nato a [...] Parte_1
(LE), il 05.11.1980, ivi residente alla via Bengasi sn..
Successivamente, in data 8.03.2021, i militari accertatori redigevano Verbale di Contestazione di Illecito Amministrativo n. 02/2021, notificato in pari data al
. Pt_1
L'odierno ricorrente in data 31.03.2021 presentava scritti difensivi nei termini previsti dall'art. 18 L. 689/1981, richiedendo contestualmente di essere sentito personalmente.
La suddetta richiesta rimaneva priva di riscontro e, in data 25.03.2025, la emetteva l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione. CP_1
A parere della scrivente, infondato è il primo motivo di opposizione addotto dalla difesa del ricorrente (mancata audizione personale).
In materia si condivide l'ormai unanime orientamento della giurisprudenza, secondo cui: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'applicazione di sanzioni amministrative, l'eventuale mancata audizione dell'interessato durante il
3 procedimento amministrativo, nonostante ne abbia fatto richiesta, non determina la nullità del provvedimento. Ciò in quanto, le argomentazioni che l'interessato avrebbe potuto presentare durante l'audizione presso l'autorità amministrativa possono essere esposte successivamente, durante la fase giurisdizionale”
(Tribunale Agrigento sez. I, 26/09/2023, n.1271, Cassazione civile sez. VI,
07/08/2019, n.21146).
Parimenti infondati si ritengono il secondo ed il terzo motivo di opposizione.
Invero, nel caso di specie, i Carabinieri della Forestale Lecce, appena constatato che su un terreno era in atto una combustione di materiale vegetale accumulato, lasciato incustodito, hanno immediatamente proceduto ad identificare catastalmente il predetto terreno e, conseguentemente, il suo proprietario, individuato, per l'appunto, nella persona di . Parte_1
Così, in ragione del disposto normativo di cui all'art. 2 c. 4, Legge Regionale
38/2016, hanno elevato sanzione amministrativa nei confronti del , Pt_1 convocato negli uffici della stazione, in qualità di proprietario del terreno , obbligato in solido con il trasgressore, ex art. 6 della legge 689/81 che così recita:
“Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”.
In materia, si condivide il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.” (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.
22082).
Ne scaturisce che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità
4 di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma
1.
Orbene, stante tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione
Fascicolo SA/2021/1577/LE/FR emessa dal servizio contenzioso in data 25.03.2025 e Controparte_3
notificata il 31.03.2025;
3. compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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