Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
È applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo qualora il mandato di arresto cosiddetto attivo abbia per oggetto reati permanenti, la cui consumazione sia iniziata prima del 7 agosto 1992 e cessata successivamente a tale data.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8371 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2370
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 48685/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IC N. IL 06/04/1961;
EG IC N. IL 18/08/1968;
avverso la sentenza n. 4/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 24/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Della Monica Giuseppe e Scarano Giuseppe. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Assise di Appello di Bari, con sentenza del 24 maggio 2012, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che con sentenza dell'8 novembre 2011 aveva annullato la sentenza emessa dalla medesima Corte di Assise di Appello il 5 maggio 2010, ha condannato, per quanto d'interesse del presente giudizio, RT MI e RI MI per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.). I fatti riguardavano l'esistenza di una faida tra la famiglia RT e la famiglia Di LA, nel Comune di San Marco in Lamis ed oggetto dell'annullamento era stata la carenza di motivazione in ordine alla prova della sussistenza di una serie di delitti commessi dai componenti di una delle due famiglie in danno di quella avversaria e tale da determinare la sussistenza della contestata associazione criminale.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati lamentando:
RT MI, a mezzo dell'avvocato Chiariello:
a) una violazione di legge e una motivazione illogica per non avere, da un lato, seguito il tracciato giuridico indicato da questa Corte all'atto dell'annullamento e d'altra parte per aver ripetuto l'insufficiente motivazione in merito all'affermata sussistenza del vincolo associativo sulla base dei necessari delitti scopo;
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
a mezzo dell'avvocato Della Monica;
a) una violazione della legge processuale e cioè dell'obbligo di conformarsi al dettato di questa Corte all'atto dell'annullamento con rinvio;
RI MI, a mezzo del proprio procuratore;
a) una violazione di legge nonché una illogicità della motivazione circa l'affermata sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 c.p.. Con motivi nuovi, depositati il 24 luglio ed il 28 agosto 2013, la difesa del suddetto RI censura ulteriormente l'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione della legge processuale, a cagione, da un lato, della pretesa mancanza di una condizione di procedibilità per il contestato delitto associativo, stante la consegna dell'imputato alle Autorità dello Stato sulla base di un Mandato di Arresto Europeo, applicabile per i reati commessi dopo il 7 agosto 2002 (L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2) e non come nella specie per fatti commessi nell'anno 2001 nonché, d'altra parte, per la violazione del principio della doppia incriminazione in tema di estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
2. Devono, preliminarmente, esaminarsi le problematiche in rito sollevate dalla difesa del ricorrente RI con i nuovi motivi depositati in termine.
La normativa in tema di Mandato di Arresto Europeo (L. 22 aprile 2005, n. 69) risulta applicabile anche nella specie, in quanto il reato associativo è un reato permanente e la permanenza, nell'ipotesi di c.d. contestazione aperta, cessa con l'emanazione della sentenza di primo grado.
Il reato permanente, proprio per la sua consumazione prolungata nel tempo, non può reputarsi realizzato, a fini di applicazione dei procedimenti di estradizione o di consegna per Mandato di Arresto Europeo, per frazioni temporali, essendo la consumazione stessa iniziata sotto la vigenza della disciplina della Convenzione europea di estradizione e proseguita sotto la vigenza della normativa introdotta con il Mandato di Arresto Europeo (normative convenzionali, ratificate con leggi interne dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, succedutesi nel tempo, tra Paesi aderenti alla Unione Europea).
Se dunque la consumazione del reato contestato è proseguita nella vigenza della nuova normativa il reato deve considerarsi commesso attualmente e la normativa applicabile è solo quella della L. n. 69 del 2005, non rientrando la fattispecie nella norma transitoria dell'articolo 40, trattandosi di fattispecie delittuosa non posta in essere anteriormente al 7 agosto 2002 (v. Cass. Sez. 6, 7 gennaio 2010 n. 3891 e Sez. F. 11 agosto 2011 n. 32116). A ciò può aggiungersi la regola giurisprudenziale secondo la quale, quando, come nel caso di specie, il capo di imputazione sia stato formulato in modo "aperto" e cioè senza l'indicazione della data di ritenuta cessazione della condotta, possa essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento, di modo che il momento consumativo può anche arrivare a coincidere con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado la quale ha, in ogni caso, effetto interruttivo della permanenza (v. Cass. Sez. 1, 22 marzo 2007 n. 20238). A ciò può aggiungersi come la citata L. n. 69 del 2005 preveda, altresì, un mezzo specifico d'impugnazione, ai sensi dell'art. 22, per cui l'odierno ricorrente avrebbe dovuto attivarsi nei tempi e nei modi di cui all'indicato articolo.
L'invocato principio della doppia incriminazione (punto n. 2 dei motivi aggiunti depositati il 28 agosto 2013) non appare, inoltre, pertinente al presente giudizio in quanto, da un lato, non vi è contestazione, ritualmente sollevata, in merito ad una procedura di estradizione dell'odierno ricorrente RI.
D'altra parte, a voler intendere tale principio riferito anche al Mandato di Arresto Europeo deve notarsi come, secondo la citata L. n. 69 del 2005, art. 7, la doppia punibilità sia applicabile solo nell'ipotesi di procedura passiva di consegna, allorquando cioè sia lo Stato a dover dare esecuzione ad una richiesta di consegna. Analoga previsione non è presente in casi, come quelli di specie, di procedura attiva di consegna (Capo 2, L. n. 69 del 2005, artt. 28 e 33).
3. Con riferimento al merito del giudizio, in linea generale e di principio, giova premettere come l'obbligo del Giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione sul punto di diritto, del tutto pacifico a norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3 non sia circoscritto a questa sola situazione.
Sempre in linea di principio (v. Cass. Sez. 5, 11 novembre 1998 n. 6004) si è, anche, affermato che il Giudice del rinvio mantenga integri i poteri di accertamento e valutazione, non essendo vincolato in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio, ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli.
È altrettanto vero, però, che il Giudice del rinvio non può prescindere dal "condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione" che ha disposto l'annullamento (v. Cass. Sez. Un. 23 novembre 1990 n. 373). A tal proposito si è, altresì, affermato (v. Cass. Sez. 6, 7 febbraio 1995 n. 4614 e da ultimo Cass. Sez. 5, 24 settembre 2012 n. 7567) che la Cassazione "risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, cosicché il Giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali" senza che ciò sottragga il Giudice del rinvio alla libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione di fatto concernente il punto annullato. Limite, peraltro, che gli vieta soltanto di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il Giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" e, dunque, eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo Giudice, il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (v. da ultimo, Cass. Sez. 6, 4 novembre 2010 n. 42028).
4. Nella specie, oggetto dell'annullamento era stata la carenza di motivazione in ordine alla prova della sussistenza di una serie di delitti commessi dai componenti di una delle due famiglie in danno di quella avversaria e tale da determinare la sussistenza della contestata associazione criminale.
Sulla base dei principi elaborati da questa Corte sul punto, si osserva, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, come sia necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (v. Cass. Sez. 6, 7 novembre 2011 n. 3886). Il dolo del delitto di associazione a delinquere è, poi, integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo (v. Cass. Sez. 6, 16 dicembre 2011 n. 9117). La conseguenza più evidente e immediata della complessità dei reati associativi è il fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per se^ ma anche come prova di altri delitti:
sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine. La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati non esclude, tuttavia, che gli elementi certi, relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possano essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (v. Cass. Sez. 5, 4 maggio 2010 n. 21919). Ma aggiunge, altresì, che talora anche la partecipazione a un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata possa costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione (v. Cass. Sez. 6, 10 maggio 1994 n. 11446 e Cass. Sez. 4, 11 novembre 2008 n. 45128); e si spinge ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all'associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (v. Cass. Sez. 4, 1 agosto 1996 n. 1956 e Cass. Sez. 6, 10 luglio 2009 n. 32878). Come già affermato da questa Corte (v. Cass. Sez. 6, 5 febbraio 1998 n. 7162, Perri), al fine di distinguere se i componenti della stessa famiglia abbiano agito in concorso tra loro ovvero se ad essi sia riferibile anche il delitto associativo occorre accertare se della preesistente organizzazione familiare essi si siano di volta in volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati, ovvero se, nell'ambito della medesima struttura familiare, o affiancata ad essa, abbiano voluto e realizzato un'altra organizzazione dotata di distinta ed autonoma operatività delittuosa.
Tale peculiare atteggiarsi del "pactum sceleris" distingue più in generale l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato (anche continuato) che, al contrario, richiede l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale (v. Cass. Sez. 1, 31 maggio 1995 n. 8291, Sez. 1, 22 settembre 1994 n. 10835 e Sez. 2, 18 febbraio 2009 n. 21606). Tutto ciò premesso, la Corte territoriale ha fatto, innanzitutto, menzione dell'avvenuta "certificazione" dell'esistenza di un'associazione a delinquere a seguito di passaggio in giudicato, con decisione di questa Corte del 13 gennaio 2009, dei relativi procedimenti celebrati con il rito abbreviato in danno di altri coimputati (v. pagina 7 dell'impugnata decisione). Inoltre, la Corte di merito ha menzionato altresì il passaggio in giudicato, nei confronti degli odierni ricorrenti, di una decisione in tema di detenzione e porto d'armi, successivi all'unico episodio delittuoso menzionato nell'annullata sentenza (tentato omicidio in danno di IN MI, v. pagina 24 dell'impugnata decisione). In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente di questa Corte, ha da tempo stabilito che il fatto notorio non richiede neppure in tema di valutazione indiziaria (in tema di misure cautelari personali) la verifica del "probandum", dovendosi peraltro qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o "de rerum natura" (v. Cass. Sez. 6, 16 novembre 1994 n. 4401 e Sez 6, 14 giugno 2012 n. 34491). Va, peraltro, osservato che tale "fatto", per poter essere preso in considerazione, occorre che sia compiutamente indicato nella decisione, al fine di consentire il controllo sia con riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti della notorietà del fatto, sia in relazione alla rilevanza nel caso concreto (v. Cass. Sez. 6, 7 febbraio 1995 n. 476). Va, quindi, rilevato che la "notorietà" di un fatto, nella specie una associazione ex art. 416 c.p., ben possa essere desunta in modo certo da decisioni dell'Autorità giudiziaria ed anche dalla stessa condivisa e risaputa conoscenza collettiva in ambito territoriale più o meno ristretto, ma è però necessario, sul piano probatorio, che il Giudice, in caso di contestazione di detta apprezzata notorietà, non si limiti alla mera generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, la cui presenza e conoscenza da per scontata, ma indichi i relativi provvedimenti giudiziari di riferimento, nelle loro precise connotazioni, anche di irrevocabilità.
Il Giudice a quo ha fatto corretto uso dei principi dianzi indicati per rispondere ai rilievi formulati da questa Suprema Corte all'atto dell'annullamento con rinvio e di conseguenza la sua motivazione, del tutto logica e conseguente, sfugge ad ulteriore sindacato di legittimità.
5. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014