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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4200/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4200/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Pia Falanga;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con gli Avv.ti Rossana Lavecchia Controparte_1 C.F._2
e Giovanna De Pasquale;
Con intervento DE PM sede
All'udienza di precisazione DEle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi DEl'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa DEla separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in RR DE GR (NA) il 26/06/2009 e che dalla loro unione sono nate due figlie, in data 27/08/2010 ed in Persona_1 Per_2 data 28/01/2012. Con provvedimento in data 05/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione DEle parti dinanzi a sé l'udienza DE 16.01.2025, disponendo la sostituzione DEl'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza DEle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza DEle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti DEla intollerabilità DEla prosecuzione DEla vita in comune e DEla dissoluzione DEla comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali DEl'ultimo triennio e degli oneri a carico DEle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di RR DE GR (NA) di procedere alla
[...] annotazione DEla sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in RR DE GR (NA) il 26/06/2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 192 P. 2 Serie A anno 2009.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto.
2) Il IG. continuerà ad abitare nella casa coniugale, allo stato di proprietà di Parte_1 entrambi i coniugi, sita in SA (Li) Via di Pontesantoro n. 31 E;
mentre la IG.ra trasferirà altrove la propria residenza, in un alloggio condotto in Controparte_1 locazione.
3) Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, secondo il regime DEl'affido “paritario”, continuando a mantenere la residenza anagrafica presso il padre in SA (Li) Via di Pontesantoro n. 31 E.
4) La potestà genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori, i quali avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione DEle figlie, concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per le medesime. Le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute saranno prese di comune accordo fra i genitori, tenendo conto DEle capacità, DEle attitudini e DEle aspirazioni DE minore. L'esercizio DEla potestà genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre e la madre terranno con sé le figlie paritariamente, trascorrendo e Per_2 Per_1 tre giorni a settimana con il padre e tre giorni a settimana con la madre ed alternando i week end tra i genitori, secondo il seguente schema: una settimana il padre terrà le figlie dal lunedì mattina - ovvero dal lunedì all'uscita da scuola - sino al mercoledì pomeriggio, trascorrendo con la madre i giorni dal mercoledì sera fino al sabato mattina. In quella settimana e trascorreranno il week end, da intendersi dal sabato mattina sino Per_2 Per_1 al lunedì mattina, con il padre. La settimana successiva, le minori trascorreranno con la madre le giornate dal lunedì mattina – ovvero dal lunedì all'uscita di scuola – fino al mercoledì pomeriggio ed il week end, mentre il padre terrà le figlie dal mercoledì sera fino al sabato mattina. E così via, alternando in questo modo le settimane tra i genitori, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra i genitori, tenuto conto DEle esigenze lavorative dei medesimi, nonché DEle esigenze DEle minori. Durante la permanenza DEle minori con un genitore, l'altro manterrà contatti telefonici con le figlie, ovvero, previo accordo con l'altra parte, potrà recarsi a far visita alle minori. Nell'ipotesi di malattia DEle figlie minori, il genitore con cui si trovano le bambine in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da operare.
6) I genitori, sempre alternativamente, ogni anno trascorreranno con le figlie le festività natalizie, secondo il seguente calendario: un anno e trascorreranno le Per_2 Per_1 giornate dal 24 al 28 dicembre con un genitore, dal 29 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore e dal 3 al 7 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso il Natale. Anche le festività pasquali saranno alternate tra i genitori, i quali terranno con sé le figlie tre giorni continuativi, comprensivi, alternativamente anno per anno, DE giorno di Pasqua o DE giorno di Pasquetta. Il tutto sempre valutando le esigenze e la volontà DEle minori, ed alternandosi indicativamente ciascun anno tra i genitori tutte le altre varie festività. Durante il periodo invernale e durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie un periodo di dieci giorni continuativi, previo tempestivo accordo fra i genitori. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. Nei periodi di vacanza DEle minori, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico anche sui singoli orari, a visitare il figlio nel luogo in cui si trova con l'altro genitore, due giorni a settimana. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico DE luogo ove si recheranno eventualmente con le figlie minori nel fine settimana e nei periodi di vacanza.
7) , in ogni caso, ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privilegiare il CP_2 mantenimento di un costante e significativo rapporto DEle figlie con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti, nei periodi di permanenza presso i genitori, questi s'impegnano a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport DEle figlie.
8) Ciascuno dei genitori, stante il regime paritario dei giorni in cui ognuno terrà con sé le figlie, provvederà direttamente al mantenimento ordinario DEle minori nei periodi di rispettiva pertinenza, ivi intendendo far riferimento alla spesa alimentare e alle spese relative alle rispettive abitazioni (es. utenze domestiche), convenendo che qualsivoglia ulteriore spesa che secondo le linee guida DE rientrerebbe nel mantenimento ordinario, dovrà essere condivisa tra i genitori al 50%.
9) Entrambi i genitori parteciperanno nella misura DE 50% alle spese di carattere straordinario, secondo le linee guida DE CNF, sia mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche e inerenti l'istruzione a titolo esemplificativo rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, oltre a quelle inerenti la vita sportiva e ricreativa DEle figlie (comprese le spese per iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature). Spese che dovranno essere sempre preventivamente comunicate e concordate tra i genitori stessi, restando inteso che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico-sanitarie urgenti. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, nonché per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso DEle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché per quelle di natura sportiva e ricreativa. - A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets DE SSN. - Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue, spese per il trasporto urbano ed extraurbano (bus, treno ecc..).
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo, assicurazione e carburante, spese per il conseguimento di patenti di tipo A e B nonché di patentino per ciclomotore. Ai fini DEla formazione DE consenso, il genitore che intende affrontare una spesa extra per le figlie, dovrà comunicarlo all'altro genitore, anche tramite mail, e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 10 giorni, valendo il silenzio quale assenso. Il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura straordinaria, nell'interesse DEle figlie, avrà diritto al rimborso DE 50% DEla spesa da parte DEl'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di rimborso documentata e, comunque, in ogni caso, non entro la fine DE mese di riferimento. Le parti applicheranno la medesima regola anche con riferimento alle spese aventi carattere ordinario che dovranno essere condivise fra le stesse.
10) Le parti sono concordi nel dividere nella misura DE 50% gli assegni familiari/assegno unico.
11) I coniugi dichiarano, ciascuno per sé, di essere indipendenti economicamente e di aver regolato fuori dal presente atto ogni ulteriore rapporto patrimoniale, ad eccezione DEle sorti DEla casa coniugale, relativamente alla quale le parti concordano la IG.ra si CP_1 impegna a cedere al IG. la propria quota DE 50% di proprietà DEl'abitazione Pt_1 coniugale, mentre il IG. si accollerà integralmente il mutuo residuo, ad oggi intestato Pt_1
a entrambi i coniugi, così liberando la IG.ra dall'obbligazione DE mutuo CP_1 ipotecario. L'immobile cui si fa riferimento è sito in SA (Li), Via di Pontesantoro n. 31 E, identificato al NCEU DE Comune di SA (Li) al foglio 81, part. 411, sub 5, cat. A/2 per quanto riguarda l'appartamento e foglio 81, part. 411, sub 14 e 15, cat. C/6 per quel che riguarda i due posti auto.
12) I coniugi prestano mutuo e reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio DE passaporto per le minori, nonché carta di identità valida per l'espatrio e/o documento equipollente.
13) Le condizioni stabilite ai punti che precedono avranno efficacia a far data dal provvedimento di omologa di separazione, fermo restando che le parti concordano che la IG.ra potrà trasferire altrove la propria residenza non appena reperirà altro CP_1 alloggio idoneo. Analogamente le parti concordano di potersi attivare immediatamente per il trasferimento DEla quota di proprietà DEla IG.ra in favore DE IG. CP_1 Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4200/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Pia Falanga;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con gli Avv.ti Rossana Lavecchia Controparte_1 C.F._2
e Giovanna De Pasquale;
Con intervento DE PM sede
All'udienza di precisazione DEle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi DEl'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa DEla separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in RR DE GR (NA) il 26/06/2009 e che dalla loro unione sono nate due figlie, in data 27/08/2010 ed in Persona_1 Per_2 data 28/01/2012. Con provvedimento in data 05/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione DEle parti dinanzi a sé l'udienza DE 16.01.2025, disponendo la sostituzione DEl'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza DEle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza DEle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti DEla intollerabilità DEla prosecuzione DEla vita in comune e DEla dissoluzione DEla comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali DEl'ultimo triennio e degli oneri a carico DEle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di RR DE GR (NA) di procedere alla
[...] annotazione DEla sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in RR DE GR (NA) il 26/06/2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 192 P. 2 Serie A anno 2009.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto.
2) Il IG. continuerà ad abitare nella casa coniugale, allo stato di proprietà di Parte_1 entrambi i coniugi, sita in SA (Li) Via di Pontesantoro n. 31 E;
mentre la IG.ra trasferirà altrove la propria residenza, in un alloggio condotto in Controparte_1 locazione.
3) Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, secondo il regime DEl'affido “paritario”, continuando a mantenere la residenza anagrafica presso il padre in SA (Li) Via di Pontesantoro n. 31 E.
4) La potestà genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori, i quali avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione DEle figlie, concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per le medesime. Le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute saranno prese di comune accordo fra i genitori, tenendo conto DEle capacità, DEle attitudini e DEle aspirazioni DE minore. L'esercizio DEla potestà genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre e la madre terranno con sé le figlie paritariamente, trascorrendo e Per_2 Per_1 tre giorni a settimana con il padre e tre giorni a settimana con la madre ed alternando i week end tra i genitori, secondo il seguente schema: una settimana il padre terrà le figlie dal lunedì mattina - ovvero dal lunedì all'uscita da scuola - sino al mercoledì pomeriggio, trascorrendo con la madre i giorni dal mercoledì sera fino al sabato mattina. In quella settimana e trascorreranno il week end, da intendersi dal sabato mattina sino Per_2 Per_1 al lunedì mattina, con il padre. La settimana successiva, le minori trascorreranno con la madre le giornate dal lunedì mattina – ovvero dal lunedì all'uscita di scuola – fino al mercoledì pomeriggio ed il week end, mentre il padre terrà le figlie dal mercoledì sera fino al sabato mattina. E così via, alternando in questo modo le settimane tra i genitori, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra i genitori, tenuto conto DEle esigenze lavorative dei medesimi, nonché DEle esigenze DEle minori. Durante la permanenza DEle minori con un genitore, l'altro manterrà contatti telefonici con le figlie, ovvero, previo accordo con l'altra parte, potrà recarsi a far visita alle minori. Nell'ipotesi di malattia DEle figlie minori, il genitore con cui si trovano le bambine in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da operare.
6) I genitori, sempre alternativamente, ogni anno trascorreranno con le figlie le festività natalizie, secondo il seguente calendario: un anno e trascorreranno le Per_2 Per_1 giornate dal 24 al 28 dicembre con un genitore, dal 29 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore e dal 3 al 7 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso il Natale. Anche le festività pasquali saranno alternate tra i genitori, i quali terranno con sé le figlie tre giorni continuativi, comprensivi, alternativamente anno per anno, DE giorno di Pasqua o DE giorno di Pasquetta. Il tutto sempre valutando le esigenze e la volontà DEle minori, ed alternandosi indicativamente ciascun anno tra i genitori tutte le altre varie festività. Durante il periodo invernale e durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie un periodo di dieci giorni continuativi, previo tempestivo accordo fra i genitori. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. Nei periodi di vacanza DEle minori, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico anche sui singoli orari, a visitare il figlio nel luogo in cui si trova con l'altro genitore, due giorni a settimana. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico DE luogo ove si recheranno eventualmente con le figlie minori nel fine settimana e nei periodi di vacanza.
7) , in ogni caso, ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privilegiare il CP_2 mantenimento di un costante e significativo rapporto DEle figlie con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti, nei periodi di permanenza presso i genitori, questi s'impegnano a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport DEle figlie.
8) Ciascuno dei genitori, stante il regime paritario dei giorni in cui ognuno terrà con sé le figlie, provvederà direttamente al mantenimento ordinario DEle minori nei periodi di rispettiva pertinenza, ivi intendendo far riferimento alla spesa alimentare e alle spese relative alle rispettive abitazioni (es. utenze domestiche), convenendo che qualsivoglia ulteriore spesa che secondo le linee guida DE rientrerebbe nel mantenimento ordinario, dovrà essere condivisa tra i genitori al 50%.
9) Entrambi i genitori parteciperanno nella misura DE 50% alle spese di carattere straordinario, secondo le linee guida DE CNF, sia mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche e inerenti l'istruzione a titolo esemplificativo rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, oltre a quelle inerenti la vita sportiva e ricreativa DEle figlie (comprese le spese per iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature). Spese che dovranno essere sempre preventivamente comunicate e concordate tra i genitori stessi, restando inteso che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico-sanitarie urgenti. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, nonché per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso DEle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché per quelle di natura sportiva e ricreativa. - A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets DE SSN. - Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue, spese per il trasporto urbano ed extraurbano (bus, treno ecc..).
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo, assicurazione e carburante, spese per il conseguimento di patenti di tipo A e B nonché di patentino per ciclomotore. Ai fini DEla formazione DE consenso, il genitore che intende affrontare una spesa extra per le figlie, dovrà comunicarlo all'altro genitore, anche tramite mail, e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 10 giorni, valendo il silenzio quale assenso. Il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura straordinaria, nell'interesse DEle figlie, avrà diritto al rimborso DE 50% DEla spesa da parte DEl'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di rimborso documentata e, comunque, in ogni caso, non entro la fine DE mese di riferimento. Le parti applicheranno la medesima regola anche con riferimento alle spese aventi carattere ordinario che dovranno essere condivise fra le stesse.
10) Le parti sono concordi nel dividere nella misura DE 50% gli assegni familiari/assegno unico.
11) I coniugi dichiarano, ciascuno per sé, di essere indipendenti economicamente e di aver regolato fuori dal presente atto ogni ulteriore rapporto patrimoniale, ad eccezione DEle sorti DEla casa coniugale, relativamente alla quale le parti concordano la IG.ra si CP_1 impegna a cedere al IG. la propria quota DE 50% di proprietà DEl'abitazione Pt_1 coniugale, mentre il IG. si accollerà integralmente il mutuo residuo, ad oggi intestato Pt_1
a entrambi i coniugi, così liberando la IG.ra dall'obbligazione DE mutuo CP_1 ipotecario. L'immobile cui si fa riferimento è sito in SA (Li), Via di Pontesantoro n. 31 E, identificato al NCEU DE Comune di SA (Li) al foglio 81, part. 411, sub 5, cat. A/2 per quanto riguarda l'appartamento e foglio 81, part. 411, sub 14 e 15, cat. C/6 per quel che riguarda i due posti auto.
12) I coniugi prestano mutuo e reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio DE passaporto per le minori, nonché carta di identità valida per l'espatrio e/o documento equipollente.
13) Le condizioni stabilite ai punti che precedono avranno efficacia a far data dal provvedimento di omologa di separazione, fermo restando che le parti concordano che la IG.ra potrà trasferire altrove la propria residenza non appena reperirà altro CP_1 alloggio idoneo. Analogamente le parti concordano di potersi attivare immediatamente per il trasferimento DEla quota di proprietà DEla IG.ra in favore DE IG. CP_1 Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai