Sentenza 15 marzo 2012
Massime • 1
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparata ad una conferma della sentenza di condanna, inidonea a provocare la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare prevista dall'art. 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Se l’appello è prolisso, può essere dichiarato inammissibile? (Cass. Pen. n. 28468/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 settembre 2025
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. La giurisprudenza di legittimità, anteriormente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato - sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2012, n. 14023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14023 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/03/2012
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 671
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 43363/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB ON, nato a [...] il [...], e da SE CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 6.10.2011 che ha rigettato l'appello proposto;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania 13.04.2011 che aveva rigettato la domanda diretta a ottenere declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6.10.2011 il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello proposto da RB ON e da SE CO avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania 13.04.2011 che aveva rigettato limitatamente al resto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale era intervenuta sentenza di condanna in primo grado la loro domanda diretta a ottenere declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Rilevava il tribunale che correttamente la corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per espressa rinuncia e che non erano scaduti i termini di fase essendo la pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione equiparabile alla sentenza di condanna in grado d'appello alla stregua del principio enunciato da questa Corte nelle sentenze n. 36590/2003 e n. 2158/1993.
2. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) perché dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado erano decorsi i previsti termini di custodia cautelare di fase senza che fosse stata pronunziata sentenza di condanna in grado di appello. Tale non poteva essere qualificata la pronuncia d'inammissibilità dell'appello "limitatamente alle questioni di merito" ne' l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte di cassazione dovendosi pure considerare che il PM aveva, per primo, irritualmente appellato la sentenza di primo grado in ordine all'entità della pena. RITENUTO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Sulla questione questa Corte si è pronunciata con le decisioni richiamate nell'ordinanza impugnata e il Collegio non ha alcuna ragione per discostarsene condividendo in pieno l'iter motivazionale che sinteticamente si riporta.
Al rilievo degli imputati secondo cui la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello non possa essere equiparata alla sentenza di condanna e quindi non può ritenersi realizzata la condizione indicata nella norma indicata (che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello) è stato obiettato che l'assunto contrasta con la lettera e la ratto della norma perché la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello comporta non solo la conferma della condanna (e quindi in questo senso non può non essere a quella pronunzia equiparata) ma addirittura preclude al giudice, di merito o di legittimità, di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione.
Si tratta quindi di una pronunzia con un valore preclusivo maggiore rispetto a quello che può essere attribuito alla sentenza che confermi la condanna nel merito perché l'eventuale impugnazione viene limitata alla contestazione delle ragioni che hanno fondato la dichiarazione d'inammissibilita dell'appello.
Per il rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012