Versione
22 gennaio 1963
22 gennaio 1963
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23 aprile 1967
23 aprile 1967
Art. 1. ((Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa' dovute dai soci))
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
Commentari • 4
- 1. Fondazioni bancarie: storia di una ritenuta (1)https://www.fiscooggi.it/ · 20.185394
[…] La ritenuta d'acconto sui dividendi, precedentemente incardinata nell'articolo 1 della legge n. 1745/1962, fu quindi disciplinata dall'articolo 27, comma 1, del Dpr n. 29/9/1973, n. 600, mentre, a norma del comma 2 dello stesso articolo, era conservata la ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento - poi ridotta al 27 - sui dividendi percepiti dai soggetti esenti dall'Irpeg. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1989, n. 2764Provvedimento: La riserva di una società per azioni, iscritta in bilancio che non risulti acquisita, in Sede di trasformazione della società medesima in società di persone, al capitale o patrimonio di quest'ultima, deve presumersi erogata ai soci, alla stregua della natura del relativo accantonamento e dell'inammissibilità, durante la vita di una società a base personale, di distribuzioni di somme diverse dagli utili realmente conseguiti (art. 2303 cod. civ.), e, pertanto, è tassabile con imposta cedolare d'acconto, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.*Leggi di più...
- tassabilità con imposta cedolare d'acconto·
- riserva di una società per azioni·
- tributi erariali diretti (anteriori alla riforma del 1972)