Massima: Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Le questioni sono analoghe a quelle già scrutinate - e ritenute inammissibili - nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020. I rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l'istituto della prescrizione riveste nell'ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale evocato offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020).
Massima: È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lette.g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. […]
Leggi di più...- art. 111 cost.·
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