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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Franco Bracciale presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi, via Vitruvio Vacca n.12
OPPONENTE
E in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo r.g.
6512/2016, dagli avv.ti Antonio Fargiorgio e Sisto Manzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Itri alla via Civita Farnese n. 71
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22.5.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 6512/2016, l'
[...] chiedeva al Tribunale Controparte_1 di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 5.400,00 oltre interessi e spese, quale credito residuo della fattura n. 1 del 18.1.2010 di euro 10.400,00, al netto di quanto già corrisposto.
Fondava il credito su fattura rimasta parzialmente insoluta per lavori edili.
Con d.i. 2246/2016, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità del d.i. attesa la mancata correttezza della contabilità della società opposta nonché l'intervenuto integrale pagamento. In particolare, deduceva di aver corrisposto complessivamente a parte opposta 19.000,00 euro a fronte di lavori di posa in opera massetto incollaggio ed impermeabilizzazione ed in particolare: € 5.000,00 in data 11.08.2008, versati in contanti al legale rappresentante della società opposta, , € 5.000,00 in data Controparte_1
23.7.2009 versati con assegno bancario n.0011176303- 08, tratto sul c/c n.41752/56, della Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. a r.l. ,€ 3.000,00 in data
25.11.2009 versati con assegno bancario n.0011180987-12, tratto sul c/c n.41752/56, della Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. a r.l., € 4.000,00 in data
19.01.2010 versati con assegno bancario n.0775334901- 03, della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Sperlonga, € 1.000,00 in data 25.3.2011 versati con assegno bancario n.0012160173- 12, tratto sul c/c n.40999/84, della
Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. a r.l., € 500,00 in data 20.12.2013 versati con assegno bancario n.0012183847- 00, tratto sul c/c n.40999/84, della Banca
Popolare di Fondi Soc. Coop. a r.l., € 500,00 in data 27.1.2015 versati con assegno bancario n.0012194708-06, tratto sul c/c n.40999/84, della Banca
Popolare di Fondi Soc. Coop. a r.l.
Si costituiva ritualmente in giudizio
[...] deducendo la fondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria azionata. In particolare deduceva che la fattura posta a base del
- 2 - ricorso monitorio per complessivi € 10.400,00 non fosse totalmente saldata e che l'opponente aveva versato complessivamente la somma di € 5.000,00, a mezzo n.3 assegni bancari, segnatamente in data 19/01/2010 per € 4.000,00 in data 20/12/2013 per € 500,00 ed infine in data 27/01/2015 per € 500,00, disconoscendo la sigla in calce alla ricevuta di acconto di € 5.000,00 dell'11.8.2008 per non essere la stessa a lui riferibile nel contenuto e nella sottoscrizione.
Prodotta documentazione, denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ammessa la CTU grafologica, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 22.5.2025 era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004;
Cass. 5055/1999).
In esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, Cass. SS.UU.
n. 7448/93).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del credito incombe sempre sul creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi allegati (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Il creditore, per ottenere la condanna, deve provare sia l'esistenza del credito, sia l'entità dello stesso, spettando poi al debitore provare di aver correttamente adempiuto (Cass. n. 8462/2016).
- 3 - È altresì principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (v. da ultimo Cass. Civ., Sez.
II, 4 gennaio 2022, n. 128).
Incontestato lo svolgimento delle opere, parte opponente, ha dedotto che, relativamente alla fattura n.1 del 18.01.2010 il debito è stato integralmente saldato e di aver corrisposto complessivamente a parte opposta la somma di euro 19.000,00 a fronte della fattura di euro 10.400,00.
Parte opposta ha rappresentato che i pagamenti dedotti sono riferibili ad ulteriori e pregressi rapporti tra le parti, relativi a lavorazioni non oggetto della fattura azionata in via monitoria.
A tal fine versava in atti fattura del 10.6.2009 di euro 8.320,00.
Orbene va rilevato che risulta provato il pagamento della complessiva somma di euro 19.000,00.
Infatti, all'importo degli assegni versati in atti (il cui buon esito non è stato contestato) va aggiunto altresì l'importo di euro 5.000,00 in contranti di cui alla quietanza dell'11.8.2008.
Ed invero, disconosciuta la sottoscrizione in calce da parte del
, era disposta ctu grafologica. Controparte_1
Il ctu dott.ssa , alle cui conclusioni il Tribunale aderisce Persona_1 in quanto adeguatamente motivate, ha accertato che: “La sottoscrizione in calce alla ricevuta di cui al documento n.2 del fascicolo di . Parte_1
Datato 11.08.2008 e depositato in originale è autografa, vergata dal signor
”. Controparte_1
- 4 - Pertanto, dato il complessivo importo corrisposto da parte opponente, pari ad euro 19.000,00 (euro 5.000,00 in contanti come da quietanza sottoscritta dal , euro 5.000,00 assegno del 23.7.2009, euro 3.000,00 assegno del CP_1
25.11.2009, euro 4.000,00 assegno del 19.1.2010, euro 1.000,00 del 25.3.2011, euro 500,00 assegno del 20.12.2013, euro 500,00 assegno del 27.1.2015) e la produzione in giudizio da parte opposta di fatture per complessivi euro
18.320,00 per le lavorazioni eseguite, deve concludersi per l'integrale soddisfacimento del credito documentato nel presente giudizio.
Parte opposta non prova l'esistenza di altre fatture oltre a quelle versate in atti né fornisce prova dello svolgimento di altre lavorazioni cui possano essere imputabili i pagamenti provati dall'opponente.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avvocato
Franco Bracciale, dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
- 5 - a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 2246/2016 emesso il 15.11.2016 dal Tribunale di Latina;
b) condanna parte opposta, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi euro 2.685,50 di cui euro 118,50 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avvocato Franco Bracciale dichiaratosi antistatario;
c) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu.
Così deciso in Latina il 29.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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