TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5676/2024, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIUCA Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORASCHI Controparte_1 C.F._2
LUCIA VELIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 26/9/2024.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 29/08/1998 a DE IA (BS) con e che dall'unione Controparte_1
era nata la figlia (n. 3/9/2001). Per_1
Aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 12/5/2005, dopo la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del
10/5/2005.
La ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi.
Con comparsa del 26/7/2024 si costituiva , aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni.
All'udienza del 26/9/2024 parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza non definitiva di pronuncia della cessazione dello status coniugale e, riassegnato il fascicolo, la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione non definitiva.
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 10/5/2005, sicché alla data del deposito del ricorso (9/5/2024) erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa dell'accordo di separazione emesso in data 12/5/2005.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
3) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per i provvedimenti ulteriori inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi è disposta con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DE IA (BS) il giorno
29/8/1998 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzolo C.F._2 sull'Oglio (BS) al n. 40, parte II, serie B, anno 1998;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5676/2024, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIUCA Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORASCHI Controparte_1 C.F._2
LUCIA VELIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 26/9/2024.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 29/08/1998 a DE IA (BS) con e che dall'unione Controparte_1
era nata la figlia (n. 3/9/2001). Per_1
Aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 12/5/2005, dopo la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del
10/5/2005.
La ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi.
Con comparsa del 26/7/2024 si costituiva , aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni.
All'udienza del 26/9/2024 parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza non definitiva di pronuncia della cessazione dello status coniugale e, riassegnato il fascicolo, la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione non definitiva.
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 10/5/2005, sicché alla data del deposito del ricorso (9/5/2024) erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa dell'accordo di separazione emesso in data 12/5/2005.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
3) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per i provvedimenti ulteriori inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi è disposta con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DE IA (BS) il giorno
29/8/1998 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzolo C.F._2 sull'Oglio (BS) al n. 40, parte II, serie B, anno 1998;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3