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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 6454/2020, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 16/10/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Sabrina
Favaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Montebelluna;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce alla memoria difensiva, dall' avv. Diego
Casonato (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Treviso;
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Nel merito:
1) la casa familiare, di proprietà della sig.ra , rimarrà assegnata alla medesima, Parte_1 con tutto l'arredamento ivi esistente, che l'abiterà con le figlie minori e con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
2) le figlie minori continueranno ad essere collocate prevalentemente ed avere residenza
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 presso la madre. Per quanto attiene alla tipologia di affidamento delle minori e alla regolamentazione dei rapporti con il padre, si chiede che venga in parte confermato quanto già disposto dal Presidente f.f. con il provvedimento del 14.10.2021 (affidamento esclusivo alla madre, su cui peraltro è intervenuta adesione di controparte), chiedendo però che, trovandosi il padre costantemente all'estero e considerati, per i motivi già dedotti, il rapporto inesistente padre-figlie, venga riconosciuto un affidamento rafforzato (superesclusivo) delle minori alla madre in ambito scolastico, sanitario e ludico-sportivo, come anche già proposto dal Giudice Dott. Saran, al fine di evitare che la signora si trovi nella condizione Parte_1 di rincorrere all'estero i consensi necessari nell'interesse delle minori, o di dover superare le eventuali resistenze del sig. nella prestazione di consensi che sono nell'interesse CP_1
delle figlie. Si chiede in ogni caso, per tutti i motivi dedotti, che venga confermato un affidamento superesclusivo delle minori alla madre;
3) come disposto nei provvedimenti provvisori del divorzio, il signor corrisponderà CP_1 alla signora , entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di euro 300,00 per Parte_1
ciascuna delle tre figlie (euro 900,00 complessivi), di cui due minorenni ed una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di concorso al loro mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo
l'indicazione e la regolamentazione del Protocollo di Treviso in materia, di cui si richiede
l'integrale recepimento. Tali spese verranno rimborsate entro il giorno 15 di ogni mese;
5) i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per i figli minori nella misura del 50% ciascuno. Spetterà esclusivamente alla signora la percezione dell'assegno unico. Parte_1
In via istruttoria: al precipuo fine di provare la richiesta di affidamento rafforzato alla madre
(super esclusivo) delle minori, ci si riporta alle istanze istruttorie come da memorie istruttorie depositate e già indicate nella propria nota scritta datata 11.10.2022 e depositata nel fascicolo telematico il 12.10.2022 nonché, in ogni caso, ai documenti già dimessi in atti e si chiede l'autorizzazione al deposito di ulteriori documenti ad aggiornamento della situazione familiare, come sopra già esposta.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le ragioni di cui in narrativa:
- Relativamente all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla SI. , Parte_1
all'assegnazione della casa coniugale alla medesima nonché al diritto di visita del SI.
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 alle figlie, confermare quanto stabilito dal Presidente Dott.ssa Ronzani con il CP_1
provvedimento del 14.10.2021;
- Per quanto attiene l'obbligo di mantenimento delle figlie minorenni e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente gravante sul SI. , rideterminare CP_1
l'entità dell'assegno di mantenimento de quo in € 300,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia);
- Relativamente alle spese straordinarie, disporre che le stesse vengano interamente poste a carico della SI.ra ; in subordine, confermare quanto stabilito nel provvedimento Parte_1
presidenziale del 14.10.2021, il quale pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio;
in subordine, spese compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 29/02/1992 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione coniugale Controparte_1
nascevano i figli e le gemelle e che dopo Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
un primo periodo di relativa tranquillità, la comunione morale e materiale tra i coniugi veniva a mancare, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e indurre i coniugi a depositare un ricorso per separazione consensuale;
che essendo decorsi i termini di legge ricorrevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Illustrate le vicende familiari e patrimoniali chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza presidenziale del 14/10/2021 comparivano personalmente le parti con i rispettivi procuratori e il resistente si riservava di costituirsi nel giudizio. I coniugi venivano sentiti, separatamente e quindi congiuntamente e il Presidente, esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, si riservava.
Con ordinanza del 15/10/2021 a scioglimento della riserva assunta, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, veniva fissata l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase istruttoria si costituivano entrambe le parti ed in particolare il resistente, riguardo l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché il diritto di visita alle figlie, aderiva a quanto stabilito dal Presidente.
Contestava tuttavia l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli, rappresentando di non avere alcun impiego e di mantenersi con lavori saltuari e l'aiuto di amici. Concludeva
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 quindi chiedendo una riduzione del detto assegno e di porre interamente a carico della ricorrente le spese straordinarie o, in subordine, al 50% tra le parti.
Alla prima udienza, vista la richiesta di pronuncia di sentenza parziale della ricorrente, alla quale non si opponeva il resistente, il Giudice tratteneva la causa in decisione sullo status.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 184/2022 del 04/02/2022, pubblicata il 07/02/2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili delle parti e, con contestuale ordinanza, veniva disposta la rimessione della causa in istruttoria e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
Alla successiva udienza del 20/10/2022 veniva formulata proposta di conciliazione e la causa veniva rinviata all'udienza del 22/06/2023 per la verifica della possibilità di un accordo tra le parti, all'esito della quale tuttavia si dava atto che la sola ricorrente aderiva alla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ., mentre il procuratore di parte resistente rappresentava di non essere stato in grado di interloquire con il proprio assistito.
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 16/05/2024 per la precisione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta.
Medio tempore, atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, la causa veniva riassegnata e, con ordinanza 127ter cod. proc. civ. del 19/09/2024, veniva trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Rilevato che è già stata emessa tra le parti sentenza parziale sullo status con sentenza non definitiva n. 184/2022 del 04/02/2022, pubblicata il 07/02/2022, la presente decisione ha ad oggetto le restanti domande proposte nel giudizio.
1. Sull'affidamento e sul diritto di visita delle figlie minori e Persona_3 Persona_4
1.1 Emergendo profili di internazionalità – essendo il resistente cittadino Controparte_1
russo e ivi domiciliato – si premette quanto segue.
Relativamente alla questione sull'affidamento delle figlie minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 37 L. 218/1995, in quanto le figlie risiedono in Italia e la legge sostanziale applicabile al caso de quo è la legge italiana a mente dell'art. 36bis L. 218/1995, così come modificato dal D.lgs. n. 154/2013 che prevede che si applicano, in ogni caso, nonostante il richiamo ad altra legge, le norme del diritto italiano che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale e che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 1.2 Nel merito, parte ricorrente ha richiesto l'affidamento super esclusivo, mentre il resistente ha concluso chiedendo di confermare l'affidamento esclusivo così come stabilito in sede presidenziale.
A tal proposito si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo di e alla Persona_3 Persona_4
madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel totale disinteresse materiale e morale del resistente
– residente in [...]– il quale non ha mai concorso al mantenimento delle figlie, risulta aver fatto loro visita circa due/tre volte negli ultimi anni e non ha mai cercato alcun contatto con le stesse.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato le comprensibili difficoltà riscontrate nell'interloquire direttamente con il padre delle figlie circa le questioni importanti riguardanti le medesime, con conseguente complessità a svolgere scelte anche importanti nell'interesse delle minori.
Tutto quanto premesso – considerata la limitata disponibilità del resistente in merito alle esigenze e necessità di e – suggerisce a questo Collegio di Persona_3 Persona_4 disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
1.3 Per quanto attiene alle modalità di visita delle figlie da parte del padre, atteso che lo stesso vive stabilmente in Russia e torna in Italia di rado, è impossibile ipotizzare un qualche programma.
Si ritiene quindi che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con le figlie, ciò avvenga solo con il preventivo accordo della madre e alla presenza della stessa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di , Persona_2 Persona_3 Persona_4
e della ricorrente.
2. Sul mantenimento delle figlie , e Persona_2 Persona_3 Persona_4
2.1 Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009 del
18/12/2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3 lett. a) del predetto
____________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art. 15, stesso
Regolamento che richiama il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, avuto riguardo alla residenza della creditrice alimentare in Maser (TV).
2.2 Come noto l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli”.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
2.3 Nel caso di specie a fronte della assoluta “latitanza del padre” il Collegio ritiene di confermare quanto statuito in sede presidenziale.
La ragione risiede nelle crescenti esigenze materiali delle tre figlie in relazione all'età delle stesse, nonché e soprattutto in considerazione dell'affidamento in via super esclusiva alla madre, sulla quale gravano totalmente i compiti domestici e di cura delle tre figlie.
Pertanto, il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minorenni e CP_1 Persona_3
nonché della figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_4 Persona_2 economicamente autosufficiente, nella misura di € 900,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
La madre, inoltre, in qualità di genitore affidatario in via esclusiva, percepirà l'assegno unico e universale per intero come per legge.
2.3 Quanto, infine, alla ripartizione delle spese straordinarie – per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – le stesse vanno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi – e minimi per la fase istruttoria consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. – previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa).
____________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida in via super-esclusiva le figlie minori e alla madre Persona_3 Persona_4
con collocazione presso la casa familiare in Maser (TV), Via Mercato Parte_1
Vecchio n. 1, che rimane quindi assegnata alla medesima, affinché vi abiti con le figlie minori e con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_2
2) per l'effetto, dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, educazione, salute, documenti anche validi per l'espatrio, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) dispone che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con le figlie, ciò avvenga solo con il preventivo accordo della madre e alla presenza della stessa, compatibilmente con gli impegni di e della Persona_2 Persona_3 Persona_4
ricorrente;
4) pone in capo al sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Controparte_1
, e l'importo complessivo di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna Per_2 Per_3 Per_4
figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
5) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente che liquida nella somma di € 6.713,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
Cp.
Così deciso in Treviso, 10/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 6454/2020, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 16/10/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Sabrina
Favaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Montebelluna;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce alla memoria difensiva, dall' avv. Diego
Casonato (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Treviso;
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Nel merito:
1) la casa familiare, di proprietà della sig.ra , rimarrà assegnata alla medesima, Parte_1 con tutto l'arredamento ivi esistente, che l'abiterà con le figlie minori e con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
2) le figlie minori continueranno ad essere collocate prevalentemente ed avere residenza
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 presso la madre. Per quanto attiene alla tipologia di affidamento delle minori e alla regolamentazione dei rapporti con il padre, si chiede che venga in parte confermato quanto già disposto dal Presidente f.f. con il provvedimento del 14.10.2021 (affidamento esclusivo alla madre, su cui peraltro è intervenuta adesione di controparte), chiedendo però che, trovandosi il padre costantemente all'estero e considerati, per i motivi già dedotti, il rapporto inesistente padre-figlie, venga riconosciuto un affidamento rafforzato (superesclusivo) delle minori alla madre in ambito scolastico, sanitario e ludico-sportivo, come anche già proposto dal Giudice Dott. Saran, al fine di evitare che la signora si trovi nella condizione Parte_1 di rincorrere all'estero i consensi necessari nell'interesse delle minori, o di dover superare le eventuali resistenze del sig. nella prestazione di consensi che sono nell'interesse CP_1
delle figlie. Si chiede in ogni caso, per tutti i motivi dedotti, che venga confermato un affidamento superesclusivo delle minori alla madre;
3) come disposto nei provvedimenti provvisori del divorzio, il signor corrisponderà CP_1 alla signora , entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di euro 300,00 per Parte_1
ciascuna delle tre figlie (euro 900,00 complessivi), di cui due minorenni ed una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di concorso al loro mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo
l'indicazione e la regolamentazione del Protocollo di Treviso in materia, di cui si richiede
l'integrale recepimento. Tali spese verranno rimborsate entro il giorno 15 di ogni mese;
5) i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per i figli minori nella misura del 50% ciascuno. Spetterà esclusivamente alla signora la percezione dell'assegno unico. Parte_1
In via istruttoria: al precipuo fine di provare la richiesta di affidamento rafforzato alla madre
(super esclusivo) delle minori, ci si riporta alle istanze istruttorie come da memorie istruttorie depositate e già indicate nella propria nota scritta datata 11.10.2022 e depositata nel fascicolo telematico il 12.10.2022 nonché, in ogni caso, ai documenti già dimessi in atti e si chiede l'autorizzazione al deposito di ulteriori documenti ad aggiornamento della situazione familiare, come sopra già esposta.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le ragioni di cui in narrativa:
- Relativamente all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla SI. , Parte_1
all'assegnazione della casa coniugale alla medesima nonché al diritto di visita del SI.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 alle figlie, confermare quanto stabilito dal Presidente Dott.ssa Ronzani con il CP_1
provvedimento del 14.10.2021;
- Per quanto attiene l'obbligo di mantenimento delle figlie minorenni e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente gravante sul SI. , rideterminare CP_1
l'entità dell'assegno di mantenimento de quo in € 300,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia);
- Relativamente alle spese straordinarie, disporre che le stesse vengano interamente poste a carico della SI.ra ; in subordine, confermare quanto stabilito nel provvedimento Parte_1
presidenziale del 14.10.2021, il quale pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio;
in subordine, spese compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 29/02/1992 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione coniugale Controparte_1
nascevano i figli e le gemelle e che dopo Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
un primo periodo di relativa tranquillità, la comunione morale e materiale tra i coniugi veniva a mancare, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e indurre i coniugi a depositare un ricorso per separazione consensuale;
che essendo decorsi i termini di legge ricorrevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Illustrate le vicende familiari e patrimoniali chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza presidenziale del 14/10/2021 comparivano personalmente le parti con i rispettivi procuratori e il resistente si riservava di costituirsi nel giudizio. I coniugi venivano sentiti, separatamente e quindi congiuntamente e il Presidente, esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, si riservava.
Con ordinanza del 15/10/2021 a scioglimento della riserva assunta, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, veniva fissata l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase istruttoria si costituivano entrambe le parti ed in particolare il resistente, riguardo l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché il diritto di visita alle figlie, aderiva a quanto stabilito dal Presidente.
Contestava tuttavia l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli, rappresentando di non avere alcun impiego e di mantenersi con lavori saltuari e l'aiuto di amici. Concludeva
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 quindi chiedendo una riduzione del detto assegno e di porre interamente a carico della ricorrente le spese straordinarie o, in subordine, al 50% tra le parti.
Alla prima udienza, vista la richiesta di pronuncia di sentenza parziale della ricorrente, alla quale non si opponeva il resistente, il Giudice tratteneva la causa in decisione sullo status.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 184/2022 del 04/02/2022, pubblicata il 07/02/2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili delle parti e, con contestuale ordinanza, veniva disposta la rimessione della causa in istruttoria e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
Alla successiva udienza del 20/10/2022 veniva formulata proposta di conciliazione e la causa veniva rinviata all'udienza del 22/06/2023 per la verifica della possibilità di un accordo tra le parti, all'esito della quale tuttavia si dava atto che la sola ricorrente aderiva alla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ., mentre il procuratore di parte resistente rappresentava di non essere stato in grado di interloquire con il proprio assistito.
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 16/05/2024 per la precisione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta.
Medio tempore, atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, la causa veniva riassegnata e, con ordinanza 127ter cod. proc. civ. del 19/09/2024, veniva trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Rilevato che è già stata emessa tra le parti sentenza parziale sullo status con sentenza non definitiva n. 184/2022 del 04/02/2022, pubblicata il 07/02/2022, la presente decisione ha ad oggetto le restanti domande proposte nel giudizio.
1. Sull'affidamento e sul diritto di visita delle figlie minori e Persona_3 Persona_4
1.1 Emergendo profili di internazionalità – essendo il resistente cittadino Controparte_1
russo e ivi domiciliato – si premette quanto segue.
Relativamente alla questione sull'affidamento delle figlie minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 37 L. 218/1995, in quanto le figlie risiedono in Italia e la legge sostanziale applicabile al caso de quo è la legge italiana a mente dell'art. 36bis L. 218/1995, così come modificato dal D.lgs. n. 154/2013 che prevede che si applicano, in ogni caso, nonostante il richiamo ad altra legge, le norme del diritto italiano che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale e che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 1.2 Nel merito, parte ricorrente ha richiesto l'affidamento super esclusivo, mentre il resistente ha concluso chiedendo di confermare l'affidamento esclusivo così come stabilito in sede presidenziale.
A tal proposito si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo di e alla Persona_3 Persona_4
madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel totale disinteresse materiale e morale del resistente
– residente in [...]– il quale non ha mai concorso al mantenimento delle figlie, risulta aver fatto loro visita circa due/tre volte negli ultimi anni e non ha mai cercato alcun contatto con le stesse.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato le comprensibili difficoltà riscontrate nell'interloquire direttamente con il padre delle figlie circa le questioni importanti riguardanti le medesime, con conseguente complessità a svolgere scelte anche importanti nell'interesse delle minori.
Tutto quanto premesso – considerata la limitata disponibilità del resistente in merito alle esigenze e necessità di e – suggerisce a questo Collegio di Persona_3 Persona_4 disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
1.3 Per quanto attiene alle modalità di visita delle figlie da parte del padre, atteso che lo stesso vive stabilmente in Russia e torna in Italia di rado, è impossibile ipotizzare un qualche programma.
Si ritiene quindi che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con le figlie, ciò avvenga solo con il preventivo accordo della madre e alla presenza della stessa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di , Persona_2 Persona_3 Persona_4
e della ricorrente.
2. Sul mantenimento delle figlie , e Persona_2 Persona_3 Persona_4
2.1 Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009 del
18/12/2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3 lett. a) del predetto
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020 Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art. 15, stesso
Regolamento che richiama il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, avuto riguardo alla residenza della creditrice alimentare in Maser (TV).
2.2 Come noto l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli”.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
2.3 Nel caso di specie a fronte della assoluta “latitanza del padre” il Collegio ritiene di confermare quanto statuito in sede presidenziale.
La ragione risiede nelle crescenti esigenze materiali delle tre figlie in relazione all'età delle stesse, nonché e soprattutto in considerazione dell'affidamento in via super esclusiva alla madre, sulla quale gravano totalmente i compiti domestici e di cura delle tre figlie.
Pertanto, il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minorenni e CP_1 Persona_3
nonché della figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_4 Persona_2 economicamente autosufficiente, nella misura di € 900,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
La madre, inoltre, in qualità di genitore affidatario in via esclusiva, percepirà l'assegno unico e universale per intero come per legge.
2.3 Quanto, infine, alla ripartizione delle spese straordinarie – per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – le stesse vanno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi – e minimi per la fase istruttoria consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. – previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa).
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida in via super-esclusiva le figlie minori e alla madre Persona_3 Persona_4
con collocazione presso la casa familiare in Maser (TV), Via Mercato Parte_1
Vecchio n. 1, che rimane quindi assegnata alla medesima, affinché vi abiti con le figlie minori e con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_2
2) per l'effetto, dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, educazione, salute, documenti anche validi per l'espatrio, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) dispone che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con le figlie, ciò avvenga solo con il preventivo accordo della madre e alla presenza della stessa, compatibilmente con gli impegni di e della Persona_2 Persona_3 Persona_4
ricorrente;
4) pone in capo al sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Controparte_1
, e l'importo complessivo di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna Per_2 Per_3 Per_4
figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
5) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente che liquida nella somma di € 6.713,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
Cp.
Così deciso in Treviso, 10/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6454/2020