Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
È applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a reati permanenti, la cui consumazione sia iniziata prima del 7 agosto 2002 e cessata successivamente a tale data. (Fattispecie in tema di annullamento di ordinanza con cui la corte di appello, in sede cautelare, aveva applicato il regime estradizionale alla sola frazione del reato associativo commesso prima del 7 agosto 2002, riservando al restante segmento la nuova disciplina del m.a.e.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/01/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 17
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 45490/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.M., n. a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia in data 23 novembre 2009;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha disposto la liberazione di V.M. per scadenza del termine di custodia cautelare in carcere di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, in relazione al mandato d'arresto europeo emesso il 12 marzo
2009 dal Tribunale di Timis (Romania) per i reati di tratta di persone, di minori e di riciclaggio di denaro, commessi "a partire dal 2002", e arrestata in Italia il 12 marzo 2009.
Contemporaneamente ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 714 c.p.p., in relazione alla domanda di estradizione ai sensi dell'art. 697 c.p.p. relativamente ai reati di cui sopra, limitatamente a quelli commessi prima del 7 agosto 2002 (L. n. 65 del 2009, ex art. 40). In sintesi, la Corte d'appello ha ritenuto (conformemente all'avviso espresso dal Ministero della giustizia con nota in data 19 novembre 2009) che, in riferimento ai reati di cui sopra, erano state proposte dalla Repubblica di Romania, sia una richiesta di consegna a seguito del mandato d'arresto europeo, sia, contestualmente, una richiesta di estradizione per la parte dei medesimi illeciti penali commessi prima del 7 agosto 2002.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente la V. che deduce violazione di legge per i seguenti motivi.
1) Errata applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 40. I trasferimenti illeciti di denaro sarebbero avvenuti nel periodo 20.12.2003/19.7.2004 e 16.2.2004/29.7.2004.
Il reato contestato, comunque, configura un'associazione per delinquere a partire dal 2002.
Si tratterebbe quindi di reato permanente che oltrepassa il limite del 7 agosto 2002.
Questa Corte di legittimità ha deciso (si citano le relative massime), più volte, nel senso che in caso di reato continuato, di cui parte risalente in data anteriore al 7 agosto 2002 e parte successivamente, si deve applicare esclusivamente la L. n. 69 del 2005. In ogni caso, anche a prescindere dalla continuazione, vertendosi in ipotesi di permanenza e di successione di convenzioni internazionali nel tempo, la normativa applicabile è quella attualmente vigente e non quella vigente all'epoca dell'inizio dell'azione criminosa. Peraltro, il 23 aprile 2006 l'Italia ha presentato al Segretariato generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione ai sensi dell'art. 28 della Convenzione europea di estradizione secondo cui se due o più parti contraenti intendono disciplinare i loro rapporti in materia di estradizione per mezzo di una legislazione tra loro uniforme, esse ne hanno facoltà: consegue che è stata ufficializzata la regola secondo cui lo Stato Italiano, nei rapporti con gli altri Paesi della UE, applica la decisione quadro 2202/584 GAI del 13 giugno 2002 e la L. n. 69 del 2005, in sostituzione della Convenzione.
2) Sulla domanda di estradizione si sarebbe dovuta pronunciare la Sezione minorenni della Corte d'appello di Brescia. Ella aveva compiuto 16 anni il (OMISSIS).
La competenza di tale Sezione si ricaverebbe dall'art. 58 O.G. il quale demanda ad essa "tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni" (cita Cass., sez.
6^, ud., 22 maggio 2008, Sardaru).
3) Violazione dell'art. 21 della Convenzione Europea di estradizione. Anche a voler applicare tale Convenzione, poiché la misura della custodia carceraria è stata adottata con ordine del Tribunale di Timis n. 38 dell'11 aprile 2008 per la durata di un mese, sarebbe stato violato il combinato disposto degli artt. 2 e 25 della Convenzione, perché l'estradizione può essere pronunciata solo per pene e misure di sicurezza di almeno quattro mesi, e l'art. 25 precisa che per misura di sicurezza deve intendersi qualsiasi misura privativa delle libertà.
4) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 21. Poiché erano scaduti i termini di efficacia della custodia cautelare, si imponeva la sua immediata liberazione ai sensi dell'art. 306 c.p.p., senza possibilità di applicare ulteriore misura cautelare (la richiesta di liberazione era del 18 novembre 2009 e la richiesta di misura cautelare perveniva il 20 novembre 2009).
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento dei motivi residui.
La soluzione adottata dalla Corte d'appello sulla applicazione della misura cautelare a fini estradizionali non è conforme alla legge. Infatti, il reato associativo contestato ha natura permanente, e non può ritenersi commesso in parte sotto la vigenza della precedente disciplina sulla estradizione, e in parte sotto la nuova disciplina del mandato di arresto europeo.
Il reato permanente, proprio per la sua consumazione prolungata nel tempo, non può reputarsi realizzato, a fini di applicazione dei procedimenti di estradizione o di consegna per mandato di arresto europeo, per frazioni temporali, essendo la consumazione stessa iniziata sotto la vigenza della disciplina della Convenzione europea di estradizione, e proseguita sotto la vigenza della normativa introdotta con il mandato di arresto europeo (normative convenzionali, ratificate con leggi interne dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, succedutesi nel tempo, tra Paesi aderenti alla Unione Europea).
Non risulta, d'altra parte, che la permanenza sia cessata per effetto dell'arresto, in quanto è noto che il reato associativo non viene automaticamente a cessare per il solo fatto della restrizione carceraria.
Se dunque la consumazione del reato contestato alla V. è proseguita nella vigenza della nuova normativa il reato deve considerarsi commesso attualmente e la normativa applicabile è solo quella della L. n. 69 del 2005, non rientrando la fattispecie nella norma transitoria dell'art. 40, trattandosi di fattispecie delittuosa non posta in essere anteriormente al 7 agosto 2002.
Pertanto, venuta meno la misura detentiva carceraria per decorso del termine di custodia cautelare applicata a seguito di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello, neanche in accoglimento della richiesta conforme del Ministro, avrebbe potuto adottare una nuova misura cautelare di custodia in carcere per effetto di una normativa (sulla estradizione) non più applicabile al caso di specie. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e va ordinata l'immediata liberazione di V.M. se non detenuta per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di V.M. se non detenuta per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. nonché di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010