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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 147/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Diego Perrone;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Bernabei;
appellata avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori e controllo dei soci;
conclusioni:
1 appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza cron. 375/2024, resa inter partes dal
Tribunale di MA, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Alessandra
Canullo – R.G. n. 1758/2021, pubblicata il 12/01/2024 e notificata il 15/01/2024 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; appellati: “rigettare l'appello promosso dal Sig. per le motivazioni così come Parte_1
indicate in narrativa confermando l'ordinanza emessa dal Tribunale di MA in data
12/01/2024 e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente procedimento;
condannare, si opus, il Sig. ex art. 96, Parte_1
comma 3, c.p.c. per la somma che verrà ritenuta di giustizia da questa Corte da liquidarsi anche in via equitativa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nell'ordinanza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione.
*****
I. La difesa appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha implicitamente affermato l'effettiva disponibilità in capo a della documentazione bancaria Parte_1
relativa ai rapporti intestati alla per il periodo successivo al 2009-2010, comprensiva Parte_2
di quella di eventuale chiusura dei predetti rapporti, nonché dagli atti e dai documenti relativi alla procedura espropriativa n. 142/2009 R.G.E. Tribunale di MA, sì da condannare l'appellante,
2 in ragione della ricoperta carica di liquidatore volontario di a rendere consultabile Parte_2
tale documentazione da parte dei soci e , giusto il disposto CP_1 Controparte_3
normativo di cui al secondo comma dell'art. 2476 c.c.
Il motivo è fondato.
Il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata è corretto e pienamente condivisibile laddove, dopo aver tracciato l'ambito precettivo della norma di cui al secondo comma dell'art. 2476 c.c. ed aver affermato la persistenza degli obblighi contemplati da tale disposizione anche a seguito dell'estinzione della società di capitali, ha ritenuto certa l'esistenza dei documenti sopra indicati.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il convincimento circa l'esistenza (ovvero, l'avvenuta formazione) dei documenti non prova di per sé che ne abbia conservato la Parte_1
disponibilità fino al momento della formulazione, ad opera di , Controparte_4
della richiesta di ostensione (estesa a tutta la documentazione contabile di . Parte_2
Di tal ultima circostanza non vi è prova, nemmeno di consistenza presuntiva, ed il relativo onere grava in capo ai soci in ragione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
La conferma di tale convincimento si rinviene nella norma di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. esige che l'istante dimostri la prova dell'altrui possesso del documento.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che, nel corso del primo grado,
[...]
ha messo a disposizione di e tutta la documentazione Parte_1 CP_1 Controparte_2
di cui ha affermato di avere la disponibilità, come da verbale di consegna del 12.4.2022, sì da andare incontro alla richiesta formulata da quest'ultimi che, lungi dall'essere limitata agli ultimi estratti dei conti correnti bancari e agli atti della procedura esecutiva n. 142/2009 R.G.E., era estesa a ogni documento relativo al compimento della liquidazione di Parte_2
Muovendo da tale circostanza, appare logico ritenere che la mancata consegna dei documenti sopra indicati sia la conseguenza della perdita della disponibilità di essi, tanto più che non si comprende poiché , qualora ne avesse ancora il possesso, dovrebbe ostinarsi ad Parte_1
3 impedirne l'ostensione, esponendosi così alla misura di coercizione indiretta disposta dal
Tribunale di MA e consistente nel pagamento della somma di euro 20,00 al giorno.
Trattasi, peraltro, di documenti che i soci possono agevolmente acquisire rivolgendosi all'istituto di credito (per quanto concerne gli ultimi estratti conto) e al Tribunale di MA (per quanto concerne gli atti della procedura esecutiva), sicché, anche da questo punto di vista, appare ragionevole ritenere che la mancata ostensione ad opera di sia soltanto la Parte_1
conseguenza della perdita della disponibilità di essi.
Ancora, va osservato che la persistente richiesta di e non appare CP_1 Controparte_2
immune da una certa strumentalità posto che, come emerge dall'esame degli atti difensivi, i due soci hanno adeguata contezza del contenuto dei documenti di cui lamentano la mancata consegna.
La circostanza che abbia perso la disponibilità dei documenti per una condotta Parte_1
negligente è irrilevante in questa sede posto che i soci non hanno formulato alcuna domanda di risarcitoria (né, peraltro, allegato di aver subito un pregiudizio patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata della mancata consegna).
II. La carenza di prova circa la persistente disponibilità in capo a dei documenti Parte_1
sopra indicati conduce all'accoglimento dell'appello e, dunque, alla riforma dell'ordinanza impugnata.
III. Le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate tra le parti, dovendosi al riguardo valorizzare le seguenti circostanze: la documentazione nella disponibilità del liquidatore volontario è stata messa a disposizione dei soci solo all'esito della proposizione del ricorso;
i soci, tuttavia, anche in epoca successiva al 12.4.2022, hanno insistito nella loro pretesa in relazione a documenti di cui non hanno fornito la prova del persistente possesso in capo a
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma dell'ordinanza impugnata, così decide:
- rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 2476 c.c. da e e CP_1 Controparte_3
volta a conseguire la condanna di all'ostensione della documentazione bancaria Parte_1
4 relativa ai rapporti intestati alla per il periodo successivo al 2009-2010, comprensiva Parte_2
di quella di eventuale chiusura dei predetti rapporti, nonché dagli atti e dai documenti relativi alla procedura espropriativa n. 142/2009 R.G.E. Tribunale di MA;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, 4.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 147/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Diego Perrone;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Bernabei;
appellata avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori e controllo dei soci;
conclusioni:
1 appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza cron. 375/2024, resa inter partes dal
Tribunale di MA, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Alessandra
Canullo – R.G. n. 1758/2021, pubblicata il 12/01/2024 e notificata il 15/01/2024 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; appellati: “rigettare l'appello promosso dal Sig. per le motivazioni così come Parte_1
indicate in narrativa confermando l'ordinanza emessa dal Tribunale di MA in data
12/01/2024 e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente procedimento;
condannare, si opus, il Sig. ex art. 96, Parte_1
comma 3, c.p.c. per la somma che verrà ritenuta di giustizia da questa Corte da liquidarsi anche in via equitativa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nell'ordinanza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione.
*****
I. La difesa appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha implicitamente affermato l'effettiva disponibilità in capo a della documentazione bancaria Parte_1
relativa ai rapporti intestati alla per il periodo successivo al 2009-2010, comprensiva Parte_2
di quella di eventuale chiusura dei predetti rapporti, nonché dagli atti e dai documenti relativi alla procedura espropriativa n. 142/2009 R.G.E. Tribunale di MA, sì da condannare l'appellante,
2 in ragione della ricoperta carica di liquidatore volontario di a rendere consultabile Parte_2
tale documentazione da parte dei soci e , giusto il disposto CP_1 Controparte_3
normativo di cui al secondo comma dell'art. 2476 c.c.
Il motivo è fondato.
Il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata è corretto e pienamente condivisibile laddove, dopo aver tracciato l'ambito precettivo della norma di cui al secondo comma dell'art. 2476 c.c. ed aver affermato la persistenza degli obblighi contemplati da tale disposizione anche a seguito dell'estinzione della società di capitali, ha ritenuto certa l'esistenza dei documenti sopra indicati.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il convincimento circa l'esistenza (ovvero, l'avvenuta formazione) dei documenti non prova di per sé che ne abbia conservato la Parte_1
disponibilità fino al momento della formulazione, ad opera di , Controparte_4
della richiesta di ostensione (estesa a tutta la documentazione contabile di . Parte_2
Di tal ultima circostanza non vi è prova, nemmeno di consistenza presuntiva, ed il relativo onere grava in capo ai soci in ragione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
La conferma di tale convincimento si rinviene nella norma di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. esige che l'istante dimostri la prova dell'altrui possesso del documento.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che, nel corso del primo grado,
[...]
ha messo a disposizione di e tutta la documentazione Parte_1 CP_1 Controparte_2
di cui ha affermato di avere la disponibilità, come da verbale di consegna del 12.4.2022, sì da andare incontro alla richiesta formulata da quest'ultimi che, lungi dall'essere limitata agli ultimi estratti dei conti correnti bancari e agli atti della procedura esecutiva n. 142/2009 R.G.E., era estesa a ogni documento relativo al compimento della liquidazione di Parte_2
Muovendo da tale circostanza, appare logico ritenere che la mancata consegna dei documenti sopra indicati sia la conseguenza della perdita della disponibilità di essi, tanto più che non si comprende poiché , qualora ne avesse ancora il possesso, dovrebbe ostinarsi ad Parte_1
3 impedirne l'ostensione, esponendosi così alla misura di coercizione indiretta disposta dal
Tribunale di MA e consistente nel pagamento della somma di euro 20,00 al giorno.
Trattasi, peraltro, di documenti che i soci possono agevolmente acquisire rivolgendosi all'istituto di credito (per quanto concerne gli ultimi estratti conto) e al Tribunale di MA (per quanto concerne gli atti della procedura esecutiva), sicché, anche da questo punto di vista, appare ragionevole ritenere che la mancata ostensione ad opera di sia soltanto la Parte_1
conseguenza della perdita della disponibilità di essi.
Ancora, va osservato che la persistente richiesta di e non appare CP_1 Controparte_2
immune da una certa strumentalità posto che, come emerge dall'esame degli atti difensivi, i due soci hanno adeguata contezza del contenuto dei documenti di cui lamentano la mancata consegna.
La circostanza che abbia perso la disponibilità dei documenti per una condotta Parte_1
negligente è irrilevante in questa sede posto che i soci non hanno formulato alcuna domanda di risarcitoria (né, peraltro, allegato di aver subito un pregiudizio patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata della mancata consegna).
II. La carenza di prova circa la persistente disponibilità in capo a dei documenti Parte_1
sopra indicati conduce all'accoglimento dell'appello e, dunque, alla riforma dell'ordinanza impugnata.
III. Le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate tra le parti, dovendosi al riguardo valorizzare le seguenti circostanze: la documentazione nella disponibilità del liquidatore volontario è stata messa a disposizione dei soci solo all'esito della proposizione del ricorso;
i soci, tuttavia, anche in epoca successiva al 12.4.2022, hanno insistito nella loro pretesa in relazione a documenti di cui non hanno fornito la prova del persistente possesso in capo a
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma dell'ordinanza impugnata, così decide:
- rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 2476 c.c. da e e CP_1 Controparte_3
volta a conseguire la condanna di all'ostensione della documentazione bancaria Parte_1
4 relativa ai rapporti intestati alla per il periodo successivo al 2009-2010, comprensiva Parte_2
di quella di eventuale chiusura dei predetti rapporti, nonché dagli atti e dai documenti relativi alla procedura espropriativa n. 142/2009 R.G.E. Tribunale di MA;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, 4.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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