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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7557/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.06.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. PELLEGRINI ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti LOVATI PAOLA ANGELA e MARTA LUCEV presso la quale ha eletto domicilio telematico
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Colico (LC) il 17.10.1992 (atto iscritto al n. 104, anno 1992, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10289/2013 del Tribunale di Milano e pubblicata il 19.07.2013, così come modificata con provvedimento n.16085/2016 del 01/08/2016.
con i seguenti figli: ( nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10289/2013 resa dal Tribunale di Milano pubblicata in data 19.07.2013, così come modificata con provvedimento del Tribunale di Milano n.16085/2016 del 01/08/2016; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica dei figli e dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“i. Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 10289/2013, emessa in data 3 luglio 2013 e del successivo provvedimento di modifica del Tribunale di Milano, sezione IX civile del 13 luglio 2016, depositato il 30 luglio 2016 (R.G. n. 2288/2016 V.G.):
1) dichiarare che a far tempo dal novembre 2022 il padre, signor , Parte_3 non è più obbligato a versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento e per le spese extra assegno in favore dei figli (C.F. , nato a [...] il 25 Persona_3 C.F._3 ottobre 1996 e (C.F. ) nato a [...] il [...], Persona_4 C.F._4 maggiorenni economicamente autosufficienti.
2) revocare l'assegnazione della casa coniugale di Milano, Piazza Firenze n. 19 con gli arredi e corredi in essa esistenti, immobile già rilasciato e restituito in data 10 ottobre 2024 al terzo proprietario, Immobiliare M.F.P. S.r.l.
ii. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
1) Il signor si riconosce debitore nei confronti della signora Parte_3
pagina 2 di 4 della somma di euro 23.402,50 a titolo di ridotto pagamento del contributo al Parte_2 mantenimento dei figli e dal giugno 2019 all'ottobre 2022 e si impegna a provvedere Per_1 Per_2 al pagamento dilazionato di detto importo corrispondendo la somma mensile di euro 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2024 e sino all'integrale estinzione del debito. Il pagamento deve effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate bancarie già comunicate. La signora Parte_2 [...] accetta il pagamento del debito secondo le modalità descritte. Le parti convengono Parte_2 che il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del signor
dal beneficio del pagamento dilazionato e la signora Parte_3 [...] si riterrà libera di agire onde recuperare esecutivamente l'intero ammontare dovuto, Parte_2 oltre agli interessi maturati e detratti gli eventuali acconti percepiti.
2) In ragione di quanto sopra e salvo il puntuale adempimento del pagamento del suddetto debito di euro 23.402,50 da parte del signor , le parti dichiarano di non aver Parte_3 più alcuna pretesa economica da rivolgersi reciprocamente e ciò a qualsiasi titolo, avendo regolato tra di loro in tal modo ogni rapporto di natura patrimoniale.
iii. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10289/2013
[...] resa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 19/07/2013, così come modificata con provvedimento del Tribunale di Milano n.16085/2016 pubblicato in data 01/08/2016 così statuisce:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.06.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. PELLEGRINI ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti LOVATI PAOLA ANGELA e MARTA LUCEV presso la quale ha eletto domicilio telematico
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Colico (LC) il 17.10.1992 (atto iscritto al n. 104, anno 1992, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10289/2013 del Tribunale di Milano e pubblicata il 19.07.2013, così come modificata con provvedimento n.16085/2016 del 01/08/2016.
con i seguenti figli: ( nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10289/2013 resa dal Tribunale di Milano pubblicata in data 19.07.2013, così come modificata con provvedimento del Tribunale di Milano n.16085/2016 del 01/08/2016; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica dei figli e dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“i. Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 10289/2013, emessa in data 3 luglio 2013 e del successivo provvedimento di modifica del Tribunale di Milano, sezione IX civile del 13 luglio 2016, depositato il 30 luglio 2016 (R.G. n. 2288/2016 V.G.):
1) dichiarare che a far tempo dal novembre 2022 il padre, signor , Parte_3 non è più obbligato a versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento e per le spese extra assegno in favore dei figli (C.F. , nato a [...] il 25 Persona_3 C.F._3 ottobre 1996 e (C.F. ) nato a [...] il [...], Persona_4 C.F._4 maggiorenni economicamente autosufficienti.
2) revocare l'assegnazione della casa coniugale di Milano, Piazza Firenze n. 19 con gli arredi e corredi in essa esistenti, immobile già rilasciato e restituito in data 10 ottobre 2024 al terzo proprietario, Immobiliare M.F.P. S.r.l.
ii. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
1) Il signor si riconosce debitore nei confronti della signora Parte_3
pagina 2 di 4 della somma di euro 23.402,50 a titolo di ridotto pagamento del contributo al Parte_2 mantenimento dei figli e dal giugno 2019 all'ottobre 2022 e si impegna a provvedere Per_1 Per_2 al pagamento dilazionato di detto importo corrispondendo la somma mensile di euro 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2024 e sino all'integrale estinzione del debito. Il pagamento deve effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate bancarie già comunicate. La signora Parte_2 [...] accetta il pagamento del debito secondo le modalità descritte. Le parti convengono Parte_2 che il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del signor
dal beneficio del pagamento dilazionato e la signora Parte_3 [...] si riterrà libera di agire onde recuperare esecutivamente l'intero ammontare dovuto, Parte_2 oltre agli interessi maturati e detratti gli eventuali acconti percepiti.
2) In ragione di quanto sopra e salvo il puntuale adempimento del pagamento del suddetto debito di euro 23.402,50 da parte del signor , le parti dichiarano di non aver Parte_3 più alcuna pretesa economica da rivolgersi reciprocamente e ciò a qualsiasi titolo, avendo regolato tra di loro in tal modo ogni rapporto di natura patrimoniale.
iii. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10289/2013
[...] resa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 19/07/2013, così come modificata con provvedimento del Tribunale di Milano n.16085/2016 pubblicato in data 01/08/2016 così statuisce:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4