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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1618/2023
La Corte d 'Appello di Bol ogna, ri unit a i n Camera di Co nsigli o con la presenza dei Magi st rati: dott. Gi us eppe de Rosa P residente rel. dott. Antonell a All egra Consigliere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a causa introdotta con att o di cit azione 18.10.2023 al n. RG.
1618/ 2023
TRA
Il C .F. – P.I. ) i n persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempor e, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi del Foro di
Roma ed el etti vam ent e domi cil iat o presso lo st udio dello st esso difensore sito in R oma, all a vi a Alberico II n. 33 appell ante
CONT RO
(C.F. ) assi stit a, rappresent at a e di fesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Beatrice Belli del Foro di Bologna appell at a
E, CO NT RO
; Controparte_2
Controparte_3
appell at e -contumaci Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza n. 252/2023 del 16.3.2023
Tri bunal e di Rimi ni
Conclusi oni part e appell ant e
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna disattesa e/o rigettata ogni contraria ist anza, i n accogli mento del present e appell o, riform are la sentenza del Tribunale di Rimini n. 252/2023 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque infondata l'opposizione proposta da
[...]
in prim o grado. Con vitt ori a di spese ed onorari di ent rambi i CP_1
gradi di giudizi o.
Conclusi oni part e appell ata in via preliminare
1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_1
avverso l a s entenza n. 252/2023 del 16.3.2023, resa dal Tri bunal e
[...]
di Rimi ni G.I. Dr.ss a Am adei, per carenza di i nteresse;
sempre in vi a p rel i minare
2) sospendere il gi udi zio e rinvi are l a causa all a Cort e di Giustizia dell'Unione europea per la risoluzione della questione pregiudiziale indi cat a;
nel meri to
3) rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritt o;
e per l'effetto
4) conferm are l a s entenza n. 252/2023 del 16.3.2023, resa dal Tribunal e di Rimi ni
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 252/ 2023 del 16.3.2023 i l Tribunal e di Ri mini, prem esso che “Con att o di citazione i n opposi zione a cart ella esattori ale la soci et à chi edeva dichiararsi (previa sua sospensione) CP_1
illegittima la cart ell a di pagamento n. 13720200000524403000 emessa da parte dell' , quale Agente dell a Controparte_4 riscossione per la Provincia di su incarico dell'Agenzia del Pt_1
pag. 2/6 Demanio fil ial e Emil ia Romagna, con cui si inti mava il pagament o, entro il t ermine di 60 giorni dall a notifi ca, della compl essi va somma di euro per complessivi € 261.864,69 relativamente al canone per l'anno 2018 pari a € 254.231,86, oltre a € 7.626,95 per oneri di riscossione e € 5.88 per diritti di noti f ica, per la concessione demanial e maritti ma n.
289/2001”, dato atto che il on pec del 16.8.2021, pur Parte_1 comunicando che non poteva trovare accoglimento l'istanza presentata ai sensi dell'art. 100, comma 7, d.l. 104/2020, rilevava che in forza di quanto statuito al comma 3, dell'art. 100 del citato d.l., avrebbe provveduto al rical colo del canone secondo i nuovi cri teri e che, con pec del 27.6.2022, aveva trasmesso all' ed a Controparte_2 CP_1
la nota con l a ridet erminazione dei canoni, annullava la cart ell a
[...] impugnata “non essendo più dovut e l e somme i n essa ri chi est e per essere venuti meno i pres upposti di l egge che la sorreggono” e, ritenuta assorbit a ogni al tra questione, st at uiva nel senso indicat o compensando le spese di lit e.
Con atto di cit azione 16.10.2023 il i mpugnava la Parte_1
decisi one, chiedendone la ri form a per i m otivi di seguito indicati.
Lam ent ava che il Tribunale non avesse provveduto sull a richi est a di inamm issi bilit à del ricorso avversari o.
Lamentava l'erronea qualificazione del rapporto concessorio e la violazione dei canoni di cui all'art. 1362 cc.
Lamentava l'erronea qualificazione data alla nota del Comune 27.6.2022.
Ritual mente cit ata si costitui va eccependo la carenza Controparte_1 di interesse all'impugnazione e chiedendo nel merito il rigetto della stessa.
Ritualmente citate ed Controparte_2 Controparte_5
rimanevano cont umaci .
[...]
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 11.2.2025
Moti vi della deci sione
pag. 3/6 In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
e dell' . Controparte_3
Ciò premesso l'appello va accolto per la ragione preliminare ed assorbente, gi à indicat a dal nell a propri a comparsa di Parte_1
cost ituzione e ri spos ta deposit at a avant i il Tribunale il 4.8.2020, ed in cui a pag. 7 risultava eccepito che “Si respingono al mi ttente, inoltre, anche tutte le contestazioni svolte dall'attrice nel merito evidenziando che le stesse non sono ammissibili in questa sede poiché con l'azione proposta dall'attrice si possono far valere esclusivamente i vizi della cart ell a i mpugnat a e non già l e quest ioni di merito sottostant i all'emissione della medesima…A ben vedere, infatti, l'operato dell'Amministrazione comunale avrebbe dovuto essere censurato attraverso l'impugnazione dell'atto di determinazione del canone demaniale e non già attraverso l'impugnazione della cartella esattoriale, come pretenderebbe la difesa dell'attrice (!)”.
Si tratt a di un principi o noto che, nel caso, risult a appli cabil e pienam ente, posto che ricordando che la cart ell a Controparte_1
impugnat a l e veni va noti fi cat a i l 26.2.2020, ricordava anche che l a richi est a di pagam ento per il canone di cui si discut e (2018) le veniva noti ficat a il 6.11.2018 con un soll eci to di pagamento (cfr. pag. 14 com pars a di cost ituzione in appello).
Si tratta di un atto che, a gi udi zio dell a Cort e, era pi ù che sufficiente a far m aturare in capo al debit ore fi scal e l a conoscenza del debito e l a possibilità di contestarlo avanti l'A.G. e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto in questione non conteneva le indicazioni normative di cui all'art. 1, comma 274 legge n. 311/2004, né quella del termine entro cui effettuare il pagamento, pena l a riscossione coatt iva.
Ciò senza consi derare che ha m olti cont enziosi con il Controparte_1
e con gli Enti di ris cossione st at al e e che è un concessionario di Pt_1 vecchia data e che esercita professionalmente l'attività di gestione di un port o t uri sti co. Il che a di re che ben sapeva qual era il si gnifi cato del pag. 4/6 “Sollecit o det er minazione canone 2018, Concessione n. 289/ 2001PRAT
n. 289, per mantener e l a Darsena e cosa avrebbe dovuto fare. Pt_1
Sotto il profi lo di cui si di scut e il ri chiamo che fa l a convenut a alla sent enza 31.5.2018 n. 114 dell a Cort e Costituzional e è irril evant e, posto che la Corte, allorchè afferma il principio secondo cui “l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titol o esecuti vo o degli att i della procedura e non anche quella con cui egli cont esti il di ritto di procedere alla riscossione, confligge f rontal mente con il dirit to alla t ut ela giuri sdizional e riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giusti zia a chi si oppone alla r is coss i one coatti va”, fa riferimento ai casi in cui non via siano per i l contri buent e vali di o possibili rim edi gi urisdizi onali e, quindi, ovvi ament e egli non abbi a altro modo di far val ere l e propri e ragioni che l'opposizione all'esecuzione. Principio, perciò e nel caso, erroneam ent e richi amato, posto che la cont est azi one del canone era ben possibile avanti all'G.O. o al G.A. a secondo della sua caratterizzazione e che, in altri casi similari, l'appellata pure ha fatto.
Le spese s eguono l a soccom benza.
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definit iva nell a caus a com e i ndi cat a in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appel lo e per l 'effetto i n ri forma della sent enza 16.3.2023
Tribunale di Rimini rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento formul at a da Controparte_1
condanna al pagam ento dell e spese di lit e li quidat e Controparte_1
quanto al primo grado di giudizi o in com plessivi euro 16.000 di cui euro
130 per spes e olt re spese generali ed accessori di l egge e, quanto al pag. 5/6 present e grado di gi udi zio, in com plessi vi euro 12.000 di cui euro 130 per spese olt re s pes e generali ed accessori di l egge.
Bologna, lì 19 febbraio 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1618/2023
La Corte d 'Appello di Bol ogna, ri unit a i n Camera di Co nsigli o con la presenza dei Magi st rati: dott. Gi us eppe de Rosa P residente rel. dott. Antonell a All egra Consigliere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a causa introdotta con att o di cit azione 18.10.2023 al n. RG.
1618/ 2023
TRA
Il C .F. – P.I. ) i n persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempor e, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi del Foro di
Roma ed el etti vam ent e domi cil iat o presso lo st udio dello st esso difensore sito in R oma, all a vi a Alberico II n. 33 appell ante
CONT RO
(C.F. ) assi stit a, rappresent at a e di fesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Beatrice Belli del Foro di Bologna appell at a
E, CO NT RO
; Controparte_2
Controparte_3
appell at e -contumaci Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza n. 252/2023 del 16.3.2023
Tri bunal e di Rimi ni
Conclusi oni part e appell ant e
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna disattesa e/o rigettata ogni contraria ist anza, i n accogli mento del present e appell o, riform are la sentenza del Tribunale di Rimini n. 252/2023 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque infondata l'opposizione proposta da
[...]
in prim o grado. Con vitt ori a di spese ed onorari di ent rambi i CP_1
gradi di giudizi o.
Conclusi oni part e appell ata in via preliminare
1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_1
avverso l a s entenza n. 252/2023 del 16.3.2023, resa dal Tri bunal e
[...]
di Rimi ni G.I. Dr.ss a Am adei, per carenza di i nteresse;
sempre in vi a p rel i minare
2) sospendere il gi udi zio e rinvi are l a causa all a Cort e di Giustizia dell'Unione europea per la risoluzione della questione pregiudiziale indi cat a;
nel meri to
3) rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritt o;
e per l'effetto
4) conferm are l a s entenza n. 252/2023 del 16.3.2023, resa dal Tribunal e di Rimi ni
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 252/ 2023 del 16.3.2023 i l Tribunal e di Ri mini, prem esso che “Con att o di citazione i n opposi zione a cart ella esattori ale la soci et à chi edeva dichiararsi (previa sua sospensione) CP_1
illegittima la cart ell a di pagamento n. 13720200000524403000 emessa da parte dell' , quale Agente dell a Controparte_4 riscossione per la Provincia di su incarico dell'Agenzia del Pt_1
pag. 2/6 Demanio fil ial e Emil ia Romagna, con cui si inti mava il pagament o, entro il t ermine di 60 giorni dall a notifi ca, della compl essi va somma di euro per complessivi € 261.864,69 relativamente al canone per l'anno 2018 pari a € 254.231,86, oltre a € 7.626,95 per oneri di riscossione e € 5.88 per diritti di noti f ica, per la concessione demanial e maritti ma n.
289/2001”, dato atto che il on pec del 16.8.2021, pur Parte_1 comunicando che non poteva trovare accoglimento l'istanza presentata ai sensi dell'art. 100, comma 7, d.l. 104/2020, rilevava che in forza di quanto statuito al comma 3, dell'art. 100 del citato d.l., avrebbe provveduto al rical colo del canone secondo i nuovi cri teri e che, con pec del 27.6.2022, aveva trasmesso all' ed a Controparte_2 CP_1
la nota con l a ridet erminazione dei canoni, annullava la cart ell a
[...] impugnata “non essendo più dovut e l e somme i n essa ri chi est e per essere venuti meno i pres upposti di l egge che la sorreggono” e, ritenuta assorbit a ogni al tra questione, st at uiva nel senso indicat o compensando le spese di lit e.
Con atto di cit azione 16.10.2023 il i mpugnava la Parte_1
decisi one, chiedendone la ri form a per i m otivi di seguito indicati.
Lam ent ava che il Tribunale non avesse provveduto sull a richi est a di inamm issi bilit à del ricorso avversari o.
Lamentava l'erronea qualificazione del rapporto concessorio e la violazione dei canoni di cui all'art. 1362 cc.
Lamentava l'erronea qualificazione data alla nota del Comune 27.6.2022.
Ritual mente cit ata si costitui va eccependo la carenza Controparte_1 di interesse all'impugnazione e chiedendo nel merito il rigetto della stessa.
Ritualmente citate ed Controparte_2 Controparte_5
rimanevano cont umaci .
[...]
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 11.2.2025
Moti vi della deci sione
pag. 3/6 In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
e dell' . Controparte_3
Ciò premesso l'appello va accolto per la ragione preliminare ed assorbente, gi à indicat a dal nell a propri a comparsa di Parte_1
cost ituzione e ri spos ta deposit at a avant i il Tribunale il 4.8.2020, ed in cui a pag. 7 risultava eccepito che “Si respingono al mi ttente, inoltre, anche tutte le contestazioni svolte dall'attrice nel merito evidenziando che le stesse non sono ammissibili in questa sede poiché con l'azione proposta dall'attrice si possono far valere esclusivamente i vizi della cart ell a i mpugnat a e non già l e quest ioni di merito sottostant i all'emissione della medesima…A ben vedere, infatti, l'operato dell'Amministrazione comunale avrebbe dovuto essere censurato attraverso l'impugnazione dell'atto di determinazione del canone demaniale e non già attraverso l'impugnazione della cartella esattoriale, come pretenderebbe la difesa dell'attrice (!)”.
Si tratt a di un principi o noto che, nel caso, risult a appli cabil e pienam ente, posto che ricordando che la cart ell a Controparte_1
impugnat a l e veni va noti fi cat a i l 26.2.2020, ricordava anche che l a richi est a di pagam ento per il canone di cui si discut e (2018) le veniva noti ficat a il 6.11.2018 con un soll eci to di pagamento (cfr. pag. 14 com pars a di cost ituzione in appello).
Si tratta di un atto che, a gi udi zio dell a Cort e, era pi ù che sufficiente a far m aturare in capo al debit ore fi scal e l a conoscenza del debito e l a possibilità di contestarlo avanti l'A.G. e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto in questione non conteneva le indicazioni normative di cui all'art. 1, comma 274 legge n. 311/2004, né quella del termine entro cui effettuare il pagamento, pena l a riscossione coatt iva.
Ciò senza consi derare che ha m olti cont enziosi con il Controparte_1
e con gli Enti di ris cossione st at al e e che è un concessionario di Pt_1 vecchia data e che esercita professionalmente l'attività di gestione di un port o t uri sti co. Il che a di re che ben sapeva qual era il si gnifi cato del pag. 4/6 “Sollecit o det er minazione canone 2018, Concessione n. 289/ 2001PRAT
n. 289, per mantener e l a Darsena e cosa avrebbe dovuto fare. Pt_1
Sotto il profi lo di cui si di scut e il ri chiamo che fa l a convenut a alla sent enza 31.5.2018 n. 114 dell a Cort e Costituzional e è irril evant e, posto che la Corte, allorchè afferma il principio secondo cui “l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titol o esecuti vo o degli att i della procedura e non anche quella con cui egli cont esti il di ritto di procedere alla riscossione, confligge f rontal mente con il dirit to alla t ut ela giuri sdizional e riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giusti zia a chi si oppone alla r is coss i one coatti va”, fa riferimento ai casi in cui non via siano per i l contri buent e vali di o possibili rim edi gi urisdizi onali e, quindi, ovvi ament e egli non abbi a altro modo di far val ere l e propri e ragioni che l'opposizione all'esecuzione. Principio, perciò e nel caso, erroneam ent e richi amato, posto che la cont est azi one del canone era ben possibile avanti all'G.O. o al G.A. a secondo della sua caratterizzazione e che, in altri casi similari, l'appellata pure ha fatto.
Le spese s eguono l a soccom benza.
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definit iva nell a caus a com e i ndi cat a in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appel lo e per l 'effetto i n ri forma della sent enza 16.3.2023
Tribunale di Rimini rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento formul at a da Controparte_1
condanna al pagam ento dell e spese di lit e li quidat e Controparte_1
quanto al primo grado di giudizi o in com plessivi euro 16.000 di cui euro
130 per spes e olt re spese generali ed accessori di l egge e, quanto al pag. 5/6 present e grado di gi udi zio, in com plessi vi euro 12.000 di cui euro 130 per spese olt re s pes e generali ed accessori di l egge.
Bologna, lì 19 febbraio 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 6/6