Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. CO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Cons. -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL TO, LI RU, RE AS, OT TE, ON RA, DI IO NE, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI BONIFAZI, che li difende unitamente all'avvocato MICHELE RUSSO, giusta delega in atti, e da ultimo dom.ti ex lege c/o la Cancelleria della Corte di Cassazione
- ricorrenti -
contro
IS GE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, che lo difende unitamente agli avvocati GIULIO MASERA, MAURO MONTANARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IS GU QUALE TITOLARE DELLA CO.RI.EDIL
- intimato -
avverso la sentenza n. 3302/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, per delega dell'Avvocato RUSSO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 1986 DO TI, UN LI, LE RE, TE ET, CO ON e CA Di IZ convenivano in giudizio AN ON e IS EL esponendo: di aver acquistato, a seguito del conferimento del mandato a vendere da parte del ON al IS, alcuni appezzamenti di terreno agricolo facenti parte di una porzione immobiliare sita in Pessano via per Gessate;
di aver provveduto all'intero pagamento di quanto pattuito, parte al ON e parte al IS;
di non aver potuto stipulare i rispettivi atti di compravendita per il rifiuto del ON il quale aveva accampato di dover incassare delle somme dal IS. Gli attori, quindi, chiedevano la pronuncia della sentenza, ex articolo 2932 c.c., in luogo dei contratti che il IS, in nome e per conto del ON, si era obbligato a concludere, ovvero, in via subordinata, la condanna dei convenuti al rimborso di quanto ricevuto ed al risarcimento del danno oltre al pagamento del doppio della caparra. AN ON si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza. Il IS non si costituiva. Con sentenza del 5/5/1990 l'adito Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda, condannava il IS al risarcimento dei danni in favore degli attori e condannava il ON a restituire le somme percepite con rivalutazione ed interessi.
Avverso la detta decisione gli attori proponevano appello al quale resisteva il ON mentre il IS rimaneva contumace anche nel giudizio di secondo grado.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 5/12/1995, accoglieva parzialmente il gravame e condannava il ON, in solido con il IS, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, nonché a restituire a IM TE la maggior somma di L 5.000.000 oltre rivalutazione ed interessi osservava la corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede: che correttamente il Tribunale aveva qualificato il contratto di mandato conferito dal ON al IS come mandato senza rappresentanza;
che, infatti, il mandato era chiaramente finalizzato a procurare la vendita e non "a vendere"; che la clausola che autorizzava il mandatario a trattenere le proprie spettanze dalle somme versate dagli acquirenti non modificava la costanza del mandato in quanto l'impegno verso i terzi restava sempre soggetto all'accettazione del mandante;
che non implicava la rappresentanza il conferimento al mandatario della facoltà di risolvere l'impegno all'acquisto in ipotesi di rinuncia da parte dell'acquirente perché tale potere concerneva la fase precedente alla stipulazione del contratto preliminare;
che documenti che attestavano i pagamenti diretti degli acquirenti al ON non potevano supplire alla dichiarazione del mandante di ratificare l'operato del mandatario, dichiarazione da ravvisare solo in una manifestazione di volontà diretta a far propri gli effetti del negozio concluso del mandatario senza rappresentanza;
che la prova formulata dagli appellanti era irrilevante ai fini della dimostrazione sia della volontà delle parti di voler concludere un contratto di mandato con rappresentanza sia dell'efficacia ratifica dell'impegno assunto dal IS senza i relativi poteri;
che non vi era alcun dubbio circa l'interpretazione del contratto assai chiaro in ordine alla mancanza di conferimento della rappresentanza;
che non poteva ritenersi decisiva la raccomandata inviata dal ON al IS in quanto la ratifica, come dichiarazione unilaterale recettizia avrebbe dovuto avere come destinatari gli altri contraenti;
che la richiesta degli appellanti relativa alla condanna del doppio della caparra doveva essere ricettata presupponendo tale condanna l'originaria efficacia del negozio di compravendita. TI DO, LI RU, RE LE, IM TE, ON CO e Di IZ CA hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Milano con ricorso affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso ON AN, IS EL non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla "irrevocabilità ed esclusività del mandato" e conseguente applicazione dell'art. 2932 c.c., con violazione degli articoli 1704, 1387, 1388, 2725 c.c. e 245 c.p.c. Deducono in proposito i ricorrenti di aver, in sede di appello, specificamente indicato che il ON, in calce al mandato dell'8/5/1984, aveva precisato che l'incarico affidato al IS riguardava la "irrevocabile ed esclusività del mandato" che conferiva la facoltà della "stipulazione del contratto preliminare" e della "sottoscrizione dell'impegno di acquisto". Ciò era confermato dalle seguenti affermazioni: "nessun compenso vi sarà dovuto a mandato scaduto" e "la durata del presente mandato è a tempo indeterminato".
Ad avviso dei ricorrenti il ON, con tale mandato, non ha mai richiesto un suo ulteriore consenso per la stipulazione del contratto preliminare per cui il IS non può essere qualificato come falsus procurator avendo portato a termine il mandato ricevuto con l'uso della facoltà di agire in nome e per conto del mandante. Sostengono inoltre i ricorrenti che la corte di appello, nel concentrare tutta l'attenzione sull'analisi del comportamento tenuto dal ON dopo il conferimento del mandato, ha errato essendo tale comportamento inidoneo a modificare il carattere irrevocabile ed esclusivo del mandato. Peraltro il ON ed il IS, contestualmente al ricevimento dei soldi, hanno consegnato il terreno ai singoli acquirenti ed hanno ordinato il trasferimento a conferma della simultaneità dell'avvenuto contratto con la contemporaneità della reciproca trasmissione dei beni ( terreni e soldi ). Lamentano infine i ricorrenti l'emesso, insufficiente e contraddittorio esame sia del comportamento del ON contemporaneo alla stipula del contratto di mandato oggetto della richiesta prova testimoniale - erroneamente non ammessa in violazione dell'articolo 145 c.p.c. - sia della lettera con la quale il ON aveva comunicato al IS che "gli acquirenti" da questi procurati avrebbero dovuto saldare quanto ad esso ON spettante prima di andare dal notaio rogante. Il motivo è infondato.
Occorre osservare che i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, poiché spetta soltanto al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili, con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore a sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Per poter poi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il ricorrente, però, ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione) di specificare e riportare le risultanze istruttorie non esaminate e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività della circostanza di fatto non considerata e ritenuta irrilevante.
Nella specie non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto in quanto la corte di appello h dato conto delle proprie valutazioni esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
È appena il caso di rilevare, infine, che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze dalle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. Deve poi evidenziarsi che, come è noto e come è pacifico in giurisprudenza, in tema di interpretazione dei contratti l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle norme ermeneutiche. Pertanto in sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto in generale ed alle clausole che lo compongono può essere formulata sotto due distinte angolazioni:
denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile;
ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
Nella specie l'impugnata sentenza non è inficiata, in relazione all'interpretazione data al mandato conferito dal ON al IS in data 8/5/1984, dal vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con conseguente violazione delle norme codicistiche specificamente indicate nel motivo in esame. La corte di appello ha ritenuto di ravvisare nel mandato conferito dal ON al IS un contratto di mandato senza rappresentanza finalizzato a procurare la vendita e non a vendere. La corte territoriale è pervenuta a detta conclusione dopo un esame dettagliato e puntuale del contenuto del contratto in questione e di tutte le clausole, ivi precisate, isolatamente e complessivamente valutate.
Il procedimento logico - giuridico seguito dal giudice del merito è coerente e razionale ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e da errori di diritto.
La corte milanese ha meticolosamente esaminato e valutato le clausole contenute nel contratto in questione (anche quelle indicate dai ricorrenti nel motivo in esame) ed ha dato al riguardo adeguata e congrua spiegazione, tenendo anche conto del comportamento delle parti dopo la stipula dei contratti di vendita conclusi dal IS. Del pari coerentemente la corte di appello ha ritenuto irrilevante le circostanze - oggetto della prova non ammessa - relative alla ricezione da parte del ON di somme versate dagli attuali ricorrenti, nonché alle disposizioni date dal ON di procedere al frazionamento del terreno e di immettere i ricorrenti nel possesso dell'immobile in questione. Trattasi all'evidenza, come esattamente segnalato dalla corte territoriale, di circostanze inidonee al fine di ravvisare un'eventuale ratifica da parte del ON dell'impegno negoziale assunto dal IS senza averne i poteri. È infatti noto il principio secondo cui la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator consiste in una manifestazione di volontà del dominus che deve essere rivolta all'altro soggetto del medesimo, negozio e che esige la stessa forma scritta richiesta per quest'ultimo (tra le tante Cass. 11/10/1991 n. 10709; 5/11/1990 n. 10575). Deve pertanto ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'asserita irrevocabilità ed esclusività del mandato) con conseguente violazione di alcune norme codicistiche, svolgendo al riguardo specifiche argomentazioni, la rilevata corretta applicazione dei canoni interpretativi da parte della corte di appello rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede. Infine risulta evidente l'infondatezza della doglianza mossa dai ricorrenti i quali non hanno precisato il contenuto specifico e completo del mandato conferito dal ON al IS onde consentire la valutazione della decisività della parte - non esaminata dalla corte milanese - relativa all'asserita "irrevocabilità ed esclusività del mandato".
La detta censura non è meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo e, cioè, sia per la sua genericità, sia per la non decisività dell'asserito omesso esame da parte della corte di merito.
Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non specifica il contenuto contemplo del contratto di mandato in questione, il che non consente di ricostruire - in base esclusivamente a dette isolate parti - la comune volontà delle parti con riferimento, in particolare, all'asserito carattere di irrevocabilità ed esclusività del mandato.
Sotto il secondo aspetto i ricorrenti, per dimostrare la decisività della circostanza relativa all'asserita irrevocabilità ed esclusività del mandato, avrebbero dovuto far riferimento al potere conferito al mandatario, ossia se volto a stipulare contratti di vendita o - come invece affermato dalla corte di corte di appello - solo a procurare acquirenti. Deve pertanto escludersi la dimostrazione della decisività della circostanza concernente la irrevocabilità ed esclusività del mandato in questione. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia in ordine alla negazione del doppio della caparra e in relazione all'articolo 2033 c.c. Sostengono al riguardo i ricorrenti che il mandato 8/5/1984
firmato dal ON è regolare per cui, anche a voler ritenere irregolari i contratti stipulati dal IS, quanto meno il ON deve essere ritenuto obbligato al pagamento del doppio della caparra per aver intascato tale caparra comportandosi in modo contrario alla buona fede ex articolo 1337 c.c. Il motivo non è fondato.
Questa corte ha già avuto modo di affermare che il negozio concluso dal rappresentante senza potere non è invalido, ma soltanto "in itinere" o a formazione successiva, sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome (sentenze 16/7/1997 n. 6488; 14/7/1997 n. 4258; 16/2/1993 n. 1929). Da ciò consegue, che, se non interviene la ratifica del dominus, il negozio concluso a suo nome ma giuridicamente inesistente al momento della stipulazione, non viene a compimento ed è quindi inefficace come appunto esattamente affermato dalla corte di appello nell'impugnata sentenza. L'accertata inefficacia del negozio, con ricevimento di caparra da parte del falsus procurator, determina la responsabilità di quest'ultimo per il danno cagionato al terzo contraente che si estende alla restituzione di detta caparra, ma non anche alla corresponsione del doppio della stessa, essendosi in presenza di una responsabilità extracontrattuale (in tal senso sentenze 6/12/1996 n. 10882; 3/8/1990 n. 7823; 25/8/1986 n. 5170). Correttamente pertanto la richiesta relativa al doppio della caparra è stata ritenuta infondata dalla corte territoriale la quale, peraltro, da un lato ha condannato in solido il ON ed il IS al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti (i quali in sede di liquidazione di tali danni potranno far valere anche quello concernente il versamento della caparra) e da altro lato ha condannato il ON a restituire tutte le somme (e quindi anche quelle relative al caparra) versate dai singoli ricorrenti al IS e da questi poi consegnate al ON.
Con il terso motivo del ricorso si denuncia "violazione dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. per mancato accoglimento degli interessi moratori ex art. 2033 c.c., ex art. 1277 c.c. 1337 c.c.". Lamentano i ricorrenti che la corte di appello non ha dichiarato se sono dovuti sia la rivalutazione monetaria e sia gli interessi legali sulle somme riconosciute dal giudice di primo grado.
La censura va disattesa.
La questione relativa agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute ai ricorrenti con la sentenza di primo grado non risulta che abbia formato oggetto di appello per cui sul punto si è formato il giudicato. Peraltro la corte di appello sul detto punto ha chiaramente inteso ribadire la pronuncia del Tribunale atteso che nel dispositivo dell'impugnata sentenza risulta confermata la decisione di primo grado riformata solo in relazione alla condanna del ON al risarcimento dei danni in favore degli appellanti ed alla condanna dello stesso ON a restituire a IM TE la somma di lire 5.000.000 "oltre alla rivalutazione ed interessi come già determinati in prime cure".
In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 13 Gennaio 1999