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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
14/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1393/2022 e 6655/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
– – Parte_1 Parte_2 Pt_3
– Avv.ta MANGIAPANE ROSANNA)
[...] Parte_4
ricorrenti
CONTRO
(Dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione della clausola di salvaguardia
Tribunale di Palermo sez. Lavoro prevista dal C.C.N.L. 19/7/2011 e, per l'effetto, ad essere inseriti, alla data del
1°/9/2010, nella fascia stipendiale 3-8 anni conservando, in sede di ricostruzione della carriera, il corrispondente maggiore valore stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
◊ condanna l'Amministrazione a versare in favore di e Parte_1 [...]
tutte le differenze retributive medio tempore maturate oltre Parte_2
accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1996;
◊ condanna l'Amministrazione a versare in favore di e Parte_3 CP_2
le differenze retributive maturate a decorrere dal mese di agosto del 2017
[...]
oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1996;
◊ compensa per 1/5 le spese di lite e condanna il resistente al CP_1
pagamento in favore dei ricorrenti dei restanti 4/5, liquidati in tal misura in complessivi € 6.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed €
259,00 per spese vive, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi depositati in data 14/02/2022 e 02/07/2022 e successivamente riuniti i ricorrenti, tutti docenti di ruolo che avevano già svolto attività lavorativa a tempo determinato in epoca precedente al 1°/9/2010,
lamentavano la mancata applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta,
in sede di ricostruzione della carriera, della clausola di salvaguardia prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1°/9/2010 dall'accordo sindacale del 4/8/2011 e del principio di non discriminazione di cui all'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Sulla
scorta di tali premesse chiedevano che venisse accertato il loro diritto al
“riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della
medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli
omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo,
applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4
agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”,
molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo
determinato alla data dell'1 settembre 2010” e che venisse ordinato
“all'Amministrazione scolastica convenuta di modificare e correggere in parte
qua i rispettivi decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti già emessi” e conseguentemente disposta la condanna del al pagamento delle CP_1
differenze retributive, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva con condanna alle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in ambedue i giudizi il eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_1
delle reclamate differenze retributive, contestando nel merito la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna attività istruttoria le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 14/04/2025 e le cause vengono quivi decise con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Preliminarmente deve ritenersi rinunciata da parte dei ricorrenti la domanda di
“regolarizzazione previdenziale e contributiva”, la quale non è stata più
riproposta nelle conclusioni rassegnate nelle note scritte del 12/4/2025. Ciò
impone di revocare l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS disposto con le ordinanze del 17/11/2022 e 18/5/2023.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
2. Giova osservare, poi, che i ricorsi fanno più volte riferimento alla giurisprudenza formatasi anche sulla questione del riconoscimento dell'anzianità
di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati nel corso del periodo di
precariato. Ma la disamina complessiva degli atti e la focalizzazione in particolare sul fatto che le doglianze dei ricorrenti si appuntano essenzialmente sui decreti di ricostruzione della carriera ottenuti posteriormente all'immissione in ruolo,
testualmente affermando che “parte ricorrente non richiede differenze
retributive maturate nel corso dei rapporti a tempo determinato, bensì quelle
scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo
ex L. n. 107/2015”, induce ad escludere che le conclusioni rassegnate, per quanto caratterizzate da una formulazione assai ampia e generica, includano le suindicate specifiche differenze patrimoniali.
3. Oggetto del contendere è, dunque, solo la mancata applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta, in sede di ricostruzione della carriera, della clausola di salvaguardia prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1°/9/2010 dall'accordo sindacale del 4/8/2011 ed in relazione a tale profilo la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando che l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato,
viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente dovere di disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. n. 2924
del 07/02/2020). In conformità a tale pronuncia deve ritenersi che i ricorrenti,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avendo tutti diritto ad essere inseriti, alla data del 1°/9/2010, nella fascia stipendiale 3-8 anni, hanno diritto pure a conservare, in sede di ricostruzione della carriera, il corrispondente maggiore valore stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
4. Per le consequenziali differenze retributive occorre tenere conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , il cui termine nel caso di specie decorre CP_1
dall'ottenuto e contestato decreto di ricostruzione della carriera, e dovendosi per di più ricordare che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano (così Cass. n. 2232 del
30/01/2020).
Nessuna prescrizione è maturata con riferimento alla posizione delle docenti e , le quali si sono viste operata la ricostruzione Parte_1 Parte_2
di carriera rispettivamente con decreti del 23/3/2021 e 31/5/2019 ed hanno perciò diritto di ottenere, per effetto della presente statuizione, tutte le differenze retributive medio tempore maturate.
Per e invece, avendo il primo ottenuto la Parte_3 Controparte_2
ricostruzione della carriera con decreto del 30/1/2017 e la seconda con decreto del
12/5/2017, si sono prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio che ha preceduto la notificazione del ricorso all'Amministrazione nel mese di agosto del 2022 e la favorevole statuizione di condanna va perciò emessa solo per il lasso di tempo decorrente dal mese di agosto del 2017.
5. Le spese tengono conto della parziale soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando sino alla riunione per ciascun procedimento i valori non inferiori ai minimi dello
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro scaglione 26.000,01-52.000,00 (indeterminabile), e dalla riunione in poi un unico onorario sul medesimo scaglione maggiorato per la difesa di più parti. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta negli atti introduttivi.
Così deciso in Palermo, il 15/4/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
14/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1393/2022 e 6655/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
– – Parte_1 Parte_2 Pt_3
– Avv.ta MANGIAPANE ROSANNA)
[...] Parte_4
ricorrenti
CONTRO
(Dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione della clausola di salvaguardia
Tribunale di Palermo sez. Lavoro prevista dal C.C.N.L. 19/7/2011 e, per l'effetto, ad essere inseriti, alla data del
1°/9/2010, nella fascia stipendiale 3-8 anni conservando, in sede di ricostruzione della carriera, il corrispondente maggiore valore stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
◊ condanna l'Amministrazione a versare in favore di e Parte_1 [...]
tutte le differenze retributive medio tempore maturate oltre Parte_2
accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1996;
◊ condanna l'Amministrazione a versare in favore di e Parte_3 CP_2
le differenze retributive maturate a decorrere dal mese di agosto del 2017
[...]
oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1996;
◊ compensa per 1/5 le spese di lite e condanna il resistente al CP_1
pagamento in favore dei ricorrenti dei restanti 4/5, liquidati in tal misura in complessivi € 6.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed €
259,00 per spese vive, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi depositati in data 14/02/2022 e 02/07/2022 e successivamente riuniti i ricorrenti, tutti docenti di ruolo che avevano già svolto attività lavorativa a tempo determinato in epoca precedente al 1°/9/2010,
lamentavano la mancata applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta,
in sede di ricostruzione della carriera, della clausola di salvaguardia prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1°/9/2010 dall'accordo sindacale del 4/8/2011 e del principio di non discriminazione di cui all'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Sulla
scorta di tali premesse chiedevano che venisse accertato il loro diritto al
“riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della
medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli
omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo,
applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4
agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”,
molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo
determinato alla data dell'1 settembre 2010” e che venisse ordinato
“all'Amministrazione scolastica convenuta di modificare e correggere in parte
qua i rispettivi decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti già emessi” e conseguentemente disposta la condanna del al pagamento delle CP_1
differenze retributive, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva con condanna alle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in ambedue i giudizi il eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_1
delle reclamate differenze retributive, contestando nel merito la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna attività istruttoria le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 14/04/2025 e le cause vengono quivi decise con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Preliminarmente deve ritenersi rinunciata da parte dei ricorrenti la domanda di
“regolarizzazione previdenziale e contributiva”, la quale non è stata più
riproposta nelle conclusioni rassegnate nelle note scritte del 12/4/2025. Ciò
impone di revocare l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS disposto con le ordinanze del 17/11/2022 e 18/5/2023.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
2. Giova osservare, poi, che i ricorsi fanno più volte riferimento alla giurisprudenza formatasi anche sulla questione del riconoscimento dell'anzianità
di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati nel corso del periodo di
precariato. Ma la disamina complessiva degli atti e la focalizzazione in particolare sul fatto che le doglianze dei ricorrenti si appuntano essenzialmente sui decreti di ricostruzione della carriera ottenuti posteriormente all'immissione in ruolo,
testualmente affermando che “parte ricorrente non richiede differenze
retributive maturate nel corso dei rapporti a tempo determinato, bensì quelle
scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo
ex L. n. 107/2015”, induce ad escludere che le conclusioni rassegnate, per quanto caratterizzate da una formulazione assai ampia e generica, includano le suindicate specifiche differenze patrimoniali.
3. Oggetto del contendere è, dunque, solo la mancata applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta, in sede di ricostruzione della carriera, della clausola di salvaguardia prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1°/9/2010 dall'accordo sindacale del 4/8/2011 ed in relazione a tale profilo la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando che l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato,
viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente dovere di disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. n. 2924
del 07/02/2020). In conformità a tale pronuncia deve ritenersi che i ricorrenti,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avendo tutti diritto ad essere inseriti, alla data del 1°/9/2010, nella fascia stipendiale 3-8 anni, hanno diritto pure a conservare, in sede di ricostruzione della carriera, il corrispondente maggiore valore stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
4. Per le consequenziali differenze retributive occorre tenere conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , il cui termine nel caso di specie decorre CP_1
dall'ottenuto e contestato decreto di ricostruzione della carriera, e dovendosi per di più ricordare che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano (così Cass. n. 2232 del
30/01/2020).
Nessuna prescrizione è maturata con riferimento alla posizione delle docenti e , le quali si sono viste operata la ricostruzione Parte_1 Parte_2
di carriera rispettivamente con decreti del 23/3/2021 e 31/5/2019 ed hanno perciò diritto di ottenere, per effetto della presente statuizione, tutte le differenze retributive medio tempore maturate.
Per e invece, avendo il primo ottenuto la Parte_3 Controparte_2
ricostruzione della carriera con decreto del 30/1/2017 e la seconda con decreto del
12/5/2017, si sono prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio che ha preceduto la notificazione del ricorso all'Amministrazione nel mese di agosto del 2022 e la favorevole statuizione di condanna va perciò emessa solo per il lasso di tempo decorrente dal mese di agosto del 2017.
5. Le spese tengono conto della parziale soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando sino alla riunione per ciascun procedimento i valori non inferiori ai minimi dello
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro scaglione 26.000,01-52.000,00 (indeterminabile), e dalla riunione in poi un unico onorario sul medesimo scaglione maggiorato per la difesa di più parti. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta negli atti introduttivi.
Così deciso in Palermo, il 15/4/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro