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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENCHETTI ROBERTA ( ), C.F._1 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUTTARI MAILA
[...] P.IVA_2
( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
BUTTARI MAILA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
BUTTARI MAILA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._5 dell'avv. BUTTARI MAILA ( ), C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6
BUTTARI MAILA ( ), C.F._2 appellati nonché
(C.F. ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 [...]
( ), con il patrocinio dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
PARRETTI ROBERTO ( ). C.F._7
intervenuta
Conclusioni per «Voglia la Corte di Appello Parte_1 di Firenze, in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Livorno
40/2021 Rep. 100/2021 del 19/1/2021 depositata il 20/1/2021 nel giudizio
RG 1524/2016 (a cui è riunito il 2476/2017) e notificata il 20/1/2021, In via
Istruttoria ammettere le osservazioni della CTP Dott.ssa e rinnovare la Per_1
CTU. NEL MERITO: in accoglimento anche delle eccezioni di prescrizione e compensazione svolte, e all'esito della Ctu espletata, In Tesi accogliere l'Appello proposto e rigettare tutte le domande avanzate dagli appellati e promosse nei confronti della ., nella causa RG Parte_1
1524/2016 in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto o comunque precluse e non provate, riformando la sentenza impugnata. In ipotesi denegata di accoglimento di una delle domande di controparte accertare il dare avere tra le parti in merito al rapporto rimasto nella titolarità della comparente n. 18900.10. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della comparente, per l'attività espletata per tutti i rapporti di causa almeno fino alla costituzione del nuovo titolare del credito e per quell[a] successiva in riferimento al rapporto n.
18900.10. Con vittoria anche delle spese di Ctu e del decreto ingiuntivo oggetti di causa 2476/2017»; per Controparte_1
e
[...] CP_1 Parte_2 Controparte_2
pag. 2/19 «IN VIA PRELIMINARE, 1. dichiarare l'appello inammissibile ex Parte_3 art 348 bis e art 336 bis per i motivi adotti nel presente atto, NEL MERITO
• IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da
[...]
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Parte_1 confermare la sentenza n. 40/2021 del Tribunale di Livorno, per i motivi adotti nel presente atto.
• IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE e DICHIARARE che la
[...]
ha tenuto una condotta illegittima e dannosa nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1
e per l'effetto condannare la in
[...] Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al ricalcolo del saldo dare/avere in favore dell' Controparte_1
delle somme incassate e non dovute:
[...]
- con riferimento al conto corrente n. 100.77: per € 28.299,01 e o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con ricalcolo del saldo dare/avere in € -131.573,81
- con riferimento al conto corrente n. 18.900: per € 136.404,10 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con ricalcolo del saldo dare avere in € 136.404,10 - con riferimento al finanziamento del 27.10.2010 n.
3479710, dichiararne la parziale nullità in quanto erogato per la copertura di una passività parzialmente inesistente rideterminandone la quota capitale erogata in € 105.400,86 in luogo di € 250.000,00 e conseguentemente condannando la banca al ricalcolo degli interessi alla luce del minor credito erogato e delle rate pagate dalla società;
• IN OGNI CASO:
- dichiarare nulle e/o prive di efficacia le garanzie personali rilasciate a favore della banca e per l'effetto disporre la cancellazione delle ipoteche giudiziali dai registri immobiliari;
pag. 3/19 - condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa per cui il sottoscritto difensore costituito, Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali»; per conclude: «Nel merito affinché l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello di Firenze voglia, condannare parte appellata
[...]
Controparte_1 CP_1 in solido di Parte_2 Controparte_2 Parte_3 tra di loro, tenuto conto della inapplicabilità della compensazione per i rapporti oggetti di causa come sopra richiamato, in riforma della sentenza di primo grado appellata, al pagamento in favore di già rappresentata da Controparte_3
ora CP_5 Controparte_4
1) della somma di € 213.832,71 relativa alla esposizione di cui al finanziamento chirografario n. 3479710/29 (il cui rapporto risulta nella titolarità della comparente) importo riconosciuta legittimo nella sentenza di primo grado oltre interessi al tasso di cui in contratto fino al saldo
2) della somma di € 134.835,91 (così come evidenziato nella ctu integrativa) relativa alla esposizione di cui allo scoperto di conto corrente n.
100.77 (il cui rapporto risulta nella titolarità della comparente) o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti fino al saldo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali».
Rilevato
Parte_ (nel prosieguo ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 40 del 2021 del Tribunale di Livorno, con la quale è stata condannata a pagare a Controparte_1
pag. 4/19 ing. (nel prosieguo euro 158.088,87, Controparte_1 Controparte_1 cifra risultante dalla compensazione tra il credito vantato dalla stessa banca, pari a euro 213.832,71 – quale residuo dell'importo oggetto del mutuo n.
3479710 stipulato in data 27 ottobre 2010 – e il credito vantato nei suoi confronti dalla predetta pari a euro 371.921,58, quale Controparte_1 saldo del conto corrente avente IBAN [...] (nel prosieguo conto n. 18900), al momento della chiusura dello stesso, nel dicembre 2012, importo rideterminato in conseguenza del riaccredito delle somme illegittimamente addebitate nel corso di svolgimento del rapporto. Il
Tribunale ha inoltre rideterminato il saldo del conto corrente avente IBAN
IT8IF0103025103000000077 (nel prosieguo conto n. 077) – anch'esso intrattenuto tra le parti – pari a euro +76.626,74, in favore del correntista alla data del 31 marzo 2016. Controparte_1
– quale debitrice principale – e Controparte_1 CP_1 [...]
e – quali fideiussori – avevano Parte_2 Controparte_2 Parte_3
Parte_ citato in giudizio (procedimento iscritto sub r.g. n. 1524/2016), domandando l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti, effettuati sia sul predetto conto corrente n. 077, aperto in data 22 agosto 1997, sia su quello n. 18900, aperto in data 23 gennaio 1996 – per mancata pattuizione in forma scritta del tasso d'interesse passivo ultralegale e di altre voci di costo, oltre che per usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca e per modifiche contrattuali unilateralmente poste in essere dalla stessa, in violazione dell'art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – domandando altresì, in conseguenza, il riaccertamento del saldo del conto e la condanna della banca alla ripetizione del relativo importo ex art. 2033 c.c.
Parte_ Nelle more di questo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n. 524/2017, con il quale ha intimato alla stessa Controparte_1
e ai predetti fideiussori il pagamento dell'importo di euro 213.832,71 – quale residuo del mutuo stipulato da per estinguere l'esposizione Controparte_1 debitoria del citato conto corrente n. 18900 – decreto avverso il quale gli pag. 5/19 ingiunti hanno proposto opposizione (iscritta a ruolo sub r.g. n. 2476/2017), eccependo la nullità del contratto di finanziamento e riproponendo le medesime doglianze sollevate nel giudizio r.g. n. 1524/2016.
Il Tribunale, riuniti i procedimenti, ha parzialmente accolto le doglianze avanzate da e dai suoi fideiussori. Controparte_1
In primo luogo, con riferimento a entrambi i predetti conti correnti, il giudice di prime cure ha accertato l'assenza di usura rispetto ai vantaggi conseguiti dalla banca.
Inoltre, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento ai versamenti effettuati, su entrambi i conti, anteriormente al decennio precedente alla proposizione della domanda da parte degli attori, ritenendo che gli odierni appellati avessero dimostrato, sempre con riferimento a entrambi i rapporti, la sussistenza di affidamento – pur non pattuito in forma scritta – e, quindi, la natura ripristinatoria dei versamenti medesimi.
Con riferimento al conto corrente n. 077 ha inoltre considerato che fossero stati pattuiti per iscritto la misura ultralegale degli interessi passivi e le altre spese, l'anatocismo e la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Il Tribunale ha poi considerato che, pur avendo il conto ininterrottamente goduto di affidamento sin dal momento della sua apertura, tuttavia la banca non avesse prodotto in giudizio i contratti antecedenti a quello stipulato in data 23 dicembre 2009. In conseguenza – con riferimento agli addebiti effettuati prima di tale data – ha rideterminato l'importo di quelli per interessi passivi applicando il tasso legale e ha eliminato quelli relativi a «tutte le altre poste passive non pattuite». Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto illegittimi gli addebiti per anatocismo effettuati fino al 30 giungo 2000, ritenendoli invece legittimi per il periodo successivo, la banca avendo dimostrato la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso attinente alle modifiche contrattuali e avendo altresì
pag. 6/19 dedotto di averlo comunicato al correntista, affermazione da questi non contestata. Il saldo del conto n. 077 che, alla data del 31 marzo 2016 – ultimo saldo documentalmente dimostrato – risultava pari a euro -181.187,60, ossia a debito del correntista, è stato rideterminato, alla medesima data, in euro
+76.626,74, ossia a suo credito (valore indicato nella relazione peritale del 28 gennaio 2010, pag. 8).
Con riferimento al conto corrente n. 18900, il Tribunale ha considerato che il relativo contratto, stipulato nell'aprile del 1996, fosse privo delle condizioni economiche attinenti al rapporto, considerandole quindi non validamente pattuite fino al 26 settembre 2010 (rectius: 29 giugno 2010), data in cui è stato stipulato un contratto di affidamento che le conteneva.
Pertanto, il giudice di prime cure – con riferimento agli addebiti precedenti a tale data – ha rideterminato l'importo di quelli per interessi passivi – applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, t.u.b. – e ha eliminato quelli per anatocismo e quelli per le altre voci di costo. In conseguenza, il saldo, che alla data del 30 settembre 2012, era pari a euro -51,90, ossia a debito del correntista, è stato rideterminato in euro +371.921,58, ossia a suo credito (valore indicato nella relazione peritale del 2 agosto 2019, alle pagg. 8
e 9), importo considerato ripetibile dal Tribunale, risultando il conto chiuso nel dicembre 2012.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 3479710, stipulato il 27 ottobre
2010 per euro 250.000,00, rispetto al quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, residuavano da rimborsare euro 213.832,71 – per la cui cifra Parte_ aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di e Controparte_1 dei suoi fideiussori – il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto da questi ultimi sollevata, ritenendo legittima la stipula di un finanziamento finalizzato a ripianare pregresse passività, trattandosi di accordo avente causa legittima.
pag. 7/19 Il giudice di prime cure ha quindi compensato tale credito vantato da Parte_
– come detto, per euro 213.832,71 – con quello vantato da CP_1
attinente al conto corrente n. 18900 – per euro 371.921,58 – così
[...] condannando la banca a pagarle la differenza, pari a euro 158.088,87, oltre interessi legali dalla chiusura del conto a quella della sentenza. Ha inoltre rideterminato il saldo del conto corrente n. 077, alla data del 31 marzo 2016, in misura pari a euro +76.626,74, a credito del correntista.
Parte_ Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione del principio di soccombenza.
Avverso tale decisione ha interposto appello la banca, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
2. con il secondo contesta che il Tribunale abbia considerato illegittimi plurimi addebiti sui conti dedotti in giudizio, articolando la doglianza in due profili di contestazione: a) con il primo sostiene la legittimità di quelli per interessi passivi effettuati – quanto al conto n. 077 – durante tutto il periodo di svolgimento del rapporto, e – quanto al conto n.
18900 – per il periodo successivo al 26 settembre 2010; b) con il secondo profilo sostiene la legittimità degli addebiti per anatocismo effettuati sul conto n. 18900 successivamente al 30 giugno 2000;
Parte_
3. con il terzo motivo di gravame lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancato assolvimento dell'onere della prova dell'illegittimità degli addebiti da parte degli attori.
Con ordinanza comunicata in data 3 maggio 2021 veniva accolta Parte_ l'istanza di di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
pag. 8/19 La causa, trattenuta in decisione con ordinanza comunicata in data 14 ottobre 2022, veniva rimessa in istruttoria con ordinanza comunicata in data
31 gennaio 2023, con contestuale nomina di c.t.u. – dott.ssa Persona_2
– per l'espletamento di consulenza contabile, depositata in data 27
[...] ottobre 2023.
Parte_ Con istanza del 21 novembre 2023 domandava la trattazione orale della causa e la revoca della medesima consulente, sostenendo che essa avesse debordato dall'incarico conferito e introdotto «ipotesi non richiest[e] dal
Giudice, dalle parti ma addirittura che sviluppano ipotesi in contrasto con la verifica effettuata dalla medesima» e domandando, in conseguenza, la fissazione «di udienza di comparizione delle parti in presenza anche dei consulenti». Con provvedimento in data 23 novembre 2023 è stata rigettata la domanda di trattazione orale della causa, riservando «al Collegio ogni valutazione sulla CTU».
Con la sentenza non definitiva n. 777 del 2024 questa Corte d'appello accertava la legittimità degli addebiti per interessi passivi a tasso ultralegale con riferimento al conto corrente n. 077 e accoglieva l'eccezione di prescrizione relativa alle rimesse effettuate in data antecedente all'8 aprile
2006 su entrambi i conti corrente (n. 077 e n. 18900). Rigettava, invece, il terzo motivo d'appello.
Con contestuale ordinanza del 22 aprile 2024 il Collegio formulava, per economia processuale, una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
È intervenuta in giudizio rappresentata da Controparte_3 CP_5 oggi quale cessionaria dei crediti
[...] Controparte_4
Parte_ derivanti dai rapporti intrattenuti dalla società con e Controparte_1 oggetto della presente causa, relativi: A) all'esposizione di cui al conto corrente n. 077; B) all'esposizione di cui al finanziamento chirografario n. Parte_ 3479710 (per il cui residuo, pari ad euro 213.832,71, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di e dei suoi fideiussori). Controparte_1
pag. 9/19 Parte_ Con ordinanza del 12 settembre 2024, rilevato che dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata, veniva conferito nuovo incarico alla c.t.u. dott.ssa Persona_2
Espletato il supplemento di perizia, all'esito dell'udienza dell'8 aprile
2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo
10 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Devono preliminarmente disattendersi le eccezioni d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 436-bis c.p.c. sollevate dagli odierni appellati, evidentemente incompatibili con la pronuncia della sentenza non definitiva n.
777 del 2024.
2. Con essa questa Corte accertava la legittimità degli addebiti per interessi passivi a tasso ultralegale, con riferimento al conto corrente n. 077 – Parte_ intrattenuto tra e – riformando sul punto la sentenza Controparte_1 impugnata, che aveva ritenuto illegittima tale voce di costo per il periodo precedente al 23 dicembre 2009. Con la medesima sentenza veniva accolta l'eccezione di prescrizione relativamente alle rimesse effettuate, in data antecedente all'8 aprile 2006, su entrambi i conti oggetto della presente causa. Veniva invece rigettato il terzo motivo d'appello.
3. Con il primo motivo – trattato unitamente al secondo, stante l'intima connessione delle censure – l'appellante lamentava il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, con riferimento a entrambi i conti corrente dedotti in giudizio. Sosteneva che, rispetto ad essi, il Tribunale avesse erroneamente ritenuto sussistente un “fido di fatto”, pari alla «massima esposizione consentita dalla banca in maniera non occasionale», concludendo che tutte le rimesse effettuate sui medesimi conti avessero natura pag. 10/19 ripristinatoria, mentre talune di esse, secondo la banca, avrebbero potuto avere natura solutoria per essere state effettuate in un momento in cui il passivo superava l'importo del medesimo affidamento. Sosteneva altresì la contraddittorietà della decisione del Tribunale per avere, da un lato, considerato i conti affidati ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dall'altro, al fine della valutazione della legittimità degli addebiti, ritenuto nulli i relativi contratti di affidamento, per mancata pattuizione scritta prima del 2009 – quanto al conto n. 077 – e prima del
2010, rispetto al conto n. 18900. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza
«considerando solutorie tutte le rimesse antecedenti al decennio della notifica della citazione», o, in subordine, la riforma della sentenza secondo le conclusioni del c.t.u. contenute nel supplemento di perizia del 28 gennaio
2020 e dunque la relativa rideterminazione dei saldi dei conti.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamentava che il
Tribunale avesse erroneamente ricalcolato gli addebiti dei conti dedotti in giudizio, articolando la doglianza in due profili di contestazione: a) con il primo sosteneva che il giudice di prime cure – con riferimento al conto n. 077
– avrebbe dovuto considerare legittimi gli addebiti per interessi passivi al tasso pattuito, risultante dal contratto di apertura del conto, e – con riferimento al conto n. 18900 – avrebbe dovuto considerare legittimi gli addebiti per la medesima voce di costo nel periodo successivo al 26 settembre
2010 (rectius: 29 giugno 2010), data di pattuizione dell'affidamento, operando il ricalcolo, ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b., solo per il periodo precedente;
b) con il secondo profilo sosteneva che il Tribunale – con riferimento al solo conto n. 077 [rectius n. 18900] – avrebbe dovuto rilevare la legittimità degli addebiti per anatocismo avvenuti successivamente al 30 giugno 2000 – così come l'aveva ritenuta per il conto n. 18900 [rectius n. 077]
– avendo la banca dimostrato l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adeguamento di tale clausola contrattuale e la relativa comunicazione al correntista. In conseguenza domandava che «l'esposizione pag. 11/19 debitoria totale della nei confronti della Controparte_1
Banca MPS» fosse rideterminata in euro 7.075,34, a debito della correntista, importo pari alla differenza dei saldi ricalcolati dei due rapporti di conto corrente, cioè, per quello n. 077, euro -155.145,31, a debito della correntista,
e, per quello n. 18900, euro +148.069,97, ossia a suo credito.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Relativamente al conto n. 077, la sentenza non definitiva n. 777 del 2024 ha già statuito che «nel caso in esame risultano illegittimi gli addebiti per
“commissione massimo scoperto” (c.m.s.) e invece legittimi quelli per
“corrispettivo sull'accordato”» (c.a.) – altresì definita come “commissione disponibilità fondi” (c.d.f.) nella c.t.u. al tempo in atti – e parimenti deve ritenersi erronea l'eliminazione degli addebiti relativi ai trimestri in cui la prima c.t.u. espletata in appello aveva rilevato la presenza di usura. Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto: i) la c.m.s. illegittimamente pattuita;
ii) il c.a. (o c.d.f.) legittimo;
iii) l'insussistenza di usura. Le statuizioni su tutte e tre le questioni sopra menzionate risultano coperte da giudicato perché non sono state oggetto di impugnazione. Circa gli addebiti per anatocismo successivi al
30 giugno 2000, gli odierni appellati non hanno a loro volta proposto appello sul punto, con la conseguenza che anche tale statuizione è coperta da giudicato.
Relativamente al conto n. 18900, la predetta sentenza non definitiva evidenziava come gli interessi passivi fossero già stati calcolati applicando il Parte_ criterio invocato da rilevando pertanto la mancanza d'interesse della stessa a impugnare sul punto.
Circa gli addebiti per anatocismo avvenuti successivamente al 30 giugno
2000, risulta corretta l'eliminazione effettuata dal c.t.u., non risultando a tal fine sufficiente che la banca abbia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di adeguamento di tale clausola contrattuale e l'abbia comunicato al pag. 12/19 correntista, essendo necessaria la pattuizione in forma scritta di tale voce di costo (pp. 16 e 17 della sentenza non definitiva n. 777 del 2024).
Circa l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure aveva considerato che entrambi i conti corrente godessero di affidamento, nonostante le contestazioni della invece accolte dalla sentenza non Pt_1 definitiva.
Come già dalla stessa statuito, l'odierna parte appellata non ha provato l'esistenza dei contratti di apertura di credito, con la conseguenza che i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo contrattualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare.
Muovendo da tali presupposti, è stato conferito incarico peritale suppletivo al fine di ricalcolare i saldi dei conti oggetto del presente giudizio.
Circa il saldo del conto n. 077, è emerso che esso, al 31 marzo 2016, dovesse essere pari a euro -134.835,91 anziché a euro -181.187,60.
Tuttavia, la Corte di legittimità, circa l'anatocismo, ha stabilito che: «In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
629, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 [rectius 1° gennaio
2014] ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. n.
21344 del 2024, in massima).
Di conseguenza, è stato altresì chiesto all'ausiliario di accertare il saldo del conto n. 077 considerando «illegittimi gli addebiti per anatocismo fino al pag. 13/19 30 giugno 2000, legittimi quelli fino al 31 dicembre 2013 e illegittimi quelli dal
1° gennaio 2014».
Rispondendo al secondo quesito che tenesse in considerazione il citato orientamento giurisprudenziale, l'ausiliario ha calcolato in euro -
131.573,81 il saldo del conto n. 077, dunque a debito di Controparte_1
Circa il saldo del conto n. 18900, è stato domandato al c.t.u. di accertarlo «applicando i criteri contenuti nel quesito n. 2) posto da questa corte con ordinanza del 31 gennaio 2023 e considerando altresì prescritte tutte le rimesse effettuate in data antecedente al 8 aprile 2006» e aventi natura solutoria.
La consulenza integrativa ha ricalcolato il saldo del conto n. 18900 al 30 settembre 2012 in euro +136.404,10, e dunque a credito del correntista.
Parte_ Preme rammentare che nelle corso del procedimento di primo grado, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di e Controparte_1 dei suoi fideiussori per euro 213.832,71, quale residuo dell'importo oggetto del mutuo. Il decreto è stato poi revocato dal giudice di prime cure poiché compensato con il saldo calcolato in quel grado di giudizio, relativo al conto n. Parte_ 18900, credito vantato da nei confronti di e pari ad Controparte_1 euro 371.921,58.
Nelle more del procedimento i crediti relativi all'esposizione di cui al conto corrente n. 077 e quello relativo all'esposizione di cui al finanziamento chirografario n. 3479710 sono stati ceduti a Controparte_3
La Corte di legittimità, in tema di cessione del credito, ha stabilito che
«[o]gni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento,
l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. […]» (Cass. n. 15674 del 2007, in pag. 14/19 massima); la stessa Corte, circa le operazioni di cartolarizzazione, ha inoltre chiarito che «[i] crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso» (Cass. n. 13735 del 2022, in massima); la Corte regolatrice ha infine considerato che «[i]n caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze […]» (Cass. n. 4277 del 2023, in massima).
Dall'intervento di risulta che la stessa, nell'ambito Controparte_3 di un'operazione di cartolarizzazione, sia divenuta cessionaria del credito relativo all'esposizione di cui al conto n. 077 così come del credito relativo al mutuo n. 3479710, stipulato il 27 ottobre 2010 per euro 250.000,00, rispetto Parte_ al quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 213.832,71. ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti – Controparte_3 non contestata – a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 151 del 23 dicembre 2017 (doc. 4, comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di . Controparte_3
Non può tuttavia accogliersi la domanda di pagamento diretto avanzata dalla cessionaria, considerando che, «[i]n tema di cessione dei crediti,
pag. 15/19 l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta» (Cass. n. 5728 del 2024, in massima).
Nella specie non risulta che siano integrati i necessari presupposti, Parte_ considerando che, nelle conclusioni rassegnate, continua a invocare la compensazione, postulante una condanna a suo favore, e che la non contestazione della debitrice ceduta non emerge chiaramente.
Premesso che le domande di condanna avanzate dagli odierni appellati vanno evidentemente limitate al soggetto in tal senso legittimato, ovvero da quanto sopra consegue che: Controparte_1
Parte_
- deve corrispondere a euro 213.832,71 in Controparte_1 ragione del contratto di mutuo;
Parte_
- deve corrispondere euro 136.404,10 a quale Controparte_1 importo emerso dal ricalcolo del conto corrente n. 18900;
- l'esatto dare avere tra le parti rispetto al saldo del conto n. 077, al 31 marzo 2016, è pari a euro -131.573,81 a debito della correntista.
Non potendosi accogliere la domanda di pagamento diretto alla cessionaria e nemmeno risultando impugnata la statuizione di Parte_ compensazione, eccepita e richiesta da anche in appello, nulla vi osta. Parte_ Pertanto, deve corrispondere a euro 95.428,61 (ovvero Controparte_1 la differenza tra euro 213.832,71, dovuti alla banca da parte degli appellati a titolo di residuo rimborso del mutuo, ed euro 136.404,10, quale saldo ricalcolato del conto corrente n. 18900 spettante a . Controparte_1
pag. 16/19 Nella replica alla comparsa conclusionale gli odierni appellati mettono in discussione profili relativi alla «pretesa validità del contratto di finanziamento», nonché profili relativi alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; tuttavia, le questioni non sono state oggetto di gravame, nemmeno incidentale, e, comunque, il rilievo officioso di una nullità è subordinato al fatto che le circostanze a suo fondamento siano state tempestivamente allegate nel procedimento di primo grado;
ciò che nella specie è mancato.
4. Il terzo motivo di appello è già stato rigettato nella sentenza non definitiva n. 777 del 2024.
5. In conclusione, si accolgono il primo e il secondo motivo d'impugnazione nei termini illustrati, secondo le risultanze della c.t.u. – le cui operazioni sono state effettuate alla presenza dei rispettivi consulenti di parte e sulle quali non sono state mosse osservazioni – alla luce dei presupposti fissati nella sentenza non definitiva.
6. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali pag. 17/19 in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame – in considerazione della riunione dei procedimenti – sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti, ossia, da un lato, quella di condanna al pagamento del saldo del contratto di mutuo, Parte_ proposta dal nei confronti di parte appellata, risultata fondata;
dall'altro,
è stata proposta dagli odierni appellati domanda di accertamento per l'illegittimità degli addebiti effettuati sui conti n. 077 e n. 18900 (con condanna restitutoria a quest'ultimo limitata) intercorrenti con la medesima Parte_
– domanda articolata in più capi, uno per ogni voce di costo, fondata per quelli relativi alla c.m.s. e all'anatocismo – oltre alle domande di usura e interessi pattuiti, risultate prive di pregio;
ciò che ha comunque condotto a una significativa alterazione dei rapporti di dare-avere derivanti dai conti corrente a beneficio degli odierni appellati.
In ragione di ciò, si ravvisano gli estremi della soccombenza reciproca, che giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di c.t.u. in primo e in secondo grado graveranno per metà sull'odierna appellante e sull'intervenuta e per l'altra metà sugli appellati.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 40 del 2021 del Tribunale di Livorno e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 18/19 1. condanna Controparte_1
e
[...] CP_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_3
in solido tra loro, a pagare a
[...] Parte_1 euro 95.428,61 (quale differenza, frutto di compensazione, tra euro
213.832,71 dovuti alla banca da parte degli appellati ed euro 136.404,10, quale saldo ricalcolato del conto corrente n. 18900 dovuto a CP_1
, oltre interessi come da domanda monitoria;
[...]
2. dichiara che l'esatto dare avere tra Parte_1
e Controparte_1 rispetto al conto corrente avente IBAN IT8IF0103025103000000077, al 31 marzo 2016, è pari a euro -131.573,81, a debito della correntista;
3. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. per metà a carico di e di Parte_1
rappresentata da oggi Controparte_3 CP_5 [...]
e per l'altra metà a carico di Controparte_4 [...]
Controparte_1 CP_1 [...]
e Parte_2 Controparte_2 Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
24 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENCHETTI ROBERTA ( ), C.F._1 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUTTARI MAILA
[...] P.IVA_2
( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
BUTTARI MAILA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
BUTTARI MAILA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._5 dell'avv. BUTTARI MAILA ( ), C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6
BUTTARI MAILA ( ), C.F._2 appellati nonché
(C.F. ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 [...]
( ), con il patrocinio dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
PARRETTI ROBERTO ( ). C.F._7
intervenuta
Conclusioni per «Voglia la Corte di Appello Parte_1 di Firenze, in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Livorno
40/2021 Rep. 100/2021 del 19/1/2021 depositata il 20/1/2021 nel giudizio
RG 1524/2016 (a cui è riunito il 2476/2017) e notificata il 20/1/2021, In via
Istruttoria ammettere le osservazioni della CTP Dott.ssa e rinnovare la Per_1
CTU. NEL MERITO: in accoglimento anche delle eccezioni di prescrizione e compensazione svolte, e all'esito della Ctu espletata, In Tesi accogliere l'Appello proposto e rigettare tutte le domande avanzate dagli appellati e promosse nei confronti della ., nella causa RG Parte_1
1524/2016 in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto o comunque precluse e non provate, riformando la sentenza impugnata. In ipotesi denegata di accoglimento di una delle domande di controparte accertare il dare avere tra le parti in merito al rapporto rimasto nella titolarità della comparente n. 18900.10. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della comparente, per l'attività espletata per tutti i rapporti di causa almeno fino alla costituzione del nuovo titolare del credito e per quell[a] successiva in riferimento al rapporto n.
18900.10. Con vittoria anche delle spese di Ctu e del decreto ingiuntivo oggetti di causa 2476/2017»; per Controparte_1
e
[...] CP_1 Parte_2 Controparte_2
pag. 2/19 «IN VIA PRELIMINARE, 1. dichiarare l'appello inammissibile ex Parte_3 art 348 bis e art 336 bis per i motivi adotti nel presente atto, NEL MERITO
• IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da
[...]
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Parte_1 confermare la sentenza n. 40/2021 del Tribunale di Livorno, per i motivi adotti nel presente atto.
• IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE e DICHIARARE che la
[...]
ha tenuto una condotta illegittima e dannosa nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1
e per l'effetto condannare la in
[...] Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al ricalcolo del saldo dare/avere in favore dell' Controparte_1
delle somme incassate e non dovute:
[...]
- con riferimento al conto corrente n. 100.77: per € 28.299,01 e o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con ricalcolo del saldo dare/avere in € -131.573,81
- con riferimento al conto corrente n. 18.900: per € 136.404,10 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con ricalcolo del saldo dare avere in € 136.404,10 - con riferimento al finanziamento del 27.10.2010 n.
3479710, dichiararne la parziale nullità in quanto erogato per la copertura di una passività parzialmente inesistente rideterminandone la quota capitale erogata in € 105.400,86 in luogo di € 250.000,00 e conseguentemente condannando la banca al ricalcolo degli interessi alla luce del minor credito erogato e delle rate pagate dalla società;
• IN OGNI CASO:
- dichiarare nulle e/o prive di efficacia le garanzie personali rilasciate a favore della banca e per l'effetto disporre la cancellazione delle ipoteche giudiziali dai registri immobiliari;
pag. 3/19 - condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa per cui il sottoscritto difensore costituito, Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali»; per conclude: «Nel merito affinché l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello di Firenze voglia, condannare parte appellata
[...]
Controparte_1 CP_1 in solido di Parte_2 Controparte_2 Parte_3 tra di loro, tenuto conto della inapplicabilità della compensazione per i rapporti oggetti di causa come sopra richiamato, in riforma della sentenza di primo grado appellata, al pagamento in favore di già rappresentata da Controparte_3
ora CP_5 Controparte_4
1) della somma di € 213.832,71 relativa alla esposizione di cui al finanziamento chirografario n. 3479710/29 (il cui rapporto risulta nella titolarità della comparente) importo riconosciuta legittimo nella sentenza di primo grado oltre interessi al tasso di cui in contratto fino al saldo
2) della somma di € 134.835,91 (così come evidenziato nella ctu integrativa) relativa alla esposizione di cui allo scoperto di conto corrente n.
100.77 (il cui rapporto risulta nella titolarità della comparente) o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti fino al saldo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali».
Rilevato
Parte_ (nel prosieguo ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 40 del 2021 del Tribunale di Livorno, con la quale è stata condannata a pagare a Controparte_1
pag. 4/19 ing. (nel prosieguo euro 158.088,87, Controparte_1 Controparte_1 cifra risultante dalla compensazione tra il credito vantato dalla stessa banca, pari a euro 213.832,71 – quale residuo dell'importo oggetto del mutuo n.
3479710 stipulato in data 27 ottobre 2010 – e il credito vantato nei suoi confronti dalla predetta pari a euro 371.921,58, quale Controparte_1 saldo del conto corrente avente IBAN [...] (nel prosieguo conto n. 18900), al momento della chiusura dello stesso, nel dicembre 2012, importo rideterminato in conseguenza del riaccredito delle somme illegittimamente addebitate nel corso di svolgimento del rapporto. Il
Tribunale ha inoltre rideterminato il saldo del conto corrente avente IBAN
IT8IF0103025103000000077 (nel prosieguo conto n. 077) – anch'esso intrattenuto tra le parti – pari a euro +76.626,74, in favore del correntista alla data del 31 marzo 2016. Controparte_1
– quale debitrice principale – e Controparte_1 CP_1 [...]
e – quali fideiussori – avevano Parte_2 Controparte_2 Parte_3
Parte_ citato in giudizio (procedimento iscritto sub r.g. n. 1524/2016), domandando l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti, effettuati sia sul predetto conto corrente n. 077, aperto in data 22 agosto 1997, sia su quello n. 18900, aperto in data 23 gennaio 1996 – per mancata pattuizione in forma scritta del tasso d'interesse passivo ultralegale e di altre voci di costo, oltre che per usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca e per modifiche contrattuali unilateralmente poste in essere dalla stessa, in violazione dell'art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – domandando altresì, in conseguenza, il riaccertamento del saldo del conto e la condanna della banca alla ripetizione del relativo importo ex art. 2033 c.c.
Parte_ Nelle more di questo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n. 524/2017, con il quale ha intimato alla stessa Controparte_1
e ai predetti fideiussori il pagamento dell'importo di euro 213.832,71 – quale residuo del mutuo stipulato da per estinguere l'esposizione Controparte_1 debitoria del citato conto corrente n. 18900 – decreto avverso il quale gli pag. 5/19 ingiunti hanno proposto opposizione (iscritta a ruolo sub r.g. n. 2476/2017), eccependo la nullità del contratto di finanziamento e riproponendo le medesime doglianze sollevate nel giudizio r.g. n. 1524/2016.
Il Tribunale, riuniti i procedimenti, ha parzialmente accolto le doglianze avanzate da e dai suoi fideiussori. Controparte_1
In primo luogo, con riferimento a entrambi i predetti conti correnti, il giudice di prime cure ha accertato l'assenza di usura rispetto ai vantaggi conseguiti dalla banca.
Inoltre, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento ai versamenti effettuati, su entrambi i conti, anteriormente al decennio precedente alla proposizione della domanda da parte degli attori, ritenendo che gli odierni appellati avessero dimostrato, sempre con riferimento a entrambi i rapporti, la sussistenza di affidamento – pur non pattuito in forma scritta – e, quindi, la natura ripristinatoria dei versamenti medesimi.
Con riferimento al conto corrente n. 077 ha inoltre considerato che fossero stati pattuiti per iscritto la misura ultralegale degli interessi passivi e le altre spese, l'anatocismo e la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Il Tribunale ha poi considerato che, pur avendo il conto ininterrottamente goduto di affidamento sin dal momento della sua apertura, tuttavia la banca non avesse prodotto in giudizio i contratti antecedenti a quello stipulato in data 23 dicembre 2009. In conseguenza – con riferimento agli addebiti effettuati prima di tale data – ha rideterminato l'importo di quelli per interessi passivi applicando il tasso legale e ha eliminato quelli relativi a «tutte le altre poste passive non pattuite». Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto illegittimi gli addebiti per anatocismo effettuati fino al 30 giungo 2000, ritenendoli invece legittimi per il periodo successivo, la banca avendo dimostrato la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso attinente alle modifiche contrattuali e avendo altresì
pag. 6/19 dedotto di averlo comunicato al correntista, affermazione da questi non contestata. Il saldo del conto n. 077 che, alla data del 31 marzo 2016 – ultimo saldo documentalmente dimostrato – risultava pari a euro -181.187,60, ossia a debito del correntista, è stato rideterminato, alla medesima data, in euro
+76.626,74, ossia a suo credito (valore indicato nella relazione peritale del 28 gennaio 2010, pag. 8).
Con riferimento al conto corrente n. 18900, il Tribunale ha considerato che il relativo contratto, stipulato nell'aprile del 1996, fosse privo delle condizioni economiche attinenti al rapporto, considerandole quindi non validamente pattuite fino al 26 settembre 2010 (rectius: 29 giugno 2010), data in cui è stato stipulato un contratto di affidamento che le conteneva.
Pertanto, il giudice di prime cure – con riferimento agli addebiti precedenti a tale data – ha rideterminato l'importo di quelli per interessi passivi – applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, t.u.b. – e ha eliminato quelli per anatocismo e quelli per le altre voci di costo. In conseguenza, il saldo, che alla data del 30 settembre 2012, era pari a euro -51,90, ossia a debito del correntista, è stato rideterminato in euro +371.921,58, ossia a suo credito (valore indicato nella relazione peritale del 2 agosto 2019, alle pagg. 8
e 9), importo considerato ripetibile dal Tribunale, risultando il conto chiuso nel dicembre 2012.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 3479710, stipulato il 27 ottobre
2010 per euro 250.000,00, rispetto al quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, residuavano da rimborsare euro 213.832,71 – per la cui cifra Parte_ aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di e Controparte_1 dei suoi fideiussori – il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto da questi ultimi sollevata, ritenendo legittima la stipula di un finanziamento finalizzato a ripianare pregresse passività, trattandosi di accordo avente causa legittima.
pag. 7/19 Il giudice di prime cure ha quindi compensato tale credito vantato da Parte_
– come detto, per euro 213.832,71 – con quello vantato da CP_1
attinente al conto corrente n. 18900 – per euro 371.921,58 – così
[...] condannando la banca a pagarle la differenza, pari a euro 158.088,87, oltre interessi legali dalla chiusura del conto a quella della sentenza. Ha inoltre rideterminato il saldo del conto corrente n. 077, alla data del 31 marzo 2016, in misura pari a euro +76.626,74, a credito del correntista.
Parte_ Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione del principio di soccombenza.
Avverso tale decisione ha interposto appello la banca, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
2. con il secondo contesta che il Tribunale abbia considerato illegittimi plurimi addebiti sui conti dedotti in giudizio, articolando la doglianza in due profili di contestazione: a) con il primo sostiene la legittimità di quelli per interessi passivi effettuati – quanto al conto n. 077 – durante tutto il periodo di svolgimento del rapporto, e – quanto al conto n.
18900 – per il periodo successivo al 26 settembre 2010; b) con il secondo profilo sostiene la legittimità degli addebiti per anatocismo effettuati sul conto n. 18900 successivamente al 30 giugno 2000;
Parte_
3. con il terzo motivo di gravame lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancato assolvimento dell'onere della prova dell'illegittimità degli addebiti da parte degli attori.
Con ordinanza comunicata in data 3 maggio 2021 veniva accolta Parte_ l'istanza di di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
pag. 8/19 La causa, trattenuta in decisione con ordinanza comunicata in data 14 ottobre 2022, veniva rimessa in istruttoria con ordinanza comunicata in data
31 gennaio 2023, con contestuale nomina di c.t.u. – dott.ssa Persona_2
– per l'espletamento di consulenza contabile, depositata in data 27
[...] ottobre 2023.
Parte_ Con istanza del 21 novembre 2023 domandava la trattazione orale della causa e la revoca della medesima consulente, sostenendo che essa avesse debordato dall'incarico conferito e introdotto «ipotesi non richiest[e] dal
Giudice, dalle parti ma addirittura che sviluppano ipotesi in contrasto con la verifica effettuata dalla medesima» e domandando, in conseguenza, la fissazione «di udienza di comparizione delle parti in presenza anche dei consulenti». Con provvedimento in data 23 novembre 2023 è stata rigettata la domanda di trattazione orale della causa, riservando «al Collegio ogni valutazione sulla CTU».
Con la sentenza non definitiva n. 777 del 2024 questa Corte d'appello accertava la legittimità degli addebiti per interessi passivi a tasso ultralegale con riferimento al conto corrente n. 077 e accoglieva l'eccezione di prescrizione relativa alle rimesse effettuate in data antecedente all'8 aprile
2006 su entrambi i conti corrente (n. 077 e n. 18900). Rigettava, invece, il terzo motivo d'appello.
Con contestuale ordinanza del 22 aprile 2024 il Collegio formulava, per economia processuale, una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
È intervenuta in giudizio rappresentata da Controparte_3 CP_5 oggi quale cessionaria dei crediti
[...] Controparte_4
Parte_ derivanti dai rapporti intrattenuti dalla società con e Controparte_1 oggetto della presente causa, relativi: A) all'esposizione di cui al conto corrente n. 077; B) all'esposizione di cui al finanziamento chirografario n. Parte_ 3479710 (per il cui residuo, pari ad euro 213.832,71, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di e dei suoi fideiussori). Controparte_1
pag. 9/19 Parte_ Con ordinanza del 12 settembre 2024, rilevato che dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata, veniva conferito nuovo incarico alla c.t.u. dott.ssa Persona_2
Espletato il supplemento di perizia, all'esito dell'udienza dell'8 aprile
2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo
10 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Devono preliminarmente disattendersi le eccezioni d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 436-bis c.p.c. sollevate dagli odierni appellati, evidentemente incompatibili con la pronuncia della sentenza non definitiva n.
777 del 2024.
2. Con essa questa Corte accertava la legittimità degli addebiti per interessi passivi a tasso ultralegale, con riferimento al conto corrente n. 077 – Parte_ intrattenuto tra e – riformando sul punto la sentenza Controparte_1 impugnata, che aveva ritenuto illegittima tale voce di costo per il periodo precedente al 23 dicembre 2009. Con la medesima sentenza veniva accolta l'eccezione di prescrizione relativamente alle rimesse effettuate, in data antecedente all'8 aprile 2006, su entrambi i conti oggetto della presente causa. Veniva invece rigettato il terzo motivo d'appello.
3. Con il primo motivo – trattato unitamente al secondo, stante l'intima connessione delle censure – l'appellante lamentava il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, con riferimento a entrambi i conti corrente dedotti in giudizio. Sosteneva che, rispetto ad essi, il Tribunale avesse erroneamente ritenuto sussistente un “fido di fatto”, pari alla «massima esposizione consentita dalla banca in maniera non occasionale», concludendo che tutte le rimesse effettuate sui medesimi conti avessero natura pag. 10/19 ripristinatoria, mentre talune di esse, secondo la banca, avrebbero potuto avere natura solutoria per essere state effettuate in un momento in cui il passivo superava l'importo del medesimo affidamento. Sosteneva altresì la contraddittorietà della decisione del Tribunale per avere, da un lato, considerato i conti affidati ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dall'altro, al fine della valutazione della legittimità degli addebiti, ritenuto nulli i relativi contratti di affidamento, per mancata pattuizione scritta prima del 2009 – quanto al conto n. 077 – e prima del
2010, rispetto al conto n. 18900. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza
«considerando solutorie tutte le rimesse antecedenti al decennio della notifica della citazione», o, in subordine, la riforma della sentenza secondo le conclusioni del c.t.u. contenute nel supplemento di perizia del 28 gennaio
2020 e dunque la relativa rideterminazione dei saldi dei conti.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamentava che il
Tribunale avesse erroneamente ricalcolato gli addebiti dei conti dedotti in giudizio, articolando la doglianza in due profili di contestazione: a) con il primo sosteneva che il giudice di prime cure – con riferimento al conto n. 077
– avrebbe dovuto considerare legittimi gli addebiti per interessi passivi al tasso pattuito, risultante dal contratto di apertura del conto, e – con riferimento al conto n. 18900 – avrebbe dovuto considerare legittimi gli addebiti per la medesima voce di costo nel periodo successivo al 26 settembre
2010 (rectius: 29 giugno 2010), data di pattuizione dell'affidamento, operando il ricalcolo, ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b., solo per il periodo precedente;
b) con il secondo profilo sosteneva che il Tribunale – con riferimento al solo conto n. 077 [rectius n. 18900] – avrebbe dovuto rilevare la legittimità degli addebiti per anatocismo avvenuti successivamente al 30 giugno 2000 – così come l'aveva ritenuta per il conto n. 18900 [rectius n. 077]
– avendo la banca dimostrato l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adeguamento di tale clausola contrattuale e la relativa comunicazione al correntista. In conseguenza domandava che «l'esposizione pag. 11/19 debitoria totale della nei confronti della Controparte_1
Banca MPS» fosse rideterminata in euro 7.075,34, a debito della correntista, importo pari alla differenza dei saldi ricalcolati dei due rapporti di conto corrente, cioè, per quello n. 077, euro -155.145,31, a debito della correntista,
e, per quello n. 18900, euro +148.069,97, ossia a suo credito.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Relativamente al conto n. 077, la sentenza non definitiva n. 777 del 2024 ha già statuito che «nel caso in esame risultano illegittimi gli addebiti per
“commissione massimo scoperto” (c.m.s.) e invece legittimi quelli per
“corrispettivo sull'accordato”» (c.a.) – altresì definita come “commissione disponibilità fondi” (c.d.f.) nella c.t.u. al tempo in atti – e parimenti deve ritenersi erronea l'eliminazione degli addebiti relativi ai trimestri in cui la prima c.t.u. espletata in appello aveva rilevato la presenza di usura. Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto: i) la c.m.s. illegittimamente pattuita;
ii) il c.a. (o c.d.f.) legittimo;
iii) l'insussistenza di usura. Le statuizioni su tutte e tre le questioni sopra menzionate risultano coperte da giudicato perché non sono state oggetto di impugnazione. Circa gli addebiti per anatocismo successivi al
30 giugno 2000, gli odierni appellati non hanno a loro volta proposto appello sul punto, con la conseguenza che anche tale statuizione è coperta da giudicato.
Relativamente al conto n. 18900, la predetta sentenza non definitiva evidenziava come gli interessi passivi fossero già stati calcolati applicando il Parte_ criterio invocato da rilevando pertanto la mancanza d'interesse della stessa a impugnare sul punto.
Circa gli addebiti per anatocismo avvenuti successivamente al 30 giugno
2000, risulta corretta l'eliminazione effettuata dal c.t.u., non risultando a tal fine sufficiente che la banca abbia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di adeguamento di tale clausola contrattuale e l'abbia comunicato al pag. 12/19 correntista, essendo necessaria la pattuizione in forma scritta di tale voce di costo (pp. 16 e 17 della sentenza non definitiva n. 777 del 2024).
Circa l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure aveva considerato che entrambi i conti corrente godessero di affidamento, nonostante le contestazioni della invece accolte dalla sentenza non Pt_1 definitiva.
Come già dalla stessa statuito, l'odierna parte appellata non ha provato l'esistenza dei contratti di apertura di credito, con la conseguenza che i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo contrattualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare.
Muovendo da tali presupposti, è stato conferito incarico peritale suppletivo al fine di ricalcolare i saldi dei conti oggetto del presente giudizio.
Circa il saldo del conto n. 077, è emerso che esso, al 31 marzo 2016, dovesse essere pari a euro -134.835,91 anziché a euro -181.187,60.
Tuttavia, la Corte di legittimità, circa l'anatocismo, ha stabilito che: «In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
629, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 [rectius 1° gennaio
2014] ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. n.
21344 del 2024, in massima).
Di conseguenza, è stato altresì chiesto all'ausiliario di accertare il saldo del conto n. 077 considerando «illegittimi gli addebiti per anatocismo fino al pag. 13/19 30 giugno 2000, legittimi quelli fino al 31 dicembre 2013 e illegittimi quelli dal
1° gennaio 2014».
Rispondendo al secondo quesito che tenesse in considerazione il citato orientamento giurisprudenziale, l'ausiliario ha calcolato in euro -
131.573,81 il saldo del conto n. 077, dunque a debito di Controparte_1
Circa il saldo del conto n. 18900, è stato domandato al c.t.u. di accertarlo «applicando i criteri contenuti nel quesito n. 2) posto da questa corte con ordinanza del 31 gennaio 2023 e considerando altresì prescritte tutte le rimesse effettuate in data antecedente al 8 aprile 2006» e aventi natura solutoria.
La consulenza integrativa ha ricalcolato il saldo del conto n. 18900 al 30 settembre 2012 in euro +136.404,10, e dunque a credito del correntista.
Parte_ Preme rammentare che nelle corso del procedimento di primo grado, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di e Controparte_1 dei suoi fideiussori per euro 213.832,71, quale residuo dell'importo oggetto del mutuo. Il decreto è stato poi revocato dal giudice di prime cure poiché compensato con il saldo calcolato in quel grado di giudizio, relativo al conto n. Parte_ 18900, credito vantato da nei confronti di e pari ad Controparte_1 euro 371.921,58.
Nelle more del procedimento i crediti relativi all'esposizione di cui al conto corrente n. 077 e quello relativo all'esposizione di cui al finanziamento chirografario n. 3479710 sono stati ceduti a Controparte_3
La Corte di legittimità, in tema di cessione del credito, ha stabilito che
«[o]gni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento,
l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. […]» (Cass. n. 15674 del 2007, in pag. 14/19 massima); la stessa Corte, circa le operazioni di cartolarizzazione, ha inoltre chiarito che «[i] crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso» (Cass. n. 13735 del 2022, in massima); la Corte regolatrice ha infine considerato che «[i]n caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze […]» (Cass. n. 4277 del 2023, in massima).
Dall'intervento di risulta che la stessa, nell'ambito Controparte_3 di un'operazione di cartolarizzazione, sia divenuta cessionaria del credito relativo all'esposizione di cui al conto n. 077 così come del credito relativo al mutuo n. 3479710, stipulato il 27 ottobre 2010 per euro 250.000,00, rispetto Parte_ al quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 213.832,71. ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti – Controparte_3 non contestata – a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 151 del 23 dicembre 2017 (doc. 4, comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di . Controparte_3
Non può tuttavia accogliersi la domanda di pagamento diretto avanzata dalla cessionaria, considerando che, «[i]n tema di cessione dei crediti,
pag. 15/19 l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta» (Cass. n. 5728 del 2024, in massima).
Nella specie non risulta che siano integrati i necessari presupposti, Parte_ considerando che, nelle conclusioni rassegnate, continua a invocare la compensazione, postulante una condanna a suo favore, e che la non contestazione della debitrice ceduta non emerge chiaramente.
Premesso che le domande di condanna avanzate dagli odierni appellati vanno evidentemente limitate al soggetto in tal senso legittimato, ovvero da quanto sopra consegue che: Controparte_1
Parte_
- deve corrispondere a euro 213.832,71 in Controparte_1 ragione del contratto di mutuo;
Parte_
- deve corrispondere euro 136.404,10 a quale Controparte_1 importo emerso dal ricalcolo del conto corrente n. 18900;
- l'esatto dare avere tra le parti rispetto al saldo del conto n. 077, al 31 marzo 2016, è pari a euro -131.573,81 a debito della correntista.
Non potendosi accogliere la domanda di pagamento diretto alla cessionaria e nemmeno risultando impugnata la statuizione di Parte_ compensazione, eccepita e richiesta da anche in appello, nulla vi osta. Parte_ Pertanto, deve corrispondere a euro 95.428,61 (ovvero Controparte_1 la differenza tra euro 213.832,71, dovuti alla banca da parte degli appellati a titolo di residuo rimborso del mutuo, ed euro 136.404,10, quale saldo ricalcolato del conto corrente n. 18900 spettante a . Controparte_1
pag. 16/19 Nella replica alla comparsa conclusionale gli odierni appellati mettono in discussione profili relativi alla «pretesa validità del contratto di finanziamento», nonché profili relativi alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; tuttavia, le questioni non sono state oggetto di gravame, nemmeno incidentale, e, comunque, il rilievo officioso di una nullità è subordinato al fatto che le circostanze a suo fondamento siano state tempestivamente allegate nel procedimento di primo grado;
ciò che nella specie è mancato.
4. Il terzo motivo di appello è già stato rigettato nella sentenza non definitiva n. 777 del 2024.
5. In conclusione, si accolgono il primo e il secondo motivo d'impugnazione nei termini illustrati, secondo le risultanze della c.t.u. – le cui operazioni sono state effettuate alla presenza dei rispettivi consulenti di parte e sulle quali non sono state mosse osservazioni – alla luce dei presupposti fissati nella sentenza non definitiva.
6. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali pag. 17/19 in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame – in considerazione della riunione dei procedimenti – sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti, ossia, da un lato, quella di condanna al pagamento del saldo del contratto di mutuo, Parte_ proposta dal nei confronti di parte appellata, risultata fondata;
dall'altro,
è stata proposta dagli odierni appellati domanda di accertamento per l'illegittimità degli addebiti effettuati sui conti n. 077 e n. 18900 (con condanna restitutoria a quest'ultimo limitata) intercorrenti con la medesima Parte_
– domanda articolata in più capi, uno per ogni voce di costo, fondata per quelli relativi alla c.m.s. e all'anatocismo – oltre alle domande di usura e interessi pattuiti, risultate prive di pregio;
ciò che ha comunque condotto a una significativa alterazione dei rapporti di dare-avere derivanti dai conti corrente a beneficio degli odierni appellati.
In ragione di ciò, si ravvisano gli estremi della soccombenza reciproca, che giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di c.t.u. in primo e in secondo grado graveranno per metà sull'odierna appellante e sull'intervenuta e per l'altra metà sugli appellati.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 40 del 2021 del Tribunale di Livorno e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 18/19 1. condanna Controparte_1
e
[...] CP_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_3
in solido tra loro, a pagare a
[...] Parte_1 euro 95.428,61 (quale differenza, frutto di compensazione, tra euro
213.832,71 dovuti alla banca da parte degli appellati ed euro 136.404,10, quale saldo ricalcolato del conto corrente n. 18900 dovuto a CP_1
, oltre interessi come da domanda monitoria;
[...]
2. dichiara che l'esatto dare avere tra Parte_1
e Controparte_1 rispetto al conto corrente avente IBAN IT8IF0103025103000000077, al 31 marzo 2016, è pari a euro -131.573,81, a debito della correntista;
3. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. per metà a carico di e di Parte_1
rappresentata da oggi Controparte_3 CP_5 [...]
e per l'altra metà a carico di Controparte_4 [...]
Controparte_1 CP_1 [...]
e Parte_2 Controparte_2 Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
24 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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