TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9718 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 17661/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. AN AN e Parte_1
GE Caiazza, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Maurizio Marino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellata, , per delega Controparte_3
dell'avv. Maurizio Marino, l'avv. Donatella Biondi
la quale precisa le conclusioni, come da comparsa di costituzione,
riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.14.
Pagina 1 di 6 Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, l' ed il Controparte_3 [...]
proponendo opposizione alla cartella esattoriale n. CP_2
07120220077692140000, notificata il 24.9.2022, della somma di € 2.275,38,
concernente contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal CP_2
nel 2018.
[...]
Eccependo la mancata notifica dei verbali ad essa sottesi e l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 45074/2023, depositata il
6.2.2024, ha accolto la domanda annullando la cartella contestata, in considerazione della mancata prova da parte del della Controparte_2
regolare notifica dei verbali di contravvenzione. Ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, per un totale di € 331,00 per compensi e €
27,00 per esborsi.
Avverso detto provvedimento è insorta l'attrice, instaurando il presente giudizio di appello, lamentando la violazione dei parametri minimi previsti
Pagina 2 di 6 dal d.m. 147/22, l'assenza di adeguata motivazione, nonché la compensazione delle spese operata nei confronti del solo concessionario.
L'agente della riscossione, sostenendo la congruità della pronuncia e il proprio difetto di legittimazione passiva, ha domandato il rigetto del gravame.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito, Controparte_2
come rilevato con provvedimento del 23.1.2024.
2. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierna appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
2.275,38, tale esso deve ritenersi, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione
temporis vigente, prevede compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, a € 252,00 per la fase introduttiva e a € 425,00 per quella decisionale,
per un totale di € 913,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 456,50, ma non oltre.
Non vi è ragione, invece, per rideterminare i compensi di primo grado in misura più elevata rispetto a quella media, perché la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni
Pagina 3 di 6 trattate, essendo esse limitate alla mera estinzione del credito sanzionatorio per omessa notificazione del verbale.
Il primo giudice, pertanto, nel riconoscere alla parte vittoriosa la minor somma di € 331,00 per compensi ed € 27,00 per rimborsi, è invero incorso in violazione della norma predetta.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
3. Per ciò che concerne la legittimazione passiva di parte appellata, va chiarito che “l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente
vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che
informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla
notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio
dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il
servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente
del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non
rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle
spese processuali". Ne consegue, pertanto, la legittimità della condanna solidale tra l'ente impositore ed il concessionario. La doglianza sollevata da parte convenuta attiene il rapporto interno tra essi. “La condanna solidale
alla refusione delle spese processuali di ente creditore e agente della
riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della
legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere
trasferita sul piano del rapporto con l'ente creditore” (Cass. Sez. Civ. III,
Ord. n. 2570/2017).
Pagina 4 di 6 4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
[...]
nei confronti di e del Pt_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 45074/2023, emessa dal Giudice di Pace di CP_2
il 6.2.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna l' ed il Controparte_1 CP_2
in solido, alla refusione, in favore dell'appellante, delle
[...]
spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 456,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
AN AN, dichiaratosi antistatario;
3. condanna l' ed il Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle
[...]
spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
0,01 a € 1.100,00), per il grado di appello, in € 91,50 per esborsi e complessivi € 240,00 per compensi (dei quali €
120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva),
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA,
come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AN
AN, dichiaratosi antistatario.
Pagina 5 di 6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
UG AN
Pagina 6 di 6
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 17661/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. AN AN e Parte_1
GE Caiazza, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Maurizio Marino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellata, , per delega Controparte_3
dell'avv. Maurizio Marino, l'avv. Donatella Biondi
la quale precisa le conclusioni, come da comparsa di costituzione,
riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.14.
Pagina 1 di 6 Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, l' ed il Controparte_3 [...]
proponendo opposizione alla cartella esattoriale n. CP_2
07120220077692140000, notificata il 24.9.2022, della somma di € 2.275,38,
concernente contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal CP_2
nel 2018.
[...]
Eccependo la mancata notifica dei verbali ad essa sottesi e l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 45074/2023, depositata il
6.2.2024, ha accolto la domanda annullando la cartella contestata, in considerazione della mancata prova da parte del della Controparte_2
regolare notifica dei verbali di contravvenzione. Ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, per un totale di € 331,00 per compensi e €
27,00 per esborsi.
Avverso detto provvedimento è insorta l'attrice, instaurando il presente giudizio di appello, lamentando la violazione dei parametri minimi previsti
Pagina 2 di 6 dal d.m. 147/22, l'assenza di adeguata motivazione, nonché la compensazione delle spese operata nei confronti del solo concessionario.
L'agente della riscossione, sostenendo la congruità della pronuncia e il proprio difetto di legittimazione passiva, ha domandato il rigetto del gravame.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito, Controparte_2
come rilevato con provvedimento del 23.1.2024.
2. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierna appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
2.275,38, tale esso deve ritenersi, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione
temporis vigente, prevede compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, a € 252,00 per la fase introduttiva e a € 425,00 per quella decisionale,
per un totale di € 913,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 456,50, ma non oltre.
Non vi è ragione, invece, per rideterminare i compensi di primo grado in misura più elevata rispetto a quella media, perché la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni
Pagina 3 di 6 trattate, essendo esse limitate alla mera estinzione del credito sanzionatorio per omessa notificazione del verbale.
Il primo giudice, pertanto, nel riconoscere alla parte vittoriosa la minor somma di € 331,00 per compensi ed € 27,00 per rimborsi, è invero incorso in violazione della norma predetta.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
3. Per ciò che concerne la legittimazione passiva di parte appellata, va chiarito che “l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente
vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che
informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla
notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio
dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il
servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente
del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non
rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle
spese processuali". Ne consegue, pertanto, la legittimità della condanna solidale tra l'ente impositore ed il concessionario. La doglianza sollevata da parte convenuta attiene il rapporto interno tra essi. “La condanna solidale
alla refusione delle spese processuali di ente creditore e agente della
riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della
legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere
trasferita sul piano del rapporto con l'ente creditore” (Cass. Sez. Civ. III,
Ord. n. 2570/2017).
Pagina 4 di 6 4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
[...]
nei confronti di e del Pt_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 45074/2023, emessa dal Giudice di Pace di CP_2
il 6.2.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna l' ed il Controparte_1 CP_2
in solido, alla refusione, in favore dell'appellante, delle
[...]
spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 456,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
AN AN, dichiaratosi antistatario;
3. condanna l' ed il Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle
[...]
spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
0,01 a € 1.100,00), per il grado di appello, in € 91,50 per esborsi e complessivi € 240,00 per compensi (dei quali €
120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva),
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA,
come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AN
AN, dichiaratosi antistatario.
Pagina 5 di 6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
UG AN
Pagina 6 di 6