Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 Cost. - dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui, sostituendo l'art. 428 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro la sentenza di non luogo a procedere, in quanto la complessiva revisione del sistema delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere operata dal legislatore non altera in termini di intrinseca incoerenza la parità delle parti processuali. V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 25446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25446 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 13/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 384
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 040307/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZAPRELIMINARE di CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) DE FL BE, N. IL 01/01/1951;
avverso SENTENZA del 16/03/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto dichiarare rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato della L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 4, in subordine annullarsi la sentenza impugnata con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. del Tribunale di Campobasso, con sentenza del 16/03/2004, emessa all'esito dell'udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di De MM ER perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Riteneva il giudicante che, nella fattispecie, difettavano gli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata contestata all'imputato per avere - quale legale rappresentante della ditta Mazzitelli Orfeo S.p.a., con artifici e raggiri, consistiti nel rappresentare fittiziamente all'I.N.P.S. di aver corrisposto a lavoratori dipendenti indennità di malattia, assegni familiari e integrazione salariale per circa L. 2.800.000, in realtà non corrisposti - indotto in errore l'I.N.P.S. di Campobasso sulla veridicità di tali anticipazioni così da conguagliare a credito con l'Ente le predette somme, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'Ente.
Riteneva il G.I.P. che, "quando il datore di lavoro, come nella fattispecie, si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile, non il delitto di truffa aggravata, ma quello ex L. n. 689 del 1981, art. 37, quando però ne derivi una evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000; alla configurabilità del diverso delitto di truffa deve contribuire un quid pluris che travalica le semplici dichiarazioni tout court" (cfr. Cass. pen. Sez. 3^, n. 12169 del 27/11/2000). Avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso - dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunziata in data 23/05/2006 dalla Corte territoriale a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, art. 10 - ha proposto, il 13/06/'06, ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
1. Ad avviso del ricorrente la norma di cui all'art. 593 c.p.p., nel testo novellato, presentava:
a) contrasto con l'art. 3 Cost., e art. 111 Cost., comma 2;
b) contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e) contrasto con il principio della ragionevolezza e con il principio del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1);
d) contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).
2. Violazione, per omessa applicazione, dell'art. 640 c.p. e, per erronea applicazione, della L. n. 689 del 1981, art. 37, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B). In punto di diritto, rileva il ricorrente che il reato di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 37, è reato sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 640 c.p., come è reso palese dalla stessa sua formulazione e, segnatamente, dall'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Il che sta a significare che, allorquando sia configurabile un reato più grave (e tale è il reato contestato), è solo questo che deve trovare applicazione. Sul punto è perfettamente condivisibile la sentenza della Suprema Corte che il GUP ha (erroneamente) ritenuto di citare a conforto della sua decisione, sentenza secondo la quale per la configurabilità del diverso reato di truffa "oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura".
Nel caso in questione, infatti, risultava dalla documentazione acquisita che l'imputato, non solo aveva presentato una falsa denuncia all'Istituto previdenziale, ma successivamente aveva conguagliato a credito con l'INPS, nei modelli DM 10, in sede di pagamento dei contributi, le somme per indennità ed altro non corrisposte. E tanto costituiva proprio quel quid pluris necessario ad integrare il delitto di truffa aggravato, così come contestato. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Campobasso per il giudizio di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal P.G. ricorrente nell'atto di impugnazione proposto in data 13/06/2006 con (erroneo) riferimento all'art. 593 c.p.p., (e non con riferimento agli artt. 425 e 428 c.p.), è divenuta irrilevante essendo intervenuta "medio tempore" la decisione della Corte Costituzionale n. 26 del 6/2/2007 che ha:
1. "Dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentente di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il Pubblico Ministero possa appellare contro le sentente di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva";
2. "Dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile".
Deve, però, essere esaminata la eccezione sollevata in udienza dal Procuratore Generale presso questa Corte il quale ha chiesto che venga dichiarata "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt.3, 111 e 112 Cost. - della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4,
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentente di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 428 c.p.p., esclude che il Pubblico Ministero possa appellare contro le sentente di non luogo a procedere, nonché della citata L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro la sentenza sopra menzionate dal Pubblico Ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e dichiarato inammissibile;
sospenda il giudico in corso e ordini la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, adottando gli altri provvedimenti conseguenti". La questione è manifestamente infondata.
Si premette che, inerendo l'intervento della Corte Costituzionale al solo gravame del Pubblico Ministero contro le sentenze di proscioglimento, rimane immutata l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare;
permane, invero, l'inammissibilità degli appelli proposti prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 in quanto l'art. 10, comma 1, in parziale deroga al principio del "tempus regit actum", ha imposto la nuova disciplina anche in ordine agli atti di impugnazione presentati sulla base delle norme che regolavano diversamente l'esercizio del potere di proporre gravame.
Ciò posto, rileva questa Corte di legittimità che l'art. 4 della L.20 febbraio 2006, n. 46, nel modificare l'art. 428 c.p.p., se, da un lato, ha eliminato il potere del P.M. di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dal Giudice dell'udienza preliminare, consentendogli di esperire il solo ricorso per Cassazione, ha, dall'altro lato, patimenti, eliminata la analoga facoltà processuale concessa all'imputato di appellare la sentenza dichiarativa di non luogo a procedere per una causa diversa da quella "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", consentendo, anche qui, la proposizione del solo ricorso per Cassazione. Inoltre, con la norma in questione si è introdotta la rilevante novità di consentire anche alla "persona offesa costituita parte civile di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p." ( art.428 c.p.p., comma 2, nuova formulazione).
Contemporaneamente la "novella" ha modificato anche le modalità di svolgimento del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione prevedendo significativamente che esso avvenga, non più ai sensi dell'art. 611 c.p.p. (udienza non partecipata), bensì a norma dell'art. 127 c.p.p.
consentendo in tal modo la partecipazione delle parti all'udienza camerale e garantendo così la pienezza del contraddittorio. ( art.428 c.p.p., comma 3 nuova formulazione).
Non par dubbio, quindi, che il legislatore ha proceduto alla revisione del sistema delle impugnazioni delle sentenze di non luogo a procedere senza alterare il rapporto paritario tra i contendenti, ovvero senza, comunque, alterarlo con modalità tali da determinare una intrinseca incoerenza del sistema stesso, e non vi è dubbio che, nel caso di specie, ricorra il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza secondo cui "nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuitone di poteri e facoltà tra i protagonisti del procedo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni - ferma restando la possibilità per il legislatore di una generale revisione del ruolo e della struttura dell'istituto dell'appello - non contraddice, comunque, il principio di parità l'eventuale differente modulazione dell'appello medesimo per l'imputato e per il Pubblico Ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità".
Principio sicuramente aderente al caso di specie sol che si consideri che non si presenta irragionevole l'attuale inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere, costituendo essa l'epilogo di una fase processuale con caratteristiche e risultati completamente diversi da quelli del giudizio, in considerazione soprattutto della natura della decisione conclusiva dell'udienza preliminare priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia;
non trascurando, peraltro, che il P.M., sulla base di determinati presupposti, (sopravvenienza o scoperta di nuove fonti di prova), ha il potere di chiedere, a norma dell'art. 434 c.p.p., la revoca della decisione liberatoria emessa in udienza preliminare, con richiesta contestuale di rinvio a giudizio o di riapertura delle indagini a seconda che le nuove fonti di prova siano state acquisite, ovvero siano ancora da acquisire.
Pertanto, il richiamo alla avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., (come novellato dalla L. 46 del 2006, art. 1), è del tutto inconcludente, attesa la differenza ontologica tra sentenze di "non luogo a procedere" e sentenze di "proscioglimento".
Invero, la sentenza di non luogo a procedere rappresenta l'alternativa al rinvio al giudizio e si fonda sui materiali delle indagini;
mentre quella di proscioglimento rappresenta l'alternativa alla condanna e si fonda sulle prove formatesi nel dibattimento, venendosi, cosi, a rimarcare la struttura cognitiva del merito del processo (v. sul punto, Corte Costituzionale sent. N. 381 del 1992), ma, soprattutto la distinzione rimanda ad un diverso regime giuridico: la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella dibattimentale, non è una sentenza irrevocabile (v. art. 434 c.p.p. e segg.); e ciò - anche prescindendo dalla ipotesi di revoca e di riapertura delle indagini - implica rilevanti conseguenze sul piano della sua efficacia (v. ad es. le articolate disposizioni in tema di giudicato di cui agli artt. 648 e 654 c.p.p.); e quelle in tema di esecuzione di cui all'art. 669 c.p.p.. L'eccezione, deve essere, quindi, disattesa in quanto manifestamente infondata. Fondato è il secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale ricorrente. Nel caso in questione, infatti, come, appunto, esattamente evidenziato in ricorso, risultava che l'imputato, non solo aveva presentato una falsa denuncia all'Istituto previdenziale, ma successivamente aveva conguagliato a credito con l'INPS, nei modelli DM 10, in sede di pagamento dei contributi, le somme per indennità ed altro non corrisposte. H tanto costituiva proprio quel quid pluris necessario ad integrare il delitto di truffa aggravato, così come contestato. Inoltre, dalla stessa sentenza di questa Suprema Corte, impropriamente citata nella decisione impugnata, risulta che, nell'affermare il principio di sussidarietà del reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, rispetto a quella di truffa aggravata, la Corte di legittimità ritenne 'sussistere il reato di truffa nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di aver corrisposto alla lavoratrice dipendente l'indennita' di maternità, così conseguendo l'ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti all'I.N.P.S.".
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda penale, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.G.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007