Sentenza 28 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12600 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 6 00 /03 REPUBBLICA ITALIA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto trosports SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: * - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 462/00 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 2306/00 Cron.26482 Dott, Bruno DURANTE Rel. Consigliere Rep. 3337 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 14/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TF AN DI IE & SA AN SNC, corrente in Milano, in persona del socio amministratore dig.ra AB NI, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO FOCHETTI 28, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PIETROSANTI, che la difende unitamente all'avvocato GIACOMO ZERILLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CIBA GEIGY SPA, RENDINA MICHELE;
intimati 2003 °e sul 2° ricorso n 02306/00 proposto da: 671 -1- NOVARTIS ITALIA SPA, ( prima IB GY SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 23, elettivamente presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la difende unitamente all'avvocato CORRADO CAMISASCA, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
TF AN DI IE & SA MANICO, RENDINA MICHELE;
- intimati avverso la sentenza n. 655/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 20/1/1999, depositata il 23/03/99; RG.801/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato VILLA PIERGIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 11- Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'estinzione del giudizio del ricorso principale, assorbito quello incidentale. -2- FATTO E DIRITTO La IB GY s.p.a. convenne innanzi al tribunale di Milano la T.F. NI s.n.c. e, assumendo che la merce (kg 2300 di prodotto supracido 20 E), che le aveva affidato per il trasporto, era stata rubata, ne chiese la condanna al risarcimento del danno in lire 322.000.000 oltre accessori. La società convenuta eccepì il limite della responsabilità vettoriale derivante dall'art. 1 L. 450/1985 (lire 250 per Kg di merce rubata) e chiamò in causa il subvettore, EN HE, il quale contestò la chiamata e solo subordinatamente fece valere il limite sopra menzionato. I l tribunale ritenne l'operatività del limite e condannò la società convenuta ed il EN al pagamento Вдиний solidale di lire 6.382.500 oltre accessori. Su gravame della IB GY la corte di appello di Milano, con sentenza resa il 20.1.1999, elevò il risarcimento a lire 276.000.000 sulla considerazione che il furto era addebitabile a colpa grave e non operava il limite della responsabilità vettoriale previsto dall'art. 1, comma 1, L. 450/1985 per essere stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale norma. La T.F. NI ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi;
la AR LI s.p.a. (già IB GY) ha resistito con 1 controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. e, La T.F. NI ha rinunciato al ricorso principale e la rinuncia, sottoscritta dal legale e notificata alle controparti, produce estinzione del relativo processo. Alla rinuncia al ricorso principale non si è accompagnata quella al ricorso incidentale condizionato ed in questa situazione occorre provvedere con sentenza al fine di prendere atto che tale ricorso non può considerarsi produttivo di effetti processuali per la sua esplicita natura condizionata, la quale ne comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 5.2.1977, n. 526). Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
dichiara estinto il processo relativo al ricorso principale per rinuncia;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 14.3.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Вчино ouvant DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 28 AGO 2003 Innocenzo Battista 2 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista