Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.504 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 504 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 18 dicembre 2024, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
102, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nadia Persona_1
Blasi,
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
Cristoforo Colombo, n. 37, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Irene
Ciani,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO EX ARTT. 316 bis c.c. – 337-quater c.c e 473 -bis.12 C.P.C.
FATTO E DIRITTO
rappresentava:
-di aver intrattenuto nel giugno 2022 una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio con la SI.ra conclusasi, per profonde incompatibilità caratteriali, a inizio CP_1
giugno 2023, quando la SI.ra si trovava al nono mese di gravidanza;
Per_1
- che in data 12/07/2023, è nata la piccola;
Persona_1
- di essere stato continuamente ostacolato dalla possibilità di far visita alla minore, privato di ogni considerazione nel ruolo genitoriale e totalmente escluso dalla vita della neonata.
- di essersi recato in data 21/08/2023, insieme alla madre, , a casa della ex CP_2
compagna per far visita alla neonata, venendo tuttavia accolto con malcontento dalla madre della bambina, tanto da essere verbalmente aggredito dalla stessa SI.ra senza alcun Per_1
giustificato motivo, alla presenza sia del padre della SI.ra che della madre del SI. Per_1
Per_1
- che quanto descritto, considerata inoltre l'assoluta mancanza di collaborazione da parte della resistente nella ricerca di soluzioni alternative, volte a garantire la frequentazione padre - figlia, costituisce una grave ed ingiustificata violazione del diritto di visita paterno.
Tanto premesso, domandava, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1) l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con stabile Per_1
collocazione presso la residenza materna;
2) il diritto per il padre di tener con sé la minore due giorni alla settimana, nei giorni e negli orari da concordare con la madre, tenuto conto dei bisogni e delle CP_1
eSIenze della neonata;
3) la corresponsione mensile, da parte del SI. di un contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia minore, della somma di € 170,00, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla SI.ra , fatta CP_1
salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
4) il concorso al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla minore, nella misura del 50% per ciascun genitore, fatta salva la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.”. Con memoria del 23 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la SI.ra che, nel CP_1
contestare la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente e nell'opporsi alle domande da quest'ultimo avanzate, precisava:
- che il SI. già dopo pochi mesi di convivenza, manifestava un atteggiamento Per_1
totalmente scostante nei confronti della SI.ra e di tutta la sua famiglia alternando Per_1
crisi di rabbia e pianti incontrollati, cacciando di casa la SI.ra (anche a gravidanza Per_1
avanzata) per futili motivi, per poi pregarla di tornare, mandandole di continuo messaggi farneticanti in cui la accusava di non farlo star tranquillo, peraltro per motivi assolutamente irrilevanti, arrivando persino ad accusarla di tradirlo mentre la SI.ra ra incinta;
Per_1
- che la situazione era diventata ormai insostenibile per la SI.ra la quale, allontanata Per_1
di casa per l'ennesima volta dal compagno, a seguito di un litigio, si è molto spaventata per l'aggressività del e ha deciso di mettere in sicurezza sé stessa, essendo al nono mese Per_1
di gravidanza, ma soprattutto la figlia che stava per nascere;
- che i comportamenti perpetrati a danno della SI.ra e della sua famiglia non sono Per_1
cessati neanche con la nascita della piccola anzi, l'irascibilità e l'instabilità del Per_1
SI. si sono acuite. Per_1
Tanto premesso domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) IN RITO, ex art. 473 bis n. 40 e ss c.p.c., disporre la trattazione separata ex art. 473 bis n. 42 comma 2°, con comparizione in orari diversi delle parti in causa;
B) NEL MERITO:
1) IN VIA URGENTE PRESCRIVERE al Servizio AL competente di prendere in incarico il nucleo familiare e di avviare incontri protetti padre minore in ambiente neutro e alla presenza della madre della neonata;
2) disporre CTU psicogenitoriale volta a verificare le capacità genitoriali del padre della minore;
la SI.ra si dichiara disponibile alla estensione alla sua persona Per_1
dell'accertamento;
3) disporre l'acquisizione della documentazione attestante i precedenti del SI. legati Per_1
all'uso di sostanze;
4) disporre l'effettuazione di esami tossicologici completi presso il in capo al SI. CP_3
con ordine di invio all'intestato Tribunale degli esiti;
Per_1
5) all'esito delle verifiche istruttorie urgenti di cui sopra: -affidare in via esclusiva e collocare la minore presso la madre e con precisa Per_2
disciplina del diritto di visita paterno, secondo quelle che saranno le risultanze degli accertamenti degli esami tossicologici / del servizio e/o delle conclusioni di CTU come richiesti (all'esito dei ridetti accertamenti la mamma della minore si rimette al Tribunale per eventuale affido condiviso della bimba ove vi siano i presupposti di tutela per la neonata);
-prevedere che il padre provveda al mantenimento della figlia con assegno di euro 350,00 mensili;
disporre che le spese straordinarie necessarie alla figlia minore siano ripartite al
50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo di riferimento;
”.
All'esito dello scambio delle memorie ex art 473 bis 17 cpc, all'udienza del 29 novembre
2023, le parti, presenti personalmente, si dichiaravano disponibili a sottoporsi agli esami per la verifica della eventuale assunzione di sostanze stupefacenti presso il dipartimento dipendenze patologiche;
si dichiaravano d'accordo per l'introduzione in via provvisoria di visite padre-figlia alla presenza del personale del consultorio familiare o dei servizi sociali;
la convenuta dichiarava che avrebbe fornito al ricorrente la copia CP_1 Parte_1
della documentazione medica riguardante la bambina;
parte ricorrente si riportava al ricorso e alle istanze ivi formulate;
parte convenuta si riportava agli atti e alle istanze ivi formulate e chiedeva l'acquisizione delle relazioni già predisposte dai servizi sociali su incarico
Procura della Repubblica dei Minorenni.
A scioglimento della riserva trattenuta alla suddetta udienza del 29 novembre 2024 , il
Giudice istruttore così disponeva:
“ 1) richiede al servizio consultoriale AST territorialmente competente una valutazione socio-familiare riguardante la minore nata ad [...] il Persona_1
12.7.2023, residente ad Acqualagna;
richiede al servizio consultoriale di indicare gli interventi di sostegno genitoriale o psicoterapeutico attivabili sia a livello individuale che di coppia, nell'interesse della minore;
richiede al servizio dipendenze patologiche territorialmente competente di effettuare gli accertamenti clinici-medici per la verifica dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte di (nato a [...] il [...] ed ivi residente) e da parte di Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...] e residente a [...]);
l'AST e il Servizio Dipendenze sono invitati a coordinare le rispettive attività; il servizio consultoriale potrà trasmettere la relazione alla cancelleria civile del Tribunale
(causa n.504/2023 RG), unitamente alle altre eventuali precedenti relazioni;
altrettanto potrà fare il servizio dipendenze patologiche;
2) in mancanza di un diverso accordo tra le parti, provvisoriamente viene disposto che il padre vedrà la figlia almeno due volte a settimana in ambiente protetto, cioè alla presenza di un operatore dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza della minore;
l'individuazione dei giorni, del luogo e della durata degli incontri sono rimessi alla esatta determinazione dei servizi sociali, secondo le specificità del caso concreto;
si richiede ai servizi sociali di attivare gli incontri quanto prima, considerato che Pt_1
non vede più la figlia da mesi;
[...]
3) provvisoriamente viene stabilito che per il mantenimento ordinario della figlia Pt_1
verserà a entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di euro 170,00,
[...] CP_1
conformemente a quanto i genitori avevano concordemente convenuto pochi mesi fa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le spese straordinarie saranno individuate e concordate tra i genitori come da protocollo in materia di famiglia normalmente in uso presso questo Tribunale;
4) ex art. 473 bis.44 c.p.c. richiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Urbino la trasmissione di copia del fascicolo penale R.G.N.R. n.887/2023 (indagato Pt_1
persona offesa ), limitatamente agli atti non coperti da segreto;
[...] CP_1
5) fissa l'udienza del 20.2.2024 ore 10 per verificare l'esito delle attività demandate al consultorio familiare e al servizio dipendenze patologiche e per la decisione delle altre istanze istruttorie, inclusa la richiesta di CTU psicodiagnostica.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al servizio consultoriale AST, ai servizi sociali e al servizio dipendenze patologiche territorialmente competenti e per l'acquisizione della copia del fascicolo penale R.G.N.R. n.887/2023 presso la Procura della Repubblica di
Urbino, limitatamente agli atti non coperti da segreto.”
Veniva quindi trasmesso, in data 19.12.2024, il fascicolo del procedimento penale RGNR
887/2023 presso la Procura della Repubblica di Urbino, per il reato di cui all'art 572 cp in
Acqualagna del 22/08/2023 e per il quale, in data 11.10.2023 il PM presentava richiesta di archiviazione, cui faceva seguito, in data 10.11.23, l'opposizione della parte querelante- offesa. Successivamente, in data 16/01/2024, gli assistenti sociali incaricati depositavano la relazione richiesta dalla quale emergeva quanto segue: “In riferimento alla minore in oggetto si comunica che, come da disposizione del Decreto N. R.G. 504/2023 (Ns. Prot.
8043/23), gli incontri protetti con il padre SI. sono iniziati il 13/12/2023, Parte_1
inizialmente a cadenza settimanale e subito portati a due volte alla settimana, e si svolgono c/o i locali del Consultorio Familiare di e hanno una durata di un'ora come da Per_3
progetto allegato. Inizialmente era stato previsto di inserire un educatore professionale, ma al momento non è possibile reperire tale figura. I genitori sono collaborativi e puntuali nell'organizzazione degli incontri (ad oggi ne sono stati svolti 6). lI padre nei primi incontri
è apparso molto emozionato e un po' impacciato, questo potrebbe essere dovuto al fatto che non ha visto la bambina per vari mesi e non ha avuto modo di prendere confidenza Pt_1
con lei, ha anche esplicitato di sentirsi un pò intimidito dalla nostra presenza. Attualmente risulta più sicuro di sé, chiede conSIli e accetta i suggerimenti. arriva agli Per_1
incontri quasi sempre addormentata per il viaggio in macchina. Al momento del risveglio appare serena, tranquilla e sorridente, Il padre la tiene in braccio e cerca di interagire attraverso giocattoli e parlandoci. La bambina è a suo agio e mostra curiosità verso l'ambiente circostante. viene agli incontri sempre accompagnata dal padre e attende CP_1
in sala di attesa, appare a tratti apprensiva. La stessa ha riferito che la minore soffre di reflusso gastro esofageo e teme che possa star male. Si dichiara disponibile ad intervenire in caso di necessità, anche rimanendo per alcuni minuti nella stessa stanza con la bambina e l'ex compagno. Tra i due genitori, nei momenti precedenti e successivi all'incontro, non c'è alcuna interazione.”.
In data 16/02/2024 veniva trasmessa un'ulteriore relazione nella quale si evidenziava che :
“In riferimento alla minore in oggetto e alla Vs. richiesta datata 29/11/2023 si comunica quanto segue: come già comunicato gli incontri protetti sono iniziati il 13/12/2023 e proseguono a cadenza bisettimanale c/o i locali del Consultorio Familiare di alla Per_3
presenza alternata dei seguenti operatori Assistente AL , Psicologa Testimone_1
Dott.ssa (dipendenti AST) e Assistente AL (Ambito Persona_4 Testimone_2
AL) e hanno la durata di un'ora. Nel corso degli incontri si è osservato l'instaurarsi di una positiva relazione con la figura paterna;
appare serena, il padre le parla, Per_1
la coccola e le propone giochi adeguati all'età (giochi sonori, libricini). In un paio di occasioni, nelle quali la bambina era più stanca, il padre è riuscito ad addormentarla (una volta in carrozzina e una volta in braccio), questo potrebbe far pensare che la bambina ha acquisito fiducia nei confronti della figura paterna. Si rileva il permanere di mancanza di comunicazione tra i due genitori. La coppia genitoriale, nel corso di un colloquio con la psicologa, dott.ssa , ha dichiarato di essersi rivolta a terapeuti privati per un Persona_4
sostegno individuale dopo la nascita della bambina. prosegue il percorso terapeutico CP_1
mentre ha riferito di averlo sospeso dalle vacanze natalizie ma di avere Pt_1
un punto di riferimento in caso di necessita. Entrambi riferiscono di documentarsi sullo sviluppo dei bambini leggendo libri di pedagogia. Nel corso dei colloqui individuali e degli incontri con la bambina, si e riflettuto con la coppia sul tipo di intervento da proporre;
entrambi hanno acconsentito ad effettuare incontri congiunti con la finalità di re-instaurare un dialogo per il benessere della figlia, anche nell'ottica di una eventuale liberalizzazione degli incontri. Inoltre si è concordato con la coppia di far partecipare ai prossimi incontri
(per una mezz'ora) anche la nonna paterna al fine di farla familiarizzare con la bambina, la SI.ra potrebbe essere in futuro un valido supporto per il figlio nella gestione di CP_2
. Si ribadisce l'importanza di favorire gli incontri in un ambiente il più familiare Per_1
possibile e con tempi più lunghi, che possano comprendere i momenti del pasto, del cambio pannolino ecc., al fine di consolidare il rapporto padre figlia, cosa che all'interno del servizio e impossibile mettere in atto”.
Con ordinanza del 20/02/2024, il Giudice istruttore, letta la relazione in atti e vista la richiesta del ricorrente disponeva che il padre potesse incontrare la figlia in ambiente protetto o anche all'esterno alla presenza di un operatore per tre volte alla settimana per la durata di due ore per ciascun incontro, anche unitamente alla nonna paterna;
disponeva inoltre che l'AST incaricata relazionasse in merito alla opportunità di liberalizzare gli incontri padre - figlia e rinviava per ogni ulteriore determinazione all'udienza del 1.05.2024
In data 24 aprile 2024 veniva quindi trasmessa l'ulteriore relazione dei servizi incaricati che rappresentavano quanto segue: “Gli incontri c/o l'abitazione del SI. alla presenza Per_1
dell'educatrice e della nonna paterna, sono iniziati il 20/03/2024 con i seguenti orari:
- Lunedi dalle 9.30 alle 11.30;
- Mercoledi dalle ore 17.15 alle 19.00;
- Sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30. E' stato consegnato un riepilogo da sottoscrivere ma la SI.ra non lo ha firmato Per_1
affermando di non concordare sulle modalità, tuttavia accompagna la figlia agli CP_1
incontri che sono avvenuti in modo abbastanza regolare tranne che nei giorni 27 marzo, 12
e 15 aprile per malattia della bambina e nei giorni 6 e 8 aprile per malattia del SI. Per_1
Si è tentato di stabilire delle ulteriori date per recuperare i giorni persi, si e riusciti solo in parte a causa degli impegni lavorativi dell' educatrice.
L'educatrice riferisce che è attento ai bisogni della figlia;
nei primi incontri lei gli Pt_1
ha dato dei suggerimenti ma attualmente svolge solo una funzione di osservatore. Nel tempo che trascorrono insieme giocano, il sabato le prepara il pranzo e al termine dell'incontro la cambia. In alcune occasioni sono usciti per fare una passeggiata. Pt_1
per l'alimentazione della bambina segue le indicazioni della pediatra ma anche dei suggerimenti di che gli conSIlia quali omogeneizzati comperare o li fornisce lei. La CP_1
casa e adeguata e provvista per le necessita di (lettino, seggiolone, palestrina, Per_1
giochi..). nei primi incontri utilizzava un passeggino usato, gli ha fatto notare Pt_1 CP_1
che non era adeguato e dalla volta successiva e stato sostituito con uno nuovo.
In due occasioni la bambina ha pianto e l'ha portata ad (che rimane per tutta Pt_1 CP_1
la durata dell'incontro sotto casa) che l'ha tranquillizzata. L'educatrice ha raccontato che nel corso di un incontro che prevede il momento del pranzo, la bambina piangeva, la stessa ha suggerito al padre di far salire in casa ma ha opposto un netto rifiuto, CP_1 Pt_1
pertanto lei ha proposto di somministrare il pasto nell'atrio del palazzo in presenza della madre. Dalla descrizione dell'educatrice entrambi i genitori hanno accettato di buon grado;
la bambina si è tranquillizzata e ha mangiato. ha raccontato l'episodio in Pt_1
modo positivo evidenziando la collaborazione e serenità di , mentre ha riportato CP_1 CP_1
lo stesso episodio in modo critico per la scelta di far mangiare nell'androne. Per_5
L'educatrice riferisce che quando consegna la bambina al padre spesso esordisce CP_1
dicendo che non sta bene, che non ha dormito, che è strana (modalità che aveva anche quando gli incontri avvenivano c/o i locali del consultorio). Al termine dell'incontro quando cerca di dirle come hanno trascorso il tempo insieme (se ha mangiato, il Pt_1
cambio di pannolino), ha modi un po' frettolosi e spesso se ne va senza ascoltare. Nel CP_1
corso degli incontri capita che le mandi dei messaggi per sapere come sta la CP_1
bambina. La coppia genitoriale su nostra sollecitazione ha iniziato a scambiarsi brevi messaggi con il cellulare e tentano entrambi di comunicare maggiormente, ma permane un clima teso. si sente controllato dalla presenza di sotto casa e riferisce che se Pt_1 CP_1
esce per fare una passeggiata per tranquillizzare la bambina, questa piange ancora di più perchè vede la madre e vuole stare con lei. invece afferma di rimanere nei dintorni per CP_1
essere pronta ad intervenire in caso di bisogno e non per controllare.
Lo scrivente Servizio, alla luce delle informazioni acquisite tramite l'educatrice che presenzia gli incontri, ritiene che non sussistano pregiudizi a che il SI. possa vedere Per_1
la figlia in modo libero poiché ha dimostrato di saper gestire la bambina nella quotidianità
(cambio pannolino, pasto) anche con il supporto della madre, SI.ra . CP_2
Si chiede alla Vs. A.G. di specificare in modo dettagliato i giorni stabiliti e le modalità degli incontri al fine di evitare eventuali incomprensioni. Si comunica inoltre che si è concordato un incontro congiunto con la coppia genitoriale al fine di aiutarli a riflettere su come migliorare le modalità comunicative per il benessere della figlia, l'incontro è fissato per il giorno 2 maggio.
All'udienza del 14 maggio 2024, gli assistenti sociali convocati, dott.ssa , Persona_6
assistente sociale presso la il distretto di Urbino, nonché la dott.ssa Testimone_2
assistente sociale referente per i Comuni di e Acqualagna, riferivano “di aver Per_3
assistito, per circa due mesi, a tutti gli incontri padre-figlia della durata di due ore ciascuno per due o tre volte a settimana e ribadiscono che la bimba in presenza del padre è tranquilla e che una volta si è anche addormentata;
per quanto riguarda l'educatrice
[...]
riferiscono che la stessa ha negato di aver fumato di fronte alla bimba chiedendo il Tes_3
permesso di prepararsi una SIaretta fumandola solo in un momento successivo, finito l'incontro; riferiscono inoltre che gli incontri tra i genitori svoltisi in loro presenza stavano andando bene e che entrambi hanno riferito di non avere intenzione di estromettere l'altro genitore dalla vita dell'altro; ribadiscono che a loro avviso non è necessario attivate una ctu sulle capacità genitoriali degli stessi, evidenziando che al massimo potrebbe essere utile una valutazione dello stato di ansia della madre”. Il Giudice istruttore, preso atto di ciò e vista l'istanza del legale di parte ricorrente disponeva la prosecuzione degli incontri presso il “disponendo che fino all'esito gli incontri permangano in modalità protetta CP_3
disponendo sin da ora che successivamente e in caso di esito negativo gli incontri padre figlia vengano liberalizzati con le seguenti modalità: 3 volte due tre ore;
il padre potrà frequentare la minore a fine settimana alternati e durante la settimana per due ulteriori giorni quando il weekend è di sua spettanza o per tre giorni in caso contrario;
gli incontri avranno una durata a partire da tre ore da ampliare con gradualità nella misura di un'ora in in più per ogni mese;
rinvia all'udienza del 9.07.2024 ore 10.15 onerando nelle more le parti di attivarsi per un percorso di mediazione a proprio carico.”
In data 12 luglio perveniva la relazione della AST-Servizio Territoriale Dipendenze
Patologiche di Urbino che sulla persona del SI. riferiva: “Il SI. si è presentato Per_1 Per_1
il per effettuare il secondo esame tricologico onde rilevare l'astensione P.IVA_1
dall'uso di sostanze stupefacenti. Tale esame, porzione di 3 cm relativo pertanto ai tre mesi precedenti, rileva che l'interessato non ha assunto sostanze stupefacenti di alcun genere
(oppiacei- cannabinoidi – cocaina- anfetamiine)”.
Sulla persona della SI.ra riferiva: “La SI.ra si è presentata il Per_1 CP_1
15/05/2024 per effettuare il secondo esame tricologico onde rilevare l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti.
Tale esame del capello, porzione di 3 cm relativo pertanto ai tre mesi precedenti, rileva che l'interessata non ha assunto sostanze stupefacenti di alcun genere (oppiacei - cannabinoidi
- cocaina - anfetamine).”.
All'udienza del 22 ottobre 2024 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio essendo le parti in procinto di trovare un accordo e la causa veniva rinviata all'udienza del 10 dicembre 2024 da sostituirsi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 09-10 dicembre 2024 i procuratori davano atto dell'accordo nelle more raggiunto dalle parti e domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) LA MINORE RESTA AFFIDATA IN VIA CONDIVISA AD ENTRAMBI I GENITORI, IL
COLLOCAMENTO PRINCIPALE SARA' PRESSO LA MAMMA CON LA QUALE LA
BIMBA MANTERRA' STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA;
2) IL PADRE TERRA' CON SE' LA MINORE CON LE MODALITA' INDICATE NELLA
RELAZIONE DELLA DOTTORESSA BOLTRI, TERAPEUTA E MEDIATRICE, ALLEGATA
AL PRESENTE ATTO E DA AVERSI QUI COMPLETAMENTE COME PER TRASCRITTA
E PARTE INTEGRANTE.
3) I GENITORI SONO CONCORDI NEL PROSEGUIRE NEL PERCORSO DI SOSTEGNO
GENITORIALE CON LA MEDESIMA DR. BOLTRI.
4) A TITOLO DI MANTENIMENTO DELLA BAMBINA IL PADRE VERSERA' DAL MESE
DI GENNAIO 2025 LA SOMMA DI EURO 200,00 MENSILI, SOMMA SOGGETTA A RIVALUTAZIONE. PER IL PREGRESSO RESTANO FERME LE CONDIZIONI
CONCORDATE.
5) LE SPESE STRAORDINARIE, COME DA ALLEGATO PROTOCOLLO, SARANNO
SUDDIVISE AL 50% FRA I GENITORI.
6) IL PROCEDIMENTO IN ESSERE SI CHIUDE CON SPESE LEGALI
INTEGRALMENTE COMPENSATE, I LEGALI SOTTOSCRIVONO PER LA RINUNCIA
ALLA SOLIDARIETA' PROFESSIONALE. “
In particolare la relazione della dottoressa del 04 dicembre 2024, richiamata e Per_7
riversata in atti dalle parti, rilevava che:
“I Signori sono separati, la convivenza è cessata prima della nascita della bimba, sono giunti a consulenza su indicazione dei Legali Rappresentanti, Avvocato Ciani per la
Signora Avvocato Blasi per il Signor a motivo di importante conflittualità: al Per_1 Per_1
momento della consulenza vi è una separazione giudiziale in atto, con intervento dei Servizi
Sociali.
Sintesi
Sono stati effettuati colloqui individuali e congiunti ed osservazione madre-padre-bambina.
Dopo i primi colloqui in cui si è rilevata una conflittualità piuttosto elevata, si è potuto osservare una distensione della relazione tra i Signori
All'ultimo colloquio è stata descritta – e si è osservata – serena relazione tra loro, piacevole condivisione sulla bimba, intesa anche come scambio costante quando si Per_
trova con l'altro genitore al fine di condividere con l'altro quel che ciascuno fa con lei.
È stato altresì riferito che non vi sono stati problemi nella organizzazione dei modi e dei tempi di spettanza della bimba con il padre, che collaborano nella organizzazione attraverso, appunto, comunicazioni quotidiane e che trascorrono del tempo tutti e tre insieme durante i fine settimana.
Si è concordato dunque calendario dei tempi di spettanza con ciascun genitore, con previsione del pernottamento con il padre dai tre anni di età.
-Prima e terza settimana
Martedì dalle 10.00 alle 17.00
Giovedì dalle 12.30 (dopo la pappa) alle 19.30 (dopo la pappa)
Venerdì dalle 10 alle 17 -Seconda e quarta settimana
Lunedì dalle 10.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 12.30 (dopo la pappa) alle 19.30 (dopo la pappa)
Sabato dalle 10.00 alle 19.30 (dopo la pappa)
Domenica dalle 10.00 alle 17.00
Il pernottamento con il padre potrà essere inserito dai 3 anni di età il sabato del fine settimana di spettanza del padre e il giovedì quando il fine settimana è di spettanza della madre, aumentando poi gradualmente il numero dei pernottamenti sino ad arrivare, intorno ai 5 anni di età della bimba, ad una organizzazione che potrebbe essere quella di seguito riportata
-Prima e terza settimana
Martedì dalla uscita della Scuola per l'Infanzia (o primaria) fino a mercoledì alle 19.30
Venerdì dalla uscita della scuola per l'Infanzia (o primaria) a domenica alle 19.30.
Seconda e quarta settimana
Martedì dalla uscita della Scuola per l'Infanzia (o primaria) fino a giovedì all'ingresso della Scuola per l'Infanzia (o primaria).”.
Pertanto, all'esito del deposito delle note scritte, in data 18 dicembre la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
Considerato che:
- dalle relazioni dei Servizi sociali è emersa la stabilizzazione della situazione familiare, caratterizzata da un buon equilibrio nel percorso evolutivo della minore e da un miglioramento dei rapporti fra genitori;
- gli assistenti sociali ascoltati anche all'udienza del 14 maggio 2024 hanno riferito che gli incontri tra i genitori svoltisi in loro presenza stavano andando bene e che entrambi hanno riferito di non avere intenzione di estromettere l'altro genitore dalla vita dell'altro;
- dalle relazioni della AST - Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Urbino è emerso che le parti in causa non hanno assunto sostanze stupefacenti di alcun genere;
- la dottoressa cui le parti sono giunte a consulenza su indicazione rispettivi Per_7
procuratori, ha osservato una serena relazione tra i genitori, piacevole condivisione sulla bimba, tanto da riuscire a concordare un calendario dei tempi di spettanza con ciascun genitore, come sopra riportato ed al quale le parti hanno fatto riferimento nell'accordo raggiunto;
- il Pm ha concluso per l'accoglimento dell'accordo trovato da ultimo dalle parti;
Il Collegio ritiene che non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nelle note del 09-10 dicembre 2024.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore
[...]
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse Per_1
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia minore . Per_1
La natura delle questioni trattate e il deposito di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DISPONE conformità alle condizioni indicate dalle parti nelle note scritte del 09-10 dicembre 2024 e riportate in parte motiva.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, il giorno 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone