CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 123/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2025, promossa da:
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna C.F._1
TO e OD TE ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Paisiello n. 19, presso lo studio del primo nominato difensore;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IO Tommaso De Mauro, presso il cui studio in Lecce, Via Monte San Michele n. 10, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrari, presso il cui studio in
Lecce, via Manzoni n. 32/d, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: Controparte_3
), (C.F.: C.F._3 CP_4
) e (C.F.: C.F._4 CP_5
, rappresentati e difesi dall' Avv. Pietro C.F._5
Nicolardi n. 72, presso il cui studio in Lecce, Piazza Mazzini n. 72, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
(C.F.: ), Controparte_6 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Garzia, presso il cui studio in Lecce, via Leopardi n. 151, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: Controparte_7
) e (C.F.: C.F._7 CP_8
) , rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe C.F._8
Mormandi, presso il cui studio in Casarano (LE), via Trebbia n. 1, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
C.F.: ), rappresentato e Controparte_9 C.F._9 difeso dall'Avv. Paolo Marseglia, presso il cui studio in Lecce, via
Giammateo n. 35, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_10 C.F._10 dall'Avv. Mariangela Vanessa Pepe, presso il cui studio in Maglie
(LE), via S. IO Abate n. 61, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
2
(C.F.: Controparte_11
, C.F._11 Controparte_12
(C.F. ) e
[...] C.F._12 [...]
(C.F. , nella Controparte_13 C.F._13 qualità di eredi del Dott. , Persona_1 rappresentati e difesi dall' Avv. Raffaele Fatano, presso il cui studio in
Lecce, alla Via Lupiae n. 34, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
(C.F.: ) Controparte_14 C.F._14 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Erroi, presso il cui studio in Lecce, Via M. Saponaro n.15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: ), Controparte_15 C.F._15 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Galluccio, presso il cui studio in Galatina (LE), via Marche n. 4, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: ), Controparte_16 C.F._16 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vitale, presso il cui studio in
Lecce, via B. Mazzarella n. 8, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: , in qualità di CP_17 CodiceFiscale_17 vedova ed erede di rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_2
IO IC, presso il cui studio in Lecce, viale Leopardi n. 151, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
( ), rappresentata e CP_18 C.F._18 difesa dall'Avv. Gabriele Garzia, presso il cui studio in Lecce, Viale
Leopardi n. 15, è elettivamente domiciliata;
3 APPELLATA
(C.F.: ), in Controparte_19 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv, Giancarlo Caiaffa, presso il cui studio in Lecce, Via B.
Ravenna n. 2, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
C.F.: ), in persona del Controparte_20 P.IVA_3 legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.
PP NI e AR LF ed elettivamente domiciliata in San
ES (LE), Via Ugo La Malfa n. 25, presso lo studio dell'Avv.
TA US;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria svolta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
che, tra il Controparte_1
4 2012 e il 2014, su iniziativa di Presidente del Consiglio CP_10 dell'Ordine all'epoca dei fatti, sostenuto dai colleghi consiglieri, poneva in essere una condotta persecutoria e denigratoria per il
sottoponendolo a due procedimenti disciplinari, ignorando Pt_1
l'obbligo di astenersi e l'istanza di ricusazione formulata dal Pt_1 nei confronti del dott. e di altri componenti della CP_10
Commissione di Disciplina, senza, tra l'altro, tenere conto dell'intervenuta rinuncia all'iscrizione all'ordine dei medici della
Provincia di Lecce effettuata dall'odierno attore quale circostanza ostativa per l'avvio del procedimento disciplinare, diffamandolo nel corso di una conferenza stampa, così provocando, in danno del
uno stravolgimento di vita privata e professionale tale per cui Pt_1 il medico era costretto a trasferirsi a Potenza, cadendo in una sindrome depressiva, danni dei quali, nella presente sede, l'attore ha chiesto l'integrale ristoro, quantificandoli prudenzialmente in €
800.000,00.
Costituitosi in giudizio, il Consiglio dell'
[...]
ha contestato in fatto ed in Controparte_1 diritto le ragioni della domanda, eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore dell'G.A., il difetto di interesse ad agire per inesistenza del danno, il difetto di legittimazione passiva del Consiglio
– attualmente, peraltro, in diversa composizione – insistendo per
l'infondatezza della richiesta risarcitoria, non ravvisandosi alcuna prova delle condotte illecite ascritte ai componenti del consiglio dell'ordine, chiamando in causa i componenti del consiglio e la propria compagnia assicuratrice, al Controparte_19 fine di essere manlevato in caso di condanna.
Costituitisi a loro volta in giudizio, Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, ,
[...] CP_18 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 Persona_1 [...]
, , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, sollevando, Per_2 in via pregiudiziale, eccezioni relative al difetto di giurisdizione
5 dell'AGO in favore del G.A. – con riguardo alla controversia proposta dal – ed in favore della Corte dei Conti in relazione alla Pt_1 domanda spiegata dall'Ordine professionale nei loro confronti, ove possa essere qualificata quale azione di rivalsa - e alla carenza di interesse ad agire, chiamando in causa ed Controparte_20
proponendo domanda di manleva per Controparte_19 il caso di condanna, insistendo nel merito per l'infondatezza della domanda attorea, carente di tutti i presupposti di legge.
Anche le compagnie assicurative chiamate in causa, costituendosi a loro volta, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande spiegate nei loro confronti dalle parti del giudizio. , Controparte_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, terzi chiamati in causa, non si sono costituiti, ed Controparte_26 il processo è continuato il loro contumacia.
Deceduto nelle more del giudizio, il Persona_1 procedimento, dapprima interrotto, è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi, , Controparte_11 Controparte_12
e che si sono costituiti insistendo per
[...] Controparte_11 le difese già espresse dal dante causa.
All'udienza del 4.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
Con sentenza n. 156/2023, pubblicata il 20.01.2023, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda;
condannava parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto e dai terzi chiamati in causa costituiti, liquidate in €
7.800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge per ciascuna parte.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio l Controparte_1 Controparte_20 Controparte_19
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , CP_5 Controparte_6 CP_18 [...]
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
6 Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , concludendo per il rigetto
[...] Controparte_16 CP_17 dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione della qualificazione del convenuto e conseguente insussistenza CP_27 del difetto di legittimazione passiva del . Contraddittoria CP_27 motivazione. Violazione dell'art. 100 cpc.”, l'appellante contesta la statuizione del Tribunale di Lecce che ha escluso la legittimazione passiva dell' Controparte_1
, rigettando la domanda risarcitoria per danno ingiusto ex art.
[...]
2043 c.c.
Secondo l'Ordine sarebbe invece civilmente responsabile per Pt_1 le condotte illecite che egli attribuisce al suo Presidente pro tempore, dott. e ad alcuni componenti del Consiglio e della CP_10
Commissione di Disciplina, i quali avrebbero – a suo dire – agito con finalità persecutorie e personali, abusando del potere disciplinare e ponendo in essere un accanimento ingiustificato nei suoi confronti.
L'appellante invoca la responsabilità dell'ente per immedesimazione organica, sostenendo che le condotte dei soggetti agenti sarebbero riferibili all'Ordine stesso.
Contesta, inoltre, la qualificazione dell'Ordine come ente pubblico non economico, ritenendolo soggetto di diritto privato, cui sarebbe applicabile l'art. 2049 c.c. in tema di responsabilità indiretta.
Infine, si duole del fatto che in primo grado sia stata acquisita Pt_1
CP_1 tardivamente la sentenza penale di assoluzione del dott. lamentando una violazione del contraddittorio e dell'art. 115 c.p.c..
7 Il motivo è infondato.
La natura giuridica dell'Ordine è espressamente sancita dal legislatore.
L'art. 4, comma 3, lett. a), della legge 11 gennaio 2018, n. 3 stabilisce che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale.
Si tratta di dato normativo vincolante, che rende ultronea ogni interpretazione alternativa.
La giurisprudenza di legittimità è altresì univoca nell'affermare che gli
Ordini professionali sono enti pubblici non economici, esercenti una funzione pubblicistica di vigilanza sull'esercizio professionale (Cass.
S.U. n. 6534/2008; Cass. S.U. n. 17118/2019; Cass. civ., sez. I, n.
13665/2004; Cass. S.U., n. 26806/2009; Cass. civ., sez. I, n.
7776/2017), con la conseguenza che non sono soggetti di diritto privato, non si applica nei loro confronti l'art. 2049 c.c., e la loro responsabilità extracontrattuale può essere affermata solo alle condizioni dell'art. 2043 c.c., e solo se sussistono e sono provate condotte contra ius imputabili all'ente nella sua dimensione pubblicistica.
Già sotto tale profilo, il motivo d'appello è infondato. sostiene che le condotte attribuite ai componenti dell'Ordine, Pt_1 definite dallo stesso come personali, ritorsive, persecutorie e fraudolente, sarebbero comunque riferibili all'ente per immedesimazione organica, ma la responsabilità dell'ente pubblico per gli atti dei propri organi ricorre solo quando la condotta sia stata posta in essere nell'esercizio delle funzioni istituzionali e non risulti abnorme, eccentrica o del tutto avulsa dai fini pubblici dell'ente.
La giurisprudenza ha chiarito in modo costante che, se la condotta dell'organo è estemporanea, personale, animata da finalità private o addirittura riconducibile a un reato, essa non è imputabile all'ente
(Cass. civ., sez. III, n. 2522/2015; Cass. civ., sez. III, n. 1548/2018;
Cass. civ., sez. I, n. 3055/2011), e ha altresì affermato che le condotte dei membri di un Ordine professionale che risultino poste in essere per fini personali e non funzionali ai compiti istituzionali interrompono il
8 rapporto di immedesimazione organica e non sono imputabili all'ente
(Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2016, n. 5421).
L'appellante fonda la propria pretesa risarcitoria su condotte che egli stesso definisce come illecite e addirittura qualificabili come reati
(quali diffamazione e abuso d'ufficio), attribuendole in modo diretto e CP_1 personale al presidente e ad altri componenti del Consiglio, nell'ambito di un presunto disegno persecutorio animato da motivi di inimicizia personale. Tuttavia, se – come sostenuto dallo stesso appellante – tali condotte fossero state effettivamente connotate da finalità personali, dolose o ritorsive, esse non potrebbero, per ciò stesso, essere imputate all'ente, atteso che la responsabilità dell'ente pubblico per fatto del proprio organo presuppone che la condotta sia stata compiuta nell'esercizio delle funzioni istituzionali e in attuazione degli scopi dell'ente stesso.
Al contrario, l'immedesimazione organica è esclusa quando l'agente agisce per finalità estranee, personali o addirittura illecite, come appunto ritenuto dall'attore.
Ne deriva un'evidente contraddizione logica nella prospettazione dell'appellante, il quale, da un lato, attribuisce ai singoli membri dell'Ordine comportamenti arbitrari, animati da intenti personali e ritorsivi, e, dall'altro, pretende di riferire tali comportamenti all'ente collettivo quale fonte di responsabilità diretta.
Ma è proprio la prospettazione attorea – incentrata su iniziative personali, non istituzionali, dei singoli – a impedire, sul piano giuridico, l'imputazione all'ente delle condotte medesime.
Peraltro, al di là di tali incongruenze logiche, va evidenziato che la prova raccolta nel giudizio, e in particolare la sentenza penale passata in giudicato, ha escluso che la condotta del presidente dell'Ordine sia stata contra ius, arbitraria, ispirata da inimicizia personale o perseguita con intento ritorsivo.
Da ciò discende che, da un lato, non risulta accertata alcuna condotta illecita da parte degli organi dell'ente e, dall'altro, che – anche nell'ipotesi in cui tale condotta vi fosse stata – essa sarebbe comunque
9 estranea all'ambito delle funzioni istituzionali e quindi non imputabile all'ente pubblico.
L'appellante contesta altresì che il Tribunale abbia valorizzato la CP_1 sentenza penale di assoluzione del dott. ma anche tale censura è priva di fondamento. CP_1 Il procedimento penale promosso da contro il presidente Pt_1 avente ad oggetto proprio i fatti dedotti a fondamento della domanda civile, si è concluso con assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”, con conferma della sentenza assolutoria in appello e con rigetto del ricorso del in Cassazione (Sez. VI penale, sentenza Pt_1
n. 5027/2025).
La Suprema Corte ha escluso la sussistenza del fatto tipico, l'illiceità della condotta, qualsiasi abusività dell'agire del presidente e ogni nesso tra i provvedimenti disciplinari e finalità persecutorie, rilevando altresì che il narrato del risultava prettamente soggettivo e non Pt_1 corroborato da alcun riscontro oggettivo.
Ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia nel giudizio civile promosso dalla parte civile quando esclude la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato, come appunto accaduto nel caso di specie.
La condotta che indica come fonte del danno è stata accertata Pt_1 come inesistente, con la conseguenza che non è giuridicamente configurabile un fatto illecito, né un danno ingiusto, né un valido presupposto per l'azione di cui all'art. 2043 c.c.
L'appellante lamenta inoltre che la sentenza penale sarebbe stata prodotta tardivamente in primo grado, ma la giurisprudenza è costante nell'affermare che le sentenze passate in giudicato, in quanto atti pubblici, sono acquisibili e valutabili anche d'ufficio dal giudice civile e che la loro tardiva produzione non ne preclude l'utilizzabilità se la parte contro cui sono prodotte non deduce violazioni del contraddittorio (Cass. civ., sez. II, n. 20118/2023; Cass. civ., sez. III,
n. 7092/2020).
10 Nel caso concreto, la produzione non è stata oggetto di opposizione tempestiva ex art. 157 c.p.c., né l'appellante ha dedotto o provato alcuna lesione al diritto di difesa.
La sentenza penale è stata comunque valutata ad abundantiam, essendo la domanda già infondata per difetto di legittimazione passiva e totale assenza di prova del fatto illecito.
Ed invero, anche a voler prescindere dal giudicato penale, l'appellante non ha fornito alcuna prova concreta né dell'effettiva sussistenza di un disegno persecutorio;
né del nesso causale tra i provvedimenti adottati e un danno patrimoniale o non patrimoniale effettivo;
né del dolo o colpa grave dei componenti del Consiglio.
Al contrario, risulta dagli atti che i procedimenti disciplinari furono avviati su base documentata;
le decisioni furono assunte in via collegiale e trasparente;
l'appellante ha potuto impugnarli in sede giurisdizionale, come poi avvenuto.
La mera percezione soggettiva di un danno o di un'intenzione persecutoria non è idonea, di per sé, a fondare la responsabilità extracontrattuale, soprattutto a fronte dell'accertamento giudiziale della legittimità delle condotte.
Il primo motivo d'appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva dell'Ordine e rigettato la domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Errata regolazione delle spese e competenze di lite. Contraddittoria motivazione. Violazione dell'art. 92 cpc”, l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado, lamentando l'illegittimità e la pretesa contraddittorietà della condanna alle spese in favore dei terzi chiamati (i componenti del Consiglio dell'Ordine e il Presidente pro tempore dr. , stante – a suo dire – l'arbitrarietà della CP_10 chiamata in causa di costoro e la rilevata carenza originaria di legittimazione passiva dell'ente ordinistico.
Il motivo è infondato.
La doglianza si fonda su una premessa internamente contraddittoria, oltre che su un'impostazione giuridicamente infondata.
11 Occorre rilevare che la chiamata in causa dei componenti del Consiglio CP_1 dell'Ordine, tra cui il dott. è stata originata dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Il dott. nel formulare la propria domanda risarcitoria, ha Pt_1 espressamente addebitato ai membri dell'organo collegiale – e in particolare al presidente pro tempore – condotte dolose, pretestuose e persecutorie, affermando che essi avrebbero agito in concorso tra loro per finalità ritorsive, avvalendosi in modo distorto del potere disciplinare.
È stato lo stesso appellante, pertanto, ad attribuire ai terzi chiamati la responsabilità diretta dei danni lamentati, in un quadro narrativo che ha reso del tutto coerente, se non necessaria, la loro evocazione in giudizio da parte del convenuto Controparte_1
La chiamata in causa è avvenuta ai sensi dell'art. 106 c.p.c., norma che consente al convenuto di coinvolgere in giudizio soggetti che possano essere portatori di un interesse proprio o che siano connessi alla vicenda controversa, anche in vista di possibili azioni di regresso o di manleva.
Nella fattispecie, la chiamata dei consiglieri si giustificava non solo alla luce della narrazione del che imputava loro in prima Pt_1 persona il compimento di atti illeciti, ma anche in virtù della posizione funzionale ricoperta dagli stessi, coinvolti direttamente nelle delibere consiliari oggetto di contestazione.
Non può dunque parlarsi di chiamata arbitraria o temeraria.
Inoltre, l'appellante ha reiterato anche in sede di gravame le medesime accuse nei confronti dei terzi chiamati, ribadendo l'asserita natura personale e dolosa delle condotte poste in essere dai consiglieri.
Ne consegue che la censura odierna – secondo cui la loro partecipazione al processo sarebbe stata ultronea – si rivela contraddittoria rispetto al contenuto dell'intero impianto difensivo sostenuto fin dall'atto di citazione, incentrato su un'asserita responsabilità soggettiva e diretta dei membri del Consiglio dell'Ordine.
12 Quanto alla regolazione delle spese, essa risulta conforme al principio della soccombenza e al correlato principio di causalità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, con ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024, la Corte di
Cassazione ha ribadito che le spese di lite sostenute dai terzi chiamati devono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata in causa si riveli conseguenza necessaria delle sue stesse allegazioni, poi risultate infondate, purché l'iniziativa del convenuto non si sia rivelata manifestamente arbitraria.
In applicazione di tale principio, anche quando il terzo non sia stato direttamente convenuto, ma sia stato chiamato dal convenuto a seguito delle accuse mosse in citazione, la soccombenza dell'attore giustifica la condanna anche alle spese sostenute dal terzo, essendo questi coinvolto nel processo per effetto diretto dell'attività dell'attore stesso.
Il principio di diritto richiamato trova applicazione non solo nelle ipotesi di garanzia, ma in generale in ogni chiamata in causa strumentale alla difesa del convenuto, anche quando l'attore non abbia esteso formalmente la propria domanda al terzo.
Nel caso concreto, la chiamata dei componenti del Consiglio non è dipesa da iniziativa temeraria o pretestuosa del convenuto, ma dall'esigenza processuale di tutelarsi rispetto a una domanda che addebitava ai singoli soggetti comportamenti dolosi e dannosi.
L'attore ha fondato la propria pretesa su tali condotte, ha reiterato le relative accuse in sede di replica e non ha mai rettificato o limitato il contenuto della propria allegazione, neppure all'esito dell'istruttoria.
Non può neppure invocarsi l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in punto di compensazione, non essendo state dedotte, né risultano dagli atti, gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino una deroga al principio della soccombenza.
La legittimità della vocatio in ius dei terzi emerge chiaramente dal contenuto della domanda introduttiva, oltre che dalla linea difensiva mantenuta dall'attore anche in appello, e impedisce di qualificare l'iniziativa dell'Ordine come eccessiva o abusiva.
13 Va infine rilevato che l'appellante non ha impugnato le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado in punto di spese, relative all' e agli altri convenuti, ma si è limitato a censurare Controparte_1 la sola regolazione riguardante i terzi chiamati.
Le statuizioni non appellate sono pertanto coperte da giudicato interno.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 18.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 123/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2025, promossa da:
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna C.F._1
TO e OD TE ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Paisiello n. 19, presso lo studio del primo nominato difensore;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IO Tommaso De Mauro, presso il cui studio in Lecce, Via Monte San Michele n. 10, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrari, presso il cui studio in
Lecce, via Manzoni n. 32/d, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: Controparte_3
), (C.F.: C.F._3 CP_4
) e (C.F.: C.F._4 CP_5
, rappresentati e difesi dall' Avv. Pietro C.F._5
Nicolardi n. 72, presso il cui studio in Lecce, Piazza Mazzini n. 72, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
(C.F.: ), Controparte_6 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Garzia, presso il cui studio in Lecce, via Leopardi n. 151, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: Controparte_7
) e (C.F.: C.F._7 CP_8
) , rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe C.F._8
Mormandi, presso il cui studio in Casarano (LE), via Trebbia n. 1, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
C.F.: ), rappresentato e Controparte_9 C.F._9 difeso dall'Avv. Paolo Marseglia, presso il cui studio in Lecce, via
Giammateo n. 35, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_10 C.F._10 dall'Avv. Mariangela Vanessa Pepe, presso il cui studio in Maglie
(LE), via S. IO Abate n. 61, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
2
(C.F.: Controparte_11
, C.F._11 Controparte_12
(C.F. ) e
[...] C.F._12 [...]
(C.F. , nella Controparte_13 C.F._13 qualità di eredi del Dott. , Persona_1 rappresentati e difesi dall' Avv. Raffaele Fatano, presso il cui studio in
Lecce, alla Via Lupiae n. 34, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
(C.F.: ) Controparte_14 C.F._14 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Erroi, presso il cui studio in Lecce, Via M. Saponaro n.15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: ), Controparte_15 C.F._15 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Galluccio, presso il cui studio in Galatina (LE), via Marche n. 4, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: ), Controparte_16 C.F._16 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vitale, presso il cui studio in
Lecce, via B. Mazzarella n. 8, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: , in qualità di CP_17 CodiceFiscale_17 vedova ed erede di rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_2
IO IC, presso il cui studio in Lecce, viale Leopardi n. 151, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
( ), rappresentata e CP_18 C.F._18 difesa dall'Avv. Gabriele Garzia, presso il cui studio in Lecce, Viale
Leopardi n. 15, è elettivamente domiciliata;
3 APPELLATA
(C.F.: ), in Controparte_19 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv, Giancarlo Caiaffa, presso il cui studio in Lecce, Via B.
Ravenna n. 2, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
C.F.: ), in persona del Controparte_20 P.IVA_3 legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.
PP NI e AR LF ed elettivamente domiciliata in San
ES (LE), Via Ugo La Malfa n. 25, presso lo studio dell'Avv.
TA US;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria svolta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
che, tra il Controparte_1
4 2012 e il 2014, su iniziativa di Presidente del Consiglio CP_10 dell'Ordine all'epoca dei fatti, sostenuto dai colleghi consiglieri, poneva in essere una condotta persecutoria e denigratoria per il
sottoponendolo a due procedimenti disciplinari, ignorando Pt_1
l'obbligo di astenersi e l'istanza di ricusazione formulata dal Pt_1 nei confronti del dott. e di altri componenti della CP_10
Commissione di Disciplina, senza, tra l'altro, tenere conto dell'intervenuta rinuncia all'iscrizione all'ordine dei medici della
Provincia di Lecce effettuata dall'odierno attore quale circostanza ostativa per l'avvio del procedimento disciplinare, diffamandolo nel corso di una conferenza stampa, così provocando, in danno del
uno stravolgimento di vita privata e professionale tale per cui Pt_1 il medico era costretto a trasferirsi a Potenza, cadendo in una sindrome depressiva, danni dei quali, nella presente sede, l'attore ha chiesto l'integrale ristoro, quantificandoli prudenzialmente in €
800.000,00.
Costituitosi in giudizio, il Consiglio dell'
[...]
ha contestato in fatto ed in Controparte_1 diritto le ragioni della domanda, eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore dell'G.A., il difetto di interesse ad agire per inesistenza del danno, il difetto di legittimazione passiva del Consiglio
– attualmente, peraltro, in diversa composizione – insistendo per
l'infondatezza della richiesta risarcitoria, non ravvisandosi alcuna prova delle condotte illecite ascritte ai componenti del consiglio dell'ordine, chiamando in causa i componenti del consiglio e la propria compagnia assicuratrice, al Controparte_19 fine di essere manlevato in caso di condanna.
Costituitisi a loro volta in giudizio, Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, ,
[...] CP_18 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 Persona_1 [...]
, , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, sollevando, Per_2 in via pregiudiziale, eccezioni relative al difetto di giurisdizione
5 dell'AGO in favore del G.A. – con riguardo alla controversia proposta dal – ed in favore della Corte dei Conti in relazione alla Pt_1 domanda spiegata dall'Ordine professionale nei loro confronti, ove possa essere qualificata quale azione di rivalsa - e alla carenza di interesse ad agire, chiamando in causa ed Controparte_20
proponendo domanda di manleva per Controparte_19 il caso di condanna, insistendo nel merito per l'infondatezza della domanda attorea, carente di tutti i presupposti di legge.
Anche le compagnie assicurative chiamate in causa, costituendosi a loro volta, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande spiegate nei loro confronti dalle parti del giudizio. , Controparte_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, terzi chiamati in causa, non si sono costituiti, ed Controparte_26 il processo è continuato il loro contumacia.
Deceduto nelle more del giudizio, il Persona_1 procedimento, dapprima interrotto, è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi, , Controparte_11 Controparte_12
e che si sono costituiti insistendo per
[...] Controparte_11 le difese già espresse dal dante causa.
All'udienza del 4.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
Con sentenza n. 156/2023, pubblicata il 20.01.2023, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda;
condannava parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto e dai terzi chiamati in causa costituiti, liquidate in €
7.800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge per ciascuna parte.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio l Controparte_1 Controparte_20 Controparte_19
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , CP_5 Controparte_6 CP_18 [...]
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
6 Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , concludendo per il rigetto
[...] Controparte_16 CP_17 dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione della qualificazione del convenuto e conseguente insussistenza CP_27 del difetto di legittimazione passiva del . Contraddittoria CP_27 motivazione. Violazione dell'art. 100 cpc.”, l'appellante contesta la statuizione del Tribunale di Lecce che ha escluso la legittimazione passiva dell' Controparte_1
, rigettando la domanda risarcitoria per danno ingiusto ex art.
[...]
2043 c.c.
Secondo l'Ordine sarebbe invece civilmente responsabile per Pt_1 le condotte illecite che egli attribuisce al suo Presidente pro tempore, dott. e ad alcuni componenti del Consiglio e della CP_10
Commissione di Disciplina, i quali avrebbero – a suo dire – agito con finalità persecutorie e personali, abusando del potere disciplinare e ponendo in essere un accanimento ingiustificato nei suoi confronti.
L'appellante invoca la responsabilità dell'ente per immedesimazione organica, sostenendo che le condotte dei soggetti agenti sarebbero riferibili all'Ordine stesso.
Contesta, inoltre, la qualificazione dell'Ordine come ente pubblico non economico, ritenendolo soggetto di diritto privato, cui sarebbe applicabile l'art. 2049 c.c. in tema di responsabilità indiretta.
Infine, si duole del fatto che in primo grado sia stata acquisita Pt_1
CP_1 tardivamente la sentenza penale di assoluzione del dott. lamentando una violazione del contraddittorio e dell'art. 115 c.p.c..
7 Il motivo è infondato.
La natura giuridica dell'Ordine è espressamente sancita dal legislatore.
L'art. 4, comma 3, lett. a), della legge 11 gennaio 2018, n. 3 stabilisce che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale.
Si tratta di dato normativo vincolante, che rende ultronea ogni interpretazione alternativa.
La giurisprudenza di legittimità è altresì univoca nell'affermare che gli
Ordini professionali sono enti pubblici non economici, esercenti una funzione pubblicistica di vigilanza sull'esercizio professionale (Cass.
S.U. n. 6534/2008; Cass. S.U. n. 17118/2019; Cass. civ., sez. I, n.
13665/2004; Cass. S.U., n. 26806/2009; Cass. civ., sez. I, n.
7776/2017), con la conseguenza che non sono soggetti di diritto privato, non si applica nei loro confronti l'art. 2049 c.c., e la loro responsabilità extracontrattuale può essere affermata solo alle condizioni dell'art. 2043 c.c., e solo se sussistono e sono provate condotte contra ius imputabili all'ente nella sua dimensione pubblicistica.
Già sotto tale profilo, il motivo d'appello è infondato. sostiene che le condotte attribuite ai componenti dell'Ordine, Pt_1 definite dallo stesso come personali, ritorsive, persecutorie e fraudolente, sarebbero comunque riferibili all'ente per immedesimazione organica, ma la responsabilità dell'ente pubblico per gli atti dei propri organi ricorre solo quando la condotta sia stata posta in essere nell'esercizio delle funzioni istituzionali e non risulti abnorme, eccentrica o del tutto avulsa dai fini pubblici dell'ente.
La giurisprudenza ha chiarito in modo costante che, se la condotta dell'organo è estemporanea, personale, animata da finalità private o addirittura riconducibile a un reato, essa non è imputabile all'ente
(Cass. civ., sez. III, n. 2522/2015; Cass. civ., sez. III, n. 1548/2018;
Cass. civ., sez. I, n. 3055/2011), e ha altresì affermato che le condotte dei membri di un Ordine professionale che risultino poste in essere per fini personali e non funzionali ai compiti istituzionali interrompono il
8 rapporto di immedesimazione organica e non sono imputabili all'ente
(Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2016, n. 5421).
L'appellante fonda la propria pretesa risarcitoria su condotte che egli stesso definisce come illecite e addirittura qualificabili come reati
(quali diffamazione e abuso d'ufficio), attribuendole in modo diretto e CP_1 personale al presidente e ad altri componenti del Consiglio, nell'ambito di un presunto disegno persecutorio animato da motivi di inimicizia personale. Tuttavia, se – come sostenuto dallo stesso appellante – tali condotte fossero state effettivamente connotate da finalità personali, dolose o ritorsive, esse non potrebbero, per ciò stesso, essere imputate all'ente, atteso che la responsabilità dell'ente pubblico per fatto del proprio organo presuppone che la condotta sia stata compiuta nell'esercizio delle funzioni istituzionali e in attuazione degli scopi dell'ente stesso.
Al contrario, l'immedesimazione organica è esclusa quando l'agente agisce per finalità estranee, personali o addirittura illecite, come appunto ritenuto dall'attore.
Ne deriva un'evidente contraddizione logica nella prospettazione dell'appellante, il quale, da un lato, attribuisce ai singoli membri dell'Ordine comportamenti arbitrari, animati da intenti personali e ritorsivi, e, dall'altro, pretende di riferire tali comportamenti all'ente collettivo quale fonte di responsabilità diretta.
Ma è proprio la prospettazione attorea – incentrata su iniziative personali, non istituzionali, dei singoli – a impedire, sul piano giuridico, l'imputazione all'ente delle condotte medesime.
Peraltro, al di là di tali incongruenze logiche, va evidenziato che la prova raccolta nel giudizio, e in particolare la sentenza penale passata in giudicato, ha escluso che la condotta del presidente dell'Ordine sia stata contra ius, arbitraria, ispirata da inimicizia personale o perseguita con intento ritorsivo.
Da ciò discende che, da un lato, non risulta accertata alcuna condotta illecita da parte degli organi dell'ente e, dall'altro, che – anche nell'ipotesi in cui tale condotta vi fosse stata – essa sarebbe comunque
9 estranea all'ambito delle funzioni istituzionali e quindi non imputabile all'ente pubblico.
L'appellante contesta altresì che il Tribunale abbia valorizzato la CP_1 sentenza penale di assoluzione del dott. ma anche tale censura è priva di fondamento. CP_1 Il procedimento penale promosso da contro il presidente Pt_1 avente ad oggetto proprio i fatti dedotti a fondamento della domanda civile, si è concluso con assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”, con conferma della sentenza assolutoria in appello e con rigetto del ricorso del in Cassazione (Sez. VI penale, sentenza Pt_1
n. 5027/2025).
La Suprema Corte ha escluso la sussistenza del fatto tipico, l'illiceità della condotta, qualsiasi abusività dell'agire del presidente e ogni nesso tra i provvedimenti disciplinari e finalità persecutorie, rilevando altresì che il narrato del risultava prettamente soggettivo e non Pt_1 corroborato da alcun riscontro oggettivo.
Ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia nel giudizio civile promosso dalla parte civile quando esclude la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato, come appunto accaduto nel caso di specie.
La condotta che indica come fonte del danno è stata accertata Pt_1 come inesistente, con la conseguenza che non è giuridicamente configurabile un fatto illecito, né un danno ingiusto, né un valido presupposto per l'azione di cui all'art. 2043 c.c.
L'appellante lamenta inoltre che la sentenza penale sarebbe stata prodotta tardivamente in primo grado, ma la giurisprudenza è costante nell'affermare che le sentenze passate in giudicato, in quanto atti pubblici, sono acquisibili e valutabili anche d'ufficio dal giudice civile e che la loro tardiva produzione non ne preclude l'utilizzabilità se la parte contro cui sono prodotte non deduce violazioni del contraddittorio (Cass. civ., sez. II, n. 20118/2023; Cass. civ., sez. III,
n. 7092/2020).
10 Nel caso concreto, la produzione non è stata oggetto di opposizione tempestiva ex art. 157 c.p.c., né l'appellante ha dedotto o provato alcuna lesione al diritto di difesa.
La sentenza penale è stata comunque valutata ad abundantiam, essendo la domanda già infondata per difetto di legittimazione passiva e totale assenza di prova del fatto illecito.
Ed invero, anche a voler prescindere dal giudicato penale, l'appellante non ha fornito alcuna prova concreta né dell'effettiva sussistenza di un disegno persecutorio;
né del nesso causale tra i provvedimenti adottati e un danno patrimoniale o non patrimoniale effettivo;
né del dolo o colpa grave dei componenti del Consiglio.
Al contrario, risulta dagli atti che i procedimenti disciplinari furono avviati su base documentata;
le decisioni furono assunte in via collegiale e trasparente;
l'appellante ha potuto impugnarli in sede giurisdizionale, come poi avvenuto.
La mera percezione soggettiva di un danno o di un'intenzione persecutoria non è idonea, di per sé, a fondare la responsabilità extracontrattuale, soprattutto a fronte dell'accertamento giudiziale della legittimità delle condotte.
Il primo motivo d'appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva dell'Ordine e rigettato la domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Errata regolazione delle spese e competenze di lite. Contraddittoria motivazione. Violazione dell'art. 92 cpc”, l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado, lamentando l'illegittimità e la pretesa contraddittorietà della condanna alle spese in favore dei terzi chiamati (i componenti del Consiglio dell'Ordine e il Presidente pro tempore dr. , stante – a suo dire – l'arbitrarietà della CP_10 chiamata in causa di costoro e la rilevata carenza originaria di legittimazione passiva dell'ente ordinistico.
Il motivo è infondato.
La doglianza si fonda su una premessa internamente contraddittoria, oltre che su un'impostazione giuridicamente infondata.
11 Occorre rilevare che la chiamata in causa dei componenti del Consiglio CP_1 dell'Ordine, tra cui il dott. è stata originata dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Il dott. nel formulare la propria domanda risarcitoria, ha Pt_1 espressamente addebitato ai membri dell'organo collegiale – e in particolare al presidente pro tempore – condotte dolose, pretestuose e persecutorie, affermando che essi avrebbero agito in concorso tra loro per finalità ritorsive, avvalendosi in modo distorto del potere disciplinare.
È stato lo stesso appellante, pertanto, ad attribuire ai terzi chiamati la responsabilità diretta dei danni lamentati, in un quadro narrativo che ha reso del tutto coerente, se non necessaria, la loro evocazione in giudizio da parte del convenuto Controparte_1
La chiamata in causa è avvenuta ai sensi dell'art. 106 c.p.c., norma che consente al convenuto di coinvolgere in giudizio soggetti che possano essere portatori di un interesse proprio o che siano connessi alla vicenda controversa, anche in vista di possibili azioni di regresso o di manleva.
Nella fattispecie, la chiamata dei consiglieri si giustificava non solo alla luce della narrazione del che imputava loro in prima Pt_1 persona il compimento di atti illeciti, ma anche in virtù della posizione funzionale ricoperta dagli stessi, coinvolti direttamente nelle delibere consiliari oggetto di contestazione.
Non può dunque parlarsi di chiamata arbitraria o temeraria.
Inoltre, l'appellante ha reiterato anche in sede di gravame le medesime accuse nei confronti dei terzi chiamati, ribadendo l'asserita natura personale e dolosa delle condotte poste in essere dai consiglieri.
Ne consegue che la censura odierna – secondo cui la loro partecipazione al processo sarebbe stata ultronea – si rivela contraddittoria rispetto al contenuto dell'intero impianto difensivo sostenuto fin dall'atto di citazione, incentrato su un'asserita responsabilità soggettiva e diretta dei membri del Consiglio dell'Ordine.
12 Quanto alla regolazione delle spese, essa risulta conforme al principio della soccombenza e al correlato principio di causalità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, con ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024, la Corte di
Cassazione ha ribadito che le spese di lite sostenute dai terzi chiamati devono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata in causa si riveli conseguenza necessaria delle sue stesse allegazioni, poi risultate infondate, purché l'iniziativa del convenuto non si sia rivelata manifestamente arbitraria.
In applicazione di tale principio, anche quando il terzo non sia stato direttamente convenuto, ma sia stato chiamato dal convenuto a seguito delle accuse mosse in citazione, la soccombenza dell'attore giustifica la condanna anche alle spese sostenute dal terzo, essendo questi coinvolto nel processo per effetto diretto dell'attività dell'attore stesso.
Il principio di diritto richiamato trova applicazione non solo nelle ipotesi di garanzia, ma in generale in ogni chiamata in causa strumentale alla difesa del convenuto, anche quando l'attore non abbia esteso formalmente la propria domanda al terzo.
Nel caso concreto, la chiamata dei componenti del Consiglio non è dipesa da iniziativa temeraria o pretestuosa del convenuto, ma dall'esigenza processuale di tutelarsi rispetto a una domanda che addebitava ai singoli soggetti comportamenti dolosi e dannosi.
L'attore ha fondato la propria pretesa su tali condotte, ha reiterato le relative accuse in sede di replica e non ha mai rettificato o limitato il contenuto della propria allegazione, neppure all'esito dell'istruttoria.
Non può neppure invocarsi l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in punto di compensazione, non essendo state dedotte, né risultano dagli atti, gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino una deroga al principio della soccombenza.
La legittimità della vocatio in ius dei terzi emerge chiaramente dal contenuto della domanda introduttiva, oltre che dalla linea difensiva mantenuta dall'attore anche in appello, e impedisce di qualificare l'iniziativa dell'Ordine come eccessiva o abusiva.
13 Va infine rilevato che l'appellante non ha impugnato le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado in punto di spese, relative all' e agli altri convenuti, ma si è limitato a censurare Controparte_1 la sola regolazione riguardante i terzi chiamati.
Le statuizioni non appellate sono pertanto coperte da giudicato interno.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 18.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
14