Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2003, n. 11991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11991 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
C.C. A I . 1 1 9 9 1 / E 6 R 5 8 N . A 9 1 O N T ITALIANA / I - 4 U Z / B A C ORTE SUPREMA B 6 I 2 R . L . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R L R S . T I A P . G . D E B R L A E T R D A 1 E I D 3 S CIVILE T 1 N E E A . T S N N I M E A Composta dagli III. i Sigg.ri Magistrati: S E Saccucci R.G. n. 2977/2000 Presidente Dott. Bruno Cron. 25873 Cons.Relatore Dott. Massimo Oddo Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere Rep. Ud. 2 dicembre 2002 Consigliere Dott. Francesco A. Genovese Dott. Achille Meloncelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi diretti SENTENZA I.r.pe.g. fusioni di sul ricorso proposto il 10 gennaio 2000 da: società / avanzo di fu- Ministero delle Finanze-in persona del Ministro pro tempore гар- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, sione. Ou presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
PE ME IA S.p.A. – in persona del legale rappresentante dott. Natale Perego -- rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tesauro in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed selettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 40, presso l'avv. Rita Gra- dara . N controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 0 8 3 proc. n. 2977/2000 R.G. 1 4 -n. 155 dep,16 giugno 1999. Lombardia-sez. XXIX Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 di- cembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vin- cenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 30 novembre 1990 la CO IA S.p.A., dopo averne acquisito dalla propria partecipante PE ME Corporation i titoli azionari al prezzo di L. 28.500.000.000, incorporava per fusione la PE ME IAna S.p.A. e modificava contestualmente la sua denomina- zione in PE ME IA S.p.A. Dalla fusione, ammontando a L. 12.807.148.053 il patrimonio netto dell'incorporata, veniva ad emergeva un disavanzo, che era assorbito per L.
2.152.243.000 mediante la rivalutazione degli immobili della الله società PE ME IAna e per le rimanenti L. 13.290.609.000 mediante l'annotazione nell'attivo del bilancio dell'incorporante, in esenzione d'imposta, di un valore di avviamento, che era poi ammor- tizzato quale onere pluriennale. L'Ufficio delle II.DD. di Milano, ritenendo quest'ultima allocazione in violazione dell'art. 2427, c.c. (ora art. 2426, c.c.), nella formula- zione anteriore alla sua sostituzione con l'art. 10, d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in quanto non risultava essere stata pagata per l'acquisto delle azioni una somma a titolo di avviamento, e degli artt. 16, 2° co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, (istituzione e disciplina dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche) e 123, 2° co., 22 dicembre 1986 proc. n. 2977/2000 R.G. 2 (testo unico delle imposte sui redditi), i quali consentivano l'appo- stazione del disavanzo di fusione unicamente come plusvalenza dei beni dell'incorporata preesistenti all'operazione, con tre distinti avvi si di accertamento, notificati il 21 settembre 1994, recuperava a tas- sazione nei confronti della società per l'esercizio 1990 l'importo di L.
1.329.061.000 dalla stessa dedotto dal reddito d'impresa quale quota annuale di ammortamento dell'avviamento. La società proponeva ricorso avverso l'avviso e ne chiedeva l'annul- lamento, deducendo: che l'art. 3427, c.c., consentiva l'iscrizione in bilancio dell'av- viamento in tutti i casi di acquisizione di tale valore a titolo oneroso, anche quando non risultava sborsata una somma espressamente im- putata al suo pagamento;
che in base all'art. 16, d.p.r. n. 598/73, ed all'art. 123, d.p.r. олл 917/86, il disavanzo di fusione per la rivalutazione dei beni dell'in- corporata poteva avvenire non solo in modo diretto mediante la riva- lutazione di uno o più cespiti, bensì anche in modo indiretto mediante attraverso l'iscrizione in bilancio di una posta a titolo di avviamento. Il ricorso era accolto il 16 gennaio 1996 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano e la decisione era appellata dall'Ufficio, il qua- le poneva in ulteriore rilievo che, facendo capo sia l'incorporante so- cietà CO IA e sia l'incorporata PE ME IAna all'unico soggetto economico rappresentato dalla PE ME Corporation, il corrispettivo dell'acquisto delle azioni non era stato fissato nel conte- sto di un reale contrasto d'interessi, ma doveva ritenersi finalizzato proc. n. 2977/2000 R.G. 3 ad aggirare il principio legale della neutralità fiscale delle operazioni di fusione. La società eccepiva l'improponibilità della nuova questione, ai sensi dell'art. 57, d.lg.s 31 dicembre 1992, n. 546, e la Commissione tribu- taria regionale della Lombardia con sentenza del 16 giugno 1999 confermava la pronuncia di primo grado, assumendo: - che l'art. 2426, n. 6,, c.c., (come sostituito dall'art. 9, d.lgs. n. 127/91), regolante attualmente la materia, aveva valenza interpretati- va e consentiva di superare i dubbi nascenti dal testo originario del- l'art. 2427, c.c., sull'iscrivibilità in bilancio dell'avviamento in caso di un acquisto a titolo oneroso che non contenesse la specifica indi- cazione della parte del costo a questo imputabile;
che l'art. 123, 2° co., d.p.r. n. 917/86, esplicitamente prevedeva, Оля nel suo testo originario, l'iscrizione di una posta a titolo di avviamen- to per la necessità di salvaguardare il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione annullata in caso di fusione per incorporazione e che nessun rilievo sul punto avevano avuto le modifiche successiva- mente apportate alla norma dalla 1. 11 marzo 1988, n. 67; che non era provata l'incongruità dei valori di acquisizione delle azioni e che la detrazione delle quote di ammortamento era avvenuta in conformità alle previsioni degli artt. 52 e 68, 3° co., d.p.r. n. 917/86. Il Ministero delle finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e la società PE ME IA resisteva con controri- corso notificato il 16 febbraio 2000, depositando successiva memo- proc. n. 2977/2000 R.G. ria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza im- pugnata in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 123, 2° co., d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, così come mod. dall'art. 7, 1. 11 marzo 1988, n. 67, in quanto aveva ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della quota di ammorta- mento dell'avviamento iscritto in bilancio dalla resistente utilizzando il disavanzo di fusione derivante dall'incorporazione, senza conside rare: - che la norma, nell'escludere la possibilità di tenere conto che nel- la determinazione del reddito della società incorporante del disavan zo iscritto in bilancio per effetto dell'annullamento delle azioni o del- الله le quote di alcuna delle società fuse, chiarisce come tale disavanzo non possa essere preso in considerazione come componente negativa del reddito stesso;
che la non deducibilità del disavanzo come perdita non ne con- sentirebbe neppure la sua deduzione tramite ammortamento dopo la sua appostazione all'attivo come "avviamento", non soltanto perché il fine di tale iscrizione non sarebbe quello di evidenziare l'acqui- sizione di un valore reale, bensì quello di riequilibrare contabilmente il bilancio, ma anche perché la rivalutazione del patrimonio dell'in- corporata non costituisce, fino alla concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per ef- fetto della fusione ed il valore del patrimonio netto delle società stes- proc. n. 2977/2000 R.G. 5 se risultante dalle scritture contabili, una componente positiva del reddito;
- che nel senso della conferma della superfluità della relativa preci- sazione, a fronte del principio della neutralità delle fusioni, andrebbe intesa la modifica apportata all'art. 123, 2° co., d.p.r. n. 917/86, dall'art. 7, 1. n. 67/88, che ha eliminato la preesistente menzione dell'avviamento tra i valori di cui non si deve tenere conto ai fini fi- scali in ipotesi di disavanzo di fusione;
- che, a termini dell'art. 2426, n. 6, c.c., e, anteriormente al d.lgs. n. 127/91, dell'art. 2427, c.c., il valore di avviamento può essere i- scritto nel bilancio di una società solo se specificamente individuato ed acquisito a titolo oneroso, mentre nell'acquisizione del patrimonio dell'incorporata e nel conseguente annullamento della partecipazione ON non è ravvisabile alcuna operazione onerosa e soltanto nell'acquisto della partecipazione è ravvisabile un costo, la cui deducibilità trova la sua disciplina nell'art. 75, 5° co., d.p.r. n. 917/86, in quanto riferi- bile ad un utile prodotto da quella partecipazione nell'esercizio in cui è acquistata. La denuncia è priva di fondamento sotto ognuno dei profili prospetta- ti. La legittimità dell'imputazione del disavanzo di fusione ad avviamen- to e della deduzione del valore così iscritto in bilancio mediante quo te annuali di ammortamento, in applicazione del principio stabilito dall'art. 68, 3° co., d.p.r. 917/86, è stata riconosciuta da questa Corte con reiterate decisioni (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 8 marzo 2002, n. proc. n. 2977/2000 R.G. 6 3413; Cass. civ., sez. V, sent. 25 febbraio 2002, n. 2697; Cass. civ., sez. V, sent. 12 febbraio 2002, n. 1923; Cass. civ., sez. V, sent. 30 gennaio 2002, n. 1191; Cass. civ., sez. V, sent. 20 dicembre 2001, n. 16057, Cass. civ., sez. V, sent. 22 novembre 2000, n. 15093), ponen- do in evidenza: che, in caso di fusione, l'avviamento deve dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte che il patrimonio delle società partecipanti al- l'operazione o della società incorporata viene acquisito ad un valore superiore a quello di bilancio, a meno che non vi siano elementi per ritenere che tale eccedenza debba essere diversamente imputata;
- che, quando la società incorporata è interamente posseduta da quella incorporante, non si determina alcuno scambio di partecipa- zioni, non avendo l'incorporata altri soci all'infuori dell'incorporante, الله e non essendovi quindi la necessità di procedere alla determinazione del rapporto di cambio;
- che in detta ipotesi il "costo di acquisizione" del patrimonio socia- le dell'incorporata deve essere necessariamente riferito all'acquisto delle sue partecipazioni, effettuato preventivamente dalla società in- corporante;
che il disavanzo di fusione, in caso di incorporazione di società totalmente o parzialmente posseduta, esprime pertanto la differenza tra il valore del patrimonio netto dell'incorporata e il prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni che lo rappresentano e la sua uti- lizzazione è diretta a riallineare il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata al costo delle partecipazioni, facendo emergere proc. n. 2977/2000 R.G. 7 valori (come quello relativo all'avviamento) che nel bilancio di eser- cizio dell'incorporata non erano stati (né potevano essere) considerati Da tale orientamento, da ritenersi ormai consolidato, non vi è motivo di discostarsi, tanto più che di esso ha finito per prendere atto la stes- sa amministrazione finanziaria con la circolare 30 maggio 2001, n. 49/E, dell'Agenzia delle entrate direzione centrale normativa e con--- tenzioso, con la quale ha deciso di abbandonare i giudizi "instaurati al solo fine di sostenere in via astratta la non utilizzabilità del disa- vanzo contabile di fusione per iscrivere ex novo un valore di avvia- mento ammortizzabile". All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu- dizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 dicembre 2002. Il consigliere est. Il presidente ☐ dott. Bruno Saccucci dott. Massimo Oddo veiбино Гасчие Олл M MA E R P U S IL CANCELLIERE C صمتة BL AM DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 AGO 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi. AL Casa ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. 5 MATERIA TRIBUTARIA proc. n. 2977/2000 R.G. 8