Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2022, proposto da
Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.T.S. Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Dirigente U.O. Polo Ospedaliero Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, prot. G1.2022.0007376 del 02/02/2022 - non comunicata alla ricorrente né pubblicata, conosciuta a seguito di trasmissione in data 14 Marzo 2022 da parte della propria associazione di categoria AIOP – avente ad oggetto “ Indicazioni operative per la rendicontazione e la valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali collegate alla gestione dell'emergenza pandemica da SARS-COV2 per l'anno 2021 – Precisazioni relative alla nota Protocollo G1.2021.0065064 del 22/11/2021 ”, ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Vista la memoria del 24 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 24 aprile 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO