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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1006/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1006/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI RG
e
AN ON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA C.F._2
DELLAVEDOVA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi AN ON hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 25/05/2002 a e dalla loro unione sono nati due figli: CP_1 Per_1 nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...] nata a [...] il [...], minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI
RELATIVAMENTE ALLA SEPARAZIONE:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ri e LE PI ai Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; - ordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di CP_1 matrimonio (matrimonio contratto in (LC) in data 25/05/2002, Atto N. 3, parte 2, CP_1 serie A, - anno 2002 - Comune di . CP_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in (23819 LC), Via Provinciale n. 39 B - inclusi gli arredi - CP_1 viene assegnata al SI. LE PI (vedasi infra).
3. La figlia minore (oggi di anni 16) è affidata in via condivisa a entrambi i Persona_2
Ricorrenti, con collocamento paritario e alternato presso ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di vita e di studio della medesima d'intesa con quest'ultima. Per_2
La SI.ra si occuperà di accompagnare alle varie attività Parte_1 Per_2 extrascolastiche anche quando quest'ultima starà presso il padre.
4. avrà diritto di trascorrere il periodo natalizio, pasquale, le vacanze estive e gli Persona_2 ulteriori periodi di sospensione scolastica con l'uno o l'altro genitore, secondo modalità che verranno concordate volta per volta.
5. A decorrere dalla cessazione della coabitazione dei Ricorrenti (vedasi infra), il padre SI. LE PI contribuirà al mantenimento dei figli con le seguenti modalità e termini:
a) fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di mediante il Per_2 versamento dell'importo mensile pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli Indici Istat, da corrispondere alla madre, SI.ra Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario (prima rivalutazione: luglio 2026);
b) fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di (maggiorenne), Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli Indici Istat, da corrispondere direttamente al figlio Per_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario (prima rivalutazione: luglio 2026);
c) fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di e il padre Per_2 Per_1 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale.
6. A decorrere dalla cessazione della coabitazione dei Ricorrenti (vedasi infra) e sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il SI. LE PI corrisponderà alla SI.ra in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile pari a Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), a titolo di mantenimento.
7. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i Ricorrenti convengono quanto segue: a) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale tra i Ricorrenti, con atti a rogito del Notaio scelto dal SI. LE PI, la SI.ra trasferirà senza corrispettivo al SI. LE PI la quota pro indiviso di Parte_1 comproprietà della medesima – pari al 50% - sulla casa familiare sita in (23819 LC), CP_1
Via Provinciale n. 39 B, nonché le quote pro indiviso della medesima sugli altri immobili di cui è comproprietaria, meglio individuati nella visura per soggetto allegata che si intende qui ritrascritta (Doc. 4);
b) il SI. LE PI sosterrà direttamente:
- anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale tra i Ricorrenti, i costi debitamente documentati relativi alla proposta irrevocabile e/o alla stipula del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'acquisto da parte della SI.ra ell'immobile sito in Galbiate (LC), Via Della Vignazza (la “Nuova Parte_1
Abitazione”) (incluso, a titolo esemplificativo, l'acconto prezzo o la caparra confirmatoria, le spese di agenzia, i costi notarili, le imposte);
- in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale tra i Ricorrenti, i costi debitamente documentati relativi (i) all'acquisto da parte della SI.ra della Nuova Abitazione (incluso, a titolo esemplificativo, il saldo del Parte_1 prezzo di acquisto, le spese di agenzia, i costi notarili, le imposte), (ii) agli interventi edilizi ed impiantistici ragionevolmente richiesti per renderla abitabile nonché (iii) all'acquisto di mobili e suppellettili per arredarla, il tutto sino ad un importo massimo complessivo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) e purché le richieste di pagamento, debitamente documentate, pervengano per iscritto al SI. LE PI entro e non oltre il 30 giugno 2026;
c) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, la SI.ra non Parte_1 riuscisse ad acquistare la Nuova Abitazione, quest'ultima avrà diritto di individuare un altro immobile al quale si applicheranno – mutatis mutandis – le previsioni di cui supra riferite alla Nuova Abitazione e con definizione di un termine congruo per le richieste di pagamento di cui alla precedente lettera b);
d) nel caso in cui la sentenza che omologa la presente separazione consensuale non dovesse passare in giudicato entro il 31 marzo 2026, le Parti faranno tutto quanto in loro potere per addivenire – nel più breve tempo tecnicamente possibile – ad una separazione consensuale che rispecchi quanto più possibile le previsioni contenute nel presente ricorso congiunto;
e) il SI. LE PI, una volta divenuto pieno proprietario (100%) della casa familiare sita in Primaluna (LC), Via Provinciale n. 39 B, manterrà ivi la propria residenza e ivi starà con i figli nei tempi di frequentazione con i medesimi;
f) la SI.ra trasferirà nella Nuova Abitazione la propria residenza non Parte_1 appena possibile e ivi starà con i figli nei tempi di frequentazione con i medesimi;
g) fino a quando la Nuova Abitazione non sarà abitabile, le Parti coabiteranno presso la casa familiare sita in Primaluna (LC), Via Provinciale n. 39 B;
alternativamente, la SI.ra Parte_1 avrà diritto di trasferirsi presso altro immobile che condurrà in locazione e i relativi
[...] canoni di locazione saranno a carico del SI. LE PI sino ad un importo mensile massimo di Euro 500,00;
h) il SI. LE PI rinuncia alla restituzione da parte della SI.ra di Parte_1
Euro 70.000,00 (settantamila/00), da quest'ultima recentemente prelevati dal loro conto corrente cointestato IBAN [...]X64;
i) il conto corrente cointestato IBAN [...]X64, ove sono domiciliate le utenze relative alla casa familiare, viene intestato al SI. LE PI che trattiene l'eventuale l'intero saldo attivo;
8. Le Parti dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni e dichiarano, pertanto, di essere soddisfatti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o qualsivoglia altro rapporto, fatto salvo quanto pattuito per il successivo divorzio.
9. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e AN Parte_1
ON, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a il 25/05/2002, con CP_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP_1
Lecco, 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1006/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI RG
e
AN ON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA C.F._2
DELLAVEDOVA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi AN ON hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 25/05/2002 a e dalla loro unione sono nati due figli: CP_1 Per_1 nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...] nata a [...] il [...], minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI
RELATIVAMENTE ALLA SEPARAZIONE:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ri e LE PI ai Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; - ordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di CP_1 matrimonio (matrimonio contratto in (LC) in data 25/05/2002, Atto N. 3, parte 2, CP_1 serie A, - anno 2002 - Comune di . CP_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in (23819 LC), Via Provinciale n. 39 B - inclusi gli arredi - CP_1 viene assegnata al SI. LE PI (vedasi infra).
3. La figlia minore (oggi di anni 16) è affidata in via condivisa a entrambi i Persona_2
Ricorrenti, con collocamento paritario e alternato presso ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di vita e di studio della medesima d'intesa con quest'ultima. Per_2
La SI.ra si occuperà di accompagnare alle varie attività Parte_1 Per_2 extrascolastiche anche quando quest'ultima starà presso il padre.
4. avrà diritto di trascorrere il periodo natalizio, pasquale, le vacanze estive e gli Persona_2 ulteriori periodi di sospensione scolastica con l'uno o l'altro genitore, secondo modalità che verranno concordate volta per volta.
5. A decorrere dalla cessazione della coabitazione dei Ricorrenti (vedasi infra), il padre SI. LE PI contribuirà al mantenimento dei figli con le seguenti modalità e termini:
a) fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di mediante il Per_2 versamento dell'importo mensile pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli Indici Istat, da corrispondere alla madre, SI.ra Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario (prima rivalutazione: luglio 2026);
b) fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di (maggiorenne), Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli Indici Istat, da corrispondere direttamente al figlio Per_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario (prima rivalutazione: luglio 2026);
c) fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di e il padre Per_2 Per_1 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale.
6. A decorrere dalla cessazione della coabitazione dei Ricorrenti (vedasi infra) e sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il SI. LE PI corrisponderà alla SI.ra in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile pari a Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), a titolo di mantenimento.
7. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i Ricorrenti convengono quanto segue: a) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale tra i Ricorrenti, con atti a rogito del Notaio scelto dal SI. LE PI, la SI.ra trasferirà senza corrispettivo al SI. LE PI la quota pro indiviso di Parte_1 comproprietà della medesima – pari al 50% - sulla casa familiare sita in (23819 LC), CP_1
Via Provinciale n. 39 B, nonché le quote pro indiviso della medesima sugli altri immobili di cui è comproprietaria, meglio individuati nella visura per soggetto allegata che si intende qui ritrascritta (Doc. 4);
b) il SI. LE PI sosterrà direttamente:
- anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale tra i Ricorrenti, i costi debitamente documentati relativi alla proposta irrevocabile e/o alla stipula del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'acquisto da parte della SI.ra ell'immobile sito in Galbiate (LC), Via Della Vignazza (la “Nuova Parte_1
Abitazione”) (incluso, a titolo esemplificativo, l'acconto prezzo o la caparra confirmatoria, le spese di agenzia, i costi notarili, le imposte);
- in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale tra i Ricorrenti, i costi debitamente documentati relativi (i) all'acquisto da parte della SI.ra della Nuova Abitazione (incluso, a titolo esemplificativo, il saldo del Parte_1 prezzo di acquisto, le spese di agenzia, i costi notarili, le imposte), (ii) agli interventi edilizi ed impiantistici ragionevolmente richiesti per renderla abitabile nonché (iii) all'acquisto di mobili e suppellettili per arredarla, il tutto sino ad un importo massimo complessivo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) e purché le richieste di pagamento, debitamente documentate, pervengano per iscritto al SI. LE PI entro e non oltre il 30 giugno 2026;
c) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, la SI.ra non Parte_1 riuscisse ad acquistare la Nuova Abitazione, quest'ultima avrà diritto di individuare un altro immobile al quale si applicheranno – mutatis mutandis – le previsioni di cui supra riferite alla Nuova Abitazione e con definizione di un termine congruo per le richieste di pagamento di cui alla precedente lettera b);
d) nel caso in cui la sentenza che omologa la presente separazione consensuale non dovesse passare in giudicato entro il 31 marzo 2026, le Parti faranno tutto quanto in loro potere per addivenire – nel più breve tempo tecnicamente possibile – ad una separazione consensuale che rispecchi quanto più possibile le previsioni contenute nel presente ricorso congiunto;
e) il SI. LE PI, una volta divenuto pieno proprietario (100%) della casa familiare sita in Primaluna (LC), Via Provinciale n. 39 B, manterrà ivi la propria residenza e ivi starà con i figli nei tempi di frequentazione con i medesimi;
f) la SI.ra trasferirà nella Nuova Abitazione la propria residenza non Parte_1 appena possibile e ivi starà con i figli nei tempi di frequentazione con i medesimi;
g) fino a quando la Nuova Abitazione non sarà abitabile, le Parti coabiteranno presso la casa familiare sita in Primaluna (LC), Via Provinciale n. 39 B;
alternativamente, la SI.ra Parte_1 avrà diritto di trasferirsi presso altro immobile che condurrà in locazione e i relativi
[...] canoni di locazione saranno a carico del SI. LE PI sino ad un importo mensile massimo di Euro 500,00;
h) il SI. LE PI rinuncia alla restituzione da parte della SI.ra di Parte_1
Euro 70.000,00 (settantamila/00), da quest'ultima recentemente prelevati dal loro conto corrente cointestato IBAN [...]X64;
i) il conto corrente cointestato IBAN [...]X64, ove sono domiciliate le utenze relative alla casa familiare, viene intestato al SI. LE PI che trattiene l'eventuale l'intero saldo attivo;
8. Le Parti dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni e dichiarano, pertanto, di essere soddisfatti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o qualsivoglia altro rapporto, fatto salvo quanto pattuito per il successivo divorzio.
9. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e AN Parte_1
ON, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a il 25/05/2002, con CP_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP_1
Lecco, 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada