Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2007, n. 20238
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Sentenza 22 marzo 2007

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In materia di esecuzione di pene detentive, è legittimo il computo nella pena da eseguire del periodo di custodia cautelare che risulti inutilmente sofferta in Italia, in relazione ad altro reato, a fini di estradizione per l'estero.

In materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo che sia stato contestato senza l'indicazione della data di ritenuta cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica in ordine alla sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendosi presumere, in forza della regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, è possibile affermare la penale responsabilità anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento, che il momento consumativo coincida con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2007, n. 20238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20238
    Data del deposito : 22 marzo 2007

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