Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
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- 1. Costituzione italianaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2025 · 72.12303
Giurisprudenza • 41
- 1. Corte Cost., sentenza 06/07/2021, n. 140Massima: Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Le questioni sono analoghe a quelle già scrutinate - e ritenute inammissibili - nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020. I rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l'istituto della prescrizione riveste nell'ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale evocato offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020).Massima: È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lette.g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. […]Leggi di più...
- processo penale·
- sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020·
- misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore della giustizia·
- manifesta inammissibilità delle questioni.·
- difetto di motivazione·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- reati e pene·
- rilevanza della questione incidentale·
- principio di legalità in materia penale·
- manifesta infondatezza delle questioni.·
- questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate·
- denunciata violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole·
- sussistenza.·
- censura di norme processuali incidenti su procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento·
- caposaldo del diritto sanzionatorio