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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 74/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LI AR LU e VO UD, giusta procura in atti,
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pesenti Marco, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Come precisate a verbale all'udienza del 15.9.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 10.1.2022, parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 569/2021 del 24/11/2021, emesso dal Tribunale di Avezzano, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 36.001,08 Controparte_1
pagina 1 di 5 per sorte capitale, oltre interessi, nonché le spese di procedura, liquidate in € 1.305,00 per compensi ed
€ 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a ed altre successive spese occorrende, insistendo per la revoca/nullità/annullamento del decreto, con declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte, ovvero per la rideterminazione del quantum oggetto di ingiunzione.
A fondamento della domanda, la ha eccepito il difetto di prova in ordine alla legittimazione Pt_1 attiva di parte opposta, per essere stato azionato un credito acquisito a seguito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385/1993, la violazione dell'art. 50 d.lgs. 385/1993, non avendo l'estratto conto prodotto da parte opposta i requisiti richiesti dalla normativa di settore,
l'omessa specificazione delle modalità con le quali erano stati conteggiati gli interessi richiesti. Ha altresì disconosciuto, ex art. 2719 c.c., il contratto di finanziamento prodotto dalla creditrice.
2. Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
spiegata e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito, nonché delle ulteriori eccezioni formulate dall'attrice.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il g.i. ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c. ed ha assegnato all'opposta termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, la causa, istruita documentalmente, è stata all'esito trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. L'opposizione proposta da parte opponente è infondata e non può, quindi, essere accolta.
3.1. Viene eccepita, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, sostituitasi alla quale creditrice della Controparte_2 Pt_1
A dire della stessa, l'opposta non avrebbe fornito la prova documentale della propria legittimazione attiva, n.q. di cessionaria del presunto credito vantato dalla . Controparte_2
Tale eccezione è da rigettare. Invero, dalla documentazione in atti è possibile accertare i vari passaggi che hanno determinato la legittimazione ad agire di . CP_1
In particolare, della cessione del credito del 29.12.2006, tra originaria titolare Controparte_2
del credito, e poi divenuta venne data notizia mediante la Controparte_1 Controparte_1
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21.11.2020, ex art. 58 T.U.B. (all. 5 fasc. opposta).
Sono stati inoltre prodotti: il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra e Controparte_2 CP_1 pagina 2 di 5 s.p.a. in data 11.11.2020, unitamente alla lista dei crediti ceduti, ove figura il credito oggetto di causa, relativo al rapporto n. 3496880 (cfr. pag. 60 all. 8), la comunicazione di avvenuta cessione trasmessa da CP
alla e recapitata in data 9.1.2021, il contratto di credito al consumo avente codice Pt_1
identificativo 3496880 stipulato tra l'opponente e il creditore cedente in data 5.6.2017, l'estratto conto ex art. 50 TUB relativo al rapporto intrattenuto con n. 3496880 (cfr. fasc. monitorio). Controparte_2
Vi è poi la dichiarazione della Banca cedente del 12.11.2020, in merito sempre alla posizione relativa al finanziamento erogato in favore della Pt_1
Orbene, la documentazione offerta dall'opposta consente di individuare senza incertezze il credito ingiunto in sede monitoria tra quelli oggetto della cessione in blocco, sicché nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti della Pt_1
In merito, giova rammentare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (n.10200/2021 del 16/4/2021), ai fini della prova della cessione del credito, la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta abbia fornito idonea prova della titolarità del credito, in forza della documentazione versata in atti, derivandone il rigetto dell'eccezione mossa sul punto da parte opponente.
3.2. Mette ora conto vagliare il disconoscimento formulato dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c., sulla scorta dell'argomentazione alla cui stregua “senza l'esibizione dell'originale contratto di prestito sottoscritto dalla signora la certezza del credito viene Parte_1
irrimediabilmente meno in quanto difettante della forma scritta ex lege richiesta rendendo dunque nulla l'opponenda ingiunzione”.
L'art. 2719 c.c. – disciplina cui non si applica l'art. 215 c.p.c., sicché in difetto di istanza di verificazione, non deve ritenersi l'inutilizzabilità tout court del documento - stabilisce che «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta».
Ora, secondo un consolidato orientamento di Suprema Corte, ai fini di un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. è necessaria, quale ulteriore requisito, la specifica indicazione degli aspetti pagina 3 di 5 differenziali tra copia prodotta e originale, dovendo il disconoscimento avvenire, a pena di inefficacia,
«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale» (cfr. Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del
2018; 29993, 23902 del 2017).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza come l'opponente si sia limitata, in via generica ed assertiva, ad assumere che la produzione della copia fotostatica del contratto da lei sottoscritto sarebbe inidonea a fornire prova del credito, riverberando i propri effetti sulla certezza dello stesso.
Invero, parte attrice ha omesso di evidenziare quali differenze siano riscontrabili tra l'originale del documento e la copia prodotta dalla ricorrente in sede monitoria, né ha indicato eventuali peculiarità di quest'ultima che possano far dubitare della conformità al primo.
Ne discende che l'eccezione in parola debba essere rigettata, risultando privo di effetti il generico disconoscimento formulato da parte opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c.
3.3. Parimenti, appaiono prive di pregio le ulteriori eccezioni laconicamente formulate da parte opponente, relative all'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 50 d.lgs. 385/1993 nell'estratto conto prodotto dalla opposta, in quanto lo stesso conterrebbe “solo il preteso saldo del prestito, nonché arbitrarie quantificazioni dei tassi di interesse e degli ulteriori oneri”, nonché all'inesatta indicazione dell'importo richiesto a titolo di interessi scaduti. CP Quanto alla prima eccezione, si osserva come l'estratto conto prodotto da (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) rechi, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della la registrazione analitica e Pt_1
dettagliata di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento per cui
è causa, sin dalla sua concessione.
Quanto alla seconda eccezione, è sufficiente osservare come all'interno del contratto di finanziamento sottoscritto in data 5.6.2017 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) siano puntualmente indicati i tassi di interesse applicati e il piano di ammortamento previsto.
Di contro, le generiche deduzioni dell'opponente - come già ritenuto in sede di ordinanza ammissiva delle prove, con cui è stata rigettata la richiesta di CTU contabile - non valgono a revocare in dubbio la correttezza dei conteggi applicati dalla banca e risultanti dall'estratto conto, in base a quanto contrattualmente previsto al momento della stipula.
Da quanto sin qui esposto, discende l'integrale rigetto dell'opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 569/2021 emesso il 24.11.2021 dal Tribunale di Avezzano. pagina 4 di 5 4. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi, tenuto conto del valore della causa e dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 74/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 569/2021 del 24/11/2021, emesso dal Tribunale di Avezzano nei confronti di;
Parte_1
CO parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Avezzano, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 74/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LI AR LU e VO UD, giusta procura in atti,
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pesenti Marco, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Come precisate a verbale all'udienza del 15.9.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 10.1.2022, parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 569/2021 del 24/11/2021, emesso dal Tribunale di Avezzano, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 36.001,08 Controparte_1
pagina 1 di 5 per sorte capitale, oltre interessi, nonché le spese di procedura, liquidate in € 1.305,00 per compensi ed
€ 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a ed altre successive spese occorrende, insistendo per la revoca/nullità/annullamento del decreto, con declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte, ovvero per la rideterminazione del quantum oggetto di ingiunzione.
A fondamento della domanda, la ha eccepito il difetto di prova in ordine alla legittimazione Pt_1 attiva di parte opposta, per essere stato azionato un credito acquisito a seguito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385/1993, la violazione dell'art. 50 d.lgs. 385/1993, non avendo l'estratto conto prodotto da parte opposta i requisiti richiesti dalla normativa di settore,
l'omessa specificazione delle modalità con le quali erano stati conteggiati gli interessi richiesti. Ha altresì disconosciuto, ex art. 2719 c.c., il contratto di finanziamento prodotto dalla creditrice.
2. Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
spiegata e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito, nonché delle ulteriori eccezioni formulate dall'attrice.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il g.i. ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c. ed ha assegnato all'opposta termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, la causa, istruita documentalmente, è stata all'esito trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. L'opposizione proposta da parte opponente è infondata e non può, quindi, essere accolta.
3.1. Viene eccepita, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, sostituitasi alla quale creditrice della Controparte_2 Pt_1
A dire della stessa, l'opposta non avrebbe fornito la prova documentale della propria legittimazione attiva, n.q. di cessionaria del presunto credito vantato dalla . Controparte_2
Tale eccezione è da rigettare. Invero, dalla documentazione in atti è possibile accertare i vari passaggi che hanno determinato la legittimazione ad agire di . CP_1
In particolare, della cessione del credito del 29.12.2006, tra originaria titolare Controparte_2
del credito, e poi divenuta venne data notizia mediante la Controparte_1 Controparte_1
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21.11.2020, ex art. 58 T.U.B. (all. 5 fasc. opposta).
Sono stati inoltre prodotti: il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra e Controparte_2 CP_1 pagina 2 di 5 s.p.a. in data 11.11.2020, unitamente alla lista dei crediti ceduti, ove figura il credito oggetto di causa, relativo al rapporto n. 3496880 (cfr. pag. 60 all. 8), la comunicazione di avvenuta cessione trasmessa da CP
alla e recapitata in data 9.1.2021, il contratto di credito al consumo avente codice Pt_1
identificativo 3496880 stipulato tra l'opponente e il creditore cedente in data 5.6.2017, l'estratto conto ex art. 50 TUB relativo al rapporto intrattenuto con n. 3496880 (cfr. fasc. monitorio). Controparte_2
Vi è poi la dichiarazione della Banca cedente del 12.11.2020, in merito sempre alla posizione relativa al finanziamento erogato in favore della Pt_1
Orbene, la documentazione offerta dall'opposta consente di individuare senza incertezze il credito ingiunto in sede monitoria tra quelli oggetto della cessione in blocco, sicché nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti della Pt_1
In merito, giova rammentare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (n.10200/2021 del 16/4/2021), ai fini della prova della cessione del credito, la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta abbia fornito idonea prova della titolarità del credito, in forza della documentazione versata in atti, derivandone il rigetto dell'eccezione mossa sul punto da parte opponente.
3.2. Mette ora conto vagliare il disconoscimento formulato dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c., sulla scorta dell'argomentazione alla cui stregua “senza l'esibizione dell'originale contratto di prestito sottoscritto dalla signora la certezza del credito viene Parte_1
irrimediabilmente meno in quanto difettante della forma scritta ex lege richiesta rendendo dunque nulla l'opponenda ingiunzione”.
L'art. 2719 c.c. – disciplina cui non si applica l'art. 215 c.p.c., sicché in difetto di istanza di verificazione, non deve ritenersi l'inutilizzabilità tout court del documento - stabilisce che «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta».
Ora, secondo un consolidato orientamento di Suprema Corte, ai fini di un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. è necessaria, quale ulteriore requisito, la specifica indicazione degli aspetti pagina 3 di 5 differenziali tra copia prodotta e originale, dovendo il disconoscimento avvenire, a pena di inefficacia,
«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale» (cfr. Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del
2018; 29993, 23902 del 2017).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza come l'opponente si sia limitata, in via generica ed assertiva, ad assumere che la produzione della copia fotostatica del contratto da lei sottoscritto sarebbe inidonea a fornire prova del credito, riverberando i propri effetti sulla certezza dello stesso.
Invero, parte attrice ha omesso di evidenziare quali differenze siano riscontrabili tra l'originale del documento e la copia prodotta dalla ricorrente in sede monitoria, né ha indicato eventuali peculiarità di quest'ultima che possano far dubitare della conformità al primo.
Ne discende che l'eccezione in parola debba essere rigettata, risultando privo di effetti il generico disconoscimento formulato da parte opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c.
3.3. Parimenti, appaiono prive di pregio le ulteriori eccezioni laconicamente formulate da parte opponente, relative all'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 50 d.lgs. 385/1993 nell'estratto conto prodotto dalla opposta, in quanto lo stesso conterrebbe “solo il preteso saldo del prestito, nonché arbitrarie quantificazioni dei tassi di interesse e degli ulteriori oneri”, nonché all'inesatta indicazione dell'importo richiesto a titolo di interessi scaduti. CP Quanto alla prima eccezione, si osserva come l'estratto conto prodotto da (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) rechi, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della la registrazione analitica e Pt_1
dettagliata di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento per cui
è causa, sin dalla sua concessione.
Quanto alla seconda eccezione, è sufficiente osservare come all'interno del contratto di finanziamento sottoscritto in data 5.6.2017 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) siano puntualmente indicati i tassi di interesse applicati e il piano di ammortamento previsto.
Di contro, le generiche deduzioni dell'opponente - come già ritenuto in sede di ordinanza ammissiva delle prove, con cui è stata rigettata la richiesta di CTU contabile - non valgono a revocare in dubbio la correttezza dei conteggi applicati dalla banca e risultanti dall'estratto conto, in base a quanto contrattualmente previsto al momento della stipula.
Da quanto sin qui esposto, discende l'integrale rigetto dell'opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 569/2021 emesso il 24.11.2021 dal Tribunale di Avezzano. pagina 4 di 5 4. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi, tenuto conto del valore della causa e dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 74/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 569/2021 del 24/11/2021, emesso dal Tribunale di Avezzano nei confronti di;
Parte_1
CO parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Avezzano, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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