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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2024 promossa da:
- ( , in persona del Sindaco pro tempore, con sede CP_1 Parte_1 P.IVA_1 nell'omonimo Comune e con il patrocinio dell'Avv. PIPOLO ELIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
opponente contro
- ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede a Milano e con il patrocinio dell'Avv. ROTOLI GIULIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
opposto
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale
Ordinario di Bologna in favore del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere territorialmente competente e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: in ogni caso, per i motivi di cui sopra, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
1 In via subordinata, accertare, anche a mezzo di CTU, l'effettivo consumo di energia elettrica, calcolando il costo e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto quanto alla maggior somma chiesta in detto decreto;
Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni precedenti, stante la non debenza degli interessi moratori e delle somme ex D.Lgs. 192/2012, effettuare una rideterminazione delle somme ingiunte e, pertanto, dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto quanto alla maggior somma chiesta in detto decreto.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Si chiede, pertanto, che il Tribunale confermi integralmente il decreto ingiuntivi opposto, ovvero condanni il al pagamento dell'importo complessivo di € 201.688,55, (di Parte_2 cui € 188.354,73 a titolo di sorte capitale, € 13.280,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs.
231/02 e € 53,82 a titolo di spese notarili sostenute), oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs.
231/02 maturati dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria e del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.01.2024, il (d'ora in Parte_2
poi, anche solo il ha proposto opposizione avverso al decreto n. 5060/2023 con cui in data Pt_2
11.12.2023 il Tribunale di Bologna gli ha ingiunto di pagare in favore di (d'ora Controparte_2
in poi, senza denominazione sociale), nella sua qualità di cessionaria, la somma di € 201.688,55=, oltre interessi moratori e spese, a titolo di pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate sub doc. n. 3 (fascicolo monitorio), emesse nei confronti del da ER Pt_2
CO S.r.l. (d'ora in poi, solo ER), oltre gli ulteriori interessi moratori, indennizzo dei costi di recupero ai sensi del D.lgs. 231/2002 e spese notarili.
In particolare, il ha eccepito che il credito ingiunto di € 201.688,55= era asseritamente Pt_2
dovuto per il mancato pagamento ad ER di € 188.354,73= a titolo di sorte capitale per somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002, nonché di € 13.280,00= a titolo di risarcimento ex art. 6 per ogni singola fattura non pagata (€ 40,00= per un totale di n. 332 fatture) e di € 53,82= a titolo di rimborso spese sostenuto per l'estratto notarile.
1.1
In diritto, l'opponente ha dapprima eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, per essere competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, il Tribunale del luogo in cui avevano sede gli uffici di tesoreria (che, secondo le norme in materia di contabilità pubblica, devono
2 provvedere al pagamento delle somme di denaro dovute dalle pubbliche amministrazioni) e quindi, nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Nel merito, ha argomentato circa la carenza probatoria e l'infondatezza della pretesa monitoria, per essere il credito asseritamente vantato da non fondato su prova scritta e privo degli CP_2
elementi della certezza, liquidità ed esigibilità.
Parte opposta si è, invero, limitata a produrre un mero elenco di fatture, senza allegare le fatture stesse;
inoltre, non ha dimostrato l'esistenza di un contratto scritto tra le parti, come viceversa richiesto ai sensi dell'art. 17 del R.G. 2440/1923 per i rapporti giuridici interessanti una pubblica amministrazione.
Ha evidenziato, poi, che non ha prodotto l'atto contente l'impegno di spesa dell'ente, CP_2
necessario in virtù di quanto disposto dall'art. 191 TUEL e non escludibile a priori neppure in presenza di fornitura erogata in regime di salvaguardia.
Il ha altresì contestato l'abnormità del credito ingiunto e l'erroneità della richiesta di Pt_2
pagamento in relazione ai consumi conteggiati, rispetto cui non sono state prodotte copie delle singole fatture del distributore al fine di provare la quantità di energia elettrica erogata e la conformità dei consumi asseriti con quelli in concreto erogati, così impedendo la possibilità di effettuare una comparazione tra i consumi effettivi e l'importo richiesto nelle singole fatture.
Parte opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere; in via principale, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché in via subordinata l'accertamento, anche a mezzo CTU, dell'effettivo consumo di energia elettrica e per l'effetto la revoca del decreto quanto alla maggior somma richiesta;
sempre in via subordinata, ha chiesto rideterminarsi le somme ingiunte e dichiararsi privo di effetti il provvedimento monitorio quanto alla maggior somma richiesta;
vinte le spese di lite.
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28.03.2024, contestando le CP_2
eccezioni e le deduzioni avversarie.
In primo luogo, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza territoriale, posto che, come già documentato sin dalla fase monitoria (cfr. sub doc. n. 1 e 2 del relativo fascicolo), ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto era stabilita per ogni controversia la competenza esclusiva del foro di Bologna, con la conseguenza che il ricorso era stato validamente proposto, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., innanzi all'intestato Tribunale.
Circa l'eccepita carenza probatoria, ha evidenziato di aver provveduto a depositare tutte le fatture azionate, mentre in relazione all'assenza di un valido contratto scritto ha sottolineato la natura ex lege
3 della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia di cui domanda il pagamento (che, com'è noto, si attiva in automatico e senza richiedere la sottoscrizione di un contratto).
Ha precisato che, concorde la giurisprudenza, la particolarità del regime di salvaguardia rende di difficile applicazione la dettagliata disciplina prevista dall'art. 191 TUEL, considerato che tale regime non prevede la trasmissione di un ordinativo della prestazione e, dunque, non viene l'impegno di spesa.
Ha richiamato, poi, precedenti della giurisprudenza di merito secondo cui soltanto in casi limite viene meno il rapporto di immedesimazione tra il funzionario che ha agito al di fuori dell'emissione di un impegno di spesa e l'amministrazione, dovendosi comunque valutare anche l'utilità della prestazione ricevuta.
Sulla inidoneità delle fatture a provare il credito, in quanto documenti unilaterali, ha CP_2
evidenziato che il dopo aver beneficiato della fornitura elettrica in libero mercato, ha Pt_2
corrisposto seppur parzialmente e con grave ritardo e non ha mosso mai contestazioni sulla correttezza della prestazione, né sulle tariffe applicate. Solo con l'opposizione sono state sollevate eccezioni pretestuose e generiche, prive di ogni riferimento fattuale.
Infine, non è corrispondente al vero che la normativa sugli interessi moratori (cioè il D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012) sia inapplicabile, poiché la fattispecie in esame ha tratto origine da un rapporto instaurato ex lege a seguito delle procedure concorsuali indette negli anni 2018 e 2020, dunque sicuramente successive all'entrata in vigore della normativa.
Ancora, ha rinviato alle condizioni generali di fornitura, in particolare all'art.
9.1 relativo all'addebito degli interessi, nonché all'art. 4 del D.lgs. 231/2002 secondo cui, affinché decorrano gli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora, bensì è sufficiente che decorra, senza successo, il termine previsto per il pagamento. ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria CP_2
esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto, con vittoria delle spese di lite.
3.
Celebrata l'udienza del 19.06.2024 per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c., questo istruttore si
è riservato e con ordinanza 06.08.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione al solo importo di € 188.408,55=; inoltre, è stata rigettata l'istanza di istituzione ctu ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 07.11.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.
§ § §
4 4.
Ritiene il giudicante che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal opponente Pt_2
non sia infondata.
L'opposizione è, tuttavia, in minima parte fondata nel merito, nei limiti di quantum di cui al prosieguo;
ne è comunque primaria conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.1.
quale attore in senso sostanziale, invoca la competenza del Tribunale di Bologna già CP_2
in via monitoria, quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto (del seguente tenore: “Il contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra ER CO e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna”), da applicarsi ex lege alla fattispecie vertendosi in regime di c.d. salvaguardia.
Invero e come si evince dai documenti depositati unitamente al ricorso per ingiunzione, il rapporto di fornitura da parte di ER nei confronti del opponente è sorto, non in forza di pattuizione Pt_2
contrattuale, ma in virtù del servizio di salvaguardia e delle norme che lo disciplinano (legge n.
125/2007 e D.M. Sviluppo Economico 23.11.2007) e che trovano applicazione alle imprese ed agli enti pubblici che non abbiano scelto il fornitore sul mercato libero o ne siano rimasti privi (cfr. allegati al fascicolo monitorio, in particolare: sub doc. n. 1, esito procedura concorsuale del 26.11.2018 e
Condizioni Generali di Fornitura con riferimento al servizio di salvaguardia per gli anni 2019-2020;
e sub doc. n. 2, esito procedura concorsuale del 25.11.2020 e Condizioni Generali di Fornitura, con riferimento al servizio di salvaguardia per gli anni 2021-2022).
Conformemente ad indirizzo di questa Sezione (di recente, sentenza n. 832/2024 del 12.03.2024), la clausola di foro convenzionale non è nella fattispecie validamente invocabile, in ragione della mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 29 c.p.c. per la pattuizione di fori convenzionali ed, inoltre, della natura vessatoria della clausola e della necessaria e specifica approvazione per iscritto (cfr., Cass. n. 15278/2015).
4.1.1.
Sennonchè, l'eccezione di incompetenza territoriale del opponente è inammissibile, posto Pt_2
che non è stata adeguatamente formulata in relazione a tutti i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, in particolare, in relazione al criterio del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c.
Al riguardo va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la
5 suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr., Cass. n. 24903/2005; Cass. n. 3989/2011,
Cass. n. 21769/2016); vertendosi, poi, in controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, tale onere incombe su parte opponente già con l'atto di citazione introduttivo che tiene luogo della comparsa di risposta nel procedimento ordinario, integrando il primo atto con cui l'ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore (cfr., Cass. n. 5161/1999, Cass. n. 21672/2015).
Nella specie, il opponente ha validamente contestato il foro ex art. 19 c.p.c. ed il criterio Pt_2
alternativo ex art. 20 c.p.c. del forum destinatae solutionis;
nulla è stato dedotto quanto al forum contractus.
4.2.
Nel merito, in relazione all'eccepita mancanza di prova scritta del credito ingiunto, il Tribunale evidenzia che l'obbligazione dedotta in giudizio sorge ex lege in virtù della disciplina del regime di salvaguardia, la cui applicazione viene comunicata da ER al cliente mediante la c.d. welcome letter riportante l'informazione circa l'avvenuta applicazione del nuovo regime, le tariffe applicate, il numero di pod interessato e la data di decorrenza della fornitura.
Il sistema normativo non prevede lo schema della proposta e dell'accettazione, sorgendo il contratto al verificarsi delle condizioni di legge (nella specie ente pubblico che non ha effettuato la scelta del fornitore sul mercato libero o che ne è rimasto privo) e senza soluzione di continuità con la prestazione di erogazione in essere con il precedente fornitore.
Di conseguenza, ai fini della valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria, non rileva l'assenza di un contratto scritto tra ER cedente e debitore ceduto, posto che ha CP_2
idoneamente assolto l'onere probatorio su di sé gravante, mediante l'allegazione: dei documenti attestanti l'esito delle procedure concorsuali per gli anni 2019-2020 e 2021-2022, ove ER è indicata chiaramente quale esercente assegnatario del servizio di salvaguardia per la Regione NI (doc.
n. 1 e 2 fascicolo monitorio); della c.d. welcome letter, inviata al in qualità di cliente, e non Pt_2 contestata in giudizio da quest'ultimo, contenente l'avviso che “l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto” (doc. n. 2 fascicolo opposto); dell'atto di cessione dei crediti notificato al in data 18.10.2021 (doc. n. 5 fascicolo monitorio). Pt_2
4.3.
Sotto il profilo del quantum debeatur, ha chiesto e ottenuto in sede monitoria il CP_2
pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 201.688,55=, di cui € 188.354,73= per sorte capitale (portata dalle fatture riepilogate nella tabella di cui alle pagine da 4 a 12 del ricorso per
6 ingiunzione e prodotte sub doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio), € 13.280,00= a titolo di risarcimento ex art. 6 del D. Lgs. 231/02 ed € 53,82= a titolo di spese notarili sostenute (cfr. sub doc.
n. 8 fascicolo monitorio).
4.3.1.
Ritiene il Tribunale che la sorte capitale – così come già riconosciuto nell'ordinanza 06.08.2024 – sia credito ceduto cui il opponente è tenuto. Pt_2
Invero, la cessionaria ha depositato le fatture avente ad oggetto i corrispettivi delle forniture già in sede monitoria, documenti da cui risultano i consumi e sono appalesate le tariffe applicate;
la contestazione mossa al riguardo da parte opponente è del tutto generica, non è specificato se la deduzione di abnormità dei consumi sia correlata ad erronea fatturazione ovvero a malfunzionamento del contatore;
circostanze che rendono in concreto inefficace gli stessi rilievi oppositivi.
Si osserva, poi, che la contestazione effettuata dal in relazione all'art. 191 del TUEL, non è Pt_2
idonea ad inficiare la titolarità del credito azionato, posto che prevale la ratio sottesa al regime di salvaguardia, dal momento che tanto dall'attivazione ex lege del rapporto di fornitura, quanto dalla natura vincolata dei parametri consumi/prezzi, non può scaturire l'effetto dell'illegittimità del diritto di credito per mancato impegno di spesa;
tanto più come nella specie ove è acclarato e non contestato che l'opponente ha beneficiato della fornitura senza sollevare alcuna contestazione.
Va quindi accolta la richiesta di pagamento di per la sorte capitale di € 188.354,73=, CP_2
oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 60° giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura al saldo effettivo.
5.
Viene, invece, respinta la domanda proposta da relativamente alla somma di € CP_2
13.280,00= a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
In particolare, con riferimento alla somma forfettaria riconosciuta dall'art. 6 comma 2 citato, si osserva come essa vada a coprire il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Anche ammettendo che sia configurata una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, si ritiene che, alla luce del principio generale per cui il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale vada provato, tale presunzione possa operare per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura.
Si tratta, peraltro, di un “danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
7 Nel caso di specie, parte opposta non ha fornito la prova dell'attività di recupero del credito asseritamente sostenuta (avendo omesso di produrre, a mero a titolo esemplificativo, gli eventuali solleciti di pagamento inoltrati al , con la conseguenza che la somma richiesta non può essere Pt_2
riconosciuta e la relativa domanda va rigettata.
6.
Stante l'esito del giudizio, configurandosi reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio del 10%, con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di del restante 90% liquidato per il procedimento CP_2
monitorio secondo le voci di cui al decreto ingiuntivo e da ivi ricomprendersi anche € 53,82= per estratto notarile, nonché liquidato per il presente giudizio di opposizione in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione sino a € 260.000,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5060/2023 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 11.12.2023;
- in parziale accoglimento della domanda monitoria, accerta, dichiara tenuto e per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di parte Parte_2 opposta, in qualità di cessionaria, della somma di € 188.354,73= oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara la compensazione delle spese del procedimento monitorio e di quelle del presente giudizio in ragione del 10% e condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla Parte_2
rifusione in favore di parte opposta del restante 90% che liquida, quanto al procedimento monitorio, secondo le voci di cui al decreto ingiuntivo ivi da comprendersi € 53,82= per estratto notarile e, quanto al presente giudizio, in € 12.692,70= per compenso, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Così deciso in Bologna, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2024 promossa da:
- ( , in persona del Sindaco pro tempore, con sede CP_1 Parte_1 P.IVA_1 nell'omonimo Comune e con il patrocinio dell'Avv. PIPOLO ELIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
opponente contro
- ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede a Milano e con il patrocinio dell'Avv. ROTOLI GIULIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
opposto
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale
Ordinario di Bologna in favore del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere territorialmente competente e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: in ogni caso, per i motivi di cui sopra, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
1 In via subordinata, accertare, anche a mezzo di CTU, l'effettivo consumo di energia elettrica, calcolando il costo e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto quanto alla maggior somma chiesta in detto decreto;
Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni precedenti, stante la non debenza degli interessi moratori e delle somme ex D.Lgs. 192/2012, effettuare una rideterminazione delle somme ingiunte e, pertanto, dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto quanto alla maggior somma chiesta in detto decreto.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Si chiede, pertanto, che il Tribunale confermi integralmente il decreto ingiuntivi opposto, ovvero condanni il al pagamento dell'importo complessivo di € 201.688,55, (di Parte_2 cui € 188.354,73 a titolo di sorte capitale, € 13.280,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs.
231/02 e € 53,82 a titolo di spese notarili sostenute), oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs.
231/02 maturati dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria e del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.01.2024, il (d'ora in Parte_2
poi, anche solo il ha proposto opposizione avverso al decreto n. 5060/2023 con cui in data Pt_2
11.12.2023 il Tribunale di Bologna gli ha ingiunto di pagare in favore di (d'ora Controparte_2
in poi, senza denominazione sociale), nella sua qualità di cessionaria, la somma di € 201.688,55=, oltre interessi moratori e spese, a titolo di pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate sub doc. n. 3 (fascicolo monitorio), emesse nei confronti del da ER Pt_2
CO S.r.l. (d'ora in poi, solo ER), oltre gli ulteriori interessi moratori, indennizzo dei costi di recupero ai sensi del D.lgs. 231/2002 e spese notarili.
In particolare, il ha eccepito che il credito ingiunto di € 201.688,55= era asseritamente Pt_2
dovuto per il mancato pagamento ad ER di € 188.354,73= a titolo di sorte capitale per somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002, nonché di € 13.280,00= a titolo di risarcimento ex art. 6 per ogni singola fattura non pagata (€ 40,00= per un totale di n. 332 fatture) e di € 53,82= a titolo di rimborso spese sostenuto per l'estratto notarile.
1.1
In diritto, l'opponente ha dapprima eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, per essere competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, il Tribunale del luogo in cui avevano sede gli uffici di tesoreria (che, secondo le norme in materia di contabilità pubblica, devono
2 provvedere al pagamento delle somme di denaro dovute dalle pubbliche amministrazioni) e quindi, nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Nel merito, ha argomentato circa la carenza probatoria e l'infondatezza della pretesa monitoria, per essere il credito asseritamente vantato da non fondato su prova scritta e privo degli CP_2
elementi della certezza, liquidità ed esigibilità.
Parte opposta si è, invero, limitata a produrre un mero elenco di fatture, senza allegare le fatture stesse;
inoltre, non ha dimostrato l'esistenza di un contratto scritto tra le parti, come viceversa richiesto ai sensi dell'art. 17 del R.G. 2440/1923 per i rapporti giuridici interessanti una pubblica amministrazione.
Ha evidenziato, poi, che non ha prodotto l'atto contente l'impegno di spesa dell'ente, CP_2
necessario in virtù di quanto disposto dall'art. 191 TUEL e non escludibile a priori neppure in presenza di fornitura erogata in regime di salvaguardia.
Il ha altresì contestato l'abnormità del credito ingiunto e l'erroneità della richiesta di Pt_2
pagamento in relazione ai consumi conteggiati, rispetto cui non sono state prodotte copie delle singole fatture del distributore al fine di provare la quantità di energia elettrica erogata e la conformità dei consumi asseriti con quelli in concreto erogati, così impedendo la possibilità di effettuare una comparazione tra i consumi effettivi e l'importo richiesto nelle singole fatture.
Parte opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere; in via principale, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché in via subordinata l'accertamento, anche a mezzo CTU, dell'effettivo consumo di energia elettrica e per l'effetto la revoca del decreto quanto alla maggior somma richiesta;
sempre in via subordinata, ha chiesto rideterminarsi le somme ingiunte e dichiararsi privo di effetti il provvedimento monitorio quanto alla maggior somma richiesta;
vinte le spese di lite.
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28.03.2024, contestando le CP_2
eccezioni e le deduzioni avversarie.
In primo luogo, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza territoriale, posto che, come già documentato sin dalla fase monitoria (cfr. sub doc. n. 1 e 2 del relativo fascicolo), ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto era stabilita per ogni controversia la competenza esclusiva del foro di Bologna, con la conseguenza che il ricorso era stato validamente proposto, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., innanzi all'intestato Tribunale.
Circa l'eccepita carenza probatoria, ha evidenziato di aver provveduto a depositare tutte le fatture azionate, mentre in relazione all'assenza di un valido contratto scritto ha sottolineato la natura ex lege
3 della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia di cui domanda il pagamento (che, com'è noto, si attiva in automatico e senza richiedere la sottoscrizione di un contratto).
Ha precisato che, concorde la giurisprudenza, la particolarità del regime di salvaguardia rende di difficile applicazione la dettagliata disciplina prevista dall'art. 191 TUEL, considerato che tale regime non prevede la trasmissione di un ordinativo della prestazione e, dunque, non viene l'impegno di spesa.
Ha richiamato, poi, precedenti della giurisprudenza di merito secondo cui soltanto in casi limite viene meno il rapporto di immedesimazione tra il funzionario che ha agito al di fuori dell'emissione di un impegno di spesa e l'amministrazione, dovendosi comunque valutare anche l'utilità della prestazione ricevuta.
Sulla inidoneità delle fatture a provare il credito, in quanto documenti unilaterali, ha CP_2
evidenziato che il dopo aver beneficiato della fornitura elettrica in libero mercato, ha Pt_2
corrisposto seppur parzialmente e con grave ritardo e non ha mosso mai contestazioni sulla correttezza della prestazione, né sulle tariffe applicate. Solo con l'opposizione sono state sollevate eccezioni pretestuose e generiche, prive di ogni riferimento fattuale.
Infine, non è corrispondente al vero che la normativa sugli interessi moratori (cioè il D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012) sia inapplicabile, poiché la fattispecie in esame ha tratto origine da un rapporto instaurato ex lege a seguito delle procedure concorsuali indette negli anni 2018 e 2020, dunque sicuramente successive all'entrata in vigore della normativa.
Ancora, ha rinviato alle condizioni generali di fornitura, in particolare all'art.
9.1 relativo all'addebito degli interessi, nonché all'art. 4 del D.lgs. 231/2002 secondo cui, affinché decorrano gli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora, bensì è sufficiente che decorra, senza successo, il termine previsto per il pagamento. ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria CP_2
esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto, con vittoria delle spese di lite.
3.
Celebrata l'udienza del 19.06.2024 per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c., questo istruttore si
è riservato e con ordinanza 06.08.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione al solo importo di € 188.408,55=; inoltre, è stata rigettata l'istanza di istituzione ctu ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 07.11.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.
§ § §
4 4.
Ritiene il giudicante che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal opponente Pt_2
non sia infondata.
L'opposizione è, tuttavia, in minima parte fondata nel merito, nei limiti di quantum di cui al prosieguo;
ne è comunque primaria conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.1.
quale attore in senso sostanziale, invoca la competenza del Tribunale di Bologna già CP_2
in via monitoria, quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto (del seguente tenore: “Il contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra ER CO e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna”), da applicarsi ex lege alla fattispecie vertendosi in regime di c.d. salvaguardia.
Invero e come si evince dai documenti depositati unitamente al ricorso per ingiunzione, il rapporto di fornitura da parte di ER nei confronti del opponente è sorto, non in forza di pattuizione Pt_2
contrattuale, ma in virtù del servizio di salvaguardia e delle norme che lo disciplinano (legge n.
125/2007 e D.M. Sviluppo Economico 23.11.2007) e che trovano applicazione alle imprese ed agli enti pubblici che non abbiano scelto il fornitore sul mercato libero o ne siano rimasti privi (cfr. allegati al fascicolo monitorio, in particolare: sub doc. n. 1, esito procedura concorsuale del 26.11.2018 e
Condizioni Generali di Fornitura con riferimento al servizio di salvaguardia per gli anni 2019-2020;
e sub doc. n. 2, esito procedura concorsuale del 25.11.2020 e Condizioni Generali di Fornitura, con riferimento al servizio di salvaguardia per gli anni 2021-2022).
Conformemente ad indirizzo di questa Sezione (di recente, sentenza n. 832/2024 del 12.03.2024), la clausola di foro convenzionale non è nella fattispecie validamente invocabile, in ragione della mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 29 c.p.c. per la pattuizione di fori convenzionali ed, inoltre, della natura vessatoria della clausola e della necessaria e specifica approvazione per iscritto (cfr., Cass. n. 15278/2015).
4.1.1.
Sennonchè, l'eccezione di incompetenza territoriale del opponente è inammissibile, posto Pt_2
che non è stata adeguatamente formulata in relazione a tutti i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, in particolare, in relazione al criterio del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c.
Al riguardo va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la
5 suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr., Cass. n. 24903/2005; Cass. n. 3989/2011,
Cass. n. 21769/2016); vertendosi, poi, in controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, tale onere incombe su parte opponente già con l'atto di citazione introduttivo che tiene luogo della comparsa di risposta nel procedimento ordinario, integrando il primo atto con cui l'ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore (cfr., Cass. n. 5161/1999, Cass. n. 21672/2015).
Nella specie, il opponente ha validamente contestato il foro ex art. 19 c.p.c. ed il criterio Pt_2
alternativo ex art. 20 c.p.c. del forum destinatae solutionis;
nulla è stato dedotto quanto al forum contractus.
4.2.
Nel merito, in relazione all'eccepita mancanza di prova scritta del credito ingiunto, il Tribunale evidenzia che l'obbligazione dedotta in giudizio sorge ex lege in virtù della disciplina del regime di salvaguardia, la cui applicazione viene comunicata da ER al cliente mediante la c.d. welcome letter riportante l'informazione circa l'avvenuta applicazione del nuovo regime, le tariffe applicate, il numero di pod interessato e la data di decorrenza della fornitura.
Il sistema normativo non prevede lo schema della proposta e dell'accettazione, sorgendo il contratto al verificarsi delle condizioni di legge (nella specie ente pubblico che non ha effettuato la scelta del fornitore sul mercato libero o che ne è rimasto privo) e senza soluzione di continuità con la prestazione di erogazione in essere con il precedente fornitore.
Di conseguenza, ai fini della valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria, non rileva l'assenza di un contratto scritto tra ER cedente e debitore ceduto, posto che ha CP_2
idoneamente assolto l'onere probatorio su di sé gravante, mediante l'allegazione: dei documenti attestanti l'esito delle procedure concorsuali per gli anni 2019-2020 e 2021-2022, ove ER è indicata chiaramente quale esercente assegnatario del servizio di salvaguardia per la Regione NI (doc.
n. 1 e 2 fascicolo monitorio); della c.d. welcome letter, inviata al in qualità di cliente, e non Pt_2 contestata in giudizio da quest'ultimo, contenente l'avviso che “l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto” (doc. n. 2 fascicolo opposto); dell'atto di cessione dei crediti notificato al in data 18.10.2021 (doc. n. 5 fascicolo monitorio). Pt_2
4.3.
Sotto il profilo del quantum debeatur, ha chiesto e ottenuto in sede monitoria il CP_2
pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 201.688,55=, di cui € 188.354,73= per sorte capitale (portata dalle fatture riepilogate nella tabella di cui alle pagine da 4 a 12 del ricorso per
6 ingiunzione e prodotte sub doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio), € 13.280,00= a titolo di risarcimento ex art. 6 del D. Lgs. 231/02 ed € 53,82= a titolo di spese notarili sostenute (cfr. sub doc.
n. 8 fascicolo monitorio).
4.3.1.
Ritiene il Tribunale che la sorte capitale – così come già riconosciuto nell'ordinanza 06.08.2024 – sia credito ceduto cui il opponente è tenuto. Pt_2
Invero, la cessionaria ha depositato le fatture avente ad oggetto i corrispettivi delle forniture già in sede monitoria, documenti da cui risultano i consumi e sono appalesate le tariffe applicate;
la contestazione mossa al riguardo da parte opponente è del tutto generica, non è specificato se la deduzione di abnormità dei consumi sia correlata ad erronea fatturazione ovvero a malfunzionamento del contatore;
circostanze che rendono in concreto inefficace gli stessi rilievi oppositivi.
Si osserva, poi, che la contestazione effettuata dal in relazione all'art. 191 del TUEL, non è Pt_2
idonea ad inficiare la titolarità del credito azionato, posto che prevale la ratio sottesa al regime di salvaguardia, dal momento che tanto dall'attivazione ex lege del rapporto di fornitura, quanto dalla natura vincolata dei parametri consumi/prezzi, non può scaturire l'effetto dell'illegittimità del diritto di credito per mancato impegno di spesa;
tanto più come nella specie ove è acclarato e non contestato che l'opponente ha beneficiato della fornitura senza sollevare alcuna contestazione.
Va quindi accolta la richiesta di pagamento di per la sorte capitale di € 188.354,73=, CP_2
oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 60° giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura al saldo effettivo.
5.
Viene, invece, respinta la domanda proposta da relativamente alla somma di € CP_2
13.280,00= a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
In particolare, con riferimento alla somma forfettaria riconosciuta dall'art. 6 comma 2 citato, si osserva come essa vada a coprire il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Anche ammettendo che sia configurata una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, si ritiene che, alla luce del principio generale per cui il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale vada provato, tale presunzione possa operare per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura.
Si tratta, peraltro, di un “danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
7 Nel caso di specie, parte opposta non ha fornito la prova dell'attività di recupero del credito asseritamente sostenuta (avendo omesso di produrre, a mero a titolo esemplificativo, gli eventuali solleciti di pagamento inoltrati al , con la conseguenza che la somma richiesta non può essere Pt_2
riconosciuta e la relativa domanda va rigettata.
6.
Stante l'esito del giudizio, configurandosi reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio del 10%, con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di del restante 90% liquidato per il procedimento CP_2
monitorio secondo le voci di cui al decreto ingiuntivo e da ivi ricomprendersi anche € 53,82= per estratto notarile, nonché liquidato per il presente giudizio di opposizione in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione sino a € 260.000,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5060/2023 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 11.12.2023;
- in parziale accoglimento della domanda monitoria, accerta, dichiara tenuto e per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di parte Parte_2 opposta, in qualità di cessionaria, della somma di € 188.354,73= oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara la compensazione delle spese del procedimento monitorio e di quelle del presente giudizio in ragione del 10% e condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla Parte_2
rifusione in favore di parte opposta del restante 90% che liquida, quanto al procedimento monitorio, secondo le voci di cui al decreto ingiuntivo ivi da comprendersi € 53,82= per estratto notarile e, quanto al presente giudizio, in € 12.692,70= per compenso, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Così deciso in Bologna, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro
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