Art. 13.
Ai fini della determinazione dell'utile della Cassa Depositi e Prestiti, da versare al bilancio dello Stato, e della sistemazione delle perdite delle gestioni annesse, si applica, per l'anno finanziario 1976, l' articolo 9-octies della legge 17 marzo 1977, n. 62 .
Ai fini della determinazione dell'utile della Cassa Depositi e Prestiti, da versare al bilancio dello Stato, e della sistemazione delle perdite delle gestioni annesse, si applica, per l'anno finanziario 1976, l' articolo 9-octies della legge 17 marzo 1977, n. 62 .