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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 428/2024, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MENSITIERI EDOARDO;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FILIAGGI MAURO;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
oggetto: appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/inutilizzabilità del documento n. 3 ex adverso depositato nel presente giudizio con conseguente espunzione dal fascicolo e, in ogni caso, la sua irrilevanza;
- nel merito, in accoglimento dell'atto di appello e dei relativi motivi proposti nonché di tutte le argomentazioni ed eccezioni svolte nel corso del giudizio, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 235/2023, emessa nel procedimento R.G. n. 2922/2022 dal Giudice di Pace di
Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa Raffaella Gentili, depositata in data 18.09.2023, e pertanto accertare e dichiarare che le domande di parte attrice sono infondate sia in fatto che in diritto, e ciò anche in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., o comunque non provate, rigettandole, di conseguenza, integralmente, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine alla condanna dell'attore alla restituzione ad delle somme allo Parte_1 stesso a vario titolo versate a seguito della sentenza di primo grado.
pagina 1 di 7 Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite, oneri come per legge e successive occorrende relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dalla attrice appellante nei confronti del convenuto Parte_1
, in quanto tutte integralmente infondate in fatto ed in diritto confermando la CP_1 piena validità, legittimità ed efficacia della sentenza n. 235/2023 resa inter partes nel procedimento R.G. n. 2922/2022 dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 18.09.2023, non notificata;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2024, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 235/2023, resa nel procedimento RG n. 2922/2022 dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 18.09.2023. La sentenza aveva condannato a risarcire al sig. i danni Parte_1 CP_1
(biologici e al mezzo) riportati allorquando, in data 17.12.2022, egli, alla guida della propria autovettura sulla Circonvallazione Ovest di Ascoli Piceno, era uscito di strada e, precipitato nella sottostante scarpata, aveva terminato la propria corsa contro un albero;
il primo giudice aveva ritenuto provato il nesso di causa tra il danno e la cosa in custodia e non provato il caso fortuito, ed aveva ridotto il risarcimento ex art. 1227 c.c. in considerazione del concorso colposo del conducente.
L'appellante ha affidato il gravame a due motivi.
Con il primo motivo lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto Parte_1 assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c., spettante all'odierno appellato, di fornire adeguata prova della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro verificatosi e l'assenza di barriere di protezione nel tratto di strada in questione. Secondo l'appellante, in considerazione delle caratteristiche del tratto di strada di cui trattasi, non vigerebbe alcun obbligo per di Parte_1 posizionare a margine della carreggiata le barriere di protezione in quanto, a norma dell'art. 3 del D.M.
n. 223 del 1992, i guardrail devono essere installati in presenza di “ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc, entro una fascia di 5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata”, mentre nel caso di specie, come confermato da entrambi i testimoni escussi (di cui al verbale del 25.01.2023), gli alberi presenti sul lato sinistro della carreggiata in questione, ivi compreso l'albero sul quale il aveva terminato la CP_1 propria corsa, distavano di oltre 6,00 metri dalla linea bianca di margine della carreggiata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine al mancato assolvimento da parte della società dell'onere probatorio ad essa spettante circa la sussistenza del caso Parte_1 fortuito, e l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. Sul punto, l'appellante ritiene che la causa del sinistro debba essere rinvenuta esclusivamente nella negligente ed imprudente condotta di guida tenuta dal costituente un'ipotesi di caso fortuito idonea ad interrompere il nesso di causalità. Infatti, CP_1 nella relazione redatta dai Carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente, il aveva confessato di CP_1 aver perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione, fuoriuscendo così dalla sede stradale. pagina 2 di 7 L'appellante indica, altresì, che: considerata la negligente condotta di guida del l'eventuale CP_1 presenza di un guard rail avrebbe provocato un impatto più violento rispetto a quello effettivamente verificatosi, in cui la presenza di manto erboso a margine della carreggiata senza barriere laterali di protezione aveva agevolato l'arresto graduale ed autonomo del veicolo;
in considerazione dei danni materiali e dell'entità delle lesioni quantificati nell'atto di citazione in primo grado, era presumibile che il al momento dell'occorso, stesse procedendo ad una velocità superiore ai limiti consentiti. CP_1
Domandava, quindi, l'accertamento dell'infondatezza delle domande di parte attrice, odierna appellata, anche in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e con condanna alla restituzione ad delle somme versate in ottemperanza alla Parte_1 sentenza di primo grado.
In data 9.09.2024 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice.
In data 12.09.2024, si costituiva in giudizio il quale domandava il rigetto dell'appello CP_1 proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata. Rimarcava che: secondo il D.M. n. 223 del
18 febbraio 1992, art. 3, vige l'obbligo generale per di installare barriere di protezione a Parte_1 margine della carreggiata per azzerare il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata e, solo in aggiunta, le barriere devono essere installate “anche in presenza” di ostacoli fissi quali piloni, tralicci, portali della segnaletica e alberature entro una distanza di 5 metri dalla carreggiata;
dalle fotografie in atti (All. 7 della memoria istruttoria del 10.11.2022 del fascicolo di primo grado) e dalle prove testimoniali (in particolare, quella di , agente in servizio Testimone_1 presso la Polizia locale del Comune di Ascoli Piceno, escusso in data 24.01.2023), si evinceva che l'albero si trovasse a meno di 5 metri di distanza;
stando allo stesso dettato del D.M. n. 223/1992, il guard rail è votato ad “assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri”; la prova della eccessiva velocità non vi era in atti, né
l'appellato era stato sanzionato per superamento dei limiti di velocità; dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva provveduto ad installare le barriere di protezione sul Parte_1 medesimo tratto di strada ove si era verificato il sinistro.
Fissata per la precisazione delle conclusioni con discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti provvedevano a depositare le proprie note.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, attenendo a due aspetti dell'unica fattispecie di responsabilità invocata.
In diritto, secondo l'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In punto di prova, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava pagina 3 di 7 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cassazione civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Sotto il profilo dell'onere della prova, l'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Invero, l'art. 2051
c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr: Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7172).
Pertanto, è onere dell'attore dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cassazione sez. VI, 30/03/2022, n.10188).
Invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n. 34886; Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, n. 24416).
Tali principi sono stati confermati anche dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 20943/2022 (citata).
Da quanto indicato discende che, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (e dunque, presupponga un agire umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte), il danneggiato è tenuto a dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava al momento del sinistro un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr: Cass., n. 11526 del 11/05/2017, Cass. n. 21212/2015). E' stato, poi, ulteriormente specificato che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art.
pagina 4 di 7 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12760 del 09/05/2024). Quanto alla posizione del custode e della relativa prova liberatoria in termini di caso fortuito, quanto meno la cosa in custodia risulti connotata da intrinseca pericolosità e, dunque, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
Ebbene, facendo applicazione dei principi appena indicati, si ritiene corretta la valutazione, operata dal primo giudice sulla base del materiale probatorio presente in atti, per cui l'appellato abbia fornito la prova del nesso di causalità materiale tra fatto e danno. Il teste , dipendente della Testimone_2
Polizia Locale di Ascoli Piceno, riferiva che sul luogo teatro dell'incidente, dopo il manto erboso
(presente al lato della carreggiata), inizia una scarpata che conduce ad una strada sottostante secondaria e confermava di aver visto l'auto dell'attore, uscita di strada, finita contro un albero. E' stato, poi, il stesso ad ammettere di essere uscito di strada per una propria disattenzione (cfr. le CP_1 dichiarazioni rese all'agente accertatore nel relativo verbale). E', dunque, evidente come, nel caso di specie, il danno lamentato non sia derivato da un dinamismo interno alla res in custodia (in sé inerte), bensì da un comportamento umano entrato in interazione con la stessa.
Il comportamento del danneggiato, tuttavia, non può assurgere a causa esclusiva dell'evento come in concreto verificatosi, poiché è innegabile che, ove il guard rail vi fosse stato, il non sarebbe CP_1 caduto nella scarpata né finito contro l'albero. Del pari innegabile è la presenza di una obiettiva situazione di pericolosità delle adiacenze stradali, poiché caratterizzate dalla presenza di una scarpata e di numerosi alberi nelle vicinanze (come confermato dal teste ed evidente anche dalle Tes_2 fotografie in atti). Pressoché irrilevante è, poi, il fatto che gli alberi in questione (compreso quello contro cui si è arrestato il veicolo del fossero a una distanza maggiore o minore di 5 metri CP_1 dalla carreggiata. Emerge, infatti, comunque dall'appena descritto stato dei luoghi il dovere in capo all' di predisporre un'apposita barriera laterale nel tratto di strada in questione, proprio Parte_1 per la pericolosità della adiacente scarpata e dei vicini alberi. Secondo l'art. 3 dell'All. 1 (“Istruzioni
Tecniche delle barriere di sicurezza stradale”) al D.M. 223/1992, le barriere stradali di sicurezza devono riguardare almeno: […] gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc., entro una fascia di
5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata”. Secondo un'interpretazione conforme al dato letterale, la protezione tramite barriere di sicurezza stradale deve, quindi, essere posta in essere non soltanto quando gli ostacoli fissi siano entro la fascia di 5 metri dal ciglio esterno della carreggiata, ma anche in pagina 5 di 7 tutti gli altri casi in cui vi sia un pericolo per l'utente della strada;
infatti, lo scopo delle barriere stesse è quello di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile per utenti della strada e per i terzi (art. 2).
Anche la giurisprudenza ha chiarito che in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. sez. 3, ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso la idoneità della condotta del danneggiato a costituire caso fortuito causa esclusiva dell'evento, ed ha, invece, riconosciuto un mero concorso ex art. 1227, c. 1, c.c. tra la condotta colposa del danneggiato e l'assenza di guard rail; poiché, ove quest'ultimo vi fosse stato, l'automobile non sarebbe finita nella scarpata andando a schiantarsi frontalmente con l'albero, ma avrebbe urtato il guard rail, strutturalmente idoneo, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento (art. 2 all. 1 d.m. 223 citato).
Anche in un caso, analogo al presente, in cui un'automobile era fuoriuscita dalla sede stradale (seppur tamponata da altri) ribaltandosi sulla scarpata sottostante, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno (...) derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass., sez. 3, ord. 882/2025, in continuità al principio in tal senso già espresso da Cass. n. 9547/2015).
Nessun rilievo ha, infine, il fatto, allegato genericamente dall' ma non provato in alcun modo, che Pt_1 il sig. stesse tenendo, nell'occasione, una velocità non conforme al limite di velocità vigente o CP_1 comunque non prudenziale.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 6 di 7 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 428/2024, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MENSITIERI EDOARDO;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FILIAGGI MAURO;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
oggetto: appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/inutilizzabilità del documento n. 3 ex adverso depositato nel presente giudizio con conseguente espunzione dal fascicolo e, in ogni caso, la sua irrilevanza;
- nel merito, in accoglimento dell'atto di appello e dei relativi motivi proposti nonché di tutte le argomentazioni ed eccezioni svolte nel corso del giudizio, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 235/2023, emessa nel procedimento R.G. n. 2922/2022 dal Giudice di Pace di
Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa Raffaella Gentili, depositata in data 18.09.2023, e pertanto accertare e dichiarare che le domande di parte attrice sono infondate sia in fatto che in diritto, e ciò anche in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., o comunque non provate, rigettandole, di conseguenza, integralmente, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine alla condanna dell'attore alla restituzione ad delle somme allo Parte_1 stesso a vario titolo versate a seguito della sentenza di primo grado.
pagina 1 di 7 Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite, oneri come per legge e successive occorrende relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dalla attrice appellante nei confronti del convenuto Parte_1
, in quanto tutte integralmente infondate in fatto ed in diritto confermando la CP_1 piena validità, legittimità ed efficacia della sentenza n. 235/2023 resa inter partes nel procedimento R.G. n. 2922/2022 dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 18.09.2023, non notificata;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2024, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 235/2023, resa nel procedimento RG n. 2922/2022 dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 18.09.2023. La sentenza aveva condannato a risarcire al sig. i danni Parte_1 CP_1
(biologici e al mezzo) riportati allorquando, in data 17.12.2022, egli, alla guida della propria autovettura sulla Circonvallazione Ovest di Ascoli Piceno, era uscito di strada e, precipitato nella sottostante scarpata, aveva terminato la propria corsa contro un albero;
il primo giudice aveva ritenuto provato il nesso di causa tra il danno e la cosa in custodia e non provato il caso fortuito, ed aveva ridotto il risarcimento ex art. 1227 c.c. in considerazione del concorso colposo del conducente.
L'appellante ha affidato il gravame a due motivi.
Con il primo motivo lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto Parte_1 assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c., spettante all'odierno appellato, di fornire adeguata prova della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro verificatosi e l'assenza di barriere di protezione nel tratto di strada in questione. Secondo l'appellante, in considerazione delle caratteristiche del tratto di strada di cui trattasi, non vigerebbe alcun obbligo per di Parte_1 posizionare a margine della carreggiata le barriere di protezione in quanto, a norma dell'art. 3 del D.M.
n. 223 del 1992, i guardrail devono essere installati in presenza di “ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc, entro una fascia di 5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata”, mentre nel caso di specie, come confermato da entrambi i testimoni escussi (di cui al verbale del 25.01.2023), gli alberi presenti sul lato sinistro della carreggiata in questione, ivi compreso l'albero sul quale il aveva terminato la CP_1 propria corsa, distavano di oltre 6,00 metri dalla linea bianca di margine della carreggiata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine al mancato assolvimento da parte della società dell'onere probatorio ad essa spettante circa la sussistenza del caso Parte_1 fortuito, e l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. Sul punto, l'appellante ritiene che la causa del sinistro debba essere rinvenuta esclusivamente nella negligente ed imprudente condotta di guida tenuta dal costituente un'ipotesi di caso fortuito idonea ad interrompere il nesso di causalità. Infatti, CP_1 nella relazione redatta dai Carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente, il aveva confessato di CP_1 aver perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione, fuoriuscendo così dalla sede stradale. pagina 2 di 7 L'appellante indica, altresì, che: considerata la negligente condotta di guida del l'eventuale CP_1 presenza di un guard rail avrebbe provocato un impatto più violento rispetto a quello effettivamente verificatosi, in cui la presenza di manto erboso a margine della carreggiata senza barriere laterali di protezione aveva agevolato l'arresto graduale ed autonomo del veicolo;
in considerazione dei danni materiali e dell'entità delle lesioni quantificati nell'atto di citazione in primo grado, era presumibile che il al momento dell'occorso, stesse procedendo ad una velocità superiore ai limiti consentiti. CP_1
Domandava, quindi, l'accertamento dell'infondatezza delle domande di parte attrice, odierna appellata, anche in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e con condanna alla restituzione ad delle somme versate in ottemperanza alla Parte_1 sentenza di primo grado.
In data 9.09.2024 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice.
In data 12.09.2024, si costituiva in giudizio il quale domandava il rigetto dell'appello CP_1 proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata. Rimarcava che: secondo il D.M. n. 223 del
18 febbraio 1992, art. 3, vige l'obbligo generale per di installare barriere di protezione a Parte_1 margine della carreggiata per azzerare il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata e, solo in aggiunta, le barriere devono essere installate “anche in presenza” di ostacoli fissi quali piloni, tralicci, portali della segnaletica e alberature entro una distanza di 5 metri dalla carreggiata;
dalle fotografie in atti (All. 7 della memoria istruttoria del 10.11.2022 del fascicolo di primo grado) e dalle prove testimoniali (in particolare, quella di , agente in servizio Testimone_1 presso la Polizia locale del Comune di Ascoli Piceno, escusso in data 24.01.2023), si evinceva che l'albero si trovasse a meno di 5 metri di distanza;
stando allo stesso dettato del D.M. n. 223/1992, il guard rail è votato ad “assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri”; la prova della eccessiva velocità non vi era in atti, né
l'appellato era stato sanzionato per superamento dei limiti di velocità; dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva provveduto ad installare le barriere di protezione sul Parte_1 medesimo tratto di strada ove si era verificato il sinistro.
Fissata per la precisazione delle conclusioni con discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti provvedevano a depositare le proprie note.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, attenendo a due aspetti dell'unica fattispecie di responsabilità invocata.
In diritto, secondo l'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In punto di prova, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava pagina 3 di 7 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cassazione civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Sotto il profilo dell'onere della prova, l'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Invero, l'art. 2051
c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr: Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7172).
Pertanto, è onere dell'attore dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cassazione sez. VI, 30/03/2022, n.10188).
Invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n. 34886; Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, n. 24416).
Tali principi sono stati confermati anche dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 20943/2022 (citata).
Da quanto indicato discende che, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (e dunque, presupponga un agire umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte), il danneggiato è tenuto a dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava al momento del sinistro un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr: Cass., n. 11526 del 11/05/2017, Cass. n. 21212/2015). E' stato, poi, ulteriormente specificato che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art.
pagina 4 di 7 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12760 del 09/05/2024). Quanto alla posizione del custode e della relativa prova liberatoria in termini di caso fortuito, quanto meno la cosa in custodia risulti connotata da intrinseca pericolosità e, dunque, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
Ebbene, facendo applicazione dei principi appena indicati, si ritiene corretta la valutazione, operata dal primo giudice sulla base del materiale probatorio presente in atti, per cui l'appellato abbia fornito la prova del nesso di causalità materiale tra fatto e danno. Il teste , dipendente della Testimone_2
Polizia Locale di Ascoli Piceno, riferiva che sul luogo teatro dell'incidente, dopo il manto erboso
(presente al lato della carreggiata), inizia una scarpata che conduce ad una strada sottostante secondaria e confermava di aver visto l'auto dell'attore, uscita di strada, finita contro un albero. E' stato, poi, il stesso ad ammettere di essere uscito di strada per una propria disattenzione (cfr. le CP_1 dichiarazioni rese all'agente accertatore nel relativo verbale). E', dunque, evidente come, nel caso di specie, il danno lamentato non sia derivato da un dinamismo interno alla res in custodia (in sé inerte), bensì da un comportamento umano entrato in interazione con la stessa.
Il comportamento del danneggiato, tuttavia, non può assurgere a causa esclusiva dell'evento come in concreto verificatosi, poiché è innegabile che, ove il guard rail vi fosse stato, il non sarebbe CP_1 caduto nella scarpata né finito contro l'albero. Del pari innegabile è la presenza di una obiettiva situazione di pericolosità delle adiacenze stradali, poiché caratterizzate dalla presenza di una scarpata e di numerosi alberi nelle vicinanze (come confermato dal teste ed evidente anche dalle Tes_2 fotografie in atti). Pressoché irrilevante è, poi, il fatto che gli alberi in questione (compreso quello contro cui si è arrestato il veicolo del fossero a una distanza maggiore o minore di 5 metri CP_1 dalla carreggiata. Emerge, infatti, comunque dall'appena descritto stato dei luoghi il dovere in capo all' di predisporre un'apposita barriera laterale nel tratto di strada in questione, proprio Parte_1 per la pericolosità della adiacente scarpata e dei vicini alberi. Secondo l'art. 3 dell'All. 1 (“Istruzioni
Tecniche delle barriere di sicurezza stradale”) al D.M. 223/1992, le barriere stradali di sicurezza devono riguardare almeno: […] gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc., entro una fascia di
5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata”. Secondo un'interpretazione conforme al dato letterale, la protezione tramite barriere di sicurezza stradale deve, quindi, essere posta in essere non soltanto quando gli ostacoli fissi siano entro la fascia di 5 metri dal ciglio esterno della carreggiata, ma anche in pagina 5 di 7 tutti gli altri casi in cui vi sia un pericolo per l'utente della strada;
infatti, lo scopo delle barriere stesse è quello di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile per utenti della strada e per i terzi (art. 2).
Anche la giurisprudenza ha chiarito che in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. sez. 3, ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso la idoneità della condotta del danneggiato a costituire caso fortuito causa esclusiva dell'evento, ed ha, invece, riconosciuto un mero concorso ex art. 1227, c. 1, c.c. tra la condotta colposa del danneggiato e l'assenza di guard rail; poiché, ove quest'ultimo vi fosse stato, l'automobile non sarebbe finita nella scarpata andando a schiantarsi frontalmente con l'albero, ma avrebbe urtato il guard rail, strutturalmente idoneo, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento (art. 2 all. 1 d.m. 223 citato).
Anche in un caso, analogo al presente, in cui un'automobile era fuoriuscita dalla sede stradale (seppur tamponata da altri) ribaltandosi sulla scarpata sottostante, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno (...) derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass., sez. 3, ord. 882/2025, in continuità al principio in tal senso già espresso da Cass. n. 9547/2015).
Nessun rilievo ha, infine, il fatto, allegato genericamente dall' ma non provato in alcun modo, che Pt_1 il sig. stesse tenendo, nell'occasione, una velocità non conforme al limite di velocità vigente o CP_1 comunque non prudenziale.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 6 di 7 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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