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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2903/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2903/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dell'avv. Biagio Trinchese. C.F._2
APPELLANTI- APPELLATI INCIDENTALI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._3
Antonio Muto.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 15 I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, e Parte_1
, in qualità di promittenti venditori, convenivano in giudizio, Parte_3
dinanzi al Tribunale di Nola, , in qualità di RI UI, CP
al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare da essi sottoscritto in data 18/05/1989, per intervenuta prescrizione dei diritti da derivanti da detto contratto. Per l'effetto chiedevano anche la condanna del convenuto alla riconsegna del complesso immobiliare oggetto del preliminare, sito in Cicciano (NA), alla Via Caserta n. 50, del quale questi aveva ottenuto il possesso dai promissari venditori al momento della stipula del suddetto contratto preliminare.
Gli attori (promissari venditori) esponevano che, nonostante fossero trascorsi circa diciannove anni dalla stipula del preliminare, le parti non erano pervenute alla conclusione del contratto definitivo di compravendita che dunque aveva perso efficacia per intervenuta prescrizione dei diritti da esso nascenti.
Chiedevano, inoltre, in conseguenza della dichiarata inoperatività del contratto preliminare, la restituzione del complesso immobiliare, nonchè dei frutti percepiti dal possessore RI UI ( ) successivamente alla CP
prescrizione ovvero, in via subordinata, la condanna del convenuto al CP
pagamento di un'indennità equitativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'indebito godimento dell'immobile in assenza di titolo.
I.2. Si costituiva in giudizio il convenuto RI UI , CP
eccependo l'infondatezza delle eccezioni e delle domande avversarie, resistendo all'azione e chiedendone l'integrale rigetto. Formulava altresì domanda riconvenzionale volta alla risoluzione del contratto preliminare per colpevole inadempimento della controparte ed alla restituzione della somma di
Lire 50.000.000 (pari ad € 25.822,84), interamente versata anticipatamente ai promissari venditori a titolo di corrispettivo per il futuro acquisto dell'immobile de
pagina 2 di 15 quo, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato trasferimento del cespite.
I.3. Con sentenza n. 943/2020, pubblicata in data 26 giugno 2020, il Tribunale di Nola - I Sezione civile - rigettava la domanda proposta dagli attori volta all'accertamento dell'intervenuta prescrizione di ogni diritto derivante dalla scrittura privata del 18 maggio 1989, nonché le ulteriori domande relative alla restituzione degli eventuali frutti maturati ed all'indebito arricchimento.
Accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, CP
, disponendo la risoluzione del contratto preliminare di compravendita
[...]
immobiliare del 18 maggio 1989 per inadempimento dei promittenti venditori. Di conseguenza, il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile oggetto di causa in favore degli appellanti promissari venditori e corrispettivamente la restituzione, da parte dei medesimi, al RI UI del prezzo corrisposto, oltre agli interessi legali maturati.
Infine, rigettava la ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dal convenuto, odierno appellato, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Nola proponevano gravame in via principale e , promissari venditori, con atto Parte_1 Parte_2
di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
Con esso gli appellanti hanno censurato la sentenza di prime cure sulla base di sette motivi di doglianza.
Con il primo motivo, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, a loro dire, non avrebbe adeguatamente tenuto conto della clausola prevista dal contratto preliminare di vendita che così recitava : “la stipula notarile di vendita sarà rogata appena i promittenti venditori avranno completato le opere di ristrutturazione ed ottenuto il permesso di abitabilità” - la pagina 3 di 15 quale sarebbe da ritenersi come “clausola contrattuale” e non come “condizione sospensiva” per la stipula dell'atto di compravendita.
Con il secondo motivo censuravano la parte della sentenza riguardante la dichiarazione di inutilizzabilità della prova testimoniale, a loro avviso, volta a chiarire la reale volontà delle parti e, in particolare, la comune intenzione di concludere il contratto definitivo anche indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quello concernente il rilascio del permesso di abitabilità. Il Giudice adito avrebbe erroneamente ritenuto detta prova inutilizzabile, nonostante fosse stata precedentemente ammessa in virtù della riconosciuta “ammissibilità e rilevanza” da parte dei giudici che lo avevano preceduto.
Con il terzo motivo censuravano la valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei fatti oggetto di prova, ai fini della ricostruzione del comportamento delle parti e della conseguente individuazione della loro effettiva volontà contrattuale, avendo invece considerato la prova come volta a derogare ai patti scritti.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolevano che il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda di restituzione degli eventuali frutti maturati durante la detenzione dell'immobile da parte del RI UI, anche con riferimento ai periodi successivi alla maturazione del termine di prescrizione, nonché la domanda proposta subordinatamente ai sensi dell'art. 2041 c.c. per indebito arricchimento. Sostenevano che, pur ammettendo che i promittenti venditori fossero tenuti alla restituzione della somma ricevuta, in ogni caso il RI UI, poiché immesso nel possesso dell'immobile in via anticipata, sarebbe stato comunque tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario per l'uso ed il godimento del bene per il periodo di effettiva detenzione, somma da porsi in compensazione con l'eventuale suo controcredito.
pagina 4 di 15 Con il quinto motivo, in riferimento all'obbligo di restituzione della somma da loro ricevuta da , censuravano la statuizione della sentenza CP
relativa alla decorrenza del termine per il calcolo degli interessi legali sul prezzo versato per l'acquisto dell'immobile.
Con il sesto motivo deducevano che, ove dovesse essere rigettato il motivo precedente, andrebbe comunque eccepita la prescrizione del diritto agli interessi, con decorrenza limitata al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di risoluzione, formulata in data 14/09/2009 mediante costituzione in giudizio.
Con il settimo motivo deducevano che, in conseguenza della fondatezza dell'appello e delle loro domande, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, che sarebbero dovute essere invece integralmente poste a carico dell'odierno appellato.
Pertanto, gli appellanti e chiedevano che Parte_1 Controparte_2
fosse dichiarata l'inefficacia, per intervenuta prescrizione, di ogni diritto vantato da in base alla scrittura privata del 18/05/1989, con particolare CP
riferimento all'obbligo di prestare il consenso, e, per l'effetto, la condanna del medesimo al rilascio e alla restituzione dell'immobile indicato nella scrittura privata, in favore dei coniugi e . Parte_1 Parte_3
Chiedevano, inoltre, la condanna dell'appellato alla restituzione dei frutti percepiti dopo il maturarsi della prescrizione, ovvero, in subordine, al pagamento di un'indennità equitativa per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'illegittimo godimento dell'immobile, oltre agli interessi legali e commerciali dalla data del recesso e/o della domanda fino al soddisfo. Infine, chiedevano la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
II.2. Si costituiva , contestando integralmente le deduzioni CP
avversarie e replicando puntualmente ai motivi di appello, reiterando e pagina 5 di 15 argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, come dettagliatamente esposto nella comparsa di risposta, cui si rinvia integralmente in questa sede.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
In via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da porsi a carico degli appellanti resisi inadempienti agli obblighi nascenti dal contratto preliminare, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento del pregiudizio da lui subito a seguito della risoluzione del contratto oggetto di causa, nonché alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
II.3. All'udienza del 29 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va detto che l'atto di appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, è da considerarsi rispettoso di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante infatti, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (vedi pagina 6 di 15 Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie
“de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere agevolmente quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Gli appelli sia principale che incidentale sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo dell'appello principale, formulato da e Parte_1
, è infondato e deve essere rigettato. Parte_2
Il Giudice di primo grado ha operato una valutazione corretta attenta e coerente della documentazione prodotta in giudizio, soffermandosi sugli elementi effettivamente rilevanti ai fini decisori. In particolare, ha esattamente inquadrato la clausola contrattuale oggetto di contestazione come una condizione sospensiva di tipo potestativo semplice, ritenendo che l'evento in essa contemplato – ossia l'ottenimento del certificato di abitabilità (previa esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione) – fosse collegato a scelte di opportunità e convenienza dei promittenti venditori, e non ad una loro volontà arbitraria o meramente discrezionale.
Tale qualificazione appare pienamente condivisibile, alla luce della ratio della clausola e della struttura complessiva dell'accordo contrattuale.
Stante dunque la piena validità di detta clausola, la presenza di tale condizione sospensiva ha naturalmente impedito, durante la vigenza della stessa e stante pagina 7 di 15 la mancata verificazione dell'evento sospensivo, il decorso del termine di prescrizione non potendo essere fatti valere dai contraenti i diritti nascenti dal contratto preliminare (art. 2935 cc).
Ciò detto, confermandosi il corretto inquadramento giuridico della fattispecie operato dal primo giudice, deve poi rilevarsi come il RI UI successivamente, attraverso le reiterate comunicazioni inviate il 20 dicembre
2004, 23 febbraio 2005 e 03 luglio 2008, abbia chiaramente sollecitato gli attori, odierni appellanti, alla stipula del contratto definitivo con specifica convocazione innanzi al notaio e ciò anche in assenza del certificato di abitabilità prescritto nel preliminare. Tale condotta integra senz'altro, per comportamento concludente, una rinuncia alla condizione sospensiva di cui sopra, rinuncia del resto ammissibile trattandosi – come detto – di condizione sospensiva potestativa semplice (rilascio della licenza di abitabilità) apposta evidentemente nel solo interesse del rinunciante RI UI.
Pertanto solo dal momento di tale rinuncia (che possiamo far risalire al
20.12.2004, data della prima di dette comunicazioni), e dunque del venir meno di detta condizione sospensiva, il contratto preliminare diviene efficace e produttivo dei suoi effetti ed i diritti nascenti dallo stesso possono essere fatti valere dalle parti, con conseguente decorso del termine prescrizionale ordinario decennale, termine validamente interrotto dal RI UI attraverso la proposizione in data 14.09.2009, con la relativa comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, della domanda riconvenzionale di risoluzione per colpevole inadempimento della controparte con condanna dei promissari acquirenti alla restituzione del prezzo versato anticipatamente.
Alla luce di quanto esposto, la decisione sul punto del giudice di primo grado risulta corretta sia sotto il profilo logico-argomentativo che sotto quello giuridico,
e deve essere integralmente confermata.
pagina 8 di 15 Il secondo e il terzo motivo dell'appello principale attinenti la valutazione delle prove, per la loro evidente connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente e risultano entrambi infondati, con conseguente rigetto.
La doglianza formulata dagli appellanti riguarda, precisamente, la valutazione della prova testimoniale di primo grado ai fini della ricostruzione ed accertamento del comportamento negoziale delle parti e della loro effettiva volontà contrattuale, ritenendo gli istanti che il giudice ne abbia erroneamente escluso la rilevanza, assumendo che tale prova fosse diretta a derogare ai patti scritti di cui al preliminare di vendita immobiliare.
Orbene, a prescindere dalla genericità, contraddittorietà e conseguente inutilizzabilità ed ininfluenza sul piano contenutistico delle dette dichiarazioni testimoniali, determinante appare il rilievo che, trattandosi di patti aggiuntivi o contrari al contenuto del contratto preliminare di vendita immobiliare, anche per essi si richiedeva a pena di nullità la forma scritta “ad substantiam” prevista per il contratto base, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1351, 1350 n.1, 2725 cc, non essendo stata né allegata, né provata la ricorrenza dell'unica ipotesi eccezionale in cui sarebbe ammissibile nel caso di specie la prova per testimoni, ovvero la perdita senza colpa del documento che gli forniva la prova
(ex art. 2724 n. 3 cc).
Neppure tali dichiarazioni appaiono necessarie o determinanti per la interpretazione del contratto scritto (preliminare di compravendita immobiliare) risultando evidente, chiara ed inequivoca, dalla lettura organica e sistematica delle clausole contrattuali, la volontà negoziale manifestata dalle parti e gli interessi che esse intendevano tutelare e soddisfare con la sottoscrizione del contratto.
Va infine rilevato che, come da motivazione del primo giudice, una volta venuta meno, in conseguenza della predetta rinuncia del RI UI nel cui esclusivo interesse era posta, la condizione sospensiva potestativa semplice del pagina 9 di 15 rilascio della licenza di abitabilità, il contratto preliminare è divenuto efficace e produttivo di effetti. Pertanto, avendo di seguito il RI UI più volte espressamente sollecitato gli attori promissari venditori - con le citate comunicazioni del 20 dicembre 2004, 23 febbraio 2005 e 03 luglio 2008 - alla stipula del contratto definitivo con specifica convocazione innanzi al notaio, e non avendo i promissari venditori dato alcun riscontro a tali richieste del RI UI, senza fornire alcuna giustificazione della loro inerzia, è evidente il loro grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto per loro colpa ex artt. 1453 e 1455 cc.
Anche sotto tale profilo, dunque, non può che essere confermata la sentenza di primo grado, stante il corretto inquadramento giuridico della fattispecie operato dal Tribunale e la esatta e adeguata valutazione ed interpretazione degli elementi di prova da parte del primo giudice.
Con riferimento al quarto motivo di appello, anch'esso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato sotto un duplice profilo, sia in fatto che in diritto.
L'appellante ha chiesto comunque la condanna del RI UI alla restituzione degli eventuali frutti civili derivanti dalla detenzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare per il periodo successivo alla presunta maturazione del termine di prescrizione, nonché, in via subordinata, ha formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. per indebito arricchimento.
Tuttavia, tali pretese non risultano meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché possa riconoscersi il diritto alla restituzione dei frutti civili (sotto forma di indennità di occupazione e con riferimento quindi al valore locatizio o d'uso dell'immobile), è necessario che l'immobile sia suscettibile di pagina 10 di 15 fruttuosità, ovvero effettivamente fruibile ed utilizzabile in concreto e quindi astrattamente idoneo a generare un'utilità economicamente valutabile per il detentore o mediante concessione d'uso a terzi. Tale essenziale presupposto del diritto, nella fattispecie concreta, è del tutto inesistente.
Dall'esame del contenuto del contratto preliminare — come pure riportato dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado — risulta inconfutabilmente che oggetto della futura compravendita era un complesso immobiliare sito in Cicciano alla via Caserta, posto all'interno del cortile contraddistinto dal civico n. 50, composto da un “locale adibito a stalla” al piano terra, tre vani ed accessori al primo piano, nonché dalla quota di proprietà di una “grotta”, necessitanti di lavori integrali di ristrutturazione.
È dunque evidente che si trattava di beni, allo stato, del tutto inidonei, per natura, tipologia e condizioni materiali, a fornire una qualsivoglia utilità abitativa o produttiva. In particolare, la “stalla” e la “grotta” non appaiono di certo suscettibili di utilizzo conforme ad una destinazione abitativa (quale quella prevista in contratto) o commerciale, né risultano dotati di requisiti minimi di abitabilità/agibilità o di autonomia funzionale. Va ancora rilevato che l'intero compendio immobiliare risulta privo del necessario certificato di abitabilità o agibilità, circostanza che costituisce ulteriore e decisivo elemento da cui desumere la impossibilità di un effettivo godimento di fatto o sfruttamento economico del bene da parte dei proprietari.
Pertanto, in difetto anche di qualsivoglia elemento di prova circa l'effettiva utilizzabilità o sfruttamento del bene in termini economicamente apprezzabili, e considerate le pessime condizioni in cui versava il bene, ogni pretesa di pagamento dei frutti (rectius indennità di occupazione) va disattesa.
Di conseguenza va rigettata anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta dagli appellanti ex art. 2041 c.c. in quanto, per le stesse ragioni innanzi esposte cui si rinvia, non è configurabile né un arricchimento per pagina 11 di 15 il RI UI derivante dalla detenzione “sine titulo” del complesso immobiliare, né un impoverimento (diminuzione patrimoniale) per i proprietari
(promissari venditori) derivante dalla perdita della utilità economica che avrebbero potuto trarre dal bene immobile in questione se ne avessero avuto il possesso.
Il quinto e il sesto motivo di appello, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Entrambi risultano infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
Va confermato quanto statuito dal Tribunale, per la ipotesi “de quo” di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, in ordine alla decorrenza dalla data del pagamento degli interessi sulla somma da restituire al RI UI (da questi anticipatamente versata ai promissari venditori a titolo di prezzo), in quanto rispetto alle prestazioni già eseguite si produce un effetto recuperatorio “ex tunc” dalla data in cui l'obbligazione è stata adempiuta (cfr. Cass. civ. n. 19659/2014: “Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita, per inadempimento del promittente venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme gli furono consegnate dall'altro contraente”, vedi conforme anche Cass. civ. n. 4604/2008).
Né può ritenersi che osti al riconoscimento di tali interessi la qualificazione effettuata dal Tribunale della somma versata in via anticipata dal RI UI come mutuo gratuito, posto che si tratterebbe comunque di un contratto collegato e funzionale rispetto al contratto definitivo di compravendita immobiliare per cui è evidente che, come correttamente esposto anche dal primo giudice, con la risoluzione del preliminare viene meno anche, con effetti ex tunc, tale contratto collegato di mutuo gratuito, e per l'effetto tale dazione di denaro non può più trovare in esso la sua giustificazione causale.
pagina 12 di 15 Il sesto motivo di appello risulta, poi, inammissibile, in quanto contiene una eccezione nuova non sollevata tempestivamente in primo grado– ovvero la prescrizione degli interessi dovuti sulla somma da restituire all'appellato, per il periodo precedente il quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di risoluzione nel giudizio di primo grado – proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c., che vieta le domande ed eccezioni nuove in appello, sanzionandole con l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
In ogni caso, le doglianze articolate sul punto dall'appellante sarebbero comunque infondate nel merito poiché, sebbene risulti che gli interessi legali decorrono effettivamente dal momento della corresponsione delle somme,
l'accertamento e la declaratoria di tale “dies a quo” sono avvenuti solo con la sentenza di primo grado, ed è a quella data che deve farsi risalire la decorrenza del termine iniziale di prescrizione poiché da quel momento l'appellato li ha visti riconosciuti ed ha potuto legittimamente pretenderli.
Infondato è infine anche il settimo ed ultimo motivo di appello.
Considerata infatti la reciproca soccombenza delle parti, stante il rigetto sia delle domande degli attori (promissari venditori), sia della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto (RI UI), si ritiene che il Tribunale, nel compensare integralmente le spese processuali tra le parti, abbia fatto corretto esercizio del suo potere discrezionale in applicazione del disposto dell'art. 92 comma 2 cpc.
Anche l'appello incidentale proposto dall'appellato risulta infondato e va rigettato.
Correttamente il primo giudice ha difatti respinto la domanda risarcitoria formulata dal RI UI, rilevandone la genericità e la totale carenza probatoria. In particolare, l'assunto secondo cui la mancata disponibilità dell'immobile, oggetto del contratto preliminare, costituirebbe un danno “in re
pagina 13 di 15 ipsa” non abbisognevole di alcuna allegazione e prova dei danni non può essere condiviso.
Come correttamente osservato in sentenza, l'inadempimento imputabile al promittente venditore – che ha determinato la risoluzione del contratto preliminare – ha già trovato un ristoro nella condanna alla restituzione integrale del prezzo versato, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data del relativo pagamento. Pertanto, in assenza di allegazione e prova da parte del richiedente di specifici elementi da cui poter desumere la sussistenza di un danno economicamente valutabile, ulteriore rispetto a quello già coperto dai riconosciuti interessi legali sul prezzo anticipatamente corrisposto, la domanda risarcitoria risulta essere stata giustamente rigettata dal giudice di primo grado.
Per tutte le ragioni innanzi esposte la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Nola va dunque integralmente confermata.
Anche le spese processuali del grado di appello, come quelle del primo grado, stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno interamente compensate tra le stesse ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), visto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, sia e Parte_1 [...]
, in solido quali appellanti principali, sia quale Parte_3 CP
appellante incidentale, hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
943/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado compresa la statuizione sulle spese processuali;
2) Compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di appello;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti principali Parte_1
e , in solido tra loro, e per l'appellante incidentale Parte_3 CP
, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 19.09 2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2903/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dell'avv. Biagio Trinchese. C.F._2
APPELLANTI- APPELLATI INCIDENTALI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._3
Antonio Muto.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 15 I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, e Parte_1
, in qualità di promittenti venditori, convenivano in giudizio, Parte_3
dinanzi al Tribunale di Nola, , in qualità di RI UI, CP
al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare da essi sottoscritto in data 18/05/1989, per intervenuta prescrizione dei diritti da derivanti da detto contratto. Per l'effetto chiedevano anche la condanna del convenuto alla riconsegna del complesso immobiliare oggetto del preliminare, sito in Cicciano (NA), alla Via Caserta n. 50, del quale questi aveva ottenuto il possesso dai promissari venditori al momento della stipula del suddetto contratto preliminare.
Gli attori (promissari venditori) esponevano che, nonostante fossero trascorsi circa diciannove anni dalla stipula del preliminare, le parti non erano pervenute alla conclusione del contratto definitivo di compravendita che dunque aveva perso efficacia per intervenuta prescrizione dei diritti da esso nascenti.
Chiedevano, inoltre, in conseguenza della dichiarata inoperatività del contratto preliminare, la restituzione del complesso immobiliare, nonchè dei frutti percepiti dal possessore RI UI ( ) successivamente alla CP
prescrizione ovvero, in via subordinata, la condanna del convenuto al CP
pagamento di un'indennità equitativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'indebito godimento dell'immobile in assenza di titolo.
I.2. Si costituiva in giudizio il convenuto RI UI , CP
eccependo l'infondatezza delle eccezioni e delle domande avversarie, resistendo all'azione e chiedendone l'integrale rigetto. Formulava altresì domanda riconvenzionale volta alla risoluzione del contratto preliminare per colpevole inadempimento della controparte ed alla restituzione della somma di
Lire 50.000.000 (pari ad € 25.822,84), interamente versata anticipatamente ai promissari venditori a titolo di corrispettivo per il futuro acquisto dell'immobile de
pagina 2 di 15 quo, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato trasferimento del cespite.
I.3. Con sentenza n. 943/2020, pubblicata in data 26 giugno 2020, il Tribunale di Nola - I Sezione civile - rigettava la domanda proposta dagli attori volta all'accertamento dell'intervenuta prescrizione di ogni diritto derivante dalla scrittura privata del 18 maggio 1989, nonché le ulteriori domande relative alla restituzione degli eventuali frutti maturati ed all'indebito arricchimento.
Accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, CP
, disponendo la risoluzione del contratto preliminare di compravendita
[...]
immobiliare del 18 maggio 1989 per inadempimento dei promittenti venditori. Di conseguenza, il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile oggetto di causa in favore degli appellanti promissari venditori e corrispettivamente la restituzione, da parte dei medesimi, al RI UI del prezzo corrisposto, oltre agli interessi legali maturati.
Infine, rigettava la ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dal convenuto, odierno appellato, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Nola proponevano gravame in via principale e , promissari venditori, con atto Parte_1 Parte_2
di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
Con esso gli appellanti hanno censurato la sentenza di prime cure sulla base di sette motivi di doglianza.
Con il primo motivo, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, a loro dire, non avrebbe adeguatamente tenuto conto della clausola prevista dal contratto preliminare di vendita che così recitava : “la stipula notarile di vendita sarà rogata appena i promittenti venditori avranno completato le opere di ristrutturazione ed ottenuto il permesso di abitabilità” - la pagina 3 di 15 quale sarebbe da ritenersi come “clausola contrattuale” e non come “condizione sospensiva” per la stipula dell'atto di compravendita.
Con il secondo motivo censuravano la parte della sentenza riguardante la dichiarazione di inutilizzabilità della prova testimoniale, a loro avviso, volta a chiarire la reale volontà delle parti e, in particolare, la comune intenzione di concludere il contratto definitivo anche indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quello concernente il rilascio del permesso di abitabilità. Il Giudice adito avrebbe erroneamente ritenuto detta prova inutilizzabile, nonostante fosse stata precedentemente ammessa in virtù della riconosciuta “ammissibilità e rilevanza” da parte dei giudici che lo avevano preceduto.
Con il terzo motivo censuravano la valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei fatti oggetto di prova, ai fini della ricostruzione del comportamento delle parti e della conseguente individuazione della loro effettiva volontà contrattuale, avendo invece considerato la prova come volta a derogare ai patti scritti.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolevano che il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda di restituzione degli eventuali frutti maturati durante la detenzione dell'immobile da parte del RI UI, anche con riferimento ai periodi successivi alla maturazione del termine di prescrizione, nonché la domanda proposta subordinatamente ai sensi dell'art. 2041 c.c. per indebito arricchimento. Sostenevano che, pur ammettendo che i promittenti venditori fossero tenuti alla restituzione della somma ricevuta, in ogni caso il RI UI, poiché immesso nel possesso dell'immobile in via anticipata, sarebbe stato comunque tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario per l'uso ed il godimento del bene per il periodo di effettiva detenzione, somma da porsi in compensazione con l'eventuale suo controcredito.
pagina 4 di 15 Con il quinto motivo, in riferimento all'obbligo di restituzione della somma da loro ricevuta da , censuravano la statuizione della sentenza CP
relativa alla decorrenza del termine per il calcolo degli interessi legali sul prezzo versato per l'acquisto dell'immobile.
Con il sesto motivo deducevano che, ove dovesse essere rigettato il motivo precedente, andrebbe comunque eccepita la prescrizione del diritto agli interessi, con decorrenza limitata al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di risoluzione, formulata in data 14/09/2009 mediante costituzione in giudizio.
Con il settimo motivo deducevano che, in conseguenza della fondatezza dell'appello e delle loro domande, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, che sarebbero dovute essere invece integralmente poste a carico dell'odierno appellato.
Pertanto, gli appellanti e chiedevano che Parte_1 Controparte_2
fosse dichiarata l'inefficacia, per intervenuta prescrizione, di ogni diritto vantato da in base alla scrittura privata del 18/05/1989, con particolare CP
riferimento all'obbligo di prestare il consenso, e, per l'effetto, la condanna del medesimo al rilascio e alla restituzione dell'immobile indicato nella scrittura privata, in favore dei coniugi e . Parte_1 Parte_3
Chiedevano, inoltre, la condanna dell'appellato alla restituzione dei frutti percepiti dopo il maturarsi della prescrizione, ovvero, in subordine, al pagamento di un'indennità equitativa per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'illegittimo godimento dell'immobile, oltre agli interessi legali e commerciali dalla data del recesso e/o della domanda fino al soddisfo. Infine, chiedevano la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
II.2. Si costituiva , contestando integralmente le deduzioni CP
avversarie e replicando puntualmente ai motivi di appello, reiterando e pagina 5 di 15 argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, come dettagliatamente esposto nella comparsa di risposta, cui si rinvia integralmente in questa sede.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
In via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da porsi a carico degli appellanti resisi inadempienti agli obblighi nascenti dal contratto preliminare, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento del pregiudizio da lui subito a seguito della risoluzione del contratto oggetto di causa, nonché alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
II.3. All'udienza del 29 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va detto che l'atto di appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, è da considerarsi rispettoso di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante infatti, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (vedi pagina 6 di 15 Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie
“de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere agevolmente quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Gli appelli sia principale che incidentale sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo dell'appello principale, formulato da e Parte_1
, è infondato e deve essere rigettato. Parte_2
Il Giudice di primo grado ha operato una valutazione corretta attenta e coerente della documentazione prodotta in giudizio, soffermandosi sugli elementi effettivamente rilevanti ai fini decisori. In particolare, ha esattamente inquadrato la clausola contrattuale oggetto di contestazione come una condizione sospensiva di tipo potestativo semplice, ritenendo che l'evento in essa contemplato – ossia l'ottenimento del certificato di abitabilità (previa esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione) – fosse collegato a scelte di opportunità e convenienza dei promittenti venditori, e non ad una loro volontà arbitraria o meramente discrezionale.
Tale qualificazione appare pienamente condivisibile, alla luce della ratio della clausola e della struttura complessiva dell'accordo contrattuale.
Stante dunque la piena validità di detta clausola, la presenza di tale condizione sospensiva ha naturalmente impedito, durante la vigenza della stessa e stante pagina 7 di 15 la mancata verificazione dell'evento sospensivo, il decorso del termine di prescrizione non potendo essere fatti valere dai contraenti i diritti nascenti dal contratto preliminare (art. 2935 cc).
Ciò detto, confermandosi il corretto inquadramento giuridico della fattispecie operato dal primo giudice, deve poi rilevarsi come il RI UI successivamente, attraverso le reiterate comunicazioni inviate il 20 dicembre
2004, 23 febbraio 2005 e 03 luglio 2008, abbia chiaramente sollecitato gli attori, odierni appellanti, alla stipula del contratto definitivo con specifica convocazione innanzi al notaio e ciò anche in assenza del certificato di abitabilità prescritto nel preliminare. Tale condotta integra senz'altro, per comportamento concludente, una rinuncia alla condizione sospensiva di cui sopra, rinuncia del resto ammissibile trattandosi – come detto – di condizione sospensiva potestativa semplice (rilascio della licenza di abitabilità) apposta evidentemente nel solo interesse del rinunciante RI UI.
Pertanto solo dal momento di tale rinuncia (che possiamo far risalire al
20.12.2004, data della prima di dette comunicazioni), e dunque del venir meno di detta condizione sospensiva, il contratto preliminare diviene efficace e produttivo dei suoi effetti ed i diritti nascenti dallo stesso possono essere fatti valere dalle parti, con conseguente decorso del termine prescrizionale ordinario decennale, termine validamente interrotto dal RI UI attraverso la proposizione in data 14.09.2009, con la relativa comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, della domanda riconvenzionale di risoluzione per colpevole inadempimento della controparte con condanna dei promissari acquirenti alla restituzione del prezzo versato anticipatamente.
Alla luce di quanto esposto, la decisione sul punto del giudice di primo grado risulta corretta sia sotto il profilo logico-argomentativo che sotto quello giuridico,
e deve essere integralmente confermata.
pagina 8 di 15 Il secondo e il terzo motivo dell'appello principale attinenti la valutazione delle prove, per la loro evidente connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente e risultano entrambi infondati, con conseguente rigetto.
La doglianza formulata dagli appellanti riguarda, precisamente, la valutazione della prova testimoniale di primo grado ai fini della ricostruzione ed accertamento del comportamento negoziale delle parti e della loro effettiva volontà contrattuale, ritenendo gli istanti che il giudice ne abbia erroneamente escluso la rilevanza, assumendo che tale prova fosse diretta a derogare ai patti scritti di cui al preliminare di vendita immobiliare.
Orbene, a prescindere dalla genericità, contraddittorietà e conseguente inutilizzabilità ed ininfluenza sul piano contenutistico delle dette dichiarazioni testimoniali, determinante appare il rilievo che, trattandosi di patti aggiuntivi o contrari al contenuto del contratto preliminare di vendita immobiliare, anche per essi si richiedeva a pena di nullità la forma scritta “ad substantiam” prevista per il contratto base, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1351, 1350 n.1, 2725 cc, non essendo stata né allegata, né provata la ricorrenza dell'unica ipotesi eccezionale in cui sarebbe ammissibile nel caso di specie la prova per testimoni, ovvero la perdita senza colpa del documento che gli forniva la prova
(ex art. 2724 n. 3 cc).
Neppure tali dichiarazioni appaiono necessarie o determinanti per la interpretazione del contratto scritto (preliminare di compravendita immobiliare) risultando evidente, chiara ed inequivoca, dalla lettura organica e sistematica delle clausole contrattuali, la volontà negoziale manifestata dalle parti e gli interessi che esse intendevano tutelare e soddisfare con la sottoscrizione del contratto.
Va infine rilevato che, come da motivazione del primo giudice, una volta venuta meno, in conseguenza della predetta rinuncia del RI UI nel cui esclusivo interesse era posta, la condizione sospensiva potestativa semplice del pagina 9 di 15 rilascio della licenza di abitabilità, il contratto preliminare è divenuto efficace e produttivo di effetti. Pertanto, avendo di seguito il RI UI più volte espressamente sollecitato gli attori promissari venditori - con le citate comunicazioni del 20 dicembre 2004, 23 febbraio 2005 e 03 luglio 2008 - alla stipula del contratto definitivo con specifica convocazione innanzi al notaio, e non avendo i promissari venditori dato alcun riscontro a tali richieste del RI UI, senza fornire alcuna giustificazione della loro inerzia, è evidente il loro grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto per loro colpa ex artt. 1453 e 1455 cc.
Anche sotto tale profilo, dunque, non può che essere confermata la sentenza di primo grado, stante il corretto inquadramento giuridico della fattispecie operato dal Tribunale e la esatta e adeguata valutazione ed interpretazione degli elementi di prova da parte del primo giudice.
Con riferimento al quarto motivo di appello, anch'esso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato sotto un duplice profilo, sia in fatto che in diritto.
L'appellante ha chiesto comunque la condanna del RI UI alla restituzione degli eventuali frutti civili derivanti dalla detenzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare per il periodo successivo alla presunta maturazione del termine di prescrizione, nonché, in via subordinata, ha formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. per indebito arricchimento.
Tuttavia, tali pretese non risultano meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché possa riconoscersi il diritto alla restituzione dei frutti civili (sotto forma di indennità di occupazione e con riferimento quindi al valore locatizio o d'uso dell'immobile), è necessario che l'immobile sia suscettibile di pagina 10 di 15 fruttuosità, ovvero effettivamente fruibile ed utilizzabile in concreto e quindi astrattamente idoneo a generare un'utilità economicamente valutabile per il detentore o mediante concessione d'uso a terzi. Tale essenziale presupposto del diritto, nella fattispecie concreta, è del tutto inesistente.
Dall'esame del contenuto del contratto preliminare — come pure riportato dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado — risulta inconfutabilmente che oggetto della futura compravendita era un complesso immobiliare sito in Cicciano alla via Caserta, posto all'interno del cortile contraddistinto dal civico n. 50, composto da un “locale adibito a stalla” al piano terra, tre vani ed accessori al primo piano, nonché dalla quota di proprietà di una “grotta”, necessitanti di lavori integrali di ristrutturazione.
È dunque evidente che si trattava di beni, allo stato, del tutto inidonei, per natura, tipologia e condizioni materiali, a fornire una qualsivoglia utilità abitativa o produttiva. In particolare, la “stalla” e la “grotta” non appaiono di certo suscettibili di utilizzo conforme ad una destinazione abitativa (quale quella prevista in contratto) o commerciale, né risultano dotati di requisiti minimi di abitabilità/agibilità o di autonomia funzionale. Va ancora rilevato che l'intero compendio immobiliare risulta privo del necessario certificato di abitabilità o agibilità, circostanza che costituisce ulteriore e decisivo elemento da cui desumere la impossibilità di un effettivo godimento di fatto o sfruttamento economico del bene da parte dei proprietari.
Pertanto, in difetto anche di qualsivoglia elemento di prova circa l'effettiva utilizzabilità o sfruttamento del bene in termini economicamente apprezzabili, e considerate le pessime condizioni in cui versava il bene, ogni pretesa di pagamento dei frutti (rectius indennità di occupazione) va disattesa.
Di conseguenza va rigettata anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta dagli appellanti ex art. 2041 c.c. in quanto, per le stesse ragioni innanzi esposte cui si rinvia, non è configurabile né un arricchimento per pagina 11 di 15 il RI UI derivante dalla detenzione “sine titulo” del complesso immobiliare, né un impoverimento (diminuzione patrimoniale) per i proprietari
(promissari venditori) derivante dalla perdita della utilità economica che avrebbero potuto trarre dal bene immobile in questione se ne avessero avuto il possesso.
Il quinto e il sesto motivo di appello, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Entrambi risultano infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
Va confermato quanto statuito dal Tribunale, per la ipotesi “de quo” di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, in ordine alla decorrenza dalla data del pagamento degli interessi sulla somma da restituire al RI UI (da questi anticipatamente versata ai promissari venditori a titolo di prezzo), in quanto rispetto alle prestazioni già eseguite si produce un effetto recuperatorio “ex tunc” dalla data in cui l'obbligazione è stata adempiuta (cfr. Cass. civ. n. 19659/2014: “Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita, per inadempimento del promittente venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme gli furono consegnate dall'altro contraente”, vedi conforme anche Cass. civ. n. 4604/2008).
Né può ritenersi che osti al riconoscimento di tali interessi la qualificazione effettuata dal Tribunale della somma versata in via anticipata dal RI UI come mutuo gratuito, posto che si tratterebbe comunque di un contratto collegato e funzionale rispetto al contratto definitivo di compravendita immobiliare per cui è evidente che, come correttamente esposto anche dal primo giudice, con la risoluzione del preliminare viene meno anche, con effetti ex tunc, tale contratto collegato di mutuo gratuito, e per l'effetto tale dazione di denaro non può più trovare in esso la sua giustificazione causale.
pagina 12 di 15 Il sesto motivo di appello risulta, poi, inammissibile, in quanto contiene una eccezione nuova non sollevata tempestivamente in primo grado– ovvero la prescrizione degli interessi dovuti sulla somma da restituire all'appellato, per il periodo precedente il quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di risoluzione nel giudizio di primo grado – proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c., che vieta le domande ed eccezioni nuove in appello, sanzionandole con l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
In ogni caso, le doglianze articolate sul punto dall'appellante sarebbero comunque infondate nel merito poiché, sebbene risulti che gli interessi legali decorrono effettivamente dal momento della corresponsione delle somme,
l'accertamento e la declaratoria di tale “dies a quo” sono avvenuti solo con la sentenza di primo grado, ed è a quella data che deve farsi risalire la decorrenza del termine iniziale di prescrizione poiché da quel momento l'appellato li ha visti riconosciuti ed ha potuto legittimamente pretenderli.
Infondato è infine anche il settimo ed ultimo motivo di appello.
Considerata infatti la reciproca soccombenza delle parti, stante il rigetto sia delle domande degli attori (promissari venditori), sia della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto (RI UI), si ritiene che il Tribunale, nel compensare integralmente le spese processuali tra le parti, abbia fatto corretto esercizio del suo potere discrezionale in applicazione del disposto dell'art. 92 comma 2 cpc.
Anche l'appello incidentale proposto dall'appellato risulta infondato e va rigettato.
Correttamente il primo giudice ha difatti respinto la domanda risarcitoria formulata dal RI UI, rilevandone la genericità e la totale carenza probatoria. In particolare, l'assunto secondo cui la mancata disponibilità dell'immobile, oggetto del contratto preliminare, costituirebbe un danno “in re
pagina 13 di 15 ipsa” non abbisognevole di alcuna allegazione e prova dei danni non può essere condiviso.
Come correttamente osservato in sentenza, l'inadempimento imputabile al promittente venditore – che ha determinato la risoluzione del contratto preliminare – ha già trovato un ristoro nella condanna alla restituzione integrale del prezzo versato, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data del relativo pagamento. Pertanto, in assenza di allegazione e prova da parte del richiedente di specifici elementi da cui poter desumere la sussistenza di un danno economicamente valutabile, ulteriore rispetto a quello già coperto dai riconosciuti interessi legali sul prezzo anticipatamente corrisposto, la domanda risarcitoria risulta essere stata giustamente rigettata dal giudice di primo grado.
Per tutte le ragioni innanzi esposte la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Nola va dunque integralmente confermata.
Anche le spese processuali del grado di appello, come quelle del primo grado, stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno interamente compensate tra le stesse ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), visto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, sia e Parte_1 [...]
, in solido quali appellanti principali, sia quale Parte_3 CP
appellante incidentale, hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
943/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado compresa la statuizione sulle spese processuali;
2) Compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di appello;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti principali Parte_1
e , in solido tra loro, e per l'appellante incidentale Parte_3 CP
, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 19.09 2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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