Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere, il ripristino nei confronti dell'imputato, a seguito di sopravvenuta condanna, deve fondarsi sull'entità della pena detentiva inflitta oltre che sulla natura e sulla gravità del reato in funzione del giudizio di probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza, ove questa divenga irrevocabile. (Fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in appello alla pena di sette anni di reclusione per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso che in passato aveva favorito la latitanza degli associati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2013, n. 9277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9277 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/01/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 162
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 41127/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AN N. IL 08/06/1965;
avverso l'ordinanza n. 305/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 14/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Giuseppina Cesaroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Calabrese Francesco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1) La Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito della sentenza di condanna alla pena di anni 7 di reclusione emessa in sede di merito a carico di:
TA AN.
- perché ritenuto colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ex art. 416 bis c.p.;
- in accoglimento della richiesta del PG e con provvedimento del 27.03.2012, ripristinava la misura della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3;
1.2) Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 14.07.2012, respingeva l'appello avverso tale misura, che confermava;
2.0) Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l'indagato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e e). - Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1) violazione dell'art. 275 c.p.p., commi 1 bis e 3 per avere ritenuto il pericolo di fuga sulla scorta dell'entità della pena irrogata senza, illogicamente, procedere ad un esame prognostico concreto di persistenza dell'esigenza cautelare, per la quale non poteva invocarsi la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 di cui all'originario provvedimento, dovendosi procedere alla nuova verifica del pericolo di fuga;
- al riguardo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per avere fatto riferimento all'ambiente in cui l'imputato è inserito e sottolinea che, al contrario, tale pericolo deve essere valutato in concreto in relazione ad elementi emersi nel processo e in relazione a fatti e comportamenti specifici addebitali all'imputato, a prescindere dagli elementi attinenti il contesto nel quale sia inserito;
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0) I motivi di ricorso sono infondati.
3.1) Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato, osservando che la sentenza di condanna sopravveniente rispetto ad un stato cautelare ormai definitivamente perento - come nel caso di specie - costituisce di per sè un "novum" postulante un rinnovato apprezzamento delle esigenze cautelari (vedi conforme: Cassazione penale, sez. 1, 15/12/2005, n. 5469). 3.2) Al riguardo va ricordato il principio, condiviso da questo Collegio, per il quale ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, ma deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), non essendo necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga oppure anche ad un solo un tentativo iniziale di fuga. (Cassazione penale, sez. 5, 07/06/2010, n. 25926). 3.3) Nella specie, il Tribunale ha motivato congruamente attenendosi a tali principi, osservando che le esigenze cautelari scaturivano dal pericolo di fuga, ritenuto attuale in relazione all'entità della pena irrogata, valutata non in quanto tale ma in quanto indicatrice della spinta a sottrarsi alla pena (conf. Cass Pen Sez 6, del 05.11.2003 n. 47795) nonché indicatrice della facilità con la quale l'imputato potrebbe avvalersi di appoggi per un eventuale espatrio, ricavati dall'accertata partecipazione ad una associazione di stampo mafioso che in passato aveva garantito un'ampia rete di protezione a soggetti latitanti (conf. Cass. Pen Sez 6 del 28.06.1993 n. 2034). 3.4) Il ricorrente propone al riguardo le censure sopra ricordate ma il motivo non coglie nel segno perché trascura la congruità, in punto di fatto, della motivazione sopra richiamata nonché, in punto di diritto, la sua conformità ai principi espressi in sede di legittimità, laddove si è affermato che ai fini del ripristino, dopo condanna, della custodia cautelare in carcere, l'entità della pena detentiva inflitta, ancorché non costituisca l'unico parametro di riferimento, conserva però la caratteristica di elemento di imprescindibile valenza, che si colloca nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve tenere conto anche della natura e della gravità del reato in funzione del giudizio di probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza quando essa divenga irrevocabile. (Cassazione penale, sez. 1, 18/12/2009, n. 5468). - Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la condanna a sette anni di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso giustificava l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, anche avuto riguardo alla circostanza che in passato quel consorzio malavitoso aveva favorito la latitanza degli associati, (conf. Sez. I 1, 31 maggio 2005, n. 22188, Giuliano, ivi, n. 232163). Invero, secondo un consolidato indirizzo, l'entità della condanna ed il titolo del reato per cui questa era intervenuta sono elementi sufficienti a giustificare il ripristino della custodia cautelare cessata a seguito dello spirare dei termini di durata della custodia di fase: (v. Sez. 1, 12 novembre 2009, n. 49342, Nicola, in C.E.D. Cass., n. 245640), atteso che la condanna a pena di rilevante entità inflitta anche per il delitto di associazione mafiosa depone nel senso della prognosi di sottrazione dell'imputato all'esecuzione della condanna, stante la capacità del sodalizio criminoso di aiutare gli associati latitanti, e giustifica il ripristino nei suoi confronti della custodia in carcere;
(Cass. Pen. Sez. 2, 9 maggio 2006, n. 19464, Di Graziano, ivi, n. 234205). 3.5) Le censure proposte trascurano, inoltre di considerare che la motivazione impugnata ha corroborato in maniera significativa il giudizio sulle esigenze cautelari anche in ordine all'ulteriore elemento del pericolo di reiterazione dei reati per i quali UR NI era stato condannato, attesa l'accertata partecipazione all'associazione mafiosa, a tanto non ostando l'avvenuta confisca della ditta di cui il predetto era titolare, potendo l'attività di partecipazione al sodalizio criminale atteggiarsi in modalità diverse rispetto al passato.
Si tratta di una motivazione del tutto congrua atteso che in tema di custodia cautelare in carcere, disposta in ordine a soggetto condannato per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, la cessazione delle esigenze cautelari deve essere desunta o dal fatto dell'avvenuto scioglimento del gruppo associativo criminale o dal fatto dell'avvenuto recesso dal gruppo del soggetto sottoposto ad indagine, non essendo conforme a canoni logici la deduzione del loro venir meno, sotto il profilo dell'eliminazione del pericolo di reiterazione criminosa, dall'avvenuta confisca di aziende.
Sul punto si è affermato che l'avvenuto sequestro e successiva confisca non scongiura il rischio dell'allestimento, ad opera del sodalizio ancora esistente, di ulteriori analoghe aziende e, comunque, della commissione di future attività illecite, comprese nei fini associativi, da parte degli affiliati rimessi in libertà. (Cassazione penale, sez. 2, 20/10/2005, n. 45525). Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013