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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avvocato SIANO Parte_1 C.F._1
VINCENZO S.S. ADRIATICA N. 28 61121 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avvocato MANDELLI FRANCESCO VIA Controparte_1 C.F._2
DEGLI ABETI 116 61121 PESARO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 157/2023 del 28/09/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, dopo aver espletato ATP nei confronti dell'impresa cui aveva commissionato CP_1 Pt_1
lavori edili, la ha citata in giudizio per sentirne accertare la negligenza nell'esecuzione dell'opera, e pagina 1 di 7 condannare al pagamento di quanto necessario ad emendare i vizi, dichiarando la risoluzione contrattuale, e condannando al pagamento della penale e degli ulteriori danni.
Il si è costituito resistendo e proponendo domanda riconvenzionale. Pt_1
Il Tribunale, rigettando ogni diversa domanda ed eccezione, ha condannato il al pagamento in Pt_1
favore della della somma di euro 14.456,20, (comprendente danni e penale - NDR) oltre CP_2
interessi legali e spese liquidate.
Il ha appellato la sentenza;
si è costituita resistendo. Pt_1 CP_2
Primo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 3 D.L. n. 162/2014 come convertito nella L. n. 162/2014.
Il primo giudice, nel presupposto che il contratto intercorso tra le parti fosse d'opera, ha rilevato il difetto dell'esperimento della condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale, ma, nonostante la richiesta avanzata dal non ha sospeso il procedimento dando termine al Pt_1
medesimo di espletare l'incombente.
In disparte ogni altro motivo (soprattutto S.U. n.3452 del 2024 che ha stabilito la domanda riconvenzionale non essere soggetta a condizioni di procedibilità), la Corte rileva che il ha Pt_1
comunque, nelle more dell'appello, avviato la procedura di negoziazione assistita, ciò che priva il motivo di interesse.
Secondo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c.
Il lamenta che il Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale, la Pt_1
ha dichiarata infondata nel merito, senz'altra motivazione che rilevarne il difetto di prova.
Questo motivo è privo di interesse, in quanto la domanda dev'essere esaminata da questa Corte, giusta quanto risluta dall'esame del motivo che precede.
Terzo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697,
2727 – 2729 c.c.
Con questo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice abbia respinto la domanda riconvenzionale, mal governando i principi in materia di prova.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Innanzitutto l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di servizio (anche extra capitolato) da parte della si può desumere dal contenuto della Ctu la quale, accertando lavori fatti male, CP_3
implicitamente accerta i lavori fatti.
Infatti il C.T.U. Geom. ha accertato che la ditta Pedone aveva effettivamente realizzato parte Per_1
dei lavori pattuiti con le scritture private del 14/06/2017 e del 28/11/2017 ed altri extra capitolato pagina 2 di 7 elencati nella pec del 29/03/2018 per complessivi euro 48.839,62 (oltre IVA), come evidenziato a pag.
4 della Relazione definitiva datata 12/04/2019 e soprattutto dal “Computo metrico” ad essa allegato.
La non ha contestato specificamente l'esecuzione di tali lavori. CP_1
Lo stesso C.T.U. delibando l'eccezione della per cui le accertate lavorazioni extra capitolato CP_1
non sarebbero state eseguite dalla ditta ma “da altre imprese incaricate” ha dato atto che “non Pt_1
sono stati forniti da parte attrice documentazioni a sostegno della tesi che tali lavorazioni non previste nel contratto iniziale siano state eseguite invece da altre imprese incaricate”.
Neppure in giudizio la ha dimostrato che le lavorazioni fossero state eseguite da altri. CP_1
Di conseguenza, poiché ha dedotto di aver pagato per i lavori ottenuti, euro 32.100,00, IVA CP_1
compresa l' rimane a credito dell'importo residuo di euro 19.657,80 (48.839,62 - Pt_1 Parte_1
29.181,82), oltre IVA, per totali euro 21.623,58.
Si deve concordare con il C.T.U., che non ha riconosciuto le seguenti lavorazioni:
a) riduzione della quota del piano della cucina di cm 50;
b) rimozione di apparecchi idro – sanitari e riscaldamento di due bagni;
c) manodopera impianti per apertura e chiusura tracce;
d) materiali utilizzati in economia;
e) demolizione rivestimenti in cucina per mq 37,42;
f) rimozione di soglie in pietra o marmo per mq 2,52. siccome lavorazioni incongrue rispetto alla consistenza catastale dell'immobile, onde la relativa pretesa economica va rigettata.
Del resto le prove orali richieste dall'appellante a pretesa dimostrazione dell'esecuzione di tali opere sono generiche e rendono impossibile la valorizzazione delle deposizioni ai fini del giudizio.
Quarto motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2083, 2222, 2223, 2225
e 1655 c.c. e dell'art. 132 c.p.c.
ritiene errata la qualificazione del contratto intercorso tra le parti come d'appalto, anziché Pt_1
d'opera.
Anche questa doglianza è condivisibile.
E' dimostrato in atti che non avesse dipendenti, era iscritto all'albo delle imprese artigiane. Pt_1
Dunque si tratta di un piccolo imprenditore individuale.
Il tipo di lavori commissionati, evidenziano una prevalenza del lavoro sulla materia: pertanto il contratto è d'opera.
Quinto motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1193 e 2730 c.c.
pagina 3 di 7 Con questo motivo, l'appellante critica il Tribunale per aver ritenuto la adempiente alle CP_1
pattuizioni contrattuali, con ciò ritenendo il inadempiente, mentre al contrario il secondo non ha Pt_1
adempiuto in quanto difettava il concordato previo pagamento da parte della committente.
E' bene spiegare che le parti si accordarono per una proroga del termine dei lavori ed un aumento di prezzo previsti nell'originario contratto, con una scrittura in atti datata 28.11.2017, in virtù della quale la avrebbe dovuto immediatamente versare 6.500 euro al ed a fronte di ciò egli avrebbe CP_1 Pt_1
dovuto terminare le opere in quindici giorni a partire da lunedì 30/11/17.
Il primo giudice ha ritenuto errata la data impressa sulla scrittura, che in realtà, sarebbe stata sottoscritta il 28.10.2017 considerando che il giorno 30/11/2017 cadeva di giovedì e non di lunedì mentre il giorno
30/10/2017 cadeva effettivamente di lunedì, e poiché nella scrittura si faceva decorrere il termine da un lunedì, ha ritenuto errata l'indicazione del mese.
Secondo l'appellante, la scrittura privata di cui si discute fu datata 28/11/2017 e sottoscritta in pari data
(e non in data 28/10/2017).
Di conseguenza, il pagamento di €. 5.500,00, eseguito il 30/10/2017 (Fattura n. 8/2017), e il pagamento di €. 1.000,00, eseguito il 31/10/2017 (Fattura n. 9/2017), sono riconducibili al contratto datato
14/06/2017 e alle opere aggiuntive eseguite dalla ditta come accertate dal C.T.U., e non certo Pt_1
ad una scrittura recante data successiva (28/11/2017).
In ogni caso, argomenta in aggiunta l'appellante, anche a voler prescindere dalle opere aggiuntive e a voler accedere all'ipotesi secondo cui la scrittura privata datata 28/11/2017 sia stata formata e sottoscritta in data 28/10/2017, la non ha adempiuto alla scrittura privata in parola atteso che, CP_1
in applicazione dell'art. 1193 c.c., i pagamenti di €. 5.500,00, eseguito il 30/10/2017 (Fattura n.
8/2017), e di €. 1.000,00, eseguito il 31/10/2017 (Fattura n. 9/2017), andrebbero dapprima imputati in pagamento del debito di €. 30.800,00 rinveniente dal contratto datato 14/06/2017 e poi - nei limiti del residuo pari a €. 1.300,00 - in pagamento della scrittura privata ritenuta datata 28/10/2017.
Questa Corte ritiene di aderire alla ricostruzione del primo giudice.
Oltre agli elementi valorizzati dal Tribunale, su cui si concorda, si deve notare come del tutto irragionevole sarebbe stato per la pagare solo 1.300,00 euro in adempimento della scrittura di CP_1
che si tratta, essendo invece attendibile che ella abbia versato nella due tranches fatturate la somma di
6.500 euro convenuta qualche giorno prima.
Sesto motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e
1353, 1453, 1454 e 2222 e segg. c.c.
pagina 4 di 7 La critica dell'appellante, con questo motivo si appunta sull'aver ritenuto il inadempiente, per Pt_1
aver lasciato l'opera incompiuta e per i vizi esistenti sulla porzione eseguita, legittimando la risoluzione del contratto.
Secondo il inadempiente sarebbe al contrario la per non aver versato i 6.500 euro Pt_1 CP_1
previsti dalla seconda scrittura (ma tale argomento è superato dal rigetto del precedente motivo) e comunque essendo stata accertata la necessità di interventi di ripristino nella misura di euro 4.456,20 su un lavoro da circa 40.000,00 l'inadempimento del non sarebbe della necessaria gravità. Pt_1
L'argomento non convince, in quanto oltre alla negligenza nell'eseguire le opere, accertata senza ombra di dubbi dal Ctu, è di decisiva rilevanza l'inadempimento alla seconda scrittura, che prevedeva la fine dei lavori entro 15 giorni dalla sottoscrizione della medesima.
Del resto anche la penale, di 10.000,00 euro, liberamente convenuta tra le parti, appare congrua siccome limitata al 20% del corrispettivo dei lavori.
Settimo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453, 1454, 1667,
1668, 1669 e 2222 e segg. c.c.
Ritiene l'appellante che il primo giudice abbia errato nel considerare tempestiva la denuncia dei vizi, da parte della committente, considerando il termine a decorrere dalla consegna dell'elaborato del perito di parte incaricato di verificarli, siccome la loro natura di vizi palesi rendeva necessario l'incombente entro 8 giorni dal loro verificarsi.
E' decisivo osservare, sul punto, che l'opera non è stata finita, onde si applica il principio per cui nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita, sia stata eseguita in ritardo o non sia stata completata, ai fini del risarcimento del danno subito dal committente per vizi occulti operano i principi della generale responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.. (ex multis Cassazione n.
6284/15).
Ottavo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.,
1353, 1382, 1383 e 1384 c.c.
Questo motivo, che si fonda sul preteso inadempimento della al pagamento dei 6.500 euro di CP_1
cui alla seconda scrittura e sulla inesistenza dei vizi, è respinto per assorbimento di quanto motivato nei precedenti motivi.
Nono motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 132 e 160 c.p.c..
Infine, l'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso ogni motivazione sulla richiesta di revoca o modifica dell'Ordinanza del 28/05/2021 che aveva rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dall'allora parte convenuta, istanze istruttorie tutte riposte in sede di p.c., nonchè di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità in parte qua della memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c.
pagina 5 di 7 avversaria, tempestivamente formulata al punto I) delle Note di trattazione scritta depositate da parte convenuta per l'udienza del 21-28/05/2021 sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la memoria è inammissibile, in quanto tardiva, laddove (pagg. 1 e 2) replica a deduzioni di parte convenuta formulate nella prima memoria istruttoria;
b) la memoria è inammissibile laddove (pagg. 2, ultimo cpv., e 3) pretende di giustificare l'ingresso di circostanze nuove (tempestivamente contestate) solo perché sarebbero state segnalate nel corso del giudizio di A.T.P. anche dal C.T.P. Geom. Forni.
Inoltre lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento ex Pt_1
art. 1460 c.c., formulata al punto 10B della comparsa di risposta, stanti il mancato pagamento delle somme pattuite con i contratti redatti per iscritto e il mancato pagamento dei lavori eseguiti extra capitolato (allo stato quantificati dal C.T.U. in €. 19.657,80) e il mancato versamento di €. 6.500,00 pattuiti con la scrittura datata 28/11/2017, omettendo di dichiarare legittimo il rifiuto opposto dalla alla Sig.ra di adempiere ai contratti del 14/06/2017 e del 28/11/2017 e a quello/i CP_3 CP_1
verbale/i avente/i ad oggetto i lavori extra capitolato per inadempimento grave di parte attrice e sulla domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. dei contratti del 14/06/2017 e del 28/11/2017 e di quello/i verbale/i avente/i ad oggetto i lavori extra capitolato per grave inadempimento di parte attrice, formulata tempestivamente al punto 10B della comparsa di risposta, ed ha infine omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti del 14/06/2017 e del
28/11/2017 e di quello/i verbale/i avente/i ad oggetto i lavori extra capitolato per grave inadempimento di parte attrice, formulata tempestivamente al punto 10B della comparsa di risposta, stanti il mancato pagamento delle somme pattuite con i contratti redatti per iscritto e il mancato pagamento dei lavori eseguiti extra capitolato (allo stato quantificati dal C.T.U. in €. 19.657,80) e il mancato versamento di
€. 6.500,00 pattuiti con la scrittura datata 28/11/2017.
Ritiene questa Corte che quest'ultima doglianza sia priva di fondamento, in quanto le argomentazioni sulle quali l'appellante lamenta la mancata pronuncia, sono evidentemente assorbite dalla motivazione della sentenza.
Ogni altro motivo assorbito, la sentenza dovrà quindi parzialmente riformarsi pronunciando condanna di l pagamento in favore del di euro 21.623,58 oltre interessi legali dalla Controparte_1 Pt_1
domanda al saldo, compensando tale credito con il debito di euro 14.456,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo riconosciuto a CP_1
La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. T. M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna di al pagamento in favore di CP_1
di euro 21.623,58 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, parzialmente Parte_1
compensando tale credito con il debito di euro 14.456,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo riconosciuto a CP_1
Compensa le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di Atp, e pone il compenso del Ctu a carico delle parti in quota eguale.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avvocato SIANO Parte_1 C.F._1
VINCENZO S.S. ADRIATICA N. 28 61121 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avvocato MANDELLI FRANCESCO VIA Controparte_1 C.F._2
DEGLI ABETI 116 61121 PESARO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 157/2023 del 28/09/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, dopo aver espletato ATP nei confronti dell'impresa cui aveva commissionato CP_1 Pt_1
lavori edili, la ha citata in giudizio per sentirne accertare la negligenza nell'esecuzione dell'opera, e pagina 1 di 7 condannare al pagamento di quanto necessario ad emendare i vizi, dichiarando la risoluzione contrattuale, e condannando al pagamento della penale e degli ulteriori danni.
Il si è costituito resistendo e proponendo domanda riconvenzionale. Pt_1
Il Tribunale, rigettando ogni diversa domanda ed eccezione, ha condannato il al pagamento in Pt_1
favore della della somma di euro 14.456,20, (comprendente danni e penale - NDR) oltre CP_2
interessi legali e spese liquidate.
Il ha appellato la sentenza;
si è costituita resistendo. Pt_1 CP_2
Primo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 3 D.L. n. 162/2014 come convertito nella L. n. 162/2014.
Il primo giudice, nel presupposto che il contratto intercorso tra le parti fosse d'opera, ha rilevato il difetto dell'esperimento della condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale, ma, nonostante la richiesta avanzata dal non ha sospeso il procedimento dando termine al Pt_1
medesimo di espletare l'incombente.
In disparte ogni altro motivo (soprattutto S.U. n.3452 del 2024 che ha stabilito la domanda riconvenzionale non essere soggetta a condizioni di procedibilità), la Corte rileva che il ha Pt_1
comunque, nelle more dell'appello, avviato la procedura di negoziazione assistita, ciò che priva il motivo di interesse.
Secondo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c.
Il lamenta che il Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale, la Pt_1
ha dichiarata infondata nel merito, senz'altra motivazione che rilevarne il difetto di prova.
Questo motivo è privo di interesse, in quanto la domanda dev'essere esaminata da questa Corte, giusta quanto risluta dall'esame del motivo che precede.
Terzo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697,
2727 – 2729 c.c.
Con questo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice abbia respinto la domanda riconvenzionale, mal governando i principi in materia di prova.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Innanzitutto l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di servizio (anche extra capitolato) da parte della si può desumere dal contenuto della Ctu la quale, accertando lavori fatti male, CP_3
implicitamente accerta i lavori fatti.
Infatti il C.T.U. Geom. ha accertato che la ditta Pedone aveva effettivamente realizzato parte Per_1
dei lavori pattuiti con le scritture private del 14/06/2017 e del 28/11/2017 ed altri extra capitolato pagina 2 di 7 elencati nella pec del 29/03/2018 per complessivi euro 48.839,62 (oltre IVA), come evidenziato a pag.
4 della Relazione definitiva datata 12/04/2019 e soprattutto dal “Computo metrico” ad essa allegato.
La non ha contestato specificamente l'esecuzione di tali lavori. CP_1
Lo stesso C.T.U. delibando l'eccezione della per cui le accertate lavorazioni extra capitolato CP_1
non sarebbero state eseguite dalla ditta ma “da altre imprese incaricate” ha dato atto che “non Pt_1
sono stati forniti da parte attrice documentazioni a sostegno della tesi che tali lavorazioni non previste nel contratto iniziale siano state eseguite invece da altre imprese incaricate”.
Neppure in giudizio la ha dimostrato che le lavorazioni fossero state eseguite da altri. CP_1
Di conseguenza, poiché ha dedotto di aver pagato per i lavori ottenuti, euro 32.100,00, IVA CP_1
compresa l' rimane a credito dell'importo residuo di euro 19.657,80 (48.839,62 - Pt_1 Parte_1
29.181,82), oltre IVA, per totali euro 21.623,58.
Si deve concordare con il C.T.U., che non ha riconosciuto le seguenti lavorazioni:
a) riduzione della quota del piano della cucina di cm 50;
b) rimozione di apparecchi idro – sanitari e riscaldamento di due bagni;
c) manodopera impianti per apertura e chiusura tracce;
d) materiali utilizzati in economia;
e) demolizione rivestimenti in cucina per mq 37,42;
f) rimozione di soglie in pietra o marmo per mq 2,52. siccome lavorazioni incongrue rispetto alla consistenza catastale dell'immobile, onde la relativa pretesa economica va rigettata.
Del resto le prove orali richieste dall'appellante a pretesa dimostrazione dell'esecuzione di tali opere sono generiche e rendono impossibile la valorizzazione delle deposizioni ai fini del giudizio.
Quarto motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2083, 2222, 2223, 2225
e 1655 c.c. e dell'art. 132 c.p.c.
ritiene errata la qualificazione del contratto intercorso tra le parti come d'appalto, anziché Pt_1
d'opera.
Anche questa doglianza è condivisibile.
E' dimostrato in atti che non avesse dipendenti, era iscritto all'albo delle imprese artigiane. Pt_1
Dunque si tratta di un piccolo imprenditore individuale.
Il tipo di lavori commissionati, evidenziano una prevalenza del lavoro sulla materia: pertanto il contratto è d'opera.
Quinto motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1193 e 2730 c.c.
pagina 3 di 7 Con questo motivo, l'appellante critica il Tribunale per aver ritenuto la adempiente alle CP_1
pattuizioni contrattuali, con ciò ritenendo il inadempiente, mentre al contrario il secondo non ha Pt_1
adempiuto in quanto difettava il concordato previo pagamento da parte della committente.
E' bene spiegare che le parti si accordarono per una proroga del termine dei lavori ed un aumento di prezzo previsti nell'originario contratto, con una scrittura in atti datata 28.11.2017, in virtù della quale la avrebbe dovuto immediatamente versare 6.500 euro al ed a fronte di ciò egli avrebbe CP_1 Pt_1
dovuto terminare le opere in quindici giorni a partire da lunedì 30/11/17.
Il primo giudice ha ritenuto errata la data impressa sulla scrittura, che in realtà, sarebbe stata sottoscritta il 28.10.2017 considerando che il giorno 30/11/2017 cadeva di giovedì e non di lunedì mentre il giorno
30/10/2017 cadeva effettivamente di lunedì, e poiché nella scrittura si faceva decorrere il termine da un lunedì, ha ritenuto errata l'indicazione del mese.
Secondo l'appellante, la scrittura privata di cui si discute fu datata 28/11/2017 e sottoscritta in pari data
(e non in data 28/10/2017).
Di conseguenza, il pagamento di €. 5.500,00, eseguito il 30/10/2017 (Fattura n. 8/2017), e il pagamento di €. 1.000,00, eseguito il 31/10/2017 (Fattura n. 9/2017), sono riconducibili al contratto datato
14/06/2017 e alle opere aggiuntive eseguite dalla ditta come accertate dal C.T.U., e non certo Pt_1
ad una scrittura recante data successiva (28/11/2017).
In ogni caso, argomenta in aggiunta l'appellante, anche a voler prescindere dalle opere aggiuntive e a voler accedere all'ipotesi secondo cui la scrittura privata datata 28/11/2017 sia stata formata e sottoscritta in data 28/10/2017, la non ha adempiuto alla scrittura privata in parola atteso che, CP_1
in applicazione dell'art. 1193 c.c., i pagamenti di €. 5.500,00, eseguito il 30/10/2017 (Fattura n.
8/2017), e di €. 1.000,00, eseguito il 31/10/2017 (Fattura n. 9/2017), andrebbero dapprima imputati in pagamento del debito di €. 30.800,00 rinveniente dal contratto datato 14/06/2017 e poi - nei limiti del residuo pari a €. 1.300,00 - in pagamento della scrittura privata ritenuta datata 28/10/2017.
Questa Corte ritiene di aderire alla ricostruzione del primo giudice.
Oltre agli elementi valorizzati dal Tribunale, su cui si concorda, si deve notare come del tutto irragionevole sarebbe stato per la pagare solo 1.300,00 euro in adempimento della scrittura di CP_1
che si tratta, essendo invece attendibile che ella abbia versato nella due tranches fatturate la somma di
6.500 euro convenuta qualche giorno prima.
Sesto motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e
1353, 1453, 1454 e 2222 e segg. c.c.
pagina 4 di 7 La critica dell'appellante, con questo motivo si appunta sull'aver ritenuto il inadempiente, per Pt_1
aver lasciato l'opera incompiuta e per i vizi esistenti sulla porzione eseguita, legittimando la risoluzione del contratto.
Secondo il inadempiente sarebbe al contrario la per non aver versato i 6.500 euro Pt_1 CP_1
previsti dalla seconda scrittura (ma tale argomento è superato dal rigetto del precedente motivo) e comunque essendo stata accertata la necessità di interventi di ripristino nella misura di euro 4.456,20 su un lavoro da circa 40.000,00 l'inadempimento del non sarebbe della necessaria gravità. Pt_1
L'argomento non convince, in quanto oltre alla negligenza nell'eseguire le opere, accertata senza ombra di dubbi dal Ctu, è di decisiva rilevanza l'inadempimento alla seconda scrittura, che prevedeva la fine dei lavori entro 15 giorni dalla sottoscrizione della medesima.
Del resto anche la penale, di 10.000,00 euro, liberamente convenuta tra le parti, appare congrua siccome limitata al 20% del corrispettivo dei lavori.
Settimo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453, 1454, 1667,
1668, 1669 e 2222 e segg. c.c.
Ritiene l'appellante che il primo giudice abbia errato nel considerare tempestiva la denuncia dei vizi, da parte della committente, considerando il termine a decorrere dalla consegna dell'elaborato del perito di parte incaricato di verificarli, siccome la loro natura di vizi palesi rendeva necessario l'incombente entro 8 giorni dal loro verificarsi.
E' decisivo osservare, sul punto, che l'opera non è stata finita, onde si applica il principio per cui nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita, sia stata eseguita in ritardo o non sia stata completata, ai fini del risarcimento del danno subito dal committente per vizi occulti operano i principi della generale responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.. (ex multis Cassazione n.
6284/15).
Ottavo motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.,
1353, 1382, 1383 e 1384 c.c.
Questo motivo, che si fonda sul preteso inadempimento della al pagamento dei 6.500 euro di CP_1
cui alla seconda scrittura e sulla inesistenza dei vizi, è respinto per assorbimento di quanto motivato nei precedenti motivi.
Nono motivo: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 132 e 160 c.p.c..
Infine, l'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso ogni motivazione sulla richiesta di revoca o modifica dell'Ordinanza del 28/05/2021 che aveva rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dall'allora parte convenuta, istanze istruttorie tutte riposte in sede di p.c., nonchè di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità in parte qua della memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c.
pagina 5 di 7 avversaria, tempestivamente formulata al punto I) delle Note di trattazione scritta depositate da parte convenuta per l'udienza del 21-28/05/2021 sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la memoria è inammissibile, in quanto tardiva, laddove (pagg. 1 e 2) replica a deduzioni di parte convenuta formulate nella prima memoria istruttoria;
b) la memoria è inammissibile laddove (pagg. 2, ultimo cpv., e 3) pretende di giustificare l'ingresso di circostanze nuove (tempestivamente contestate) solo perché sarebbero state segnalate nel corso del giudizio di A.T.P. anche dal C.T.P. Geom. Forni.
Inoltre lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento ex Pt_1
art. 1460 c.c., formulata al punto 10B della comparsa di risposta, stanti il mancato pagamento delle somme pattuite con i contratti redatti per iscritto e il mancato pagamento dei lavori eseguiti extra capitolato (allo stato quantificati dal C.T.U. in €. 19.657,80) e il mancato versamento di €. 6.500,00 pattuiti con la scrittura datata 28/11/2017, omettendo di dichiarare legittimo il rifiuto opposto dalla alla Sig.ra di adempiere ai contratti del 14/06/2017 e del 28/11/2017 e a quello/i CP_3 CP_1
verbale/i avente/i ad oggetto i lavori extra capitolato per inadempimento grave di parte attrice e sulla domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. dei contratti del 14/06/2017 e del 28/11/2017 e di quello/i verbale/i avente/i ad oggetto i lavori extra capitolato per grave inadempimento di parte attrice, formulata tempestivamente al punto 10B della comparsa di risposta, ed ha infine omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti del 14/06/2017 e del
28/11/2017 e di quello/i verbale/i avente/i ad oggetto i lavori extra capitolato per grave inadempimento di parte attrice, formulata tempestivamente al punto 10B della comparsa di risposta, stanti il mancato pagamento delle somme pattuite con i contratti redatti per iscritto e il mancato pagamento dei lavori eseguiti extra capitolato (allo stato quantificati dal C.T.U. in €. 19.657,80) e il mancato versamento di
€. 6.500,00 pattuiti con la scrittura datata 28/11/2017.
Ritiene questa Corte che quest'ultima doglianza sia priva di fondamento, in quanto le argomentazioni sulle quali l'appellante lamenta la mancata pronuncia, sono evidentemente assorbite dalla motivazione della sentenza.
Ogni altro motivo assorbito, la sentenza dovrà quindi parzialmente riformarsi pronunciando condanna di l pagamento in favore del di euro 21.623,58 oltre interessi legali dalla Controparte_1 Pt_1
domanda al saldo, compensando tale credito con il debito di euro 14.456,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo riconosciuto a CP_1
La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. T. M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna di al pagamento in favore di CP_1
di euro 21.623,58 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, parzialmente Parte_1
compensando tale credito con il debito di euro 14.456,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo riconosciuto a CP_1
Compensa le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di Atp, e pone il compenso del Ctu a carico delle parti in quota eguale.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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