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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.24936 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 24936 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avv.to ALBO CARLO MARIA , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...] , Controparte_1 C.F._2
con l'avv.to MARCHETTI ALBERTO , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
1
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.06.2024, , premesso che dalla relazione e Parte_1 convivenza more uxorio con nasceva la figlia (il Controparte_1 Persona_1
28.09.2022), ha chiesto all'adito Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento materno, la regolamentazione della frequentazione padre-figlia come da ricorso, nonché di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di €
800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver raggiunto un'intesa Controparte_1 sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto. Il G.D. all'udienza del 22.01.2025, preso atto del raggiungimento dell'accordo riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Pertanto le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare ad essi definitivo assetto come segue:
“1. AFFIDAMENTO L'affido è condiviso tra i genitori con collocamento e residenza presso la madre. È nel miglior interesse della minore che i genitori si impegnano a condividere le principali decisioni.
- Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si trova presso di lui;
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina;
I genitori si impegnano a rispettare i diritti dei figli:
- Alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- A non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- A non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- A non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
2. ISTRUZIONE
- La minore frequenta l'asilo nido “I piccoli delfini” sito in Roma alla via Giovanni Botero n. 16, le cui spese di Euro 620,00= – al netto dei contributi pubblici ed attività extracurriculari - sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
- I genitori hanno già concordato l'iscrizione della piccola ai seguenti corsi: Persona_1
a) Inglese
b) Musica
c) Teatro
Il cui corrispettivo annuale è, rispettivamente, pari ad Euro 77,00= (Inglese), Euro 120 (Musica) ed Euro 120,00= (Teatro) i cui costi sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
2 - In caso di dopo scuola e attività extracurriculari entrambi i genitori, previo accordo, possono iscrivere la figlia e permetterle di partecipare ad attività che la stessa può scegliere di frequentare.
- I costi delle attività extracurriculari saranno suddivisi nella misura del 50% per ciascun genitore;
- Se la figlia partecipa a campi estivi, i costi e gli impegni saranno sostenuti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3. VISITE MEDICHE I genitori si accorderanno per tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, che si rendono necessarie, salvo quelle che siano caratterizzate da urgenza. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Tutte le suddette spese dovranno essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
4. DETTAGLIO DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO
L'affido è condiviso tra i genitori, e, in ordine al regime di visite e incontri tra la minore e il padre
IG. questo - compatibilmente con i propri impegni di lavoro - avrà la facoltà di CP_1 frequentare la figlia secondo il seguente regime:
• Fino ai tre anni:
- due giorni a settimana e quindi martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 20.00, quando la minore verrà riportata al suo domicilio;
- tre fine settimana con pernottamento dalle ore 18 del sabato alle ore 18 della domenica (e comunque per 24h) presso il padre, prevedendo fin da ora che il padre preleverà e riporterà la minore presso l'abitazione materna;
in caso di incompatibilità di quanto sopra con i turni lavorativi del padre che lo stesso si impegna a condividere con la madre con almeno 20 giorni di anticipo e comunque non appena i turni verranno a questo comunicati, questi terrà la minore con sé dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 del sabato, con le medesime modalità di tenuta e riconsegna di cui al precedente paragrafo e comunque non più di un venerdì al mese
- il giorno del compleanno dei genitori: con il genitore che festeggia;
• Fino ai 5 anni:
- l'alternanza infrasettimanale sarà la medesima;
- due fine settimana con pernottamento dalle ore 18 del sabato alle ore 18 della domenica (e comunque per 24h), ovvero dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 del sabato in caso di incompatibilità con i turni lavorativi che lo stesso si impegna a condividere con la madre con almeno 20 giorni di anticipo o comunque non appena i turni verranno a questo comunicati e comunque non più di un venerdì al mese, con un terzo fine settimana con pernottamento di due notti dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica (e comunque per 48h) presso il padre, prevedendo fin da ora che il padre preleverà e riporterà la minore presso l'abitazione materna;
• Dopo i 5 anni:
- l'alternanza infrasettimanale sarà la medesima,
- due fine settimana con pernottamento dalle ore 18 del sabato alle ore 18 della domenica (e comunque per 24h), ovvero dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 del sabato in caso di incompatibilità con i turni lavorativi che lo stesso si impegna a condividere con la madre con almeno 20 giorni di anticipo o comunque non appena i turni verranno a questo comunicati e comunque non più di un venerdì al mese, con un terzo fine settimana con pernottamento di due notti dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica (e comunque per 48h) con l'inserimento di un pernotto infrasettimanale presso il padre, a sua scelta e compatibilmente con gli impegni lavorativi
3 di entrambe i genitori, prevedendo fin da ora che il padre preleverà e riporterà la minore presso l'abitazione materna.
5. PROPOSTA FESTIVITÀ, PERIODO ESTIVO E VACANZE Durante le festività, alternativamente:
• Fino ai 3 anni:
- Festività Natalizie: una settimana (7 gg) presso la madre ed una settimana (7 gg.) presso il padre alternando di anno in anno natale e Capodanno/Epifania
- Festività Pasquali alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
- per le ferie estive: la minore potrà essere collocata presso il padre per un periodo di 7 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre da consolidarsi entro il 30 maggio di ogni anno e in difetto di accordo gli ultimi 7 giorni del mese di luglio;
- per il compleanno della minore: dalle ore 10 alle ore 18 con un genitore e dalle ore 18 alle ore 10 del giorno seguente con l'altro, ferma restando la possibilità che entrambi siano presenti ad eventuali feste organizzate a tal proposito;
• Fino ai 5 anni:
- durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere la bambina per 7 giorni, alternando con la madre natale e Capodanno ed Epifania;
- durante le vacanze pasquali potrà tenere la bambina per 3 giorni, alternando con la madre la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- per le ferie estive: il padre potrà tenere la bambina per 10 giorni, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno ed in difetto di accordo per gli ultimi 10 giorni del mese di luglio;
- il giorno del compleanno dei genitori: con il genitore che festeggia
- per il compleanno della minore, dalle ore 10 alle ore 18 con un genitore e dalle ore 18 alle ore 10 del giorno seguente con l'altro, ferma restando la possibilità che entrambi siano presenti ad eventuali feste organizzate a tal proposito.
• Dopo i 5 anni:
- per le ferie estive: per 30 giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e in difetto di accordo a luglio negli anni pari ed in agosto negli anni dispari;
- ad anni alterni per le vacanze pasquali;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che festeggia;
- per il compleanno della minore, dalle ore 10 alle ore 18 con un genitore e dalle ore 18 alle ore 10 del giorno seguente con l'altro, ferma restando la possibilità che entrambi siano presenti ad eventuali feste organizzate a tal proposito. N.B. I genitori sin d'ora concordano che in caso di comprovate esigenze lavorative potranno – previo accordo - congiuntamente derogare in via eccezionale al piano soprariportato.
6. COMUNICAZIONE CON LA FIGLIA
- Ciascun genitore dovrà ricevere e dare informazioni aggiornate.
- Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo;
- La figlia potrà mantenere un contatto telefonico, di qualunque tipo, con entrambi i genitori in qualsiasi momento;
7. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEL MINORE
Ogni genitore può selezionare le persone che si prenderanno cura della figlia, seppur previa comunicazione all'altro genitore.
8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
4 I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza della figlia. Se i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo dovranno scegliere un professionista che li aiuti a risolvere le questioni e se non concordano sulla scelta del professionista ricorreranno ad uno dei professionisti presenti nell'elenco Speciale dei Mediatori Familiari dell'Ordine degli
Avvocati di Roma.
9. MODIFICHE DELL'ACCORDO
Le modifiche al presente accordo saranno da effettuarsi in forma scritta, firmate da entrambe le parti e depositate presso il Tribunale.
10. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando il minore si sposta da una casa all'altra è utile che porti con sé una nota di accompagno per le informazioni necessarie, che includono:
- Medicine e relativi dosaggi;
- Compiti a casa e progetti scolastici;
- Attività sociali e relativo equipaggiamento;
- Appuntamenti;
durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli.
Ogni genitore deve fare in modo che la figlia ritorni pulita, nutrita, con i vestiti, gli effetti personali e giocattoli che ha portato con sé.
11. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il IG. – a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso - si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, comprensivo del contributo per i costi di locazione dell'abitazione ed al netto del 100% di eventuali assegni di famiglia, o altre agevolazioni pubbliche percepite, la somma globale di Euro 550,00= (euro cinquecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Il IG. Parte_1 CP_1 rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie Pt_1 dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice Persona_2 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, o viceversa, anche mediante compensazione, qualora le spese straordinarie dovessero essere sostenute direttamente dal IG.
In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna CP_1 preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite
5 scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della CP_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. Fermo restando tutto quanto sopra concordato, le Parti convengono che il contributo di mantenimento dovrà essere rivisto qualora i costi per l'abitazione presso cui la minore è collocata dovessero in futuro variare rispetto all'importo attuale.
Per tutto quanto non disciplinato in forza del seguente accordo le parti concordano di applicare il
Protocollo del Tribunale Civile di Roma.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte così concordate all'interesse della minore, come su esposte, può disporsi in conformità.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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