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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6998 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI AN nato a [...] il [...] NI CL nato a [...] il [...] NI CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2022 del TRIBUNALE DI RIMINI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Paolo RIGHI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2022 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello proposto da UC AE, LA AE e LU AE, sottoposti a indagini per il reato ex art. 640-bis cod. pen., avverso l'ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 6998 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la loro istanza, intesa a ottenere la revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 595.000 euro, eseguito il 4 novembre 2021 quanto alla somma di 533.393,83 euro. Secondo l'imputazione provvisoria, i tre indagati, agendo in concorso fra loro, si sono procurati un ingiusto profitto, "consistente nella percezione di un finanziamento, garantito da Mediocredito Centrale, di 595.500 euro, inducendo in errore i funzionari e il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la concessione della Garanzia e dello stesso prestito. A seguito dell'istruttoria, infatti, il programma di investimento sottoscritto da AE UC e prospettato da Acquachiara srl veniva valutato in termini positivi, pur essendo relativo a lavori, migliorie, acquisti mai effettuati e neppure programmati, né, pur essendo soggetti ad atti autorizzatori/concessori della pubblica amministrazione e in particolare del Comune di Rimini, oggetto di alcuna domanda, richiesta, segnalazione, comunicazione allo stesso Comune...omissis". 2. Hanno proposto ricorso UC AE, LA AE e LU AE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in ragione di una motivazione apparente o del tutto mancante circa la sussistenza sia del fumus del reato che del perículum in mora. 2.1. Quanto al primo profilo, le circostanze esposte nella stessa ordinanza impugnata avrebbero dovuto indurre il Tribunale alla revoca del sequestro, considerato che la difesa ha dimostrato la correttezza dell'operazione finanziaria effettuata dagli indagati con l'ausilio di professionisti e soprattutto con la garanzia del gruppo tramite fideiussioni. Il Tribunale ha frainteso l'intera operazione, sino a considerarla truffaldina, in particolare dando erroneamente valenza negativa allo stato di inattività della società Acquachiara, che nelle intenzioni degli indagati avrebbe iniziato a operare solo dopo avere ottenuto dagli uffici comunali l'indispensabile nulla osta alla ristrutturazione dell'immobile Hotel Vasco, per la quale era stato richiesto e ottenuto dal Mediocredito il finanziamento, procedura rallentata con l'avvento della pandemia. Detta società, costituita appositamente per effettuare la ristrutturazione dell'albergo, era collegata alla Hotel Vasco s.r.I., capogruppo di quasi tutte le società e attività riconducibili alla famiglia AE e da essa avrebbe tratto le necessarie disponibilità quando i lavori fossero stati in procinto di iniziare. L'ordinanza ha anche male interpretato quella che fu una legittima operazione di rimborso di solo una parte del "finanziamento soci" effettuato dalla 2 Cocunuts Dreams s.r.l. e da altra società della famiglia alla Acquachiara s.r.l. (quella in eccesso rispetto alla somma di 120.147 euro destinata a garantire alla società Acquachiara risorse proprie per l'operazione, da documentare nella richiesta di finanziamento agevolato); analogo errore il Tribunale ha commesso ritenendo fittizia la vendita di mobilio dalla Cocunuts Dreams s.r.I., che gestiva una storica discoteca, alla società Acquachiara. 2.2. In ordine al requisito del periculum, l'ordinanza ha richiamato una pronuncia di legittimità che tuttavia si riferisce solo ai reati contro la pubblica amministrazione. In conformità alla sentenza Ellade delle Sezioni Unite, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non è possibile attendere la definizione del giudizio, rendendo necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Nel caso di specie è assente anche l'astratta possibilità di dispersione della somma di denaro sequestrata, considerato che la famiglia AE non ha mai intaccato il finanziamento ottenuto e lo ha garantito per intero anche con risorse proprie. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 2. Premesso che l'appello è stato correttamente ritenuto ammissibile dal Tribunale del riesame (avendo le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - statuito che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti), va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed 3 apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). Inoltre, il giudice del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Nel caso di specie, quanto al profilo del fumus, nella ordinanza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge, poiché la motivazione sul punto è tutt'altro che mancante o apparente in ordine alla ritenuta natura fittizia della operazione, dedotta da molteplici elementi, indicativi della volontà degli indagati di simulare l'esistenza di una struttura patrimoniale-finanziaria della s.r.l. Acquachiara, che doveva avere "risorse proprie" da indicare nella richiesta di finanziamento: questa fu presentata dopo un anno dalla costituzione della società, non ancora operativa;
essa non aveva di fatto disponibilità economiche, risultando docurnentalmente che l'intera somma di 200.000 euro inizialmente versata era poi uscita dalle casse sociali;
gli arredi vennero acquistati per un rilevante importo ancor prima dell'inizio delle pratiche amministrative;
il mancato avvio del progetto non fu in alcun modo impedito dalla emergenza pandemica e dalla supposta chiusura o inerzia degli uffici pubblici. La difesa ha proposto una versione alternativa dei fatti e delle risultanze processuali il cui esame è precluso in questa sede;
anche in ordine alla dedotta insussistenza del dolo, va ribadito che, in sede di impugnazione dei provvedimenti riguardanti le misure cautelari reali, stante il ricordato limite del sindacato da parte del giudice del riesame sulla sussistenza del fumus del reato contestato, il difetto dell'elemento soggettivo del reato è rilevabile solo se esso emerga ictu ocu/i (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 6, 4 n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iomnni, Rv. 266896), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. 3. Il secondo motivo, invece, è fondato. Con la pronuncia richiamata anche nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente formulato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). La sentenza, dunque, ha stabilito l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum in mora anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rilevano, pertanto, né la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). Richiamando detti princìpi, questa Corte ha da ultimo ribadito che la natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice «può» e quindi non «deve» adottare la misura cautelare (Sez. 3, n. 37729 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01). Ponendosi in contrasto con la pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054-01), si è poi affermato che anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione («Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca»), deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione 5 opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, con riguardo sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619-01). Con fondamento la difesa ha sostenuto che, anche laddove si volesse aderire al principio affermato nella sentenza della Sesta Sezione richiamata nell'ordinanza impugnata, non per questo sarebbe corretta la decisione adottata sul punto dal Tribunale, considerato che il disposto dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. fa riferimento esclusivamente ai «delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», fra i quali non è compreso quello ex art. 640-bis cod. pen., a nulla rilevando il fatto che la confisca sia obbligatoria anche in caso di condanna per questo reato, in forza del rinvio operato dall'art. 640-quater cod. pen. all'art. 322-ter dello stesso codice. Il Tribunale, quindi, si è sottratto all'onere di motivazione circa la "esigenza anticipatoria" e le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, disattendendo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al profilo riguardante la sussistenza del periculum in mora, per valutare il quale il giudice del rinvio si atterrà al principio statuito nella sentenza Ellade, nei termini sopraindicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al profilo del periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 12 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Paolo RIGHI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2022 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello proposto da UC AE, LA AE e LU AE, sottoposti a indagini per il reato ex art. 640-bis cod. pen., avverso l'ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 6998 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la loro istanza, intesa a ottenere la revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 595.000 euro, eseguito il 4 novembre 2021 quanto alla somma di 533.393,83 euro. Secondo l'imputazione provvisoria, i tre indagati, agendo in concorso fra loro, si sono procurati un ingiusto profitto, "consistente nella percezione di un finanziamento, garantito da Mediocredito Centrale, di 595.500 euro, inducendo in errore i funzionari e il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la concessione della Garanzia e dello stesso prestito. A seguito dell'istruttoria, infatti, il programma di investimento sottoscritto da AE UC e prospettato da Acquachiara srl veniva valutato in termini positivi, pur essendo relativo a lavori, migliorie, acquisti mai effettuati e neppure programmati, né, pur essendo soggetti ad atti autorizzatori/concessori della pubblica amministrazione e in particolare del Comune di Rimini, oggetto di alcuna domanda, richiesta, segnalazione, comunicazione allo stesso Comune...omissis". 2. Hanno proposto ricorso UC AE, LA AE e LU AE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in ragione di una motivazione apparente o del tutto mancante circa la sussistenza sia del fumus del reato che del perículum in mora. 2.1. Quanto al primo profilo, le circostanze esposte nella stessa ordinanza impugnata avrebbero dovuto indurre il Tribunale alla revoca del sequestro, considerato che la difesa ha dimostrato la correttezza dell'operazione finanziaria effettuata dagli indagati con l'ausilio di professionisti e soprattutto con la garanzia del gruppo tramite fideiussioni. Il Tribunale ha frainteso l'intera operazione, sino a considerarla truffaldina, in particolare dando erroneamente valenza negativa allo stato di inattività della società Acquachiara, che nelle intenzioni degli indagati avrebbe iniziato a operare solo dopo avere ottenuto dagli uffici comunali l'indispensabile nulla osta alla ristrutturazione dell'immobile Hotel Vasco, per la quale era stato richiesto e ottenuto dal Mediocredito il finanziamento, procedura rallentata con l'avvento della pandemia. Detta società, costituita appositamente per effettuare la ristrutturazione dell'albergo, era collegata alla Hotel Vasco s.r.I., capogruppo di quasi tutte le società e attività riconducibili alla famiglia AE e da essa avrebbe tratto le necessarie disponibilità quando i lavori fossero stati in procinto di iniziare. L'ordinanza ha anche male interpretato quella che fu una legittima operazione di rimborso di solo una parte del "finanziamento soci" effettuato dalla 2 Cocunuts Dreams s.r.l. e da altra società della famiglia alla Acquachiara s.r.l. (quella in eccesso rispetto alla somma di 120.147 euro destinata a garantire alla società Acquachiara risorse proprie per l'operazione, da documentare nella richiesta di finanziamento agevolato); analogo errore il Tribunale ha commesso ritenendo fittizia la vendita di mobilio dalla Cocunuts Dreams s.r.I., che gestiva una storica discoteca, alla società Acquachiara. 2.2. In ordine al requisito del periculum, l'ordinanza ha richiamato una pronuncia di legittimità che tuttavia si riferisce solo ai reati contro la pubblica amministrazione. In conformità alla sentenza Ellade delle Sezioni Unite, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non è possibile attendere la definizione del giudizio, rendendo necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Nel caso di specie è assente anche l'astratta possibilità di dispersione della somma di denaro sequestrata, considerato che la famiglia AE non ha mai intaccato il finanziamento ottenuto e lo ha garantito per intero anche con risorse proprie. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 2. Premesso che l'appello è stato correttamente ritenuto ammissibile dal Tribunale del riesame (avendo le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - statuito che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti), va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed 3 apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). Inoltre, il giudice del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Nel caso di specie, quanto al profilo del fumus, nella ordinanza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge, poiché la motivazione sul punto è tutt'altro che mancante o apparente in ordine alla ritenuta natura fittizia della operazione, dedotta da molteplici elementi, indicativi della volontà degli indagati di simulare l'esistenza di una struttura patrimoniale-finanziaria della s.r.l. Acquachiara, che doveva avere "risorse proprie" da indicare nella richiesta di finanziamento: questa fu presentata dopo un anno dalla costituzione della società, non ancora operativa;
essa non aveva di fatto disponibilità economiche, risultando docurnentalmente che l'intera somma di 200.000 euro inizialmente versata era poi uscita dalle casse sociali;
gli arredi vennero acquistati per un rilevante importo ancor prima dell'inizio delle pratiche amministrative;
il mancato avvio del progetto non fu in alcun modo impedito dalla emergenza pandemica e dalla supposta chiusura o inerzia degli uffici pubblici. La difesa ha proposto una versione alternativa dei fatti e delle risultanze processuali il cui esame è precluso in questa sede;
anche in ordine alla dedotta insussistenza del dolo, va ribadito che, in sede di impugnazione dei provvedimenti riguardanti le misure cautelari reali, stante il ricordato limite del sindacato da parte del giudice del riesame sulla sussistenza del fumus del reato contestato, il difetto dell'elemento soggettivo del reato è rilevabile solo se esso emerga ictu ocu/i (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 6, 4 n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iomnni, Rv. 266896), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. 3. Il secondo motivo, invece, è fondato. Con la pronuncia richiamata anche nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente formulato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). La sentenza, dunque, ha stabilito l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum in mora anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rilevano, pertanto, né la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). Richiamando detti princìpi, questa Corte ha da ultimo ribadito che la natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice «può» e quindi non «deve» adottare la misura cautelare (Sez. 3, n. 37729 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01). Ponendosi in contrasto con la pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054-01), si è poi affermato che anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione («Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca»), deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione 5 opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, con riguardo sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619-01). Con fondamento la difesa ha sostenuto che, anche laddove si volesse aderire al principio affermato nella sentenza della Sesta Sezione richiamata nell'ordinanza impugnata, non per questo sarebbe corretta la decisione adottata sul punto dal Tribunale, considerato che il disposto dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. fa riferimento esclusivamente ai «delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», fra i quali non è compreso quello ex art. 640-bis cod. pen., a nulla rilevando il fatto che la confisca sia obbligatoria anche in caso di condanna per questo reato, in forza del rinvio operato dall'art. 640-quater cod. pen. all'art. 322-ter dello stesso codice. Il Tribunale, quindi, si è sottratto all'onere di motivazione circa la "esigenza anticipatoria" e le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, disattendendo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al profilo riguardante la sussistenza del periculum in mora, per valutare il quale il giudice del rinvio si atterrà al principio statuito nella sentenza Ellade, nei termini sopraindicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al profilo del periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 12 gennaio 2023.