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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2210/2023 R.G., promossa da
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANCOLA BIAGIO e dall'Avv. Prof.
PAOLUCCI LUIGI FILIPPO;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. ALLOCCA PASQUALE P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 11.10.2024, per parte convenuta, come da nota del 30.09.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto del 02.11.2023, fondato sul decreto ingiuntivo n. 588/2023 emesso da questo Tribunale in data 31.10.2023, con cui la convenuta ha intimato la consegna in proprio favore di 639 tonnellate di mitili o, in difetto di prestazione in natura, il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro, oltre spese liquidate in decreto ingiuntivo e spese di precetto, allegando che il titolo esecutivo non stabiliva il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro, con conseguente insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire in via esecutiva per tale importo.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il precetto non intima il pagamento dell'importo indicato dall'attrice.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata può avere luogo esclusivamente in base a un titolo esecutivo, tra quelli indicati nell'articolo stesso, e per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, il precetto opposto ha a fondamento il decreto ingiuntivo n. 588/2023, emesso da questo Tribunale il 31.10.2023, con cui l'odierna attrice è stata condannata a consegnare alla convenuta i beni di cui al ricorso, ossia 639 tonnellate di mitili, non contenendo il decreto ingiuntivo alcun riferimento a condanne di pagamento della somma di 702.985,67 euro, essendo questa solo un importo che la ricorrente in sede monitoria si era dichiarata disposta a ottenere in alternativa alla consegna dei mitili (cfr. all.ti 1
e 2 fasc. attrice).
Il precetto opposto contiene una chiara intimazione all'attrice a consegnare
639 tonnellate di mitili o, in difetto di una siffatta prestazione, a pagare l'importo di 702.985,67 euro, oltre spese di decreto ingiuntivo e di precetto. Dunque, è fondata l'opposizione di parte attrice, in quanto effettivamente il precetto opposto contiene l'intimazione a pagare una somma di denaro (quella di 702.985,67 euro) che non è menzionata nel decreto ingiuntivo e per la quale il decreto ingiuntivo azionato non costituisce valido titolo esecutivo.
Ne consegue che per tale importo non sussiste, in base al titolo esecutivo azionato, alcun diritto della convenuta ad agire in via esecutiva.
In conclusione, il precetto opposto va dichiarato nullo limitatamente alla parte in cui intima il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro, restando valido ed efficace per ogni altro aspetto.
Non può accogliersi l'istanza di parte attrice per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., senza ulteriori specificazioni, atteso che in comparsa di costituzione la convenuta ha dichiarato di non avere intenzione di ottenere il pagamento della somma di denaro indicata in precetto e avendo agito esecutivamente solo per ala consegna dei mitili.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (702.985,67 euro).
Ciò posto, deve ritenersi congruo l'importo richiesto dalla parte attrice a titolo di compensi legali (7.122,00 euro), alla luce dei parametri di legge previsti per le cause aventi il valore sopra indicato, dovendosi rilevare come, non avendo l'attrice chiesto ulteriori importi a titolo di rimborso delle spese processuali, il compenso richiesto con la nota spese costituisce il limite massimo che può essere riconosciuto a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2210/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione attorea, dichiara nullo il precetto opposto limitatamente alla parte in cui intima il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro;
2) respinge l'istanza di parte attrice proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella somma di 7.122,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 21.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2210/2023 R.G., promossa da
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANCOLA BIAGIO e dall'Avv. Prof.
PAOLUCCI LUIGI FILIPPO;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. ALLOCCA PASQUALE P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 11.10.2024, per parte convenuta, come da nota del 30.09.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto del 02.11.2023, fondato sul decreto ingiuntivo n. 588/2023 emesso da questo Tribunale in data 31.10.2023, con cui la convenuta ha intimato la consegna in proprio favore di 639 tonnellate di mitili o, in difetto di prestazione in natura, il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro, oltre spese liquidate in decreto ingiuntivo e spese di precetto, allegando che il titolo esecutivo non stabiliva il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro, con conseguente insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire in via esecutiva per tale importo.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il precetto non intima il pagamento dell'importo indicato dall'attrice.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata può avere luogo esclusivamente in base a un titolo esecutivo, tra quelli indicati nell'articolo stesso, e per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, il precetto opposto ha a fondamento il decreto ingiuntivo n. 588/2023, emesso da questo Tribunale il 31.10.2023, con cui l'odierna attrice è stata condannata a consegnare alla convenuta i beni di cui al ricorso, ossia 639 tonnellate di mitili, non contenendo il decreto ingiuntivo alcun riferimento a condanne di pagamento della somma di 702.985,67 euro, essendo questa solo un importo che la ricorrente in sede monitoria si era dichiarata disposta a ottenere in alternativa alla consegna dei mitili (cfr. all.ti 1
e 2 fasc. attrice).
Il precetto opposto contiene una chiara intimazione all'attrice a consegnare
639 tonnellate di mitili o, in difetto di una siffatta prestazione, a pagare l'importo di 702.985,67 euro, oltre spese di decreto ingiuntivo e di precetto. Dunque, è fondata l'opposizione di parte attrice, in quanto effettivamente il precetto opposto contiene l'intimazione a pagare una somma di denaro (quella di 702.985,67 euro) che non è menzionata nel decreto ingiuntivo e per la quale il decreto ingiuntivo azionato non costituisce valido titolo esecutivo.
Ne consegue che per tale importo non sussiste, in base al titolo esecutivo azionato, alcun diritto della convenuta ad agire in via esecutiva.
In conclusione, il precetto opposto va dichiarato nullo limitatamente alla parte in cui intima il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro, restando valido ed efficace per ogni altro aspetto.
Non può accogliersi l'istanza di parte attrice per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., senza ulteriori specificazioni, atteso che in comparsa di costituzione la convenuta ha dichiarato di non avere intenzione di ottenere il pagamento della somma di denaro indicata in precetto e avendo agito esecutivamente solo per ala consegna dei mitili.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (702.985,67 euro).
Ciò posto, deve ritenersi congruo l'importo richiesto dalla parte attrice a titolo di compensi legali (7.122,00 euro), alla luce dei parametri di legge previsti per le cause aventi il valore sopra indicato, dovendosi rilevare come, non avendo l'attrice chiesto ulteriori importi a titolo di rimborso delle spese processuali, il compenso richiesto con la nota spese costituisce il limite massimo che può essere riconosciuto a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2210/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione attorea, dichiara nullo il precetto opposto limitatamente alla parte in cui intima il pagamento dell'importo di 702.985,67 euro;
2) respinge l'istanza di parte attrice proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella somma di 7.122,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 21.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia