Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 25446
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Sentenza 13 marzo 2007

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 Cost. - dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui, sostituendo l'art. 428 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro la sentenza di non luogo a procedere, in quanto la complessiva revisione del sistema delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere operata dal legislatore non altera in termini di intrinseca incoerenza la parità delle parti processuali. V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 25446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25446
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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