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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. VI TO Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2025 promossa da:
(C.F. e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
EO CA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
e Parte_1 Parte_2
avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio,
[...]
pagina 1 di 5 esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in Castellabate, in data 29/7/2006, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2006, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, precisando che dall'unione era nata una figlia, nata il [...], maggiorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente.
I ricorrenti esponevano che:
aveva il diploma di maturità scientifica, Parte_1 Parte_2
, invece, il diploma di ragioneria;
svolgeva la
[...] Pt_1 professione di pizzaiolo presso il ristorante -pizzeria “Chef Vincenzio”, in
OB (BG), mentre era titolare di un bed and breakfast Parte_2 sito in Santa Maria di Castellabate, e nella stagione estiva svolgeva la professione di cameriera nell'ambito della ristorazione.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
1507/2019 del 15/2/2019, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In occasione della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato: pagina 2 di 5 “1) confermare che l'immobile in via Santa Chiara n. 3 (ex via Federico
Coppola) di Santa Maria di Castellabate distinto in N.C.E.U. del Comune di
Castellabate (SA) al foglio 17, particella n. 665, subalterno 14 (all. 5), di cui
è nuda proprietaria e il di lui padre Parte_2 Parte_3
è usufruttuario, in passato adibito a casa coniugale, resti assegnato
[...] alla sig.ra , dove continuerà a vivere con la figlia. Parte_2
2) Confermare l'obbligo al sig. di versare la somma di € Parte_1
300,00 (€ trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per la figlia , Per_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o accredito su carta Postepay o in contanti alla sig.ra ; la misura dell'assegno sarà Parte_2 annualmente aggiornata tenendo conto degli indici di svalutazione monetaria rilevati dall'ISTAT per l'anno precedente.
3) Confermare che il padre si impegni inoltre a contribuire per la figlia nella misura del 5% alla spese straordinarie attenendosi alle seguenti previsioni e prescrizioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali cure dentali, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche ed extra da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi di sport, palestra o piscina. pagina 3 di 5 4) L'assegno universale erogato dall' per la figlia , oggi CP_1 Per_1 maggiorenne, sarà percepito dalla madre nella medesima misura di riscossione dell'assegno unico e cioè nella misura del 100%.
5) I divorziandi coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica riguardante gli assegni personali, dichiarando di essere entrambi autosufficienti economicamente”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Castellabate (SA) il 29/7/2006 tra nato il Parte_1
22/7/1989 in Agropoli (C.F. e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellabate n. 7 – Anno
2006 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore Il Presidente
SS AT VI TO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. VI TO Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2025 promossa da:
(C.F. e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
EO CA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
e Parte_1 Parte_2
avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio,
[...]
pagina 1 di 5 esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in Castellabate, in data 29/7/2006, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2006, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, precisando che dall'unione era nata una figlia, nata il [...], maggiorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente.
I ricorrenti esponevano che:
aveva il diploma di maturità scientifica, Parte_1 Parte_2
, invece, il diploma di ragioneria;
svolgeva la
[...] Pt_1 professione di pizzaiolo presso il ristorante -pizzeria “Chef Vincenzio”, in
OB (BG), mentre era titolare di un bed and breakfast Parte_2 sito in Santa Maria di Castellabate, e nella stagione estiva svolgeva la professione di cameriera nell'ambito della ristorazione.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
1507/2019 del 15/2/2019, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In occasione della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato: pagina 2 di 5 “1) confermare che l'immobile in via Santa Chiara n. 3 (ex via Federico
Coppola) di Santa Maria di Castellabate distinto in N.C.E.U. del Comune di
Castellabate (SA) al foglio 17, particella n. 665, subalterno 14 (all. 5), di cui
è nuda proprietaria e il di lui padre Parte_2 Parte_3
è usufruttuario, in passato adibito a casa coniugale, resti assegnato
[...] alla sig.ra , dove continuerà a vivere con la figlia. Parte_2
2) Confermare l'obbligo al sig. di versare la somma di € Parte_1
300,00 (€ trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per la figlia , Per_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o accredito su carta Postepay o in contanti alla sig.ra ; la misura dell'assegno sarà Parte_2 annualmente aggiornata tenendo conto degli indici di svalutazione monetaria rilevati dall'ISTAT per l'anno precedente.
3) Confermare che il padre si impegni inoltre a contribuire per la figlia nella misura del 5% alla spese straordinarie attenendosi alle seguenti previsioni e prescrizioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali cure dentali, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche ed extra da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi di sport, palestra o piscina. pagina 3 di 5 4) L'assegno universale erogato dall' per la figlia , oggi CP_1 Per_1 maggiorenne, sarà percepito dalla madre nella medesima misura di riscossione dell'assegno unico e cioè nella misura del 100%.
5) I divorziandi coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica riguardante gli assegni personali, dichiarando di essere entrambi autosufficienti economicamente”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Castellabate (SA) il 29/7/2006 tra nato il Parte_1
22/7/1989 in Agropoli (C.F. e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellabate n. 7 – Anno
2006 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore Il Presidente
SS AT VI TO
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