Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
RE0.04.06/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo emesso per il pagamento somme Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di danaro R.G.N. 13494/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.883 Consigliere Rep. 130 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud. 11/07/01 Dott. Bruno Consigliere DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Mario ConsigliereFINOCCHIARO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. Selb 16 GEN. 2002- SENTENZA per diritt sul ricorso proposto da: IL LL MA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato UGO OIETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CRISTIANA SITTA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CA EN, GN SS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo €1,55 L.3000 CANCELLERIA studio dell'avvocato SILVIO SUSTER, che li difende anche 2001 1 1517 DH676481 disgiuntamente all'avvocato GIORGIO RAMBALDI, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 306/98 del Tribunale di FERRARA, emessa il 18/03/98 e depositata il 18/05/98 (R. G. 1771/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Ugo OIETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ha concluso per il Generale Dott. Domenico IANNELLI, che rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il pretore di Ferrara, con decreto del 2 giugno 1995, ha ingiunto a EN CA ed a MA Za- gni di pagare a LU AR la somma di oltre 19 mi- lioni. L'ingiunzione si fondava su scrittura privata con la quale lo CA e lo AG avevano acquistato dal Mar- zola attrezzature e mobili da utilizzare per la costitu- zione di un circolo ricreativo in locali già predisposti e per il prezzo di lire 50 milioni. 2 2. EN CA e MA AG, con atto di citazione del 13 luglio 1995, hanno proposto opposizione all'ingiunzione ed hanno dedotto di nulla dovere ed hanno proposto domanda riconvenzionale per la restituzione del- l'anticipo versato. Gli opponenti hanno dedotto che il contratto di acqui- era annullabile, in quanto il AR aveva loro ta- sto ciuto la circostanza che i locali del Circolo, da lui pre- cedentemente gestito, dovevano essere riconsegnati libeli. LU AR si è costituito in giudizio ed ha ec- cepito di non avere assunto alcuna obbligazione in ordine alla durata dell'occupazione dei locali e che l'attività del Circolo era cessata per ragioni economiche e che gli opponenti non avevano subito danno.
3. L'opposizione è stata accolta dal pretore che, con sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo. La decisione è stata impugnata dal AR, il quale ha sostenuto che il pretore aveva errato nell'affermare che lo scopo del contratto, anziché la vendita dei soli arredi, era anche quello di consentire allo CA ed allo AG di subentrare nella gestione di un circolo ri- creativo. Gli appellati hanno proposto appello incidentale volto 3 a conseguire l'integrale pagamento delle spese del giudi- zio di primo grado. Il tribunale di Ferrara, con sentenza del 18 maggio 1998, ha rigettato entrambe le impugnazioni. Il tribunale dall'istruttoria della causa ha ricavato: a) che con il contratto era stato convenuto che EN CA e MA AG subentrassero nella gestio- ne del circolo ricreativo prima gestito dal AR, b) che il AR aveva taciuto la circostanza della cessa- zione dell'attività del circolo, con ciò incorrendo nel dolo omissivo che dava luogo all'annullamento del contrat- to. Il tribunale ha anche rilevato che il AR aveva sostenuto per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello di non essere il presidente del circolo al qua- le gli appellati intendevano subentrare.
4. Per la cassazione di questa sentenza LU Marzo- la ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso mo- tivo, depositando anche memoria. EN SC ed a MA AG resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione propone una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti diversa da quella 4 adottata dal giudice di appello, al quale si addebita l'errore di una non corretta interpretazione del contrat- to. Il ricorso è rigettato con la motivazione che segue.
2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che l'interpretazione dei contratti è riser- vata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiaccio- no, in sede di legittimità, al rispetto delle regole di ermeneutica ed al controllo della sussistenza di una moti- vazione coerente e logica. Con riferimento al primo aspetto, le censure basate sulla violazione dei criteri ermeneutici legali (ricavabi- li dagli artt. da 1362 a 1371 del codice civile) non pos- sono risolversi in un astratto e generico richiamo degli articoli di legge che si assumono violati, ma la parte, per assolvere all'onere di specificazione dei motivi del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., deve indicare precise ragioni della denunciata violazione specificando, oltre al contenuto dei singoli canoni che si assumono violati, il modo, i punti ed il profilo in cui il ragionamento del giudice abbia deviato dalle regole legali: Cass. 11 agosto 1999, n. 8590 e 20 agosto 1997, n. 7738. 5 Con riferimento al vizio di motivazione, la critica deve investire l'obbiettiva insufficienza o la contraddi- zione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, perché il sindacato di legittimità può riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ov- vero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentata e non certo la scelta del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento del come si è for- mata la volontà delle parti: Cass. 28 aprile 1999, n. 4241; 27 luglio 1999, n. 8068; 11 agosto 1998, n. 8590 e 23 febbraio 1998, n. 1940, con riferimento particolare al- la ricostruzione della realtà storica. Ne discende che non è idonea ad integrare valido moti- vo di ricorso per cassazione una critica del risultato in- terpretativo raggiunto dal giudice del merito che si ri- solva nella contrapposizione, all'interpretazione da lui enunciata, di una diversa interpretazione, che sarebbe corretta per il solo fatto di essere conforme agli inte- ressi di chi la propone.
3. Le censure svolte nel ricorso oggetto di questo giudizio addebitano alla sentenza impugnata l'errore di non avere rilevato che dalla scrittura privata del 5 ago- sto 1994 non emergeva che le parti avessero convenuto an- 6 che il subingresso nel precedente contratto di gestione del circolo ricreativo. Non v'è chi non vede che tale censura, oltre a non specificare gli errori di diritto nei quali sarebbe incor- 109T/29.11 so il giudice del merito, si risolvono in una ricostruzio- 456T 20,66 ne della comune intenzione delle parti, la cui validità sta solo nel fatto che essa è favorevole alla parte che la TOT. 149,77 propone. Infine, la censura che il tribunale non ha considerato che il AR non fosse presidente del circolo nella ge- stione del quale EN CA e MA AG in- tendevano subentrare travisa la sentenza impugnata, nella quale è stato messo in chiaro che la circostanza era stata dedotta tardivamente.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese possono essere compensate tra le parti.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, 1'11 lu- glio 2001. Il Presidente Luigi Francesco Di Nanni, Est. away Vitton's furz IL LL 0) Gine Gasoll