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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7525 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile -riunito in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.11055/2021 R.G., avente ad OGGETTO: Divorzio Contenzioso vertnte
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Siporso, giusta delega in atti;
-RICORRENTE
E
, C.F. ,rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Controparte_1 CodiceFiscale_2
Staiano, giusta delega in atti
- RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2021, chiedeva: “Pronunziare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra …disporre Controparte_1 il regime di affidamento del figliolo (all'epoca minore) ……disponendone l'ascolto. Assegnare
l'abitazione familiare in Napoli alla traversa II Eduardo Nicolardi n. 42, di proprietà comune nell'interesse del figlio, ma tenendo conto di ciò nella determinazione dei contributi a carico di chi ne è stato estromesso nell'ipotesi di conferma di custodia del minore presso la madre, determinare, a carico del ricorrente ed in favore del genitore custode, un assegno mensile quale suo contributo al mantenimento del figliolo, determinandolo in misura non superiore a euro
400,00 mensili con rivalutazione ISTAT e con partecipazione alle spese straordinarie, purché discusse e concordate. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, anche tenendo conto de comportamento processuale.”
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo al Tribunale di Napoli di Controparte_1
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio …..disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con la collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
- assegnarsi la casa coniugale sita in Napoli alla via Nicolardi n. 42, Controparte_1 ove già la madre collocataria convive col figlio, alla stessa, nell'interesse del minore;
confermare la misura dell'assegno di mantenimento del figlio in complessivi € 1.600,00 (milleseicento/00) a carico del sig. , oltre aumento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermare Parte_1 la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra in € 300,00 (trecento/00); - in CP_1 via subordinata, in caso di collocazione prevalente del minore presso il padre, sig. , Parte_1 determinare il contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 200,00”.
In sede presidenziale, venivano sentiti i coniugi e prima dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti si procedeva all'ascolto del minore Per_1
All'esito di tale attività, il Presidente collocava il minore presso il domicilio paterno, determinando a carico della madre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento in misura di
€ 200,00 mensili, e confermando le restanti statuizioni economiche a carico di entrambi i coniugi di cui alla separazione.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale.
Dopo la sentenza parziale di questo Tribunale n. 6988/2022 depositata il 12.07.2022 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data
25/07/1998 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] , (atto n. 234 p. II serie A, sezione G, anno
[...]
1998), la causa viene nuovamente all'esame del Collegio per le statuizioni accessorie. 2 Sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente .
Preliminarmente si evidenzia che, essendo il figlio divenuto maggiorenne in corso di causa, nulla deve disporsi in merito alle modalità di affido della stesso, residuando da disciplinare unicamente il contributo da porre a carico del genitore non convivente per il mantenimento della stessa
In primo luogo, deve ritenersi che il figlio di anni 19, non sia economicamente Per_1 indipendente;
sotto tale profilo, non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che il giovane, da poco maggiorenne e dunque da poco fuoriuscito dal percorso scolastico, abbia trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomo del tutto sotto il profilo economico.
La va dunque obbligata a contribuire al mantenimento del figlio, convivente con il CP_1 padre, il quale vi provvederà invece in via diretta.
Quanto alla misura del contributo materno, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all'epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo il figlio con il padre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso la madre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento dei figli.
Quanto alle risorse economiche della resistente, va evidenziato che, per quello che si dirà in seguito, la stessa ha piena, continua, quotidiana e stabile occupazione, da tempo remoto, presso la gioielleria di famiglia, attività dalla stessa mai negata.
Orbene, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in favore del figlio in sede presidenziale e considerato il decorso del tempo, per la determinazione di Per_1 un contributo per il figlio convivente con il padre, tale contributo può determinarsi in via definitiva nella misura complessiva di € 300,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta al
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1 automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli, per le quali non vi è ragione di una diversa ripartizione tra i due adulti.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Per quanto concerne la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre ed assegnazione al padre convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è necessario premettere in diritto, che l'istituto non rappresenta una 3 componente delle obbligazioni patrimoniali, conseguenti alla separazione o al divorzio, ovvero un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. Esso, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, (cfr. il previgente art. 155 quater, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e l'art. 337 sexies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), è espressamente condizionato soltanto all'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che quivi si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011,
21334/2013). Pertanto, la scelta, cui il giudice è chiamato, non può prescindere dalla collocazione dei figli minori oppure dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che fungono da presupposto inderogabile dell'assegnazione. La suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico;
l'assegnazione della casa familiare in conclusione è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" (conf. Cass., da ultimo, l'art. 6 15367/2015; Cass. n. 25604/2018; Cass. n.
20452/2022).
Tanto premesso, occorre considerare che, nella fattispecie concreta è pacifico che il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente vive ormai stabilmente con il Per_1 padre pertanto per l'effetto va revocata l'assegnazione della casa familiare alla con CP_1 conseguente assegnazione della stessa al . Parte_1
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in 4 considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non 5 autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi
Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il 6 quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione 7 matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro .
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del 8 raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è alcun elemento per ritenere la titolare del diritto CP_1 all'assegno divorzile, ragion per cui la domanda va rigettata.
In primo luogo, sotto il criterio compensativo, non vi è prova alcuna delle rinunce da lei effettuate e finalizzate all'accrescimento del patrimonio familiare e del coniuge, o comunque del suo ruolo prevalente o esclusivo nella crescita della prole e nella vita familiare e domestica;
risulta invece provato, e del resto incontestato, che la donna da sempre svolge attività lavorativa commerciale.
Tale circostanza, rende del tutto infondata la domanda sotto tutti gli aspetti esaminati: la donna non ha infatti rinunciato ad alcuna aspirazione professionale, svolgendo da sempre attività commerciale, gestendo in forma societaria un negozio di gioielleria della famiglia, e risultando proprietaria pro-quota di numerosi immobili.
Alla luce di quanto suddetto, ne consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente 9 (risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1- Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
2- Pone a carico di la somma mensile di 300,00€ quale contributo Controparte_1 al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
, da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Parte_1 mese con adeguamento ISTAT come per legge da giugno 2026; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
3- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
4- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 09.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile -riunito in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.11055/2021 R.G., avente ad OGGETTO: Divorzio Contenzioso vertnte
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Siporso, giusta delega in atti;
-RICORRENTE
E
, C.F. ,rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Controparte_1 CodiceFiscale_2
Staiano, giusta delega in atti
- RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2021, chiedeva: “Pronunziare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra …disporre Controparte_1 il regime di affidamento del figliolo (all'epoca minore) ……disponendone l'ascolto. Assegnare
l'abitazione familiare in Napoli alla traversa II Eduardo Nicolardi n. 42, di proprietà comune nell'interesse del figlio, ma tenendo conto di ciò nella determinazione dei contributi a carico di chi ne è stato estromesso nell'ipotesi di conferma di custodia del minore presso la madre, determinare, a carico del ricorrente ed in favore del genitore custode, un assegno mensile quale suo contributo al mantenimento del figliolo, determinandolo in misura non superiore a euro
400,00 mensili con rivalutazione ISTAT e con partecipazione alle spese straordinarie, purché discusse e concordate. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, anche tenendo conto de comportamento processuale.”
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo al Tribunale di Napoli di Controparte_1
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio …..disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con la collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
- assegnarsi la casa coniugale sita in Napoli alla via Nicolardi n. 42, Controparte_1 ove già la madre collocataria convive col figlio, alla stessa, nell'interesse del minore;
confermare la misura dell'assegno di mantenimento del figlio in complessivi € 1.600,00 (milleseicento/00) a carico del sig. , oltre aumento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermare Parte_1 la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra in € 300,00 (trecento/00); - in CP_1 via subordinata, in caso di collocazione prevalente del minore presso il padre, sig. , Parte_1 determinare il contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 200,00”.
In sede presidenziale, venivano sentiti i coniugi e prima dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti si procedeva all'ascolto del minore Per_1
All'esito di tale attività, il Presidente collocava il minore presso il domicilio paterno, determinando a carico della madre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento in misura di
€ 200,00 mensili, e confermando le restanti statuizioni economiche a carico di entrambi i coniugi di cui alla separazione.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale.
Dopo la sentenza parziale di questo Tribunale n. 6988/2022 depositata il 12.07.2022 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data
25/07/1998 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] , (atto n. 234 p. II serie A, sezione G, anno
[...]
1998), la causa viene nuovamente all'esame del Collegio per le statuizioni accessorie. 2 Sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente .
Preliminarmente si evidenzia che, essendo il figlio divenuto maggiorenne in corso di causa, nulla deve disporsi in merito alle modalità di affido della stesso, residuando da disciplinare unicamente il contributo da porre a carico del genitore non convivente per il mantenimento della stessa
In primo luogo, deve ritenersi che il figlio di anni 19, non sia economicamente Per_1 indipendente;
sotto tale profilo, non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che il giovane, da poco maggiorenne e dunque da poco fuoriuscito dal percorso scolastico, abbia trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomo del tutto sotto il profilo economico.
La va dunque obbligata a contribuire al mantenimento del figlio, convivente con il CP_1 padre, il quale vi provvederà invece in via diretta.
Quanto alla misura del contributo materno, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all'epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo il figlio con il padre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso la madre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento dei figli.
Quanto alle risorse economiche della resistente, va evidenziato che, per quello che si dirà in seguito, la stessa ha piena, continua, quotidiana e stabile occupazione, da tempo remoto, presso la gioielleria di famiglia, attività dalla stessa mai negata.
Orbene, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in favore del figlio in sede presidenziale e considerato il decorso del tempo, per la determinazione di Per_1 un contributo per il figlio convivente con il padre, tale contributo può determinarsi in via definitiva nella misura complessiva di € 300,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta al
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1 automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli, per le quali non vi è ragione di una diversa ripartizione tra i due adulti.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Per quanto concerne la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre ed assegnazione al padre convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è necessario premettere in diritto, che l'istituto non rappresenta una 3 componente delle obbligazioni patrimoniali, conseguenti alla separazione o al divorzio, ovvero un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. Esso, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, (cfr. il previgente art. 155 quater, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e l'art. 337 sexies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), è espressamente condizionato soltanto all'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che quivi si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011,
21334/2013). Pertanto, la scelta, cui il giudice è chiamato, non può prescindere dalla collocazione dei figli minori oppure dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che fungono da presupposto inderogabile dell'assegnazione. La suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico;
l'assegnazione della casa familiare in conclusione è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" (conf. Cass., da ultimo, l'art. 6 15367/2015; Cass. n. 25604/2018; Cass. n.
20452/2022).
Tanto premesso, occorre considerare che, nella fattispecie concreta è pacifico che il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente vive ormai stabilmente con il Per_1 padre pertanto per l'effetto va revocata l'assegnazione della casa familiare alla con CP_1 conseguente assegnazione della stessa al . Parte_1
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in 4 considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non 5 autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi
Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il 6 quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione 7 matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro .
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del 8 raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è alcun elemento per ritenere la titolare del diritto CP_1 all'assegno divorzile, ragion per cui la domanda va rigettata.
In primo luogo, sotto il criterio compensativo, non vi è prova alcuna delle rinunce da lei effettuate e finalizzate all'accrescimento del patrimonio familiare e del coniuge, o comunque del suo ruolo prevalente o esclusivo nella crescita della prole e nella vita familiare e domestica;
risulta invece provato, e del resto incontestato, che la donna da sempre svolge attività lavorativa commerciale.
Tale circostanza, rende del tutto infondata la domanda sotto tutti gli aspetti esaminati: la donna non ha infatti rinunciato ad alcuna aspirazione professionale, svolgendo da sempre attività commerciale, gestendo in forma societaria un negozio di gioielleria della famiglia, e risultando proprietaria pro-quota di numerosi immobili.
Alla luce di quanto suddetto, ne consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente 9 (risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1- Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
2- Pone a carico di la somma mensile di 300,00€ quale contributo Controparte_1 al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
, da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Parte_1 mese con adeguamento ISTAT come per legge da giugno 2026; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
3- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
4- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 09.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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