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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1947 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
ST OR (nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GULLI' DANILA, con domicilio eletto in VIA GENOVA, 5 Catanzaro, presso il difensore avv. GULLI'
DANILA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
GI TT BO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA con domicilio eletto in VIA IV GIUGNO, 41 MAGENTA, presso il difensore avv. BERRA ANNA;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
LAB DI DANIELE CAPATO in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Casorate Sempione
alla via San Rocco n.15;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, FA LE ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio OR AT TA e LAB di PA DA (nel prosieguo, per brevità, AB), il primo in qualità direttore dei lavori e la seconda in qualità di impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione da eseguire presso l'immobile sito in Gallarate, via San OR n. 1, esponendo che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, più precisamente, che si rendeva necessario il rifacimento della pavimentazione e delle pareti in microcemento in bagno, nel corridoio e nella sala da pranzo posta al piano terra e la sostituzione del parquet in tutte le stanze in quanto: il microcemento utilizzato per le pareti e per il pavimento del piano terra presentava una crepa nella pavimentazione e diverse crepe sulle pareti della doccia;
in sala da pranzo erano evidenti i
“chiaro/scuri delle rullate” e si vedeva la piastrellatura sottostante il microcemento;
i lavori eseguiti sul parquet preesistente della sala al piano terra e di 4 stanze al piano primo erano viziati in quanto, non avendo AB posato l'aggrappante e avendo utilizzato una scarsa qualità di vernice, il pavimento si presentava “a macchie”; il pavimento del salotto presentava segni indelebili e in salotto, in una camera da letto e in sala giochi diverse tavole del parquet non erano state correttamente fissate.
- 1 - L'attrice ha dedotto, inoltre, che non erano serviti ad emendare i vizi neppure i successivi interventi posti in essere da AB.
FA LE ha quindi concluso chiedendo: la risoluzione del contratto di appalto stipulato con LAB di
PA DA e del contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con il direttore dei lavori OR
TA per grave inadempimento a loro imputabile e, per l'effetto, la loro condanna solidale alla restituzione di €14.368,18 oltre accessori, di cui €13.368,18 oltre Iva corrisposti a titolo di compenso a LAB di PA
DA ed €1.000 oltre accessori corrisposti a OR TA a titolo di compenso.
Ha chiesto, infine, la condanna dei convenuti alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di
€17.784,58, pari alla somma necessaria per il rifacimento dei lavori a regola d'arte.
Si è costituito in giudizio OR AT TA chiedendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.
Nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto atteso che il suo incarico era stato espletato con diligenza e professionalità, il parquet e la pavimentazione in microcemento non presentavano alcun vizio e, in ogni caso, i vizi dedotti dall'attrice attenevano ad attività esecutiva e di dettaglio tecnico di competenza esclusiva dell'appaltatrice.
In via subordinata il TA ha domandato una limitazione della sua quota di responsabilità.
In sede di verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia di LAB di PA DA e, in relazione all'istanza depositata in data 18.7.2024 con cui parte attrice ha dichiarato di rinunciare all'azione e di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di LAB di PA DA con richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite, è stato precisato che si sarebbe provveduto in sede decisoria.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Sulla rinuncia agli atti e all'azione esperita nei confronti di LAB
In via preliminare va osservato che parte attrice con istanza in data 18.7.2024 ha dichiarato di rinunciare all'azione e di rinunciare agli atti chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Poiché la rinunzia all'azione e la rinunzia agli atti sono istituti differenti occorre qualificare la volontà di parte attrice.
Nel caso di specie la dichiarazione della parte attrice deve essere qualificata come rinunzia alla domanda in quanto, come dichiarato nelle note scritte in data 7.03.2025, è intervenuto accordo transattivo tra l'attrice e AB nel corso del giudizio, con rinuncia di parte attrice alla relativa domanda e accettazione della controparte.
Dunque la circostanza che, nonostante l'intestazione della memoria reciti "istanza di rinuncia agli atti e all'azione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con contestuale richiesta di estinzione del giudizio", il procuratore di parte attrice abbia rappresentato l'intervenuta definizione della lite in via extragiudiziale e abbia nel corpo dell'istanza espressamente richiesto la compensazione integrale delle spese del giudizio induce ragionevolmente a dubitare che nel caso di specie sia stata invocata l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art.306 c.p.c., che contempla l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
- 2 - A ben vedere, la volontà delle parti non è quella di ottenere un mero provvedimento di estinzione del giudizio, che rileverebbe esclusivamente sotto il profilo processuale, quanto invece di conseguire una pronuncia che in forza dell'intervenuto accordo transattivo perfezionato tra le parti ponga definitivamente termine al contenzioso e valga ad esplicare efficacia sul piano sostanziale dei rapporti tra le parti, precludendo in futuro una nuova azione giudiziaria vertente sui medesimi fatti ed atti giuridici posti a fondamento delle contrapposte pretese formulate nel presente giudizio.
È evidente, dunque, che l'istituto della "estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio", disciplinato dall'art.306 c.p.c., mal si attagli al caso di specie, avendo le parti con l'atto di transazione voluto definitivamente risolvere ogni ragione di contrasto tra loro in merito alla vicenda dedotta in giudizio.
Su tale questione, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo, invece, alla efficacia della suddetta transazione nei confronti del direttore dei lavori convenuto, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel caso di transazione stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'art. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.
A tale stregua, ove intervenga una transazione sul danno tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, il condebitore rimasto estraneo ad essa può ai sensi dell'art. 1304, 1° co., c.c. dichiarare di volerne profittare, e in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta anche nei suoi confronti (v. Cass., 15/5/2003, n. 7548, ove si è precisato che il creditore non può precludergli tale possibilità, non essendo alla fattispecie applicabile il disposto dell'art. 1411, 2° co., c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione;
Cfr. altresì Cass., 2/8/2000, n. 10115).
Nel consentire (in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti) che pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali il condebitore in solido se ne possa avvalere, l'art. 1304, 1° co., c.c. si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (v. Cass., 30/9/2015, n. 19541; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n.
30174).
Nel caso di specie, come precisato da parte attrice, la transazione ha avuto ad oggetto solo una parte del debito e quindi OR TA non può profittarne e non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
Sulla nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.
Va premesso che l'attrice ha dedotto di agire in giudizio per accertare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con il direttore dei lavori OR AT TA per grave inadempimento a lui imputabile in relazione ai vizi e alle difformità riscontrati presso l'immobile sito in Gallarate, via San OR n. 1.
- 3 - Più precisamente, l'attrice ha dedotto che OR AT TA sarebbe incorso in responsabilità professionale in quanto non avrebbe vigilato sull'esecuzione delle opere realizzate presso la sua abitazione, avrebbe sottaciuto vizi e difetti relativi alla posa del microcemento (scegliendo, peraltro, un materiale inadatto) e non avrebbe adottato gli accorgimenti tecnici necessari per evitare i danni lamentati (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Dunque, non vi è alcuna nullità dell'atto di citazione sotto il profilo della determinatezza dei fatti posti a sostegno della domanda. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, comma 4 c.p.c., l'atto introduttivo deve ritenersi affetto da nullità quando è omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum) ovvero i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Peraltro, sul punto la Cassazione ha precisato che "La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva" (Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
Tale eccezione deve dunque essere rigettata.
Sulla responsabilità di OR AT TA
Parte attrice ha dedotto che il direttore dei lavori arch. TA sarebbe incorso in responsabilità professionale in quanto non avrebbe vigilato sull'esecuzione delle opere realizzate presso la sua abitazione, avrebbe sottaciuto vizi e difetti relativi alla posa del microcemento (scegliendo, peraltro, un materiale inadatto) e non avrebbe adottato gli accorgimenti tecnici necessari per evitare i danni lamentati (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Deve escludersi la responsabilità del direttore dei lavori, arch. OR AT TA, per le ragioni di seguito esposte.
In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza quam in concreto, rientrando quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
- 4 - Il direttore dei lavori pertanto non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 4366/2006; v. anche Cass. n.
7336/2019).
Come affermato inoltre da Cassazione civile sez. II, 20/03/2012, (ud. 23/02/2012, dep. 20/03/2012), n.4454 la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera e sull'impiego dei materiali che compete al direttore dei lavori nominato dal committente non comprende le operazioni più semplici, come il controllo della qualità del conglomerato cementizio adoperato dall'appaltatore (Cass. 29-3-1979 n. 1818)”
Specificando ulteriormente il contenuto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto il direttore dei lavori nei confronti del committente, la giurisprudenza afferma che 'il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera' (Cass. n. 20557/2014; Cass. n. 9572/2024).
È evidente, invero, che non sono addebitabili al direttore dei lavori i vizi provocati dalle attività per le quali non è ragionevole aspettarsi un suo intervento poiché attinenti alle modalità di esecuzione dei lavori o a profili marginali.
Al riguardo, infatti, nella perizia depositata da parte attrice si leggono difetti che lo stesso ctp definisce esecutivi sia con riguardo al microcemento, sia con riguardo al parquet.
Più nel dettaglio, in merito al microcemento il consulente di parte fa riferimento ad un cambio di tonalità del microcemento presente in sala da pranzo, alla rintracciabilità della pavimentazione di fondo a causa della mancata applicazione di un materiale isolante come barriera al vapore per separare la pavimentazione esistente, ad una erronea posa e distribuzione del materiale (al punto 3 della relazione di parte si legge: “È evidente che è mancata la cura nella distribuzione del materiale, forse eseguito frettolosamente, forse senza
l'ausilio di idonea illuminazione, di fatto ha creato sulla superficie imperfezioni antiestetiche che evidenziano veri
e propri difetti esecutivi di spatolate lasciate indietro”).
Il ctp fa riferimento, poi, ad un “altro difetto esecutivo di minor importanza, ma che rafforza l'esecuzione non a regola d'arte e che incide sul risultato finale visivo” (cfr punto n. 4 della relazione), ovvero alla presenza di
“macchie di gocce” in profondità e ad altre tipologie di macchie presenti in prossimità degli angoli tra pavimento e parete, anch'esse definite dal ctp “difetto esecutivo” riconducibile con “molta probabilità” a “impasto mescolato male o diluizione leggermente differente”. È evidente, al riguardo, che non rientrasse tra i compiti di sorveglianza attribuiti al direttore dei lavori controllare come l'appaltatrice mescolasse o diluisse l'impasto del microcemento.
- 5 - Ancora, il ctp rileva difetti esecutivi e di dettaglio sia al punto 5 della relazione (“nell'esecuzione delle spatolate è possibile rilevare che in diversi punti il materiale non è stato tirato e steso bene”... “Sono sempre evidenti difetti di finitura e dettagli poco curati”), sia al punto 6 (“La pavimentazione del bagno presenta già sulla soglia della porta ingresso al locale evidenti difetti di esecuzione, oltre alla pessima stesura del materiale molto ricorrente nell'opera eseguita, è possibile intravedere la rete d'armatura utilizzata, ciò significa che nelle varie “mani” di posa non è stata coperta completamente con sovrapposizione di materiale, oppure semplicemente è stata effettuata una sola mano di materiale…”) e, da ultimo, i difetti del microcemento riscontrati vengono definiti esecutivi al punto 1 delle conclusioni.
Quanto al parquet, il ctp riferisce sia difetti esecutivi, sia difetti estetici e, più nel dettaglio, nelle conclusioni si legge che “i difetti indicati sono maggiormente estetici e non condizionano il deterioramento della pavimentazione”.
Ciò premesso, trattandosi di vizi in parte marginali e in parte esecutivi, gli stessi non sono in alcun modo addebitabili alla condotta del DL o alla sua omessa vigilanza.
In tal senso depone anche l'e-mail inoltrata dall'azienda fornitrice e prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., ove si fa riferimento a “problematiche” verificatesi a causa della stesura, da parte dell'idraulico, di un panno protettivo antiscivolo il quale, a seguito di perdite di acqua avvenute durante le lavorazioni, si sarebbe bagnato e sarebbe ciononostante rimasto a contatto con la decorazione “eseguita da pochi giorni” dando luogo a macchie e ad un'opacità diversa nella vernice. Neppure il compito di controllare l'assenza di panni protettivi lasciati (o dimenticati) a contatto con le decorazioni rientra, infatti, tra i compiti di alta sorveglianza del direttore dei lavori.
In conclusione, non essendo ravvisabile un inadempimento a carico del direttore dei lavori, la domanda di parte attrice volta alla risoluzione del contratto d'opera professionale deve essere respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto OR AT
TA tenendo in considerazione i parametri medi per la fase introduttiva, di studio e quelli minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 a 52.000,00 euro.
Le spese di lite tra FA LE e AB Di PA DA restano integralmente compensate conformemente a quanto dalle stesse pattuito con accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FA LE nei confronti di AB di PA DA e OR AT TA ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra FA LE e AB di PA DA;
2) rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti di OR AT TA;
- 6 - 3) compensa le spese di lite tra FA LE e AB di PA DA;
4) condanna FA LE al pagamento in favore di OR AT TA delle spese processuali che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1947 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
ST OR (nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GULLI' DANILA, con domicilio eletto in VIA GENOVA, 5 Catanzaro, presso il difensore avv. GULLI'
DANILA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
GI TT BO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA con domicilio eletto in VIA IV GIUGNO, 41 MAGENTA, presso il difensore avv. BERRA ANNA;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
LAB DI DANIELE CAPATO in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Casorate Sempione
alla via San Rocco n.15;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, FA LE ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio OR AT TA e LAB di PA DA (nel prosieguo, per brevità, AB), il primo in qualità direttore dei lavori e la seconda in qualità di impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione da eseguire presso l'immobile sito in Gallarate, via San OR n. 1, esponendo che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, più precisamente, che si rendeva necessario il rifacimento della pavimentazione e delle pareti in microcemento in bagno, nel corridoio e nella sala da pranzo posta al piano terra e la sostituzione del parquet in tutte le stanze in quanto: il microcemento utilizzato per le pareti e per il pavimento del piano terra presentava una crepa nella pavimentazione e diverse crepe sulle pareti della doccia;
in sala da pranzo erano evidenti i
“chiaro/scuri delle rullate” e si vedeva la piastrellatura sottostante il microcemento;
i lavori eseguiti sul parquet preesistente della sala al piano terra e di 4 stanze al piano primo erano viziati in quanto, non avendo AB posato l'aggrappante e avendo utilizzato una scarsa qualità di vernice, il pavimento si presentava “a macchie”; il pavimento del salotto presentava segni indelebili e in salotto, in una camera da letto e in sala giochi diverse tavole del parquet non erano state correttamente fissate.
- 1 - L'attrice ha dedotto, inoltre, che non erano serviti ad emendare i vizi neppure i successivi interventi posti in essere da AB.
FA LE ha quindi concluso chiedendo: la risoluzione del contratto di appalto stipulato con LAB di
PA DA e del contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con il direttore dei lavori OR
TA per grave inadempimento a loro imputabile e, per l'effetto, la loro condanna solidale alla restituzione di €14.368,18 oltre accessori, di cui €13.368,18 oltre Iva corrisposti a titolo di compenso a LAB di PA
DA ed €1.000 oltre accessori corrisposti a OR TA a titolo di compenso.
Ha chiesto, infine, la condanna dei convenuti alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di
€17.784,58, pari alla somma necessaria per il rifacimento dei lavori a regola d'arte.
Si è costituito in giudizio OR AT TA chiedendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.
Nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto atteso che il suo incarico era stato espletato con diligenza e professionalità, il parquet e la pavimentazione in microcemento non presentavano alcun vizio e, in ogni caso, i vizi dedotti dall'attrice attenevano ad attività esecutiva e di dettaglio tecnico di competenza esclusiva dell'appaltatrice.
In via subordinata il TA ha domandato una limitazione della sua quota di responsabilità.
In sede di verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia di LAB di PA DA e, in relazione all'istanza depositata in data 18.7.2024 con cui parte attrice ha dichiarato di rinunciare all'azione e di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di LAB di PA DA con richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite, è stato precisato che si sarebbe provveduto in sede decisoria.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Sulla rinuncia agli atti e all'azione esperita nei confronti di LAB
In via preliminare va osservato che parte attrice con istanza in data 18.7.2024 ha dichiarato di rinunciare all'azione e di rinunciare agli atti chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Poiché la rinunzia all'azione e la rinunzia agli atti sono istituti differenti occorre qualificare la volontà di parte attrice.
Nel caso di specie la dichiarazione della parte attrice deve essere qualificata come rinunzia alla domanda in quanto, come dichiarato nelle note scritte in data 7.03.2025, è intervenuto accordo transattivo tra l'attrice e AB nel corso del giudizio, con rinuncia di parte attrice alla relativa domanda e accettazione della controparte.
Dunque la circostanza che, nonostante l'intestazione della memoria reciti "istanza di rinuncia agli atti e all'azione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con contestuale richiesta di estinzione del giudizio", il procuratore di parte attrice abbia rappresentato l'intervenuta definizione della lite in via extragiudiziale e abbia nel corpo dell'istanza espressamente richiesto la compensazione integrale delle spese del giudizio induce ragionevolmente a dubitare che nel caso di specie sia stata invocata l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art.306 c.p.c., che contempla l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
- 2 - A ben vedere, la volontà delle parti non è quella di ottenere un mero provvedimento di estinzione del giudizio, che rileverebbe esclusivamente sotto il profilo processuale, quanto invece di conseguire una pronuncia che in forza dell'intervenuto accordo transattivo perfezionato tra le parti ponga definitivamente termine al contenzioso e valga ad esplicare efficacia sul piano sostanziale dei rapporti tra le parti, precludendo in futuro una nuova azione giudiziaria vertente sui medesimi fatti ed atti giuridici posti a fondamento delle contrapposte pretese formulate nel presente giudizio.
È evidente, dunque, che l'istituto della "estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio", disciplinato dall'art.306 c.p.c., mal si attagli al caso di specie, avendo le parti con l'atto di transazione voluto definitivamente risolvere ogni ragione di contrasto tra loro in merito alla vicenda dedotta in giudizio.
Su tale questione, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo, invece, alla efficacia della suddetta transazione nei confronti del direttore dei lavori convenuto, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel caso di transazione stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'art. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.
A tale stregua, ove intervenga una transazione sul danno tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, il condebitore rimasto estraneo ad essa può ai sensi dell'art. 1304, 1° co., c.c. dichiarare di volerne profittare, e in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta anche nei suoi confronti (v. Cass., 15/5/2003, n. 7548, ove si è precisato che il creditore non può precludergli tale possibilità, non essendo alla fattispecie applicabile il disposto dell'art. 1411, 2° co., c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione;
Cfr. altresì Cass., 2/8/2000, n. 10115).
Nel consentire (in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti) che pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali il condebitore in solido se ne possa avvalere, l'art. 1304, 1° co., c.c. si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (v. Cass., 30/9/2015, n. 19541; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n.
30174).
Nel caso di specie, come precisato da parte attrice, la transazione ha avuto ad oggetto solo una parte del debito e quindi OR TA non può profittarne e non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
Sulla nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.
Va premesso che l'attrice ha dedotto di agire in giudizio per accertare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con il direttore dei lavori OR AT TA per grave inadempimento a lui imputabile in relazione ai vizi e alle difformità riscontrati presso l'immobile sito in Gallarate, via San OR n. 1.
- 3 - Più precisamente, l'attrice ha dedotto che OR AT TA sarebbe incorso in responsabilità professionale in quanto non avrebbe vigilato sull'esecuzione delle opere realizzate presso la sua abitazione, avrebbe sottaciuto vizi e difetti relativi alla posa del microcemento (scegliendo, peraltro, un materiale inadatto) e non avrebbe adottato gli accorgimenti tecnici necessari per evitare i danni lamentati (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Dunque, non vi è alcuna nullità dell'atto di citazione sotto il profilo della determinatezza dei fatti posti a sostegno della domanda. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, comma 4 c.p.c., l'atto introduttivo deve ritenersi affetto da nullità quando è omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum) ovvero i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Peraltro, sul punto la Cassazione ha precisato che "La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva" (Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
Tale eccezione deve dunque essere rigettata.
Sulla responsabilità di OR AT TA
Parte attrice ha dedotto che il direttore dei lavori arch. TA sarebbe incorso in responsabilità professionale in quanto non avrebbe vigilato sull'esecuzione delle opere realizzate presso la sua abitazione, avrebbe sottaciuto vizi e difetti relativi alla posa del microcemento (scegliendo, peraltro, un materiale inadatto) e non avrebbe adottato gli accorgimenti tecnici necessari per evitare i danni lamentati (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Deve escludersi la responsabilità del direttore dei lavori, arch. OR AT TA, per le ragioni di seguito esposte.
In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza quam in concreto, rientrando quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
- 4 - Il direttore dei lavori pertanto non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 4366/2006; v. anche Cass. n.
7336/2019).
Come affermato inoltre da Cassazione civile sez. II, 20/03/2012, (ud. 23/02/2012, dep. 20/03/2012), n.4454 la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera e sull'impiego dei materiali che compete al direttore dei lavori nominato dal committente non comprende le operazioni più semplici, come il controllo della qualità del conglomerato cementizio adoperato dall'appaltatore (Cass. 29-3-1979 n. 1818)”
Specificando ulteriormente il contenuto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto il direttore dei lavori nei confronti del committente, la giurisprudenza afferma che 'il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera' (Cass. n. 20557/2014; Cass. n. 9572/2024).
È evidente, invero, che non sono addebitabili al direttore dei lavori i vizi provocati dalle attività per le quali non è ragionevole aspettarsi un suo intervento poiché attinenti alle modalità di esecuzione dei lavori o a profili marginali.
Al riguardo, infatti, nella perizia depositata da parte attrice si leggono difetti che lo stesso ctp definisce esecutivi sia con riguardo al microcemento, sia con riguardo al parquet.
Più nel dettaglio, in merito al microcemento il consulente di parte fa riferimento ad un cambio di tonalità del microcemento presente in sala da pranzo, alla rintracciabilità della pavimentazione di fondo a causa della mancata applicazione di un materiale isolante come barriera al vapore per separare la pavimentazione esistente, ad una erronea posa e distribuzione del materiale (al punto 3 della relazione di parte si legge: “È evidente che è mancata la cura nella distribuzione del materiale, forse eseguito frettolosamente, forse senza
l'ausilio di idonea illuminazione, di fatto ha creato sulla superficie imperfezioni antiestetiche che evidenziano veri
e propri difetti esecutivi di spatolate lasciate indietro”).
Il ctp fa riferimento, poi, ad un “altro difetto esecutivo di minor importanza, ma che rafforza l'esecuzione non a regola d'arte e che incide sul risultato finale visivo” (cfr punto n. 4 della relazione), ovvero alla presenza di
“macchie di gocce” in profondità e ad altre tipologie di macchie presenti in prossimità degli angoli tra pavimento e parete, anch'esse definite dal ctp “difetto esecutivo” riconducibile con “molta probabilità” a “impasto mescolato male o diluizione leggermente differente”. È evidente, al riguardo, che non rientrasse tra i compiti di sorveglianza attribuiti al direttore dei lavori controllare come l'appaltatrice mescolasse o diluisse l'impasto del microcemento.
- 5 - Ancora, il ctp rileva difetti esecutivi e di dettaglio sia al punto 5 della relazione (“nell'esecuzione delle spatolate è possibile rilevare che in diversi punti il materiale non è stato tirato e steso bene”... “Sono sempre evidenti difetti di finitura e dettagli poco curati”), sia al punto 6 (“La pavimentazione del bagno presenta già sulla soglia della porta ingresso al locale evidenti difetti di esecuzione, oltre alla pessima stesura del materiale molto ricorrente nell'opera eseguita, è possibile intravedere la rete d'armatura utilizzata, ciò significa che nelle varie “mani” di posa non è stata coperta completamente con sovrapposizione di materiale, oppure semplicemente è stata effettuata una sola mano di materiale…”) e, da ultimo, i difetti del microcemento riscontrati vengono definiti esecutivi al punto 1 delle conclusioni.
Quanto al parquet, il ctp riferisce sia difetti esecutivi, sia difetti estetici e, più nel dettaglio, nelle conclusioni si legge che “i difetti indicati sono maggiormente estetici e non condizionano il deterioramento della pavimentazione”.
Ciò premesso, trattandosi di vizi in parte marginali e in parte esecutivi, gli stessi non sono in alcun modo addebitabili alla condotta del DL o alla sua omessa vigilanza.
In tal senso depone anche l'e-mail inoltrata dall'azienda fornitrice e prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., ove si fa riferimento a “problematiche” verificatesi a causa della stesura, da parte dell'idraulico, di un panno protettivo antiscivolo il quale, a seguito di perdite di acqua avvenute durante le lavorazioni, si sarebbe bagnato e sarebbe ciononostante rimasto a contatto con la decorazione “eseguita da pochi giorni” dando luogo a macchie e ad un'opacità diversa nella vernice. Neppure il compito di controllare l'assenza di panni protettivi lasciati (o dimenticati) a contatto con le decorazioni rientra, infatti, tra i compiti di alta sorveglianza del direttore dei lavori.
In conclusione, non essendo ravvisabile un inadempimento a carico del direttore dei lavori, la domanda di parte attrice volta alla risoluzione del contratto d'opera professionale deve essere respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto OR AT
TA tenendo in considerazione i parametri medi per la fase introduttiva, di studio e quelli minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 a 52.000,00 euro.
Le spese di lite tra FA LE e AB Di PA DA restano integralmente compensate conformemente a quanto dalle stesse pattuito con accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FA LE nei confronti di AB di PA DA e OR AT TA ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra FA LE e AB di PA DA;
2) rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti di OR AT TA;
- 6 - 3) compensa le spese di lite tra FA LE e AB di PA DA;
4) condanna FA LE al pagamento in favore di OR AT TA delle spese processuali che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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