Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L' Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 540 / 2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024,
promossa da in persona del suo procuratore Amministratore Delegato, AR rappresentata e difesa dall'Avv. Aleandro Equizi e dall'Avv. Angelica Equizi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila, alla Via XX Settembre n. 79, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, c. 3, c.p.c. da intendersi in calce all'atto di appello;
Appellante
contro
, e elettivamente domiciliati in Controparte_1 CP_2 CP_3 L'Aquila, Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Carlo Peretti, che li rappresenta e difende giusta procura speciale autenticata del 2.9.2024 n. Rep. 10511 del Notaio Dott. Per_1
;
[...]
Appellati -appellanti incidentali in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_4 CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Salvi e con lui elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata incidentale in persona del lrpt;
Controparte_6
Appellata contumace
Controparte_7
Appellata contumace avverso
la sentenza n. 757/2022 depositata il 16.11.2022 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 3582/2018, avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila: - preliminarmente, ordinare all'IL l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del prospetto di calcolo della rendita liquidata al marzo 2022;
- in subordine: rideterminare i danni risarcibili alla luce dei motivi d'appello e in relazione al danno patrimoniale dichiarare satisfattiva la rendita liquidata dall'IL per € 106.562,80 (alla data del 1° febbraio 2021).
Con vittoria di spese.”
Per gli appellati ed appellanti incidentali + 2: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, 1) rigettare l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza n. 757/2022 del AR
Tribunale dell'Aquila, con sua condanna alle spese;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riconosciuta l'I.P. al 28%, come accettato dall'NA in capo a , ovvero, ed ove di bisogno, disposto il rinnovo della CTU medico legale con Parte_2 l'ausilio di altro Consulente, ed altresì, sempre ove di bisogno, previa ammissione di prova testimoniale sui capitoli non ammessi n. 2,3,4,9-16 di cui alla propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 757/2022 del Tribunale dell'Aquila, nei termini e per le ragioni esposte nell'atto introduttivo condannando la compagnia assicuratrice e AR
, in solido fra loro, come segue: Controparte_7
1) con riferimento al danno non patrimoniale di , condannarli al pagamento del Parte_2 danno differenziale sottraendo dal danno non patrimoniale calco lato sulla base delle tabelle di Milano 2021 con riconoscimento della I.P. del 28% e l'applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno biologico quanto sinora corrisposto dall'NA e quanto versato dalla ovvero condannarli al pagamento di quella diversa, maggiore o Controparte_4 minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
2) con riferimento al danno patrimoniale di , condannarli al pagamento del danno Parte_2 differenziale sottraendo dal danno patrimoniale nonché dall'accertata incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica di 1/3 della totale quanto sinora erogato dall'NA e cioè dalla data del sinistro al decesso considerata la “Lista dei pagamenti rendita diretta” che si versa in atti ovvero condannarli al pagamento di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
3) il tutto compensando le spese del giudizio di primo grado tra il Sig. e la HDI Ass.ni S.p.A. Pt_2 ed equo regolamento tra le parti di quelle del presente grado”.
Contr Per parte appellata
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: - rigettare l'appello incidentale proposto da in ordine al capo della Sentenza impugnato contro la HDI Ass.ni SpA, Parte_2 siccome inammissibile e, in subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto sul punto la sentenza oggetto di impugnazione e rigettando, comunque, ogni domanda avanzata contro la HDI Ass.ni SpA, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e nella presente fase di appello;
- condannare, altresì, l'appellante incidentale al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze Parte_2 anche della fase di appello in favore della concludente Compagnia”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la e , in solido AR Controparte_7 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro 133.319,00 oltre interessi Parte_2 legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino a quello dell'effettivo pagamento.
- Condanna la e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di AR Controparte_7 giudizio in favore di che si liquidano nella somma complessiva di euro 8.000,00 Parte_2 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.
- Condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore della HDI Assicurazioni Parte_2
s.p.a. che si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.” Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, terzo trasportato, ha convenuto in Parte_2 giudizio la compagnia assicurativa HDI Assicurazioni s.p.a. – quale assicurazione del vettore - al fine di sentir condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in occasione e quale conseguenza del sinistro stradale avvenuto a L'Aquila il 18.06.2014. A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
- nella predetta data si trovava quale terzo trasportato a bordo del veicolo VW Golf tg. CE450YZ di proprietà della assicurato con la HDI Ass.ni, allorquando il veicolo Controparte_6
Peugeot 207 tg BT492SM, di proprietà di e assicurato con la compagnia Controparte_7 [...]
, proveniente dal senso contrario di marcia, avrebbe invaso l'altra corsia e urtato CP_8 violentemente il veicolo sul quale viaggiava;
- a causa dell'urto è stato trasportato presso il pronto soccorso di L'Aquila e successivamente trasferito e ricoverato presso l'ospedale di Campobasso. Gli esami diagnostici hanno evidenziato la frattura del femore sinistro, della vertebra L2 e delle ossa nasali;
a causa delle lesioni riportate è stato sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione e sintesi con chiodo gamma tre in acciaio della frattura per trocanterica del femore sinistro” e, successivamente, ad un nuovo intervento per “sostituzione della vite cefalica e compressione della frattura”; sarebbe definitivamente guarito il 29.3.2015 con postumi permanenti che l'NA stimava nella misura del 16%; successivamente, a causa dell'infortunio, sarebbe stato sottoposto ad ulteriori cure mediche, tra cui un nuovo intervento chirurgico in data 18.6.2018; al momento della domanda il quadro clinico si sarebbe stabilizzato ed i danni stimati dal proprio consulente di parte ammonterebbero a 450 giorni di inabilità temporanea (in parte assoluta), 32% di invalidità Contr permanente e la perdita di ½ della capacità lavorativa;
la compagnia vrebbe versato la somma di euro 16.000,00, ritenuta non satisfattiva in relazione ai danni subiti.
Ha chiesto pertanto un risarcimento del danno quantificabile in euro 353.088,13. Si è costituita la HDI ass.ni s.p.a. la quale, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ha dedotto che: non sarebbe legittimata passiva nel giudizio, in quanto, a norma dell'art. 141 cod. ass., nel caso in cui non vi sia alcuna responsabilità del vettore e dunque il sinistro sia interamente riconducibile ad un fatto del terzo, il trasportato non può agire, per il risarcimento del danno, nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore stesso;
il quantum risarcitorio sarebbe spropositato rispetto ai danni subiti, che sarebbero in parte non riconducibili eziologicamente al sinistro ma a patologie pregresse di cui già soffriva l'attore; in ogni caso l'attore avrebbe beneficiato dell'importo di euro 96.895,87 versato dall'NA quale risarcimento del danno e che il predetto avrebbe agito CP_9 in rivalsa nei confronti della Controparte_4 Detta somma, dunque, andrebbe eventualmente sottratta a quella spettante all'attore per lo stesso titolo. Nella comparsa conclusionale ha poi eccepito che la domanda spiegata dall'attore, con la chiamata in giudizio di e sarebbe una domanda nuova e in quanto tale CP_7 AR inammissibile. All'udienza del 20.05.2019 il Giudice ha autorizzato l'attore a chiamare in giudizio il proprietario del veicolo avverso, e la compagnia assicurativa di questi, Controparte_7 AR
[...]
Si è costituita la la quale ha dedotto: Pt_1
- la propria mancanza di legittimazione passiva in quanto l'eccezione formulata dalla HDI Ass.ni sulla legittimazione della compagnia assicurativa del vettore non troverebbe fondamento in relazione al caso di specie, poiché sarebbe onere della compagnia vettore dimostrare che il sinistro sia avvenuto per caso fortuito o per fatto riconducibile a terzi (rendendo così legittimata passiva anche la compagnia assicurativa del terzo). Nel merito, vi sarebbe una corresponsabilità dell'attore danneggiato nella causazione dei danni lamentati, derivante soprattutto dal mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell'attore al momento del sinistro;
sul quantum, le somme richieste sarebbero spropositate in relazione al danno subito;
in ogni caso, le somme già versate dall'NA, di cui avrebbe beneficiato l'attore per lo stesso titolo, andrebbero sottratte a quelle spettanti per il risarcimento del danno eventualmente dovuto dalla compagnia assicurativa. All'udienza del 17.02.2020, è stata autorizzata la chiamata del terzo Controparte_6 proprietaria del veicolo ove era trasportato l'attore. La stessa, pur correttamente evocata in giudizio, anche in seguito a rinnovazione della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, è rimasta contumace. Nel corso del Giudizio, il Giudice ha ritenuto necessario disporre CTU medica sulla persona dell'attore. Successivamente, depositata la perizia ed esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 29.3.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per lo scambio delle comparse conclusioni e le eventuali repliche.” All'esito il Tribunale ha deciso come sopra, accogliendo in parte la domanda attrice nei confronti della e della Pt_1 CP_7
La sentenza è stata impugnata dalla (che ne ha chiesto la parziale riforma) il 14.5.2023 per 2 Pt_1 motivi, afferenti al quantum del risarcimento posto a suo carico, che si vanno ad esaminare. Pt_2 si costituiva in giudizio e spiegava appello incidentale, domandando la riforma della sentenza
[...] per 3 motivi anche essi volti alla contestazione del quantum risarcitorio. Si costituiva in giudizio anche la che chiedeva la conferma della sentenza del Controparte_4
Tribunale circa la statuizione relativa alle spese di soccombenza del nei suoi confronti. Pt_2
Veniva, quindi ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della e della CP_7
Controparte_6
Questi ultimi non si sono costituiti, sicchè se ne dichiara la contumacia. Con ordinanza del 10.4.2024 questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente agli importi liquidati per danno patrimoniale ed eccedenti € 19.287,27.
In data 19.5.2024 decedeva e si costituivano in giudizio i suoi legittimi eredi, Parte_2 [...]
, e rispettivamente coniuge e figli, che si riportavano alle CP_1 CP_2 CP_3 conclusioni del dante causa. Con ordinanza del 27.11.2024 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va premesso come non risulti impugnata la decisione con cui il Tribunale ha opinato che dovesse essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ciò in quanto l'attore, Controparte_4 secondo il Primo Giudice, “nella citazione, ha chiaramente imputato la responsabilità del sinistro e Contr del danno da lui subito non già al veicolo assicurato dalla a alla condotta del terzo chiamato assicurata con la : ne consegue che non essendovi corrispondenza tra Controparte_7 AR il soggetto al quale si imputa il fatto causativo del danno ( e il soggetto al quale Controparte_7 si chiede con la vocatio in ius il risarcimento (HDI Assicurazioni spa), nei confronti di quest'ultima non può che essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva.”
2.Parimenti, non è nemmeno contestata la decisione di ritenere che, “ in considerazione del fatto che non vi è alcuna contestazione sulla dinamica del sinistro che fa emergere chiaramente, come risulta peraltro dalla relazione della Polizia municipale di L'Aquila, la responsabilità in capo alla che, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Peugeot di sua proprietà, ha Controparte_7 invaso l'altra corsia causando lo scontro con l'autovettura ove era trasportato l'attore, cagionando allo stesso le lesioni dedotte nell'atto di citazione, deve passarsi all'analisi delle pretese risarcitorie dell'attore, con particolare riferimento all'entità delle lesioni fisiche riportate da quest'ultimo.”
3.Ciò posto, valga quanto segue in merito al quantum che la assicuratrice della Pt_1 CP_7 deve in solido con la predetta risarcire agli eredi del che hanno volontariamente proseguito il Pt_2 giudizio dopo il suo decesso in corso di causa.
APPPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON
PATRIMONIALE. OMESSO SCOMPUTO DELLA QUOTA DEL DANNO BIOLOGICO LIQUIDATO DALL'NA.
1.Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
“Dalla CTU espletata nel corso del giudizio, è emerso che l'attore ha riportato lesioni riconducibili al sinistro de quo ma con conseguenze, in punto di danno biologico, meno rilevanti rispetto a quelle dedotte. In particolare, il consulente ha rilevato che, in occasione del sinistro, l'attore “ebbe a riportare: 1) Frattura delle ossa nasali proprie;
2) Frattura composta del processo trasverso dx di L2; 3) Frattura pertrocanterica del femore di sinistra.” Da tali lesioni, ne è disceso che l'attore abbia riportato: 1) Esiti algo disfunzionali di frattura pertrocanterica sx, trattata inizialmente con osteosintesi e chiodo gamma, complicata da ritardata consolidazione e da successiva artrosinovite, e grave coxartrosi trattata, dopo oltre due anni dal trauma con artroprotesi, in soggetto già portatore di artroprotesi d'anca destra. 2) Esiti di frattura ossa nasali in soggetto con pregressa poliposi e deficit respiratorio;
3) Esiti di frattura composta del processo trasverso dx di L2.
Quanto alla valutazione dei danni, relativamente alle lesioni permanenti, il consulente ha rilevato che: “Ebbene, l'artroprotesi d'anca viene valutata, nelle “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” emanate dalla SIMLA e pubblicate nel 2016, in quattro classi distinte. Alla prima classe viene descritta la protesi d'anca con recupero dell'ampiezza dei movimenti, in assenza di dolore e dismetria con tono trofismo conservato, valutata in un range del 15-18%; alla II classe viene descritta la protesi d'anca con dolore sensibile ai farmaci, moderati deficit articolari con limitazione dell' autonomia deambulatoria, lieve ipotonotrofia muscolare ed eterometria > di 3 cm, con osteoporosi e artrosi controlaterale ,valutata in un range del 19-25%, le successive classi sono via via più gravi. Nel caso in trattazione, si ritiene che gli esiti derivati dall'artroprotesi d'anca sx siano collocabili nella II classe sopra descritta, tuttavia, in base a quanto rilevato, si ritiene che la valutazione del danno biologico del suddetto postumo sia valutabile nella misura del 20- 21%. A tale percentuale di danno biologico si aggiunge anche i postumi derivati dalla frattura delle ossa nasali proprie che, in base agli esiti (pregiudizio estetico e deficit respiratorio) viene valutata, nelle tabelle SIMLA sopra descritte, in un range dell'1-5%. Nel caso in trattazione, il Sig. non ha riportato nessun pregiudizio estetico né disfunzionale a Pt_2 causa del trauma, pertanto la suddetta frattura può essere valutata nella misura massima del 2%. Per quanto riguarda la frattura composta del processo trasverso dx di L2, trattasi di frattura dell'apofisi trasversa composta, che come già detto non ha necessitato di alcun trattamento ma di esclusivi giorni di riposo. Tale esito nelle tabelle SIMLA è valutato nel range del 2-6% in base al numero di apofisi interessate e alla composizione o scomposizione della frattura. Nel caso in discussione la valutazione del danno biologico è del 2%. Com' è noto in ambito medico legale, e come anche ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 18328/2019), il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto. Pertanto, nel caso in discussione, procedendo con una valutazione globale del danno biologico, non potendo effettuare la sommatoria tra invalidità permanenti individuate singolarmente, si ritiene che il Danno Biologico complessivo riportato dal Sig. sia valutabile nella misura del 23%. Pt_2
Relativamente all'inabilità temporanea il consulente ha stabilito che “è possibile riconoscere al danneggiato 180 gg di I.T.A (comprensivi dei giorni di ricovero e del periodo tra il 5.02.18 e il 4.06.18 in cui risulta documentata l'impossibilità alla deambulazione); 120 giorni al 75%; ulteriori 100 gg di I.T.P. al 50% e 100 giorni di ITP al 25%”……. Quanto alla quantificazione del danno, dunque, in applicazione delle c.d. Tabelle di Milano, che, per pacifica giurisprudenza, devono essere applicate ai casi come quelli de quo (nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito” (cfr Cass. 10579/2021)), il danno va liquidato come segue:
Danno non patrimoniale risarcibile: euro 63.944,00,
Danno biologico temporaneo (ITA 180 giorni, ITP 75% 120 giorni, ITP 50% 100 giorni, ITP 25%
100 giorni): euro 34.155,00,
Spese mediche dimostrate: euro 1.220,00, A tali somme deve essere sottratta quella di euro 16.000,00 già versata all'attore dalla compagnia Contr assicurativa n sede stragiudiziale.”
2.L'appellante contesta al Tribunale di avere omesso di sottrarre l'ulteriore somma, pari a €
64.031,73, riconosciuta dall'NA a titolo di danno biologico sotto forma di rendita, come risultante da prospetto NA aggiornato al 1° febbraio 2021 e versato agli atti di primo grado.
3.La censura è ictu oculi fondata, in disparte quanto si evidenzierà in seguito nel trattare l'appello incidentale, che si premette solo in parte fondato, volto a rivendicare una invalidità permanente nella misura del 28% e ad ottenere l'aumento dell'importo per effetto dell'incremento per sofferenza soggettiva e per la personalizzazione, ciò perché gli eredi , che si sono riportati Pt_2 alla comparsa di risposta del loro dante causa, nemmeno hanno denegato che l'IL avesse riconosciuto al suddetto una rendita, per solo danno biologico, pari a 64.031,73 euro.
Il Tribunale, quindi, ha omesso di valutare la documentata circostanza, idonea a far rideterminare il quantum del danno biologico differenziale risarcibile, cioè eccedente quello coperto dalla tutela
IL.
Ne deriva che il danno patrimoniale risarcibile per invalidità permanente del 23%, indicato nella sentenza di primo grado nella misura di 63944,00 euro, in realtà doveva ammontare a 88.882,00 euro (ed in ciò, si premette, è fondato l'appello incidentale) , stante il doveroso incremento per sofferenza soggettiva, cioè la sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico temporaneo e permanente, in concreto conseguente al non poter più svolgere, in tutto o in parte, normali attività quotidiane, nella non contestata necessità che il aveva di assistenza continua Pt_2 per tutte le attività quotidiane, per l'igiene personale e per ogni genere di movimento. E', quindi, dall'importo di 88.882,00 euro che andava detratta la rendita IL, così pervenendosi alla differenza di euro 24.850,27, cui sommare gli euro 34.155,00 liquidati per inabilità temporanea, così pervenendosi alla somma di euro 59.005,27, dalla quale detrarre i 16.000 euro corrisposti da Contr sì da pervenirsi alla somma di euro 43.005,27 da liquidarsi in definitiva per danno biologico, cui aggiungere 1220,00 euro per spese mediche, importo che costituisce danno patrimoniale.
Di ciò, si rileva, è parsa consapevole anche parte appellante che nella comparsa conclusionale ha finito per ammettere la liceità di un risarcimento di € 44.225,27 a titolo di danno alla salute
(comprensivo della compromissione della sfera dinamico-relazionale), ben inferiore agli €
83.319,00 liquidati dal Tribunale. Ne deriva che, in parziale accoglimento del motivo di appello, la e , in AR Controparte_7 solido tra loro, vanno condannati al pagamento in favore degli eredi della somma di euro Pt_2
43.005,27 per danno non patrimoniale, somma che va devalutata al giorno del sinistro e da quella data aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al giorno della pronuncia di primo grado, dal quale decorrono i soli interessi sino al saldo. Quanto ai 1.220,00 euro per spese mediche, invece, su essi decorrono i soli interessi dalla domanda al saldo.
In ciò, quindi, va riformata la sentenza di primo grado, contraddistinta da errori palesi anche riguardo al calcolo di interessi e rivalutazione.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
PATRIMONIALE. CARENZA DI PROVA E OMESSA MOTIVAZIONE.
1.Il Tribunale, al riguardo, ha reso la seguente motivazione.
“Infine, il CTU ha rilevato che “indubbiamente gli esiti invalidanti determinano anche una ripercussione sull' attività lavorativa specifica di carpentiere, da valutare nella misura di 1/3 del danno biologico….Relativamente alla perdita da capacità lavorativa, deve innanzitutto premettersi che tale voce di danno deve essere considerato “un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare.” (cfr Cass. 10499/2017). Ulteriormente, quanto alla liquidazione, con lo stesso provvedimento, la Suprema Corte ha affermato che “come ripetutamente affermato da questa Corte, i coefficienti di capitalizzazione approvati con il Regio Decreto n. 1403 del 1922, non assicurano l'integrale ristoro del danno permanente da incapacita' di guadagno, ne'la loro adozione è consentita neppure in via equitativa ex articolo 1226 c.c. (da ultimo, con diffusa ed esaustiva motivazione, Cass. 14/10/2015, n. 20615). I suddetti coefficienti, infatti, sono stati elaborati sulla base delle tavole di mortalita' ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 (con riguardo cioe' ad una speranza di vita inferiore di oltre un terzo a quella attuale) e di un saggio di produttivita' del denaro (indicante la misura del risarcimento che viene detratta per tenere conto della anticipata capitalizzazione rispetto all'epoca futura in cui il danno si sarebbe effettivamente verificato) del 4,50%, superiore (e non di poco) ai rendimenti traibili oggigiorno dall'impiego di capitale: per effetto dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, dunque, l'applicazione dei criteri ex Regio Decreto n. 1403 del 1922, determinerebbe una impropria ed ingiustificata decurtazione dell'importo risarcitorio». Questo Giudice, pertanto, in mancanza di provvedimenti normativi idonei a monetizzare la perdita di capacità lavorativa, non può che procedere in via equitativa tenendo conto dell'età del lavoratore, della speranza di vita e della retribuzione annua percepita, pari ad euro 24.529,12:
considerato che
il CTU ha individuato la riduzione della capacità lavorativa di 1/3 e che l'IL ha già liquidato la somma di euro 106.562,80, ritiene il giudicante equo liquidare l'ulteriore somma di euro 50.000.” 2.Parte appellante contesta tale voce di danno sia nell' an che nel quantum.
Sostiene, in primo luogo, che non è stata fornita prova che la riduzione della capacità lavorativa abbia determinato un danno patrimoniale, non essendo risultata provata neppure la circostanza per cui il a seguito del sinistro del 18.6.2014, abbia cessato il proprio rapporto di lavoro a causa Pt_2 delle lesioni subite.
3.Questa Corte, però, reputa dirimente la contestazione del criterio con cui il Tribunale ha calcolato, in via equitativa, l'ammontare del risarcimento riconosciuto, facendo incomprensibili richiami a Regio Decreto del 1922 e finendo col reputare che, tenuto conto dell'età del lavoratore, della speranza di vita e della retribuzione annua percepita, pari ad euro 24.529,12, considerato che il
CTU avrebbe individuato la riduzione della capacità lavorativa di 1/3 e che l'IL aveva già liquidato la somma di euro 106.562,80, fosse equo liquidare l'ulteriore somma di euro 50.000.
In pratica il Tribunale, senza dire perché, ha reputato congruo un complessivo risarcimento del danno in questione nella misura di ben 156.562,80 euro.
Palesemente errata, in primo luogo (come fondatamente assunto in appello) la percentuale di riduzione della capacità lavorativa, che il C.T.U. aveva chiaramente indicato in 1/3 del danno biologico, per cui, a fronte di un danno del 23%, essa era del 7,66%.
Già questo sarebbe stato bastevole a reputare che il danno in questione era stato abbondantemente e del tutto compensato dalla rendita IL per danno patrimoniale, documentalmente pari ad €
106.562,80 al febbraio 2021.
Ad ogni conto questo Collegio, facendo governo della tabella al riguardo adottata dal Tribunale di Milano il 25.5.2023, già in pendenza di appello, rileva che in base ad essa, tenuto conto dell'età del danneggiato, anni 46, il coefficiente di capitalizzazione, da calcolare individuando gli anni di reddito perduto, ossia sottraendo dall'età pensionabile, anni 67, l'età lavorativa residua, 21 anni, era pari al 22,32.
Ne sarebbe derivato che, in base alla reale percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica del 7,66%, il calcolo era in concreto il seguente: € 24.529,12 (pari alla retribuzione annua indicata dal x 22,32 x 7,66%, ossia complessivi € 41.937,73, somma enormemente inferiore Pt_2 agli € 106.562,80 coperti dall'IL. Il motivo, quindi, va accolto e la gravata sentenza riformata con l'esclusione dei 50.000,00 euro inopinatamente liquidati per danno da perdita di capacità lavorativa specifica. Né induce a diversa decisione l'assunto degli eredi (in comparsa conclusionale) per il quale l'IL avrebbe cessato di erogare la rendita, perché non supportato da alcuna documentazione dell' , CP_9 che non può di certo aver cessato l'erogazione in assenza di un atto formale. Ciò ritenuto, si passa ad esaminare l'appello incidentale.
APPELLO INCIDENTALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Ingiusta condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore della HDI Ass.ni S.p.A.
1.Il Tribunale ha statuito che:” Le spese nei confronti della restano a carico Controparte_4 dell'attore in ragione della declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta.” Contr
2.Con la censura in esame, rivolta unicamente nei confronti di gli impugnanti assumono che il
Primo Giudice ha ingiustamente condannato il loro dante causa alla refusione delle spese di lite in favore della HDI Ass.ni S.p.A., avendo il Tribunale di L'Aquila omesso di considerare che al momento della proposizione della domanda l'orientamento maggioritario della Cassazione escludeva dal concetto di caso fortuito la condotta umana e che l'attore aveva incardinato il giudizio secondo tale indirizzo di pensiero.
3.Rileva questo Collegio che la censura è palesemente inammissibile in quanto l'art. 334 c.p.c. consente di proporre l'impugnazione incidentale tardiva solo alla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., laddove l'interesse alla sua proposizione possa ritenersi insorto proprio per effetto dell'impugnazione principale. L'impugnazione principale, proposta dalla non riguardava in alcun modo le spese di lite tra Pt_1 Contr e avendo ad oggetto il solo quantum del risarcimento in favore di il quale, Pt_2 Pt_2 quindi, se voleva contestare la condanna alle spese, doveva farlo gravando tempestivamente la sentenza, pubblicata il 16.11.2022, non certo costituendosi il 18.9.2023. Contr Il motivo in esame, che riguarda il solo pagamento delle spese legali nei confronti di nulla ha a che vedere con i motivi di appello principale e l'interesse a proporlo non è affatto sorto per effetto dell'appello di per cui la doglianza è inammissibile. Pt_1
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Erronea liquidazione del danno non patrimoniale. Erronea valutazione delle prove. Mancato rinnovo della CTU ed ingiusta esclusione delle prove testimoniali.
Difetto di motivazione.
1.Si contesta che il Tribunale abbia condiviso le conclusioni della C.T.U. per liquidare il danno in parola come segue: “Danno non patrimoniale risarcibile: euro 63.944,00, Danno biologico temporaneo (ITA 180 giorni, ITP 75% 120 giorni, ITP 50% 100 giorni, ITP 25% 100): euro 34.155,00; Spese mediche dimostrate: 1.220,00”.
2.Gli impugnanti assumono che detta decisione non può essere condivisa perché pretermette la valutazione dell'I.P. del 28% certificata dall'NA e non considera minimamente le prove documentali e testimoniali per la corretta personalizzazione del danno biologico e per la liquidazione dei pregiudizi morali e dinamico-relazionali, in particolare non considera il diverso parere del CTP di parte attrice, in base al quale il quadro clinico del doveva essere Pt_2 considerato stabilizzato con postumi permanenti consistenti in “Esiti di frattura pertrocanterica del femore sinistro trattata chirurgicamente, complicata da ritardo di consolidazione ed artrosi novite che ha richiesto ulteriore intervento chirurgico di artroprotesi d'anca (in soggetto con protesi d'anca controlaterale). Esiti di frattura processo traverso di L2 a destra. Esiti di frattura delle ossa nasali”, il tutto per periodi di inabilità temporanea assoluta di 190 giorni, di inabilità temporanea parziale al
75% di 190 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% di 100 giorni, di inabilità temporanea parziale al 33% di 60 giorni, oltre a postumi permanenti nella misura del 32% e perdita della capacità lavorativa specifica valutabile nella misura di ½ della totale capacità lavorativa.”
Richiamano al riguardo le note critiche inviate dal CTP al CTU, ma trascurano di rilevare come ad esse sia stata data adeguata replica col precisare, da parte del CTU, che “Lette le osservazioni del
Dott. , si deve chiarire che in sede di CTU è stata misurata la dismetria degli arti, alla Per_2 presenza di due medici, e che la stessa non risultava essere presente, tale aspetto veniva anche condiviso con lo stesso Dott. in sede di OOPP, il quale ebbe modo di partecipare tramite Per_2 Cont essendo impossibilitato a presenziare, e in tale occasione, non elevò alcuna contestazione all'obiettività descritta, né richiese un ulteriore verifica. Tuttavia, anche volendo considerare una dismetria di 2 cm, è bene far presente che in ambito medico legale una dismetria viene considerata nell'ambito del danno biologico solo quando essa supera i 3 cm, poiché solo con tale dismetria è stato accertato che si possono avere delle ripercussioni funzionali;
oltretutto, solo una dismetria > di
3 cm farebbe rientrare il suddetto danno nella medesima classificazione già utilizzata e condivisa dal CTP, ossia la II classe, che si concretizza quando la protesi d'anca determina moderati deficit articolari con limitazione dell'autonomia deambulatoria, lieve ipotonotrofia muscolare ed eterometria > di 3 cm, con osteoporosi e artrosi controlaterale. Quindi nel caso in trattazione l'eterometria, pur volendo accettare la contestazione del CTP, è < a 3 cm, e ciò consente di affermare che la valutazione espressa è assolutamente congrua, anche in considerazione che in sede di visita non veniva rilevata alcuna disfunzione deambulatoria. Per cui l'assenza di un eterometria > di 3 cm, e la deambulazione nella norma, giustifica ampiamente la valutazione espressa dalla scrivente e non comporta la valutazione massima descritta nella II Classe tabellare. Oltre al suddetto aspetto, il CTP descrive gli esiti cicatriziali che a suo dire andrebbero valutati, tuttavia, tali esiti sono ricompresi nella fisiologica applicazione di una protesi d'anca, che normalmente necessita di trattamento chirurgico con conseguenti esiti cicatriziali, per cui le cicatrici sono normalmente conglobate con una valutazione del danno biologico da protesi d'anca e già considerate nelle tabelle per il suddetto intervento. Per quanto sopra, si conferma la valutazione del danno biologico già espressa.”. Essa era la seguente: “Nel caso in trattazione, si ritiene che gli esiti derivati dall'artroprotesi d'anca sx siano collocabili nella II classe sopra descritta, tuttavia, in base a quanto rilevato, si ritiene che la valutazione del danno biologico del suddetto postumo sia valutabile nella misura del 20- 21%. A tale percentuale di danno biologico si aggiunge anche i postumi derivati dalla frattura delle ossa nasali proprie che, in base agli esiti (pregiudizio estetico e deficit respiratorio) viene valutata, nelle tabelle SIMLA sopra descritte, in un range dell'1-5%. Nel caso in trattazione, il Sig. non ha riportato nessun pregiudizio estetico né disfunzionale a Pt_2 causa del trauma, pertanto la suddetta frattura può essere valutata nella misura massima del 2%. Per quanto riguarda la frattura composta del processo trasverso dx di L2, trattasi di frattura dell'apofisi trasversa composta, che come già detto non ha necessitato di alcun trattamento ma di esclusivi giorni di riposo. Tale esito nelle tabelle SIMLA è valutato nel range del 2-6% in base al numero di apofisi interessate e alla composizione o scomposizione della frattura. Nel caso in discussione la valutazione del danno biologico è del 2%.
Com' è noto in ambito medico legale, e come anche ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 18328/2019), il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto. Pertanto, nel caso in discussione, procedendo con una valutazione globale del danno biologico, non potendo effettuare la sommatoria tra invalidità permanenti individuate singolarmente, si ritiene che il Danno Biologico complessivo riportato dal Sig. sia valutabile nella misura del 23%.” Pt_2
3.Rileva questa Corte che il CTP avesse in particolare insistito per una diversa valutazione dell'esito di artoprotesi di anca sinistra contestando la valutazione di “non dismetrie degli arti” perché vi era stato un accorciamento di 2 cm. dell'arto sinistro e il pur condivisibile riferimento alla seconda classe delle tabelle SIMLA doveva comportare una valutazione dei postumi invalidanti nella misura massima di detta fascia. Nella II classe rientra la protesi d'anca con dolore sensibile ai farmaci, moderati deficit articolari con limitazione dell' autonomia deambulatoria, lieve ipotonotrofia muscolare ed eterometria > di 3 cm, con osteoporosi e artrosi controlaterale ,valutata in un range del 19-25: orbene, parrebbe che il
CTP propugnasse per un 25% , laddove il CTU, in ciò non contestato, ha confermato un 20% in considerazione che in sede di visita non veniva rilevata alcuna disfunzione deambulatoria e ha concluso, condivisibilmente, che “ l'assenza di un eterometria > di 3 cm, e la deambulazione nella norma, giustifica ampiamente la valutazione espressa dalla scrivente e non comporta la valutazione massima descritta nella II Classe tabellare.
Altra osservazione del CTP aveva riguardato gli esiti cicatriziali, per lui da valutarsi nella misura massima della fascia, ovvero al 5% in base al range della prima classe delle tabelle SIMLA, ma ad essa, come visto, è stato obiettato, il che pare sinanco ovvio, che tali esiti sono ricompresi nella fisiologica applicazione di una protesi d'anca, che normalmente necessita di trattamento chirurgico con conseguenti esiti cicatriziali, per cui le cicatrici sono normalmente conglobate con una valutazione del danno biologico da protesi d'anca e già considerate nelle tabelle per il suddetto intervento. Altre osservazioni non vennero svolte, per cui la valutazione del 23 % andava e va condivisa in quanto risultante di un 20% quale esito di artroprotesi di anca sinistra, cui è stato aggiunto un 2% per i postumi derivati dalla frattura delle ossa nasali, laddove la pur riscontrata frattura composta del processo trasverso dx di L2, frattura dell'apofisi trasversa composta, siccome non ha necessitato di alcun trattamento, ma solo di giorni di riposo, pur potendo di per sé sola comportare un danno biologico è del 2%, non è stata sommata aritmeticamente in quanto Il CTU, e su ciò non vi è contestazione, ha considerato l'incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto. Né vi era alcun obbligo di avallare la quantificazione operata dall'NA. Va, quindi, confermata la percentuale invalidante del 23 %, vanamente contestata con l'assumere, contro l'evidenza documentale, che le contestazioni al suo operato sarebbero state liquidate dal C.T.U. “con sterili clausole di stile”.
4.Il motivo di gravame, di poi, contesta al Tribunale di non avere minimamente considerato le prove documentali e testimoniali offerte per una corretta personalizzazione del danno biologico e per la liquidazione dei pregiudizi morali e dinamico relazionali che il ha subito. Pt_2
5.Orbene, si è già ritenuta, nel decidere sul primo motivo di appello principale, la fondatezza del motivo in esame per come volto ad ottenere che il danno biologico/dinamico-relazionale e quello da sofferenza soggettiva interiore fossero entrambi riconosciuti.
6.Quanto alla richiesta personalizzazione, gli appellanti incidentali sostengono che vi fosse stata una brusca interruzione di tutte le consuete attività ludiche e sociali, come il ciclismo, la pesca ed il ballo, ed il conseguente sofferto distacco dalle consuete amicizie e frequentazioni.
Sintomatiche sarebbero state le dichiarazioni rese all'udienza del 12.4.2021 dalla testimone
[...]
(NB: oggi divenuta parte), che riferì che suo marito aveva dismesso le sue passioni per il CP_1 ballo, cui si dedicava con regolarità nelle varie serate a tema, per il ciclismo e per la pesca praticati e di come avesse tralasciato i lavori di giardinaggio che era solito curare. E che le condizioni del fossero oggettivamente impeditive si ricavava dal fatto che “in data Pt_2
10.04.18 il fisiatra descriveva il paziente in carrozzina, con deficit deambulatorio e delle autonomie, con necessità di aiuto nei trasferimenti posturali, in grado di mantenere la stazione eretta solo per breve tempo con aiuto di 2 canadesi ed appoggio monopodalico a destra” (Cfr. pag. 11 CTU). Il prolungato decorso della malattia avrebbe, quindi, inciso negativamente anche sul rapporto coniugale del pregiudicando la sfera intima e l'armonico sviluppo delle sue relazioni Pt_2 affettive con la partner.
Ciò giustificherebbe la pretesa dell'importo massimo tabellare per il punto base I.T. e per l'adeguata personalizzazione del danno biologico.
7.Orbene, ribadito che il cd. danno morale andava riconosciuto ed in questa sede è stato considerato, la ulteriore personalizzazione necessitava di circostanze eccezionali e specifiche del caso concreto, in quanto il risarcimento può essere aumentato, nella sua componente dinamico- relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che, ai fini della cd. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata.
Ma in concreto dette circostanze non erano emerse, non potendosi dare rilievo a conseguenze ovvie e normali, quali la dedotta interruzione di attività come il ciclismo, la pesca ed il ballo ed il preteso e indimostrato distacco da amicizie e frequentazioni, tanto più che il era consapevole del Pt_2 fatto che la situazione impeditiva sarebbe stata transitoria , dato che in base a certificazione IL del 19.9.2018 è risultato che: “L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno
20.9.2018”. Se, quindi egli poteva ricominciare a lavorare, poteva anche riprendere le dedotte attività svolte nel tempo libero, per il resto apparendo mera illazione la prospettata incidenza delle lesioni sul rapporto coniugale del Pt_2
Il motivo, quindi, va respinto, salvo che nella parte in cui il mirava far sì che il danno patrimoniale risarcibile per invalidità permanente del 23%, indicato nella sentenza di primo grado nella misura di 63.944,00 euro, in realtà doveva ammontare a 88.882,00 euro, stante il doveroso incremento per sofferenza soggettiva, cioè la sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico.
Di ciò si è dato conto nell'esaminare il primo motivo di appello principale.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Sul danno patrimoniale.
1.Il Tribunale, secondo gli impugnanti, avrebbe errato anche nella liquidazione di tale posta risarcitoria perché non avrebbe correttamente valorizzato le prove ed ha fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali consolidati per la quantificazione del danno patrimoniale consistito nell'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica del loro dante causa nella misura di 1/3 della totale capacità lavorativa, così come pure riconosciuto dal C.T.U.
Secondo loro il Primo Giudice doveva liquidare il danno patrimoniale nella misura di € 66.652,03
(già al netto della rendita NA di 106.562,80 euro per tale posta), assumendo la retribuzione annua di € 24.529,12 moltiplicata per il coefficiente 21,1848 (Cfr. CSM quad. 41/1990) e divisa per 3 in ragione della percentuale di invalidità specifica pari ad 1/3 della totale.
2.La censura, in pratica volta a far aumentare la posta in questione da 50mila a 66.652 euro, non ha alcun fondamento per le ragioni che questa Corte ha evidenziato nell'accogliere il secondo motivo di appello principale, ragioni che qui si richiamano integralmente.
CONSIDERAZIONI FINALI
1.Per tutto quanto sinora esposto, si ha che l'appello principale va in parte accolto, come pure l'appello incidentale in relazione al secondo motivo, conseguendone la riforma della gravata sentenza nel senso che agli odierni appellati ed appellanti incidentali spetta, da parte della in Pt_1 solido con la la minor somma di euro 43.005,27 per il solo danno non patrimoniale, CP_7 somma che va devalutata al giorno del sinistro e da quella data aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al giorno della pronuncia di primo grado, dal quale decorrono i soli interessi sino al saldo.
Spettano anche 1.220,00 euro per spese mediche, su cui decorrono i soli interessi dalla domanda al saldo.
Nulla compete per danni patrimoniali, sicchè la relativa domanda proposta in primo grado va respinta. Contr L'appello incidentale, inoltre, è inammissibile per come rivolto nei confronti della Contr
2.Quanto alle spese, gli eredi soccombono nei confronti di er un valore corrispondente Pt_2 al disputatum tra le parti, ossia l'importo delle spese di primo grado, pari a 4.000 euro oltre accessori, sicchè essi vanno condannati a rifondere le spese del grado alla suddetta appellata, spese che si reputa congruo contenere nei minimi dello scaglione che parte da 5.201 euro, ovvero in complessivi euro 2.906,00 oltre accessori di legge.
Quanto ai rapporti tra appellante principale ed eredi appare evidente la prevalente Pt_2 soccombenza di costoro, totale in ambito di danno patrimoniale e parziale quanto al danno non patrimoniale e con complessiva riduzione di quanto loro dovuto dagli iniziali 133.319 euro agli odierni 44.225,27. Ne deriva la compensazione nella misura di un terzo per reciproca soccombenza parziale, il resto dovendo gravare sugli appellati ed appellanti incidentali in solido ed in favore dei procuratori di controparte dichiaratisi antistatari.
Esse vengono liquidate per l'intero in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quinto scaglione.
Questi gli importi, da corrispondere ai procuratori di per due terzi. Pt_1
fase di studio: 2977,00,
fase introduttiva:1911,00,
fase di trattazione: svolta sinteticamente, 2163,00,
fase decisionale: 5103,00, per un totale di euro 12154,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro
1165,50 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1)accoglie in parte l'appello principale e in parte il primo motivo di appello incidentale e, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna la e , in solido tra AR Controparte_7 loro, al pagamento in favore degli eredi della minor somma complessiva di euro 43.005,27 Pt_2 per danno non patrimoniale, somma che va devalutata al giorno del sinistro e da quella data aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al giorno della pronuncia di primo grado, dal quale decorrono i soli interessi sino al saldo;
oltre che al già disposto pagamento di
1.220,00 euro per spese mediche, su cui decorrono, però, i soli interessi dalla domanda al saldo;
2)dichiara inammissibile l'appello incidentale per come proposto dagli eredi nei confronti di Pt_2
Controparte_4
3)regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio l'11.12.2024.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio