Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di connotati distintivi dell'associazione per delinquere rispetto al reato meramente concorsuale, il fatto che una pluralità di fatti delittuosi siano stati commessi da appartenenti allo stesso gruppo familiare non comporta di per sè l'esistenza di un "pactum sceleris" e di un generico programma criminoso, necessari elementi costitutivi del reato associativo. È necessario, infatti, al fine di distinguere se i componenti della stessa famiglia abbiano agito in concorso tra loro ovvero se ad essi sia riferibile anche il delitto associativo, accertare se della preesistente organizzazione familiare essi si siano di volta in volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati, ovvero se, nell'ambito della medesima struttura familiare, o affiancata ad essa, altra essi abbiano voluta e realizzata, dotata di distinta ed autonoma operatività delittuosa.
Commentario • 1
- 1. Il delitto di associazione a delinquereMarco Vitali · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2023
Approfondimento sul delitto di associazione a delinquere con riferimento al vincolo associativo, ai componenti dell'associazione, all'elemento soggettivo e alla disciplina sanzionatoria. Volume consigliato: La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale 1. Delitto di associazione a delinquere Il delitto di associazione per delinquere risulta essere disciplinato dall'articolo 416 del Codice Penale, il quale prevede che: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/1998, n. 7162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7162 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 5.2.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 114
3. " TO S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " CO MI " N. 29483/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposto da PE TO, nato a [...] il [...];
PE PE TO, nato a [...] il [...]; RR IO, nata a [...] il [...]; PE IA, nata a [...] il 10 - 2 - 1971, PE OR, nata a [...] il [...]; CA AL, nato a [...] il 1^ marzo 1967; RR TO, nato a [...] il [...]; BA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 maggio 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo compreso per i ricorrenti. Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 10 ottobre 1996 il tribunale di Milano condannava a pena ritenuta di giustizia TO RR, la moglie VA RR, i figli EP, RI e AT, il cognato TO RR ed il genero AL RE, riconosciuti tutti colpevoli del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con la medesima sentenza il tribunale giudicava, altresì TO RR e la moglie VA RR colpevoli del delitto di detenzione di un'arma comune da sparo, ex art. 110 c.p. e 10 e 14 della legge n. 497 del 1974; riteneva, inoltre, EM ER responsabile di avere acquistato più volte da EP RR quantitativi imprecisati di eroina, che poi provvedeva a sua volta a spacciare;
solo TO RR, infine, veniva ritenuto responsabile di illecita e continuata detenzione di eroina, che lo stesso provvedeva a nascondere per conto del gruppo dei suoi parenti, che si dedicavano a smerciarla e che, perciò, singolarmente, venivano giudicati colpevoli del delitto continuato di acquisto, detenzione e spaccio di imprecisate quantità di eroina, ex artt. 81 cpv. c.p. e 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sulla impugnazione degli imputati la Corte d'appello di Milano, con sentenza deliberata il 20 maggio 1997 e depositata il 29 maggio 1997, in riforma della decisione di primo grado, quanto al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, riconosceva la attenuante di cui all'art. 74, 6^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 e confermava nel resto la impugnata sentenza, riducendo la pena inflitta agli appellanti in ordine al delitto associativo.
La corte territoriale - premesso che, ad eccezione del solo TO RR, nessuno degli appartenenti al gruppo familiare dei RR si era doluto circa il giudizio di colpevolezza formulato in ordine ai contestati reati - fine di detenzione e spaccio continuato di eroina - considerava, quanto al delitto associativo, che la lunga serie di intercettazioni telefoniche, operante dalla polizia giudiziaria nel periodo di circa due anni, dimostrava in modo convincente come tutti i membri della famiglia si erano accordati perché ciascuno di essi svolgesse compiti, anche fungibili, utili al fine di ricavare guadagni del commercio della droga;
nello schema di una società familiare di fatto;
con la predisposizione di un capitale per potere operare e di una organizzazione operativa per nascondere la droga, raccogliere gli ordinativi di eroina, provvedere alle consegne, avere a disposizione giovani tossicodipendenti disposti a collocare lo stupefacente ed allargare il giro degli affari.
Nella suddetta organizzazione permanente del gruppo familiare la corte di merito ravvisava tutti gli elementi costitutivi del delitto ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ad escludere il quale non erano idonee la struttura rudimentale della organizzazione medesima, la mancata individuazione del preciso momento in cui era intervenuto tra i partecipanti l'accordo criminoso volto alla creazione del sodalizio, l'assenza all'interno di esso di un individuato ruolo dei promotori o dei capi.
Quanto al reato in materia di armi constatato a TO RR e VA RR ed a quello contestato ad TO RR, il giudice di secondo grado, nel richiamare le argomentazioni svolte dal tribunale, considerava che il contenuto delle intercettazioni telefoniche avevano dimostrato in maniera incontestabile che i coniugi RR detenevano l'arma, anche se la medesima non era stata ritrovata dalla polizia giudiziaria, e che TO RR aveva costantemente partecipato all'attività dell'associazione, con il preciso compito di nascondere nel suo giardino le scorte di stupefacente destinate alla vendita. Aggiungeva anche che, contrariamente a quel che si era sostenuto nei motivi di appello, la responsabilità del RR emergeva non solo dalle conversazioni telefoniche indicate dal tribunale, ma in base ad un numero di esse ben più consistente, nel periodo dal maggio 1993 al febbraio 1995. Relativamente alla posizione di EM ER, la corte milanese, infine, sempre in base al contenuto delle intercettazioni telefoniche e recependo integralmente l'attenta motivazione della sentenza di primo grado, escludeva che gli acquisti effettuati dall'imputato fossero destinati in via esclusiva al suo consumo personale, essendo emerso che lo stesso si riforniva sistematicamente di droga anche a scopo di cessione a terzi.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
EM ER chiede, se possibile, il tramutamento della carceraria in pena pecuniaria e, in via gradata, una riduzione della sanzione, in quanto, dopo la condanna, ha mutato stile di vita e svolge una attività lavorativa.
Motivo comune a tutti gli altri imputati è quello relativo al vizio di motivazione ed all'erronea applicazione della legge penale, quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione finalizzata ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, a realizzare il quale non è sufficiente un insieme di persone legate da vincoli di parentela - ciascuna delle quali, nell'ambito di una famiglia, collabora nella attività di commercio di sostanze stupefacenti - laddove non si individui in taluna di esse un ruolo di preminenza sulle altre;
non si ravvisi una distinzione di ruoli;
non si precisino i tempi e le modalità di un preventivo accordo, diretto a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 stessa legge;
non si definiscano più precisamente gli elementi della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione del sodalizio.
TO RR e VA RR deducono il vizio di motivazione della sentenza quanto all'affermata loro responsabilità in ordine al delitto di detenzione di arma comune da sparo, nonostante che l'arma medesima - di cui non si conosce il tipo, il calibro e l'eventuale corredo di munizioni - non sia stata rinvenuta. TO RR, infine, lamenta che a suo carico non è stata raggiunta alcuna prova della condotta di custode dello stupefacente, in quanto, anche nella occasione in cui attraverso una intercettazione telefonica sembrava sicura la presenza di un quantitativo di stupefacente nel suo orto, non si era avuta alcuna iniziativa da parte degli organi operanti per accertare la veridicità della notizia.
Alla udienza odierna il P.G. ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, ma la richiesta può essere accolta limitatamente alla impugnazione di EM ER, a quella di TO RR e VA RR relativa al reato di detenzione di arma comune ed a quella di TO RR quanto al delitto ex art. 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990.
La infondatezza del ricorso di EM ER deriva dal fatto che lo stesso, che pure non lamenta più l'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato contestatogli deduce, relativamente al trattamento sanzionatorio che gli è stato riservato, oltre che la inammissibilità richiesta della pena detentiva in pena pecuniaria (che la legge non consente per il delitto ex art. 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990), la censura di eccessività della sanzione in rapporto ad un suo comportamento non "post delictum", ma successivo alla pronuncia di merito di secondo grado e, perciò, non rilevante in questa sede di legittimità.
Quanto ai ricorsi dei coniugi RR e RR nonché a quello di TO RR, rileva questo giudice di legittimità che a base dell'accertamento dei fatti addebitati agli imputati ben può il giudice di merito assumere il risultato delle intercettazioni telefoniche agli atti, quando ad esse, secondo ricostruzione conforme alle regole della logica e dell'esperienza, sia dato attribuire, al significato delle espressioni e dei discorsi captati, il senso univoco del racconto di specifici episodi e di altre rilevanti circostanze sommamente indizianti. Sicché, nel caso di specie, non possono essere censurabili le conclusioni raggiunte dal giudice di merito circa la detenzione di un'arma da sparo da parte dei coniugi - non occorrendo anche, per la configurabilità del contestato delitto, conoscere le precise caratteristiche dell'arma ne' che di essa l'autorità procuri successivamente il ritrovamento - e circa l'occultamento di quantitativi non eccessivi di droga, non potendosi fare derivare il contrario giudizio di insussistenza della sostanza stupefacente dal fatto che alla acquisita notizia della presenza nell'orto dello stupefacente non si sia dato seguito con immediata perquisizione, al fine di verificarne la veridicità, dato che la omissione - siccome implicitamente il giudice di merito ipotizza - corrispondeva a deliberata scelta investigativa, giustificata dallo scopo di non pregiudicare ulteriori proficue indagini mediante le intercettazioni in corso.
È, invece, fondata - onde sul punto la impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della medesima corte di appello per nuovo esame - la censura, comune ai ricorrenti, del difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione finalizzata ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'elemento costitutivo del delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (il cd. "pactum sceleris") di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente ma, comunque, a carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché di un programma criminoso volto ad compimento di una serie indeterminata di delitto previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che, peraltro, occorra l'effettiva consumazione di essi. Nel suddetto contesto, in particolare è stato posto in rilievo che il vincolo associativo deve emergere dall'esistenza di un gruppo di soggetti consapevolmente uniti per compiere una serie di reati in tema di sostanze stupefacenti;
dalla organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati per il raggiungimento dello scopo illecito comune e con l'obbligo per ciascun partecipe di fornire il suo contributo in mezzi o attività, secondo la concreta ripartizione dei compiti;
dal contributo individuale apprezzabile e non saltuario di almeno tre associati, sicché ne derivi un apporto al sodalizio destinato a durare.
Più di recente ancora questa Suprema Corte (Cass. pen., Sez. VI, 7 aprile 1997, ric. Lipari, m. CED 207.53 7) ha, altresì, stabilito che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ancorché non postuli per sua natura una struttura complessa e sofisticata, richiede, comunque, necessariamente una apprezzabile continuità temporale e criminale di sodalizio, con ripartizione dei compiti fra gli associati in relazione agli scopi programmati e con contributi dei medesimi caratterizzati da tipicità rispetto al programma malavitoso.
Quanto all'elemento della organizzazione, inoltre, è stato anche affermato che, per la configurabilità del delitto associativo, la legge non richiede che sia creata una apposita struttura, dato che questa può ance preesistere alla ideazione criminosa, nella forma di un gruppo con finalità lecite che viene ad essere utilizzato nel perseguimento di un programma diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti.
In tale evenienza - nella quale il preesistente vincolo, che accomuna i vari soggetti di una formazione sociale, viene ad assumere anche la connotazione del "pactum sceleris" e una già predisposta struttura viene ad essere adattata a finalità aggiuntive di natura criminale - la dimostrazione della esistenza dell'associazione per delinquere non può essere affidata semplicemente al fatto che una pluralità di fatti delittuosi della stessa specie è stata commessa nell'ambito del gruppo sociale, mediante la utilizzazione della organizzazione già esistente, per inferirne la contemporanea qualificazione criminale del gruppo medesimo.
È necessario, invece, al fine di distinguere se i componenti della formazione sociale abbiano agito in concorso tra loro ovvero se ad essi sia riferibile anche il delitto associativo, accertare se della preesistente organizzazione esse si siano soltanto volte a volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati e se da essa abbiano, comunque, tratto profitto, perché ne fosse favorita e sveltita la fase ideativa o quella esecutiva;
ovvero se, nell'ambito della suddetta organizzazione, o affiancata ad essa, altra essi ne abbiano voluta e realizzata, dotata di distinta ed autonoma operatività delittuosa.
Sicché, qualora, come nella specie, la ipotesi accusatoria è quella di identificazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico con il gruppo dei soggetti conviventi di un'unica famiglia tutti dediti alla commissione in concorso di reati in tema di sostanze stupefacenti, non basta genericamente affermare che trattasi di una "società familiare di fatto .. con lo scopo sociale .. di natura criminale"; di una "unità famiglia" con organizzazione permanente;
di una "società delinquenziale", operante quando iniziarono le intercettazioni e cessata quando gli associati furono arrestati, sostanzialmente organizzata senza gerarchia e con uguale autonomia gestionale dei singoli;
di una "affectio societatis" che si sovrappone al legame di sangue e di affinità tra i componenti. Invero, la necessità di evitare ingiustificate commistioni ed indifferenziate generalizzazioni impone, in tal caso, una più approfondita indagine diretta proprio ad identificare lo specifico nuovo ruolo che alla famiglia parentale i singoli suoi appartenenti abbiano inteso attribuire in chiave di sodalizio criminale ed a tal fine ben più penetrante deve essere l'accertamento circa il momento di insorgenza del "pactum sceleris" e dell'apprezzabile continuità temporale dell'associazione; circa la sussistenza all'interno di ruoli di indispensabile preminenza;
circa la ripartizione dei compiti in funzione d'accentuata tipicità rispetto alla generica partecipazione di attività nel nucleo familiare;
circa la presenza di un preciso programma criminoso susseguente al "pactum sceleris", da tenere distinto dagli accordi contingenti volta a volta raggiunti in ordine ai vari reati commessi.
La motivazione della sentenza impugnata non ha messo esattamente in risalto quanto innanzi nel ritenere provata l'associazione finalizzata, per cui occorre sul punto nuova indagine da effettuare secondo i criteri esposti e con valutazione di altra sezione della medesima Corte di appello di Milano.
P.T.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Rigetta il ricorso di ER EM, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998