Articolo 83 della Costituzione
Articolo 82Articolo 84
Versione
1 gennaio 1948
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente