Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
E configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo, legge fall.) nel caso in cui una società - amministrata di fatto dall'amministratore della società fallita e creata proprio in vista del programmato fallimento di quest'ultima - presti fideiussione a garanzia di un prestito concesso alla società successivamente fallita e poi ceda un bene immobile - costituente sostanzialmente l'intero patrimonio della garante - con vendita simulata a terzi legati al detto amministratore da rapporti di stretta parentela, in quanto viene così svuotata la consistenza della fideiussione concessa a favore di uno dei creditori della società fallita, con il conseguente aggravio della massa, posto che il garantito dovrà concorrere con gli altri creditori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2004, n. 48781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48781 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1568
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 15197/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
avverso l'ordinanza emessa il 12-3-03 dal Tribunale di Vibo Valentia a seguito di istanza di riesame proposta da:
AD SA nata il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto 19-1-04 il Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia disponeva il sequestro preventivo dell'immobile denominato "Residenza Sirio 22" di proprietà di AD SA, indagata con altri per vari reati fallimentari.
Con ordinanza 12-3-04 il Tribunale in sede di riesame annullava il suddetto provvedimento impositivo, ritenendo che non sussistesse l'astratta configurabilità del reato di bancarotta per distrazione in relazione al bene in questione.
Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale di Vibo Valentia deducendo:
1 - violazione di legge per essersi esclusa la possibilità di prendere in considerazione l'interrogatorio di garanzia reso dall'indagata PI MA RE successivamente al provvedimento di sequestro.
2 - violazione di legge per essersi esclusa la configurabilità del reato di bancarotta di cui sopra.
La Corte:
OSSERVA
Il primo motivo è inconferente perché il Tribunale ha comunque data per scontata la situazione invocata dal ricorrente e che il medesimo ha assunto trovare conferma in detto interrogatorio, circostanza secondo cui l'amministratore della società fallita, LO NC era altresì amministratore di fatto della DA Immobiliare s.r.l. Il secondo motivo è invece fondato osservandosi quanto segue. Secondo la prospettazione dei fatti effettuata dal P.M. - con riguardo alla quale i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fumus - risulta: che PI MA, amministratore legale della DA s.r.l. aveva prestato fideiussione sino a lire 2.5000.000.000 in favore della s.r.l. Gruppo 3S a garanzia dei prestiti concessi a quest'ultima dalla Banca Popolare di Intra;
che detta Banca non aveva potuto iscrivere ipoteca giudiziaria sul bene immobile "Residenza Sirio" (il quale rappresentava sostanzialmente l'intero patrimonio della garante) in quanto detto bene con vendita simulata era stato alienato a AD SA, madre dello LO e concesso poi in locazione al di lei figlio La RO AN, fratello per parte materna di LO NC.
A fronte di tale contesto il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di bancarotta per distrazione rilevando che la fideiussione non costituisce elemento attivo del patrimonio del fallito debitore principale e che lo LO, effettivo proprietario del bene de quo, non era stato dichiarato fallito. Siffatta impostazione si palesa erronea.
Invero, in tema di bancarotta fraudolenta, deve riconoscersi la sussistenza di un comportamento distrattivo ogniqualvolta venga realizzato un depauperamento del patrimonio sociale a disposizione dei creditori ed un indebolimento della loro posizione dei creditori;
orbene non v'è dubbio che, svuotandosi di consistenza la fideiussione concessa da un terzo ad uno dei creditori della società fallita, la posizione della massa risulti aggravata perché il titolare del rapporto garantito dovrà concorrere con gli altri creditori.
Nè rileva che lo LO e neppure la DA siano stati dichiarati falliti: ciò che in realtà incide ai fini della sussumibiltà della fattispecie nel reato ipotizzato è la circostanza che lo LO fosse di fatto amministratore sia della società fallita sia della s.r.l. DA;
siffatta coincidenza vale a renderlo soggetto qualificato con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, dovendosi al contempo evidenziare che, secondo l'accusa ed i dati dalla stessa segnalati nella richiesta di sequestro (la cui fondatezza nell'ambito del procedimento incidentale non può essere verificata), il predetto ebbe a creare l'DA proprio in vista del programmato fallimento del Gruppo 3 S ed a gestirle entrambe come un unico soggetto giuridico. Per le svolte argomentazioni s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia il quale dovrà procedere a nuovo esame attenendosi agli enunciati principi.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2004