Articolo 4 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 dicembre 1995
Art. 4. 1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a:
a) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;
b) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti;
c) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi africani e orientali e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti Paesi;
d) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico e culturale del mondo africano e orientale, nonche' sulla sua situazione politica, economica, sociale;
e) organizzare corsi di insegnamento delle lingue e culture dei Paesi dell'Africa e dell'Asia nonche' altri corsi specializzati pertinenti ai propri fini;
f) favorire la presenza di studenti dei suddetti Paesi nelle istituzioni nazionali per il completamento e il perfezionamento della loro formazione, anche attraverso la concessione di borse e sussidi di studi;
g) svolgere attivita' editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici;
h) stipulare convenzioni e concludere intese per attivita' in comune con universita', accademie, istituzioni culturali e di ricerca, nonche' con altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attivita';
i) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3;
l) istituire sezioni in Italia e all'estero.
2. L'Istituto fornisce relazioni di studio, schede informative e documentazioni su problemi specifici che riguardano il mondo africano e orientale al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nonche', mediante apposite convenzioni o intese, ad enti e soggetti pubblici e privati.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995