Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3980
CASS
Sentenza 20 marzo 2001

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Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal comma secondo dell'art. 2263 cod. civ. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3980
    Data del deposito : 20 marzo 2001

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