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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 645/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica, vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , in proprio Pt_2 C.F._2
ed in qualità di eredi fi , deceduto in data 16.4.2021, elettivamente Persona_1 domiciliate in Petilia Policastro, alla via Difesa, n. 70, presso lo studio dell'avv.
MA TO (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, che le rappresenta e difende per mandato in Email_1 calce all'atto di citazione;
-attrici-
E
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, al Corso Maz- zini, n. 217, presso lo studio dell'avv. Roberto Chiodo (cod. fisc.
– pec: , il quale la rap- C.F._4 Email_2
1 presenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta- nonché
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2 C.F._5
in proprio ed in qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Pe- Persona_1
tilia Policastro, al Vico 1* San Francesco, 4/A, presso lo studio dell'avv. Angeli- na Marrazzo (cod. fisc. – pec: C.F._6 [...]
, che la rappresenta e difende per Email_3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-intervenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_3
esponevano: che il loro congiunto in data 30.10.2020 accusava ma- Persona_1 lessere e perdita di coscienza tanto da essere ricoverato presso l'Ospedale di
Crotone, ove veniva ricoverato con diagnosi di “Uremia terminale in paziente con dialisi peritoneale e cerebrovasculopatia cronica e acuta in terapia con
NAO”; che in data 4.11.2020 si verificava un episodio sincopale, per il quale il era ricoverato in Utic, per poi essere riportato in reparto ed essere dimes- Per_1 so in data 28.11.2020; che egli subiva un nuovo ricovero in Nefrologia presso l'Ospedale di in data 9.12.2020 in quanto manifestava sintomi da infe- CP_1
zione, e rimaneva ricoverato fino al 21.12.2020; che in data 2.2.2021 si rendeva necessario un ulteriore ricovero presso il reparto di Nefrologia dell'Ospedale di con diagnosi di “stato settico in pz con uricemia in trattamento perito- CP_1
neale”; che il paziente era dimesso il 6.2.2021; che in data 9.2.2021 egli era rico- verato presso la UO di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di Catanzaro, con diagnosi di “infezione con sepsi piede sinistro” per intervento di necrosi del piede, veniva sottoposto a rivascolarizzazione percutanea dell'arto inferiore sx e dimesso in data 23.2.2021; che i sanitari dell'Ospedale di Catanzaro attestavano che il era affetto da pseudomonas NO e candida AL, tipiche Per_1
2 infezioni nosocomiali;
che in data 26.2.2021 il Riolo era nuovamente ricoverato d'urgenza all'Ospedale di e dimesso in data 2.3.2021 con diagnosi di CP_1 evento lipotimico in dializzato;
che in data 2.3.2021 il era ricoverato pres- Per_1
so l'Ospedale di Catanzaro e sottoposto ad intervento di amputazione transfe- morale sx e dimesso il 6.3.2021; che egli aveva subito ulteriore ricovero all'Ospedale di dall'11.3.2021 al 16.3.2021 ed un altro dal 17.3.2021 al CP_1
26.3.2021 all'Ospedale di Catanzaro per rottura di ferita chirurgica esterna;
che ancora dal 27.3.2021 all'8.4.2021 era ricoverato all'Ospedale di con gra- CP_1 ve stato settico;
che in data 8.4.2021 egli era ricoverato all'Ospedale di Catanza- ro, fino al decesso in data 16.4.2021; che, fatta predisporre una perizia medico legale, era stato ipotizzato che il “andò incontro ad exitus a causa di una Per_1
sepsi sostenuta da infezione nosocomiale. Trattandosi di un'infezione nosoco- miale è sostenibile una responsabilità sanitaria a carico dell' do- CP_3 ve probabilmente il contrasse l'infezione”; che infatti l'infezione era stata Per_1
contratta presso l'Ospedale di in data 30.10.2020 e da allora al decesso CP_1
il aveva lucidamente sofferto;
che le attrici avevano anticipato le somme Per_1 per le spese funebri, pari ad € 1.350,00; che avevano inoltrato richiesta di risar- cimento dei danni subiti all' di ed avevano tentato la mediazione, CP_3 CP_1 senza esito.
Tanto premesso, chiedevano: accertare e dichiarare che ha Persona_1
contratto le infezioni da pseudomonas NO e candida AL, che lo hanno portato alla morte, in occasione del ricovero nel Presidio Ospedaliero di
Crotone del 30.10.2020; accertare e dichiarare che le infezioni da pseudomonas NO e candida AL contratte da , in occasione del suo ri- Persona_1 covero, presso il Presidio Ospedaliero di Crotone, sono state causate dalle mo- dalità erronee e/o negligenti e/o imprudenti e/o imperite comunque colpose con cui sono stati eseguiti i trattamenti medici e sanitari a cui lo stesso è stato sottoposto presso il medesimo Ospedale;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'
[...]
nella causazione del decesso di;
Controparte_1 Persona_1
3 per l'effetto condannare l' a risarcire Controparte_1
agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno da perdita del bene vita subiti nella seguente misura: per (moglie) € Parte_1
417. 645,00, per (figlia convivente) € 443.230,00, o nella diversa mi- Parte_3
sura, maggiore o minore, che verrà accertata e provata in corso di causa, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati dal giorno del fatto al saldo effettivo;
condannare, inol- tre, l' , per non aver aderito alla proce- Controparte_1 dura di mediazione, omettendo senza giustificato motivo la partecipazione, in completa violazione dell'art. 8 D.lgs. 28/2010.
2. Si costituiva, con propria comparsa, l' , deducendo: che Controparte_3
i sanitari dell'Ospedale di Crotone avevano agito con prudenza e diligenza e pertanto le attrici non avevano assolto all'onere della prova sulle stesse incom- bente in merito alla dimostrazione del nesso causale tra l'evento morte occorso al loro congiunto e la condotta dei sanitari;
che anche le poste risarcitorie richie- ste erano eccessive e infondate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la riduzione delle poste risarcitorie pretese.
3. Interveniva volontariamente con propria comparsa , Controparte_4
in proprio ed in qualità di erede di , aderendo alla domanda delle Persona_1
attrici e chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti in proprio ed in qualità di erede.
4. Dopo l'ammissione e l'espletamento della chiesta c.t.u., all'udienza del
3.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda delle attrici e dell'intervenuta è infondata e deve essere ri- gettata.
Le attrici, in sostanza, ritenendo che la responsabilità per un'infezione as-
4 seritamente contratta presso l'Ospedale di sia da addebitarsi alle prati- CP_1
che mediche scorrette che aveva ivi ricevuto (in occasione del ricovero del
30.10.2020), ha convenuto in giudizio l' per responsabilità con- Controparte_3
trattuale ed extracontrattuale, chiedendone la condanna a titolo di risarcimento dei danni subiti.
L' convenuta ha eccepito l'infondatezza di ogni avversa deduzione, CP_3
atteso che nel corso del ricovero presso l'Ospedale di era stata adottata CP_1
ogni misura idonea e che non vi fosse la sussistenza del nesso di causalità.
II. 1. La responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, così come disciplinata all'art 7 L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) è di natura contrattuale, secondo quanto previsto per l'inadempimento delle obbligazioni dagli artt. 1218 e 1228 c.c.
Infatti, con riferimento alla responsabilità delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto alla legislazione previgente. Sin dalla prima riforma del 2012, c.d. Riforma Balduzzi,
è stato chiarito che tali strutture sono responsabili per gli illeciti commessi dai propri dipendenti. Questa responsabilità è di natura contrattuale.
La riforma del 2017 ha invece apportato modifiche rilevanti riguardo alla figura del singolo medico, in quanto il legislatore del 2017 ha orientato la nor- mativa verso una possibile transizione della responsabilità del medico da con- trattuale a extracontrattuale. Questo cambiamento ha indubbiamente un impat- to significativo sulla gestione della responsabilità professionale dei medici, ma non influisce sulla responsabilità delle strutture sanitarie, che rimane contrat- tuale.
Essendo quindi una responsabilità contrattuale ne consegue che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, in veste di paziente danneggiato (o i suoi eredi o aventi causa, come nel caso di specie), devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto o contatto sociale e l'insorgenza o aggravamento della patologia e ad allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore – rectius
5 della struttura sanitaria – la prova dell'adempimento o che l'inadempimento non è eziologicamente rilevante.
L'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, indica, in te- ma di responsabilità medica, che “è onere del creditore danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta del professionista ed il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimen- to, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provan- do che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento impre- vedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabili- tà all'agente” (Cass. n. 10500 del 2022; Cass. n. 5808 del 2023).
II.-2. Ciò chiarito in via di inquadramento giuridico della fattispecie, de- ve rilevarsi che la domanda è rimasta sprovvista di prova, non potendosi rite- nere raggiunta la prova sul nesso di causalità tra il periodo di ricovero presso l'Ospedale di Crotone e l'infezione contratta.
Occorre infatti analizzare concretamente il caso di specie e le risultanze della relazione tecnica, che si richiama integralmente. Le valutazioni espresse nella richiamata c.t.u. appaiono pienamente condivisibili, avendo i consulenti attentamente esaminato la storia clinica del paziente, dalla diagnosi della pato- logia sino al decesso, operando una consapevole e ponderata valutazione dei re- ferti medici in atti e pervenendo a conclusioni logicamente argomentate.
I c.t.u. nominati, dott.ri , specialista in biomarcatori delle malat- Per_2
tie croniche e complesse, e , specialista in microbiologia e virologia, e in Per_3
malattie infettive, hanno raggiunto le seguenti acquisizioni.
Come si evince dalla documentazione in atti, e come ricostruito dai cct- tuu, la vicenda clinica del aveva inizio in data 30/10/2020, giorno in cui Per_1 egli, bracciante agricolo, a seguito di un episodio di perdita di coscienza, fu tra- sportato con mezzo del 118 presso l'ospedale di In Pronto Soccorso i CP_1
sanitari annotavano in anamnesi «da 2 gg malessere in pz in dialisi peritoneale con ipotensione, oggi episodio sincopale. Stenosi mitralica». Richiesta consulen-
6 za nefrologica, il consulente nefrologo dava atto che trattavasi di un paziente già noto all'Unità Operativa, con catetere peritoneale attualmente normofun- zionante. A seguito del ricovero in Nefrologia, in anamnesi i sanitari annotava- no che il paziente era affetto da: diabete mellito insulinodipendente, ipertensio- ne arteriosa, valvulopatia mitralica (stenosi), arteriopatia obliterante degli arti inferiori, neuropatia e retinopatia diabetica, discopatia cervicale, oltre che porta- tore di catetere per dialisi peritoneale dal 2017. In quell'occasione era stata rile- vata marcata leucocitosi neutrofila, caratterizzata da oscillazione dei valori, che si mantenevano comunque superiori ai limiti della norma, oltre che iperglice- mia, iposodiemia, ipocalcemia ed incremento Troponina T.
I cc.tt.uu. ripercorrono tutte le fasi dei ricoveri e degli interventi subiti dal , per concludere che la vicenda ha riguardato un paziente complesso, Per_1
in quanto affetto da una situazione fisica pluripatologica a partenza dismetabo- lica (diabete mellito), resa ancor più critica dalla clinica riconducibile ad una in- sufficienza renale terminale in trattamento dialitico. Sin dall'esordio del quadro clinico ingravescente che, in ultima analisi, ha determinato l'exitus del paziente, partendo dall'episodio sincopale del 30/10/2020, a carico del de cuius si è an- data delineando una progressiva compromissione delle condizioni di salute, che ha trovato humus adeguato nello stato di compromissione generale di cui, innegabilmente, il era sofferente. Per_1
La dinamica più chiara dal punto di vista sanitario è che, al momento del ricovero sopra richiamato (30/10/2020), il presentava una evidente leuco- Per_1
citosi neutrofila con un numero di globuli bianchi pari a 25.290. Con la conse- guenza che il quadro settico era già clinicamente conclamato al momento del ri- covero nell'ottobre 2020. Nel corso del secondo ricovero (dal 9.12.2020 al
21.12.2020) i sanitari dell'Ospedale di effettuarono tampone cutaneo CP_1 per esami colturali che risultarono positivi per la presenza di germi multisensi- bili, e fu sottoposto a terapia antibiotica.
Considerato che
si trattava di soggetto diabetico, i consulenti tecnici precisano che in tali casi il processo infettivo pre- senta peculiarità cliniche, quali la tendenza ingravescente, la resistenza al trat-
7 tamento antibiotico e la polimicrobicità. La lesione ulcerativa di partenza, alla quale le attrici riconducono la successiva progressione del decadimento delle condizioni cliniche del ed il decesso era associata alle infezioni Pseudo- Per_1
monas NO e DA AL.
Tuttavia, nella valutazione dei Consulenti tecnici, la dimostrazione che si trattasse di germi non aggressivi, non caratterizzati da antibiotico-resistenza ti- pica dei ceppi che abitano gli ambienti ospedalieri, e sanitari in genere, è ulte- riormente testimoniata dal dato relativo alla guarigione dell'ulcera trattata. Ri- sulta, infatti, che nell'intervallo di tempo trascorso tra queste dimissioni ed il nuovo ricovero del 02/02/2021 le lesioni cutanee ulcerative interessanti l'arto superiore sinistro andarono incontro a guarigione.
Di contro, frequentemente i ceppi ospedalieri quindi classicamente “no- socomiali” di
UD NO, risultano insensibili in vitro a tutti gli agenti antimicrobici di prima linea ad alta efficacia e bassa tossicità, compresi i carba- penemici (Meropenem).
Quindi, benché l'infezione possa essere annoverata, per il solo dato cro- nologico, tra le infezioni a partenza nosocomiale, gli elementi correlati alle ca- ratteristiche del germe, tra cui la sensibilità agli antibiotici testati, depongono pacificamente per una situazione clinica probabilmente già in incubazione al momento del ricovero.
Alla luce di quanto sopra riportato, dunque, secondo i cc.tt.uu., si può evincere come le lesioni cutanee di tipo ulcerativo diagnosticate al nel cor- Per_1
so della sua degenza presso l'ospedale di non possedevano le caratteri- CP_1 stiche tali da poter essere considerata quale infezione correlata all'assistenza. È possibile sostenere ciò sulla base di elementi pacificamente evincibili dalla do- cumentazione sanitaria, tra cui, in particolare, le caratteristiche di multi- sensibilità dei patogeni ai comuni antibiotici. Si deve ulteriormente considerare che, comunque, indipendentemente dalle caratteristiche delle suddette infezio- ni, e del loro inquadramento quali eventi di origine “nosocomiale” (ipotesi da
8 noi considerata invero poco verosimile), si trattò di infezioni che andarono in- contro a completa risoluzione, e pertanto non risultano in nesso causale con il successivo iter clinico del paziente.
I cc.tt.uu. hanno concluso come segue:
Non si individuano, nel caso in esame, patologie infettive da cui il Per_1 fu affetto con caratteristiche tali da poter essere considerate infezioni correlate all'assistenza. Si precisa che, anche laddove si voglia considerare tale l'infezione da UD NO e DA AL contratta a carico dell'arto su- periore sinistro, questa andò incontro a completa risoluzione prima del ricovero successivo;
pertanto non è possibile rintracciare alcun nesso causale tra il sud- detto episodio infettivo e la evoluzione peggiorativa del quadro clinico del pa- ziente;
l'exitus del fu causato, infatti, dalla diffusione sistemica delle com- Per_1 plicanze correlate alle sue gravi patologie croniche di base (diabete complicato da neuropatia e retinopatia diabetica;
arteriopatia obliterante degli arti inferiori;
insufficienza renale in stadio terminale). Così come le alterazioni patologiche vascolari, che in ultima analisi causarono le lesioni ulcerative cutanee a carico dell'arto superiore sinistro e dell'arto inferiore sinistro, anche gli episodi infetti- vi a cui andò incontro il paziente rappresentano una complicanza prevedibile, poiché ben nota, ma non prevenibile della patologia diabetica, soprattutto quando essa – come nel caso in esame – possiede le caratteristiche di elevata aggressività e scarso controllo glicemico;
la condotta professionale di tutti i sanitari che ebbero in cura il nel- Per_1
le diverse fasi della vicenda clinica presso il presidio ospedaliero di CP_1 non presenta alcun elemento di censura documentalmente evincibile. I sanitari curanti hanno, infatti, tentato con diversi approcci terapeutici di contrastare la diffusione sistemica di una severa patologia diabetica in soggetto con arteriopa- tia obliterante degli arti inferiori e insufficienza renale in fase uremica.
III. Il sopra descritto quadro probatorio consente conclusivamente di escludere la responsabilità del personale medico dipendente della struttura sa-
9 nitaria convenuta in giudizio. Ne consegue l'infondatezza nell'an e, quindi, il rigetto della pretesa risarcitoria dell'attore.
Se, infatti, è vero che, nel sistema della responsabilità della struttura per colpa medica, incombe sulla struttura l'onere della prova in ordine al fatto che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente, è altrettanto vero che è il pa- ziente che deve provare che il danno sia derivato dall'omissione della struttura.
IV.- Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che la carenza probatoria, unitamente alla particolarità della controversia, consentano di ritenere sussi- stenti le ragioni di opportunità per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Analogamente, per le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, che devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e nata a [...] [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_3 CP_1
, in proprio ed in qualità di eredi fi , deceduto C.F._2 Persona_1 in data 16.4.2021 (R.G. n. 645/2024), contro l' Controparte_1
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., e di
[...] [...]
, nata a [...] [...], cod. fisc. in CP_5 CP_1 C.F._5 proprio ed in qualità di erede di , intervenuta, così provvede: Persona_1
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti costituite, in solido.
Così deciso in Crotone, il 27 dicembre 2025. Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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