Art. 30. ((Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A))
Versione
16 settembre 1950
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Versione
21 dicembre 1961
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22 dicembre 1964
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/09/2011, n. 626Provvedimento: […] tabella A, più assegno di cura, più assegno di superinvalidità di cui alla tabella E/G) e dell'infermità duodenite bulbare (ascritta alla 8^ categoria) – alla data del 1° maggio 1952 non può essere integralmente liquidato, in quanto l'assegno di cura è stato previsto dal citato art. 30 della legge n. 648/1950 (vigente all'epoca della decorrenza di tale pensione) per infermità di natura tubercolare nella misura di annue £. 84.000 per infermità ascrivibili dalla 2^ alla 5^ categoria, e nella misura di £. 40.000 per infermità ascrivibili dalla 6^ alla 8^ categoria della tabella A. […]Leggi di più...
- assegno di cura·
- art. 429 c.p.c.·
- interessi legali·
- cumulo interessi e rivalutazione·
- decorrenza interessi·
- pensione di guerra·
- art. 1224 c.c.·
- gratuità spese giudizio·
- rivalutazione monetaria·
- diritto vivente·
- compensazione spese legali