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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4169/2024 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Montano Elisabetta;
RICORRENTE
E
, nata il 13/07/1996 in IGLESIAS (CI) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ITALIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Nuzzo Teresanna;
1 RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.08.2024, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1 doveri genitoriali nei confronti del minore (nato il [...]), nato dalla Persona_1 relazione con chiedendone l'affido esclusivo. Controparte_1
2. La resistente, ritualmente citata in giudizio, si costituiva e chiedeva di regolamentare i doveri genitoriali, chiedendo l'affido del minore e la collocazione del minore presso di sé.
3. Sentite le parti, dopo ampia interlocuzione con gli stessi in merito all'attuale organizzazione di vita del minore e alla gestione dello stesso, tenuto conto delle rispettive risorse economiche, il
Giudice proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa:
“1) affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) collocazione paritaria del minore presso ciascun genitore (a settimane alterne il minore trascorrerà quattro giorni con un genitore e tre con l'altro) compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi;
3) il diritto di visita per le festività sarà stabilito secondo il criterio dell'alternanza;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diritto per i giorni di competenza;
5) ciascun genitore parteciperà al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale”.
Le parti accettavano la proposta conciliativa e i difensori insistevano per il relativo accoglimento.
Pertanto, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 5. In primo luogo, giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole
(art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita della minore.
Pertanto, il minore va congiuntamente affidato ad entrambi i genitori. I genitori Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
Quanto alla collocazione del minore, volendo formalizzare l'assetto di rapporti già consolidatosi dal momento che, come dichiarato da entrambe le parti, il minore dorme almeno tre/quattro giorni a settimana dalla madre e trascorre gli altri giorni presso il padre, con il quale vive stabilmente da giugno, va disposto il collocamento paritario di presso le abitazioni Persona_1 di entrambi i genitori.
In tale caso, infatti, il Collegio ritiene di poter recepire quanto congiuntamente richiesto dalle
3 parti, trattandosi di una soluzione già ampiamente sperimentata dalle stesse nella gestione di
, dovuta al lavoro basato su turno di entrambi, e cui il minore risulta abituato. Persona_1
Non risultano, infatti, ragioni ostative a recepire l'accordo intervenuto in udienza tra le parti che prevede la gestione condivisa del bambino con frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria e secondo una ripartizione equivalente dei tempi di permanenza, accordo, peraltro, che appare idoneo a garantire il benessere e la crescita armoniosa e serena del minore, il quale trascorrerà, a settimane alterne, quattro giorni presso un genitore e tre presso l'altro genitore, avendo cura di prevedere che il minore trascorra un weekend con la madre ed uno con il padre.
Con riferimento alle festività, durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Con riferimento alla contribuzione al mantenimento del minore, il Collegio osserva che ciascuna delle parti dovrà direttamente provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di permanenza presso di sé.
Di regola, in caso di affidamento paritario, ove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascuno dei genitori dà in via diretta al mantenimento ordinario (ex multis, Tribunale di Roma, Sez. I, 26.03.2019) nulla va disposto a titolo di mantenimento indiretto.
Nel caso in esame, considerato che il ricorrente deduce di effettuare lavori saltuari, vive presso i genitori e nulla paga a titolo di locazione e la resistente ha dichiarato di essere impiegata part-time quale OSS, abitando ancora nella casa di proprietà della famiglia il Collegio ritiene che, Pt_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, non occorra prevedere alcuna integrazione al mantenimento stante la sostanziale equipollenza delle situazioni reddituali e patrimoniali dei genitori.
4 Entrambi i genitori, infine, provvederanno al pagamento al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il
Tribunale, ove documentate o urgenti.
6. Considerata la specifica richiesta di compensazione delle spese e l'esito del giudizio, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
letti gli artt. 316, 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis ss. c.p.c.
➢ AFFIDA il minore ad entrambi i genitori. I genitori eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore
➢ DISPONE la paritaria ripartizione dei tempi di permanenza del minore , il Persona_1 quale trascorrerà a settimane alterne quattro giorni con un genitore e tre con l'altro; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il
31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
➢ DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui il minore è presso di sé e che partecipi al 50% delle spese straordinarie,
5 come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate o urgenti;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6