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Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
Commentario • 1
- 1. Diritto alla provvigione da parte dell′agentehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 27 febbraio 2025
Contratto di agenzia Diritto dell′agente alle provvigioni – Diritto di ottenere la documentazione dal preponente ex articolo 1748 del Cc – Sussistenza – Conseguenza in tema di onere della prova. (Cc, articoli 1748 e 2697; Cpc, articolo 210; Decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, articolo 2) In tema di contratto di agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l′agente, al quale l′articolo 1748 del Cc, nel testo modificato dall′articolo 2 del Dlgs 303/1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l′importo delle provvigioni liquidate, ha l′onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 34925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34925 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3050/2018 R.G. proposto da: FALLIMENTO FASTWORKER SRL, elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA EMILIA, N. 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA PATANO che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro FASTWEB SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, N. 25- B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MORDA';
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. FELICE NA Presidente AGENZIA Dott. MILENA FALASCHI Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Ud. 30/11/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. REMO CAPONI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 34925 Anno 2023 Presidente: NA FELICE Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/12/2023 Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 2 Avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di MILANO n. 2758/2017 depositata il 20/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. CO ST che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udito l’avvocato PATANO per la ricorrente che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. La Società TW citava in giudizio la Società TW spa chiedendo l'esatto adempimento degli obblighi derivanti da un contratto di agenzia e, in particolare, il pagamento di ulteriori provvigioni non conteggiate. Le parti;
infatti, avevano stipulato nel gennaio del 2001 un contratto di agenzia a tempo indeterminato, rinnovato negli stessi termini nel febbraio del 2002 in base al quale TW doveva promuovere la conclusione di affari nell’interesse della proponente per i servizi di telecomunicazione su banda larga. La società convenuta, secondo la prospettazione attorea, soddisfatta per l'incremento della clientela, nel 2004, decideva di concludere un piano incentivi che prevedeva la corresponsione di una sorta di premio ulteriore rispetto alla provvigione per i successivi tre anni dalla conclusione di ciascun contratto con i clienti. In particolare, la misura media poteva essere determinata in € 130, € 74, € 42 rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno sui contratti cosiddetti “Router” ed € 50, € 38 e € 28 per i contratti cosiddetti “HAG”. Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 3 TW a fronte del volume d'affari sviluppato dall'attrice aveva omesso di trasmettere con regolarità i prospetti che l’agente avrebbe dovuto approvare per poi emettere la fattura ed incassare le provvigioni maturate. TW aveva versato all'attrice nell'arco di 10 anni l'importo di euro 7.379.852 a fronte di un credito per provvigioni maturate per euro 12.300.360 oltre ad euro 4.061.000 derivante da piano incentivi. L'attrice, pertanto, si dichiarava creditrice dell'importo di euro 8.981.308. La mancanza di liquidità aveva determinato gravi danni vista l'esposizione nei confronti di Equitalia. 2. TW nel costituirsi in giudizio eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'attrice con la conseguenza che non poteva riconoscersi alcun credito sorto anteriormente al 15 dicembre 2006. Nel merito contestava la pretesa creditoria in quanto non provata, sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto senza che la controparte avesse mai contestato le consuntivazioni mensili con le quali TW aveva sempre rispettato il proprio obbligo di rendicontazione mensile all’agente previsto dall'articolo 14 del contratto di agenzia. Inoltre, parte attrice non aveva mai specificato per quali affari non aveva ricevuto il compenso e, tantomeno, che il credito originava da proposte di abbonamento raccolte dall'agente presso i clienti come previsto dall'articolo 11 del contratto di agenzia. 3. Il Tribunale rigettava la domanda. In primo luogo, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione in relazione a parte del credito asseritamente vantato dall’attrice, ai sensi dell’art.2948, n. 4, c.c., decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento delle Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 4 provvigioni e non dalla fine del contratto di agenzia, prescrizione maturata anche in ipotesi di parziale pagamento. Il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi nella missiva del 28 Febbraio 2011 a firma dell'avvocato Gianfranco Boccellai. Tale atto era idoneo ad interrompere la prescrizione potendo costituire in mora il debitore. In ogni caso, secondo il Tribunale, la domanda non poteva essere accolta sia per il periodo antecedente al 28 Febbraio 2006, sia per il periodo successivo non coperto dalla prescrizione, mancando comunque la prova dell'esecuzione dell'attività di promozione e della conclusione degli affari per i quali l'attrice chiedeva il pagamento. In particolare, il Tribunale evidenziava che non era stata contestata dall'attrice la circostanza che TW aveva assolto al proprio obbligo di rendicontazione mensile come previsto dall'articolo 14 del contratto di agenzia e non risultava alcuna contestazione in relazione a tali consuntivi mensili con i quali TW aveva ricostruito in dettaglio gli affari procacciati ed andati a buon fine entro i 10 giorni dal loro ricevimento, come previsto espressamente al punto D lettera 1° settembre 2008 al punto D lettera 3 novembre 2006 e al penultimo capoverso pagina due della lettera 3 novembre 2006. Spettava a chi agiva a giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni l'onere di allegazione e prova per consentire l'identificazione della prestazione, nella specie i contratti che l’agente assumeva conclusi suo tramite. Parte attrice aveva prodotto delle tabelle in formato Excel che contenevano 17.000 proposte di abbonamento asseritamente procacciate ed inoltrate a TW senza specificare quali fra esse non erano state Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 5 considerate nel pagamento di TW e quali contratti non erano stati adeguatamente compensati. Le deposizioni testimoniali apparivano inconferenti in quanto del tutto generiche e rese su capi ritenuti inammissibili. Non era possibile effettuare una consulenza tecnica contabile per supplire alla carenza probatoria, ad analoga conclusione doveva pervenirsi in ordine alla richiesta di esibizione. In conclusione, secondo il Tribunale, parte attrice non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate, non avendo indicato esattamente le provvigioni effettivamente percepite, né tantomeno il tipo delle vendite concluse. La necessità di una siffatta indicazione appariva ancora più evidente in considerazione del fatto che le misure provvisionali erano stabilite in maniera diversa a seconda della tipologia dei contratti. Per le stesse ragioni era inammissibile la domanda di risarcimento del danno. 4. TW proponeva appello verso la suddetta sentenza. 5. TW resisteva all'appello. 6. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame. Secondo la Corte territoriale, la sentenza impugnata era corretta quanto alla prescrizione del credito in applicazione dell'articolo 2948, numero 4, c.c.. Tale questione, peraltro, era assorbita dal rigetto dei restanti motivi con i quali si censurava la sentenza circa la mancanza di prova della prestazione. Ai sensi dell'articolo 1749 c.c., come modificato dall'articolo 3 del d. lgs. n. 65 del 1999 in attuazione della direttiva 86/653 era previsto l'obbligo del proponente di informare l'agente entro un termine ragionevole al fine di consentire a quest'ultimo di ricevere Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 6 tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. In tale contesto doveva collocarsi l'articolo 14 del contratto di agenzia in esame che prevedeva la contestazione delle consuntivazioni mensili con le quali TW ricostruiva in dettaglio gli affari procacciati ed andati a buon fine entro i 10 giorni dal loro ricevimento come previsto espressamente. Non era contestato, peraltro, il fatto che TW avesse assolto il proprio obbligo di rendicontazione mensile come previsto dal citato articolo 14 del contratto di agenzia così come che parte attrice non avesse mai formulato alcun rilievo sulle consuntivazioni mensili. La reiterata accettazione della rendicontazione senza alcuna contestazione costituiva, se non altro, una presunzione di conformità della fatturazione anche tenuto conto del fatto che l'agente era ben consapevole che l'articolo 14 del contratto di agenzia prevedeva un termine decadenziale assolutamente congruo in relazione sia all’art. 1749 c.c., sia all'articolo 2965 c.c.. La Corte ribadiva che la nuova disciplina dell'articolo 1749 c.c. non sollevava l’agente dall'onere di precisare le circostanze e di provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione che erano costituiti dalla conclusione tra le parti dei contratti promossi e già evidenziati nella rendicontazione periodica. Parte attrice non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate e non era ammissibile una richiesta di CTU dal carattere meramente esplorativo. La Corte confermava la sentenza anche in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno che non era in alcun modo provata. Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 7 7. TW ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. TW ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. 9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: OM pronuncia su un motivo d'appello relativo all'assenza di un obbligo di contestazione e al rilievo da attribuirsi ai rendiconti periodici trasmessi dall'agente, sia in ragione dei patti sopravvenuti, sia in ragione del meccanismo contrattuale di determinazione dei premi, prescindente dal singolo estratto-conto periodico. La Corte non si sarebbe soffermata in alcun modo sull'intesa modificativa degli originari accordi, intercorsa tra le parti in costanza di rapporto. Al contrario, avrebbe incentrato la propria motivazione sull'obbligo di contestazione della rendicontazione nascente dall'art. 14 del contratto di agenzia. La motivazione, dunque, sarebbe "apparente risultando disatteso o quanto meno macroscopicamente travisato il motivo di gravame con il quale (pag. 4 dell’appello) TW aveva evidenziato che i rapporti erano in divenire di tal che la sentenza della Corte d'Appello sarebbe affetta da un vizio di omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio. "L'idea di regolare in via definitiva con cadenze prestabilite i crediti dell'agente era stata superata nei fatti (come pure era possibile in assenza di obblighi di forma scritta) dall'impossibilità di avere in tempi stretti un riscontro certo di tutti i contratti procacciati. Alle predette Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 8 incertezze dettate dalla condotta del terzo-cooperatore-Telecom, infatti, si aggiungeva anche un numero variabile di recessi o ripensamenti dei clienti. Quindi, TW poteva forse conoscere il nome del cliente, ma non aveva certezza della formula contrattuale - diversamente prezzata - effettivamente stipulata o proseguita con TW. Le soglie, ai fini dell'applicazione dei premi, presupponevano non solo la certezza del numero dei contratti, ma anche la loro esatta classificazione. Tutti questi dati riferiti ad una “valanga” di nuove attivazioni presupponevano una complessa rielaborazione non compatibile con le scadenze contrattuali di pagamento. Perciò, a tali scadenze, TW inviava il conteggio dei contratti "certi" in quel momento e TW riceveva il relativo pagamento, senza che ciò escludesse la prosecuzione delle verifiche. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1749, 1362, 1341 e 1342 c.c. con riferimento all'art. 14 del contratto di agenzia e all'insussistenza di un obbligo di contestazione dei rendiconti (art. 360, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe errato nel ritenere che le norme in tema di agenzia e di interpretazione del contratto imponessero la contestazione dei rendiconti mensili benché tali rendiconti non includessero i premi (in quanto ancora non maturati), e che le norme in tema di agenzia e di prova per testi precludessero la prova dei patti sopravvenuti e del compenso variabile aggiuntivo. Infatti, non essendo il credito ancora esigibile, non poteva decorrere alcun termine di decadenza pattizia o di prescrizione. Sul punto la Corte avrebbe fatto errata applicazione degli artt. 1749 e 1362 c.c. nella misura in cui non ha tenuto conto Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 9 dell'interesse sotteso alla pattuizione contrattuale e del fatto che, per come si svolgeva il rapporto, il credito neppure era esigibile fin quando TW non cooperava e che, appunto, la cooperazione di TW, in una interpretazione di buona fede del contratto per come attuata, costituiva una prestazione essenziale nel bilanciamento dei rispettivi interessi ex art. 1174 c.c. Riposto nella giusta prospettiva, l'art. 14 del contratto non avrebbe quindi consentito il superamento del principio di diritto per cui, nel rapporto di agenzia, le quietanze di pagamento non hanno alcun valore confitente circa l'insussistenza di ulteriori diritti per i quali può essere richiesta una tutela giurisdizionale. In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto considerare vessatoria la seguente clausola 14 del contratto del 19 febbraio 2002 prodotto da TW sub 4 e trascritta integralmente nel ricorso: La liquidazione del Compenso Base avverrà con cadenza mensile sulla base di un estratto conto che la Preponente invierà all'Agente nei 15 giorni successivi alla scadenza del mese. Il pagamento del Compenso sopra descritto avverrà nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Preponente della regolare fattura dell'Agente. Infatti, da tale clausola la Corte d'Appello ha fatto discendere la decadenza del credito dell'agente sulla base dei conteggi unilateralmente predisposti da TW, per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.. La corretta applicazione di tali norme avrebbe imposto, invece, di considerare che dalla mancata cooperazione del preponente, debitore di una data prestazione essenziale, non può derivare un effetto premiante per lui (in termini di decorso della prescrizione o addirittura di decadenza) a discapito del creditore Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 10 agente. Si configurerebbe, pertanto, un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative all'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento all'inesigibilità del credito fatto valere in giudizio, ovvero omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti. La Corte nell'applicazione della norma avrebbe dovuto distinguere il diritto a percepire le provvigioni base, da quello alla riscossione dei premi integrativi. Conseguentemente, nell'applicare la norma sulla prescrizione, la Corte avrebbe dovuto considerare che il termine di decorrenza coincideva necessariamente con il momento in cui TW aveva contezza dei premi maturati o, quanto meno, veniva non tanto procurato un singolo contratto (che dava origine al compenso base), bensì veniva raggiunto un determinato numero complessivo di un determinato tipo di contratti. Al riguardo, a pagina 4 dell'atto d'appello, TW ha precisato che i pagamenti avevano natura "interlocutoria", in attesa della verifica da parte del preponente sui contratti confermati" ai fini della maturazione dei premi. La Corte nulla avrebbe motivato al riguardo, sussistendo pertanto un vizio di omessa pronuncia. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in tema di adempimento dell'onere della prova gravante su TW e richiesta della CTU, ovvero omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti. Nella specie, invero, TW ha precisato anche nella sede d'appello come il credito risultasse in maniera evidente dall'analisi Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 11 dei documenti versati in atti. La ricorrente, con l’appello (atto d'appello a pagina 9 e 10 trascritto nel ricorso), infatti, aveva contestato la motivazione del Tribunale in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio nonostante l’enorme mole di documenti prodotta e mai esaminata. Nell’appello si chiariva che era necessario verificare quale fosse il numero dei contratti effettivamente conclusi e “trattenuti” da TW. Sarebbe erronea, pertanto, l’affermazione secondo la quale ai sensi dell’art. 1748 c.c. TW non ha adempiuto all'onere di precisare le circostanze e di provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione costituiti dalla conclusione tra le parti dei contratti promossi. Fasworker ha prodotto la documentazione a supporto della sua domanda precisando che i contratti della tipologia SMALL e SOHO erano stati 27965 (14770 contratti SOHO e 13195 contratti SMALL), quindi applicando i criteri contrattuali pattuiti non sarebbe stato pagato il relativo compenso per euro 480.686 oltre ai mancati compensi per incentivi maturati (atto di appello pag. 9 e 10). In ogni caso dato il numero estremamente elevato dei contratti si rendeva necessaria una consulenza tecnica e, comunque, la suddetta documentazione non avrebbe dovuto essere del tutto ignorata. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in punto di inadempimento di non scarsa importanza di TW (violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360, n. 3, c.p.c.). Sussisterebbe un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella misura in cui la Corte non ha applicato al Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 12 contratto di agenzia i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento, pur in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto. In particolare, la Corte ha affermato l'assenza di prova solo perché ha omesso di esaminare (o far esaminare attraverso una CTU) il numero e la consistenza dei contratti prodotti dall'agente e senza avvalersi di alcun mezzo istruttorio ex art. 210 c.p.c. nei confronti del preponente che, anche in forza del principio di vicinanza della prova, disponeva di tutti i dati. La prova sarebbe dirimente perché, se acquisita, avrebbe evidenziato l'entità delle provvigioni mancanti e, di riflesso, la gravità dell'inadempimento contestato alla preponente. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: OM pronuncia sulla richiesta istruttoria di giuramento decisorio. Nell'atto di citazione in appello (pag. 5 e 6) l'agente ha più volte intimato a TW di esibire l'elenco analitico con l'indicazione non solo dei clienti "confermati" ma anche della specifica tipologia di contratto con la conseguente applicazione di provvigioni diverse (cfr. docc. 26 e 27, che si producono) e, quindi, sotto un profilo assorbente di ogni questione, il deferimento del giuramento decisorio (a tal fine sottoscritto personalmente dalla parte) sui capitoli riportati analiticamente nel ricorso. La sentenza della Corte d'appello non ha esaminato la richiesta. Sussisterebbe un vizio di omessa pronuncia (art. 360, n. 5, c.p.c.) tenuto conto che, nel ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, proprio l'argomento della mancata contestazione assumeva un ruolo dirimente. Rimuovendo l'argomento della mancata contestazione (nei termini più volte evocati dalla motivazione, nei passi già sopra ritrascritti), verrebbe meno Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 13 l'impalcatura dell'intera motivazione di rigetto, quindi il mezzo istruttorio appariva decisivo. 7. Il collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente i motivi di ricorso primo, secondo, quarto e quinto che sono fondati nei sensi di cui in motivazione e il cui accoglimento determina l’assorbimento dei restanti. 7.1 La società ricorrente aveva depositato, sin dal primo grado di giudizio, una ragguardevole mole di documentazione relativa a contratti stipulati o a proposte di contratti lavorate per conto di TW e asseritamente oggetto dei premi e degli incentivi da corrispondersi in aggiunta a quanto già pagato. 7.2 A fronte di tale allegazione di fatti e di materiale probatorio il Tribunale aveva negato ogni accertamento, anche solo di natura tecnica, ritenendo che parte attrice si fosse limitata solo a produrre delle tabelle in formato Excel che contenevano 17.000 proposte di abbonamento asseritamente procacciate ed inoltrate a TW senza specificare quali fra esse non erano state considerate nel pagamento di TW e quali contratti non erano stati adeguatamente compensati. Le deposizioni testimoniali apparivano inconferenti in quanto del tutto generiche e rese su capi ritenuti inammissibili. Non era possibile effettuare una consulenza tecnica contabile per supplire alla carenza probatoria, ad analoga conclusione doveva pervenirsi in ordine alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.. In conclusione, secondo il giudice di primo grado, parte attrice non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate non avendo indicato esattamente le provvigioni effettivamente percepite né tantomeno il tipo delle vendite concluse. La necessità Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 14 di una siffatta indicazione appariva ancora più evidente in considerazione del fatto che le misure provvisionali erano stabilite in maniera diversa a seconda della tipologia dei contratti. 7.3 TW con l’appello - riportato in modo sufficientemente specifico nel ricorso - ha riprodotto la documentazione a supporto della sua domanda e ha insistito nella richiesta di una consulenza al fine di accertare la quantità e tipologia di contratti oggetto della sua domanda di provvigioni e premi o incentivi, evidenziando che la mole di contratti da esaminare rendeva necessario l’ausilio di un accertamento tecnico. 7.4 La Corte d'Appello, invece, ha rigettato la domanda perché non provata e ha rigettato anche la richiesta della consulenza tecnica al fine di analizzare la documentazione prodotta, rimasta complessivamente non esaminata nel corso dell’intero giudizio. 7.5 In tal modo, l’affermazione della Corte territoriale circa il fatto che la nuova disciplina di cui agli artt. 1748 e 1479 c.c. non solleva l’agente dall'onere di precisare le circostanze e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione costituiti dalla conclusione tra le parti dei contratti resta priva di significato. Tale principio, infatti, astrattamente corretto in diritto, è stato del tutto disapplicato nel momento in cui la Corte non ha esaminato la documentazione prodotta dall’Agente ritenendola generica, e ha attribuito rilevanza esclusiva alla rendicontazione effettuata da TW, senza compiere alcun riscontro della corrispondenza dell’una o dell’altra con le richieste di Fasworker di ulteriori premi, incentivi o provvigioni e, nonostante, ai sensi dell’art. 1749 c.c., l'agente abbia diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 15 liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili. La disciplina codicistica, infatti, pone a carico del proponente un particolare obbligo di informazione quale specificazione, con un particolare contenuto, dell'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede. In proposito questa Corte, di recente, ha sottolineato che: «In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto ad un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.» (Sez. 2 - , Sent. n. 17575 del 2022). Questa Corte ha anche chiarito che l'art. 1749 c.c., come modificato dall'art. 4, d. lgs. 15.2.1999, n. 65, ha imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 16 gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente ed indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751, il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (C. 19319/2016). 7.6 Nel contratto di agenzia, dunque, l'omesso invio degli estratti conto provvisionali da parte del preponente certamente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. Nel caso di specie, invece, risulta accertato che Fasweb ha adempiuto ai proprio obblighi di rendicontazione periodica, tuttavia, può lo stesso giustificarsi la mancanza di una specifica e puntuale indicazione del numero e della tipologia di contratti oggetto della domanda in quanto il rapporto contrattuale ha avuto una lunga durata e i contratti stipulati sono stati (in tesi attorea) in numero estremamente elevato. D’altra parte, i giudici del merito non hanno dichiarato la nullità dell'atto introduttivo, disponendone la rinnovazione perché carente delle indicazioni relative alla pretesa fatta valere, ma hanno Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 17 rigettato la domanda per mancanza di prova affermando tuttavia la genericità delle deduzioni di parte attrice. 7.7 In sostanza, a fronte di una tempestiva e compiuta allegazione nell’atto introduttivo dei presupposti della domanda di pagamento di ulteriori provvigioni, premi o incentivi con produzione documentale dei contratti o delle proposte di contratto e della dedotta impossibilità di una più dettagliata e analitica indicazione del numero dei contratti oggetto della pretesa attorea dato il numero elevatissimo di rapporti, la risposta dei giudici di merito, è stata di rigetto di ogni deduzione istruttoria, di irrilevanza della documentazione prodotta, dunque, non esaminata e al contempo di rigetto della stessa domanda nel merito per la sua genericità e per la corrispondente mancanza di prova. 7.8 Ciò precisato, la censura del ricorrente, in particolar modo illustrata nel quarto motivo, ma comunque complessivamente considerata anche rispetto ai motivi primo e secondo e quinto è sufficientemente chiara nell’ascrivere alla Corte d’appello l’errore di avere dapprima negato alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi di avere ritenuto quel fatto non provato. In altri termini, la censura del ricorrente può ricondursi al vizio di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto, se pure non esplicitata in modo diretto ma compendiata in più motivi, nondimeno dal complesso della motivazione del ricorso è chiaramente individuabile l’errore di cui si duole la ricorrente, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 23381 del 2017). Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 18 In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui allorché si lamenti in sede di legittimità che il giudice di merito abbia dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti, e poi ritenuto la domanda non provata, la censura dedotta costituisce denuncia di un vizio di nullità della sentenza per illogicità manifesta (Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; Sez. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17981 del 28/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14155 del 08/07/2020). 7.9 Così inquadrata nei suoi termini effettivi la doglianza proposta con i suddetti motivi, deve ribadirsi che il giudizio con cui il giudice di merito accolga o rigetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in sede di legittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionale che, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatore al giudice di merito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte e più volte ribadito in seguito. Questa regola è derogabile solo allorché il ricorrente assuma che giudice di merito, decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale, oppure, quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o totalmente arbitraria (vedi per tutti Sez. 3, Ord. n. 35146 del 18/11/2021). Allo stesso modo la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 19 sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Infatti, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico il mancato espletamento di una consulenza tecnica, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che può tradursi in un vizio assoluto della motivazione della sentenza (vedi Sez. L, Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015). In tal caso, infatti, la mancata ammissione della prova tecnica richiesta si risolve (non in un difetto di dimostrazione del diritto) ma in un impedimento in radice alla prova e quindi alla tutela processuale del diritto (Sez. L, Sentenza n. 8297 del 2005) se nell’esercizio di tale potere discrezionale in ordine alla decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, nel motivare il rigetto dell'istanza di ammissione, non dimostri di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Ciò vale tanto più quando, come nel contratto di agenzia, sussiste in capo all’agente un diritto ad ottenere dal proponente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. In conclusione, in una controversia come quella in esame, avente ad oggetto un contratto di agenzia che pone precisi e puntuali obblighi a carico del proponente cui corrisponde anche un diritto dell’agente di accesso ai libri contabili, il mancato esame dei Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 20 contratti di cui alla documentazione prodotta per la genericità della deduzione e il mancato espletamento di una consulenza tecnico- contabile perché esplorativa, senza che vi sia stato alcun rilievo della nullità della domanda con invito alla sua precisazione, si pone in contrasto con i suddetti approdi della giurisprudenza di legittimità. La consulenza tecnica, infatti, in tal caso non ha carattere esplorativo, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello, ma ha la funzione di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, risolvendosi in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecnico-contabili. In tale ipotesi, il rifiuto della sua ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. costituisce un’aporia logica, perché viene imputato alla parte di non avere provato ciò che le è stato impedito di provare nonostante lo abbia allegato e ritualmente richiesto. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 21 espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio assoluto di motivazione della sentenza (Sez. L, Ord. n. 37027 del 2022; Sez. 1, Sent. n. 12739 del 2015). 8. I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi primo, secondo, quarto e quinto nei limiti di quanto sopra riportato. 9. La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrente -
contro FASTWEB SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, N. 25- B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MORDA';
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. FELICE NA Presidente AGENZIA Dott. MILENA FALASCHI Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Ud. 30/11/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. REMO CAPONI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 34925 Anno 2023 Presidente: NA FELICE Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/12/2023 Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 2 Avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di MILANO n. 2758/2017 depositata il 20/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. CO ST che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udito l’avvocato PATANO per la ricorrente che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. La Società TW citava in giudizio la Società TW spa chiedendo l'esatto adempimento degli obblighi derivanti da un contratto di agenzia e, in particolare, il pagamento di ulteriori provvigioni non conteggiate. Le parti;
infatti, avevano stipulato nel gennaio del 2001 un contratto di agenzia a tempo indeterminato, rinnovato negli stessi termini nel febbraio del 2002 in base al quale TW doveva promuovere la conclusione di affari nell’interesse della proponente per i servizi di telecomunicazione su banda larga. La società convenuta, secondo la prospettazione attorea, soddisfatta per l'incremento della clientela, nel 2004, decideva di concludere un piano incentivi che prevedeva la corresponsione di una sorta di premio ulteriore rispetto alla provvigione per i successivi tre anni dalla conclusione di ciascun contratto con i clienti. In particolare, la misura media poteva essere determinata in € 130, € 74, € 42 rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno sui contratti cosiddetti “Router” ed € 50, € 38 e € 28 per i contratti cosiddetti “HAG”. Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 3 TW a fronte del volume d'affari sviluppato dall'attrice aveva omesso di trasmettere con regolarità i prospetti che l’agente avrebbe dovuto approvare per poi emettere la fattura ed incassare le provvigioni maturate. TW aveva versato all'attrice nell'arco di 10 anni l'importo di euro 7.379.852 a fronte di un credito per provvigioni maturate per euro 12.300.360 oltre ad euro 4.061.000 derivante da piano incentivi. L'attrice, pertanto, si dichiarava creditrice dell'importo di euro 8.981.308. La mancanza di liquidità aveva determinato gravi danni vista l'esposizione nei confronti di Equitalia. 2. TW nel costituirsi in giudizio eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'attrice con la conseguenza che non poteva riconoscersi alcun credito sorto anteriormente al 15 dicembre 2006. Nel merito contestava la pretesa creditoria in quanto non provata, sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto senza che la controparte avesse mai contestato le consuntivazioni mensili con le quali TW aveva sempre rispettato il proprio obbligo di rendicontazione mensile all’agente previsto dall'articolo 14 del contratto di agenzia. Inoltre, parte attrice non aveva mai specificato per quali affari non aveva ricevuto il compenso e, tantomeno, che il credito originava da proposte di abbonamento raccolte dall'agente presso i clienti come previsto dall'articolo 11 del contratto di agenzia. 3. Il Tribunale rigettava la domanda. In primo luogo, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione in relazione a parte del credito asseritamente vantato dall’attrice, ai sensi dell’art.2948, n. 4, c.c., decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento delle Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 4 provvigioni e non dalla fine del contratto di agenzia, prescrizione maturata anche in ipotesi di parziale pagamento. Il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi nella missiva del 28 Febbraio 2011 a firma dell'avvocato Gianfranco Boccellai. Tale atto era idoneo ad interrompere la prescrizione potendo costituire in mora il debitore. In ogni caso, secondo il Tribunale, la domanda non poteva essere accolta sia per il periodo antecedente al 28 Febbraio 2006, sia per il periodo successivo non coperto dalla prescrizione, mancando comunque la prova dell'esecuzione dell'attività di promozione e della conclusione degli affari per i quali l'attrice chiedeva il pagamento. In particolare, il Tribunale evidenziava che non era stata contestata dall'attrice la circostanza che TW aveva assolto al proprio obbligo di rendicontazione mensile come previsto dall'articolo 14 del contratto di agenzia e non risultava alcuna contestazione in relazione a tali consuntivi mensili con i quali TW aveva ricostruito in dettaglio gli affari procacciati ed andati a buon fine entro i 10 giorni dal loro ricevimento, come previsto espressamente al punto D lettera 1° settembre 2008 al punto D lettera 3 novembre 2006 e al penultimo capoverso pagina due della lettera 3 novembre 2006. Spettava a chi agiva a giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni l'onere di allegazione e prova per consentire l'identificazione della prestazione, nella specie i contratti che l’agente assumeva conclusi suo tramite. Parte attrice aveva prodotto delle tabelle in formato Excel che contenevano 17.000 proposte di abbonamento asseritamente procacciate ed inoltrate a TW senza specificare quali fra esse non erano state Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 5 considerate nel pagamento di TW e quali contratti non erano stati adeguatamente compensati. Le deposizioni testimoniali apparivano inconferenti in quanto del tutto generiche e rese su capi ritenuti inammissibili. Non era possibile effettuare una consulenza tecnica contabile per supplire alla carenza probatoria, ad analoga conclusione doveva pervenirsi in ordine alla richiesta di esibizione. In conclusione, secondo il Tribunale, parte attrice non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate, non avendo indicato esattamente le provvigioni effettivamente percepite, né tantomeno il tipo delle vendite concluse. La necessità di una siffatta indicazione appariva ancora più evidente in considerazione del fatto che le misure provvisionali erano stabilite in maniera diversa a seconda della tipologia dei contratti. Per le stesse ragioni era inammissibile la domanda di risarcimento del danno. 4. TW proponeva appello verso la suddetta sentenza. 5. TW resisteva all'appello. 6. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame. Secondo la Corte territoriale, la sentenza impugnata era corretta quanto alla prescrizione del credito in applicazione dell'articolo 2948, numero 4, c.c.. Tale questione, peraltro, era assorbita dal rigetto dei restanti motivi con i quali si censurava la sentenza circa la mancanza di prova della prestazione. Ai sensi dell'articolo 1749 c.c., come modificato dall'articolo 3 del d. lgs. n. 65 del 1999 in attuazione della direttiva 86/653 era previsto l'obbligo del proponente di informare l'agente entro un termine ragionevole al fine di consentire a quest'ultimo di ricevere Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 6 tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. In tale contesto doveva collocarsi l'articolo 14 del contratto di agenzia in esame che prevedeva la contestazione delle consuntivazioni mensili con le quali TW ricostruiva in dettaglio gli affari procacciati ed andati a buon fine entro i 10 giorni dal loro ricevimento come previsto espressamente. Non era contestato, peraltro, il fatto che TW avesse assolto il proprio obbligo di rendicontazione mensile come previsto dal citato articolo 14 del contratto di agenzia così come che parte attrice non avesse mai formulato alcun rilievo sulle consuntivazioni mensili. La reiterata accettazione della rendicontazione senza alcuna contestazione costituiva, se non altro, una presunzione di conformità della fatturazione anche tenuto conto del fatto che l'agente era ben consapevole che l'articolo 14 del contratto di agenzia prevedeva un termine decadenziale assolutamente congruo in relazione sia all’art. 1749 c.c., sia all'articolo 2965 c.c.. La Corte ribadiva che la nuova disciplina dell'articolo 1749 c.c. non sollevava l’agente dall'onere di precisare le circostanze e di provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione che erano costituiti dalla conclusione tra le parti dei contratti promossi e già evidenziati nella rendicontazione periodica. Parte attrice non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate e non era ammissibile una richiesta di CTU dal carattere meramente esplorativo. La Corte confermava la sentenza anche in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno che non era in alcun modo provata. Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 7 7. TW ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. TW ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. 9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: OM pronuncia su un motivo d'appello relativo all'assenza di un obbligo di contestazione e al rilievo da attribuirsi ai rendiconti periodici trasmessi dall'agente, sia in ragione dei patti sopravvenuti, sia in ragione del meccanismo contrattuale di determinazione dei premi, prescindente dal singolo estratto-conto periodico. La Corte non si sarebbe soffermata in alcun modo sull'intesa modificativa degli originari accordi, intercorsa tra le parti in costanza di rapporto. Al contrario, avrebbe incentrato la propria motivazione sull'obbligo di contestazione della rendicontazione nascente dall'art. 14 del contratto di agenzia. La motivazione, dunque, sarebbe "apparente risultando disatteso o quanto meno macroscopicamente travisato il motivo di gravame con il quale (pag. 4 dell’appello) TW aveva evidenziato che i rapporti erano in divenire di tal che la sentenza della Corte d'Appello sarebbe affetta da un vizio di omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio. "L'idea di regolare in via definitiva con cadenze prestabilite i crediti dell'agente era stata superata nei fatti (come pure era possibile in assenza di obblighi di forma scritta) dall'impossibilità di avere in tempi stretti un riscontro certo di tutti i contratti procacciati. Alle predette Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 8 incertezze dettate dalla condotta del terzo-cooperatore-Telecom, infatti, si aggiungeva anche un numero variabile di recessi o ripensamenti dei clienti. Quindi, TW poteva forse conoscere il nome del cliente, ma non aveva certezza della formula contrattuale - diversamente prezzata - effettivamente stipulata o proseguita con TW. Le soglie, ai fini dell'applicazione dei premi, presupponevano non solo la certezza del numero dei contratti, ma anche la loro esatta classificazione. Tutti questi dati riferiti ad una “valanga” di nuove attivazioni presupponevano una complessa rielaborazione non compatibile con le scadenze contrattuali di pagamento. Perciò, a tali scadenze, TW inviava il conteggio dei contratti "certi" in quel momento e TW riceveva il relativo pagamento, senza che ciò escludesse la prosecuzione delle verifiche. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1749, 1362, 1341 e 1342 c.c. con riferimento all'art. 14 del contratto di agenzia e all'insussistenza di un obbligo di contestazione dei rendiconti (art. 360, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe errato nel ritenere che le norme in tema di agenzia e di interpretazione del contratto imponessero la contestazione dei rendiconti mensili benché tali rendiconti non includessero i premi (in quanto ancora non maturati), e che le norme in tema di agenzia e di prova per testi precludessero la prova dei patti sopravvenuti e del compenso variabile aggiuntivo. Infatti, non essendo il credito ancora esigibile, non poteva decorrere alcun termine di decadenza pattizia o di prescrizione. Sul punto la Corte avrebbe fatto errata applicazione degli artt. 1749 e 1362 c.c. nella misura in cui non ha tenuto conto Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 9 dell'interesse sotteso alla pattuizione contrattuale e del fatto che, per come si svolgeva il rapporto, il credito neppure era esigibile fin quando TW non cooperava e che, appunto, la cooperazione di TW, in una interpretazione di buona fede del contratto per come attuata, costituiva una prestazione essenziale nel bilanciamento dei rispettivi interessi ex art. 1174 c.c. Riposto nella giusta prospettiva, l'art. 14 del contratto non avrebbe quindi consentito il superamento del principio di diritto per cui, nel rapporto di agenzia, le quietanze di pagamento non hanno alcun valore confitente circa l'insussistenza di ulteriori diritti per i quali può essere richiesta una tutela giurisdizionale. In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto considerare vessatoria la seguente clausola 14 del contratto del 19 febbraio 2002 prodotto da TW sub 4 e trascritta integralmente nel ricorso: La liquidazione del Compenso Base avverrà con cadenza mensile sulla base di un estratto conto che la Preponente invierà all'Agente nei 15 giorni successivi alla scadenza del mese. Il pagamento del Compenso sopra descritto avverrà nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Preponente della regolare fattura dell'Agente. Infatti, da tale clausola la Corte d'Appello ha fatto discendere la decadenza del credito dell'agente sulla base dei conteggi unilateralmente predisposti da TW, per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.. La corretta applicazione di tali norme avrebbe imposto, invece, di considerare che dalla mancata cooperazione del preponente, debitore di una data prestazione essenziale, non può derivare un effetto premiante per lui (in termini di decorso della prescrizione o addirittura di decadenza) a discapito del creditore Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 10 agente. Si configurerebbe, pertanto, un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative all'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento all'inesigibilità del credito fatto valere in giudizio, ovvero omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti. La Corte nell'applicazione della norma avrebbe dovuto distinguere il diritto a percepire le provvigioni base, da quello alla riscossione dei premi integrativi. Conseguentemente, nell'applicare la norma sulla prescrizione, la Corte avrebbe dovuto considerare che il termine di decorrenza coincideva necessariamente con il momento in cui TW aveva contezza dei premi maturati o, quanto meno, veniva non tanto procurato un singolo contratto (che dava origine al compenso base), bensì veniva raggiunto un determinato numero complessivo di un determinato tipo di contratti. Al riguardo, a pagina 4 dell'atto d'appello, TW ha precisato che i pagamenti avevano natura "interlocutoria", in attesa della verifica da parte del preponente sui contratti confermati" ai fini della maturazione dei premi. La Corte nulla avrebbe motivato al riguardo, sussistendo pertanto un vizio di omessa pronuncia. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in tema di adempimento dell'onere della prova gravante su TW e richiesta della CTU, ovvero omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti. Nella specie, invero, TW ha precisato anche nella sede d'appello come il credito risultasse in maniera evidente dall'analisi Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 11 dei documenti versati in atti. La ricorrente, con l’appello (atto d'appello a pagina 9 e 10 trascritto nel ricorso), infatti, aveva contestato la motivazione del Tribunale in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio nonostante l’enorme mole di documenti prodotta e mai esaminata. Nell’appello si chiariva che era necessario verificare quale fosse il numero dei contratti effettivamente conclusi e “trattenuti” da TW. Sarebbe erronea, pertanto, l’affermazione secondo la quale ai sensi dell’art. 1748 c.c. TW non ha adempiuto all'onere di precisare le circostanze e di provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione costituiti dalla conclusione tra le parti dei contratti promossi. Fasworker ha prodotto la documentazione a supporto della sua domanda precisando che i contratti della tipologia SMALL e SOHO erano stati 27965 (14770 contratti SOHO e 13195 contratti SMALL), quindi applicando i criteri contrattuali pattuiti non sarebbe stato pagato il relativo compenso per euro 480.686 oltre ai mancati compensi per incentivi maturati (atto di appello pag. 9 e 10). In ogni caso dato il numero estremamente elevato dei contratti si rendeva necessaria una consulenza tecnica e, comunque, la suddetta documentazione non avrebbe dovuto essere del tutto ignorata. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in punto di inadempimento di non scarsa importanza di TW (violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360, n. 3, c.p.c.). Sussisterebbe un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella misura in cui la Corte non ha applicato al Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 12 contratto di agenzia i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento, pur in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto. In particolare, la Corte ha affermato l'assenza di prova solo perché ha omesso di esaminare (o far esaminare attraverso una CTU) il numero e la consistenza dei contratti prodotti dall'agente e senza avvalersi di alcun mezzo istruttorio ex art. 210 c.p.c. nei confronti del preponente che, anche in forza del principio di vicinanza della prova, disponeva di tutti i dati. La prova sarebbe dirimente perché, se acquisita, avrebbe evidenziato l'entità delle provvigioni mancanti e, di riflesso, la gravità dell'inadempimento contestato alla preponente. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: OM pronuncia sulla richiesta istruttoria di giuramento decisorio. Nell'atto di citazione in appello (pag. 5 e 6) l'agente ha più volte intimato a TW di esibire l'elenco analitico con l'indicazione non solo dei clienti "confermati" ma anche della specifica tipologia di contratto con la conseguente applicazione di provvigioni diverse (cfr. docc. 26 e 27, che si producono) e, quindi, sotto un profilo assorbente di ogni questione, il deferimento del giuramento decisorio (a tal fine sottoscritto personalmente dalla parte) sui capitoli riportati analiticamente nel ricorso. La sentenza della Corte d'appello non ha esaminato la richiesta. Sussisterebbe un vizio di omessa pronuncia (art. 360, n. 5, c.p.c.) tenuto conto che, nel ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, proprio l'argomento della mancata contestazione assumeva un ruolo dirimente. Rimuovendo l'argomento della mancata contestazione (nei termini più volte evocati dalla motivazione, nei passi già sopra ritrascritti), verrebbe meno Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 13 l'impalcatura dell'intera motivazione di rigetto, quindi il mezzo istruttorio appariva decisivo. 7. Il collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente i motivi di ricorso primo, secondo, quarto e quinto che sono fondati nei sensi di cui in motivazione e il cui accoglimento determina l’assorbimento dei restanti. 7.1 La società ricorrente aveva depositato, sin dal primo grado di giudizio, una ragguardevole mole di documentazione relativa a contratti stipulati o a proposte di contratti lavorate per conto di TW e asseritamente oggetto dei premi e degli incentivi da corrispondersi in aggiunta a quanto già pagato. 7.2 A fronte di tale allegazione di fatti e di materiale probatorio il Tribunale aveva negato ogni accertamento, anche solo di natura tecnica, ritenendo che parte attrice si fosse limitata solo a produrre delle tabelle in formato Excel che contenevano 17.000 proposte di abbonamento asseritamente procacciate ed inoltrate a TW senza specificare quali fra esse non erano state considerate nel pagamento di TW e quali contratti non erano stati adeguatamente compensati. Le deposizioni testimoniali apparivano inconferenti in quanto del tutto generiche e rese su capi ritenuti inammissibili. Non era possibile effettuare una consulenza tecnica contabile per supplire alla carenza probatoria, ad analoga conclusione doveva pervenirsi in ordine alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.. In conclusione, secondo il giudice di primo grado, parte attrice non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate non avendo indicato esattamente le provvigioni effettivamente percepite né tantomeno il tipo delle vendite concluse. La necessità Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 14 di una siffatta indicazione appariva ancora più evidente in considerazione del fatto che le misure provvisionali erano stabilite in maniera diversa a seconda della tipologia dei contratti. 7.3 TW con l’appello - riportato in modo sufficientemente specifico nel ricorso - ha riprodotto la documentazione a supporto della sua domanda e ha insistito nella richiesta di una consulenza al fine di accertare la quantità e tipologia di contratti oggetto della sua domanda di provvigioni e premi o incentivi, evidenziando che la mole di contratti da esaminare rendeva necessario l’ausilio di un accertamento tecnico. 7.4 La Corte d'Appello, invece, ha rigettato la domanda perché non provata e ha rigettato anche la richiesta della consulenza tecnica al fine di analizzare la documentazione prodotta, rimasta complessivamente non esaminata nel corso dell’intero giudizio. 7.5 In tal modo, l’affermazione della Corte territoriale circa il fatto che la nuova disciplina di cui agli artt. 1748 e 1479 c.c. non solleva l’agente dall'onere di precisare le circostanze e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione costituiti dalla conclusione tra le parti dei contratti resta priva di significato. Tale principio, infatti, astrattamente corretto in diritto, è stato del tutto disapplicato nel momento in cui la Corte non ha esaminato la documentazione prodotta dall’Agente ritenendola generica, e ha attribuito rilevanza esclusiva alla rendicontazione effettuata da TW, senza compiere alcun riscontro della corrispondenza dell’una o dell’altra con le richieste di Fasworker di ulteriori premi, incentivi o provvigioni e, nonostante, ai sensi dell’art. 1749 c.c., l'agente abbia diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 15 liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili. La disciplina codicistica, infatti, pone a carico del proponente un particolare obbligo di informazione quale specificazione, con un particolare contenuto, dell'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede. In proposito questa Corte, di recente, ha sottolineato che: «In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto ad un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.» (Sez. 2 - , Sent. n. 17575 del 2022). Questa Corte ha anche chiarito che l'art. 1749 c.c., come modificato dall'art. 4, d. lgs. 15.2.1999, n. 65, ha imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 16 gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente ed indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751, il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (C. 19319/2016). 7.6 Nel contratto di agenzia, dunque, l'omesso invio degli estratti conto provvisionali da parte del preponente certamente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. Nel caso di specie, invece, risulta accertato che Fasweb ha adempiuto ai proprio obblighi di rendicontazione periodica, tuttavia, può lo stesso giustificarsi la mancanza di una specifica e puntuale indicazione del numero e della tipologia di contratti oggetto della domanda in quanto il rapporto contrattuale ha avuto una lunga durata e i contratti stipulati sono stati (in tesi attorea) in numero estremamente elevato. D’altra parte, i giudici del merito non hanno dichiarato la nullità dell'atto introduttivo, disponendone la rinnovazione perché carente delle indicazioni relative alla pretesa fatta valere, ma hanno Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 17 rigettato la domanda per mancanza di prova affermando tuttavia la genericità delle deduzioni di parte attrice. 7.7 In sostanza, a fronte di una tempestiva e compiuta allegazione nell’atto introduttivo dei presupposti della domanda di pagamento di ulteriori provvigioni, premi o incentivi con produzione documentale dei contratti o delle proposte di contratto e della dedotta impossibilità di una più dettagliata e analitica indicazione del numero dei contratti oggetto della pretesa attorea dato il numero elevatissimo di rapporti, la risposta dei giudici di merito, è stata di rigetto di ogni deduzione istruttoria, di irrilevanza della documentazione prodotta, dunque, non esaminata e al contempo di rigetto della stessa domanda nel merito per la sua genericità e per la corrispondente mancanza di prova. 7.8 Ciò precisato, la censura del ricorrente, in particolar modo illustrata nel quarto motivo, ma comunque complessivamente considerata anche rispetto ai motivi primo e secondo e quinto è sufficientemente chiara nell’ascrivere alla Corte d’appello l’errore di avere dapprima negato alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi di avere ritenuto quel fatto non provato. In altri termini, la censura del ricorrente può ricondursi al vizio di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto, se pure non esplicitata in modo diretto ma compendiata in più motivi, nondimeno dal complesso della motivazione del ricorso è chiaramente individuabile l’errore di cui si duole la ricorrente, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 23381 del 2017). Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 18 In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui allorché si lamenti in sede di legittimità che il giudice di merito abbia dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti, e poi ritenuto la domanda non provata, la censura dedotta costituisce denuncia di un vizio di nullità della sentenza per illogicità manifesta (Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; Sez. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17981 del 28/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14155 del 08/07/2020). 7.9 Così inquadrata nei suoi termini effettivi la doglianza proposta con i suddetti motivi, deve ribadirsi che il giudizio con cui il giudice di merito accolga o rigetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in sede di legittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionale che, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatore al giudice di merito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte e più volte ribadito in seguito. Questa regola è derogabile solo allorché il ricorrente assuma che giudice di merito, decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale, oppure, quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o totalmente arbitraria (vedi per tutti Sez. 3, Ord. n. 35146 del 18/11/2021). Allo stesso modo la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 19 sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Infatti, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico il mancato espletamento di una consulenza tecnica, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che può tradursi in un vizio assoluto della motivazione della sentenza (vedi Sez. L, Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015). In tal caso, infatti, la mancata ammissione della prova tecnica richiesta si risolve (non in un difetto di dimostrazione del diritto) ma in un impedimento in radice alla prova e quindi alla tutela processuale del diritto (Sez. L, Sentenza n. 8297 del 2005) se nell’esercizio di tale potere discrezionale in ordine alla decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, nel motivare il rigetto dell'istanza di ammissione, non dimostri di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Ciò vale tanto più quando, come nel contratto di agenzia, sussiste in capo all’agente un diritto ad ottenere dal proponente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. In conclusione, in una controversia come quella in esame, avente ad oggetto un contratto di agenzia che pone precisi e puntuali obblighi a carico del proponente cui corrisponde anche un diritto dell’agente di accesso ai libri contabili, il mancato esame dei Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 20 contratti di cui alla documentazione prodotta per la genericità della deduzione e il mancato espletamento di una consulenza tecnico- contabile perché esplorativa, senza che vi sia stato alcun rilievo della nullità della domanda con invito alla sua precisazione, si pone in contrasto con i suddetti approdi della giurisprudenza di legittimità. La consulenza tecnica, infatti, in tal caso non ha carattere esplorativo, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello, ma ha la funzione di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, risolvendosi in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecnico-contabili. In tale ipotesi, il rifiuto della sua ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. costituisce un’aporia logica, perché viene imputato alla parte di non avere provato ciò che le è stato impedito di provare nonostante lo abbia allegato e ritualmente richiesto. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato Ric. 2018 n.3050 sez. S2 - ud. 30/11/2023 21 espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio assoluto di motivazione della sentenza (Sez. L, Ord. n. 37027 del 2022; Sez. 1, Sent. n. 12739 del 2015). 8. I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi primo, secondo, quarto e quinto nei limiti di quanto sopra riportato. 9. La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione