Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2012, n. 14023
CASS
Sentenza 15 marzo 2012

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L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparata ad una conferma della sentenza di condanna, inidonea a provocare la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare prevista dall'art. 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Se l’appello è prolisso, può essere dichiarato inammissibile? (Cass. Pen. n. 28468/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 settembre 2025

    Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. La giurisprudenza di legittimità, anteriormente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato - sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2012, n. 14023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14023
Data del deposito : 15 marzo 2012

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