TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17534 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12855/2025
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12855/2025 promossa da C.F. 1 nato in nato il [...] in [...] c.f.Parte_1
Pakistan i 29.7.1998, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._2
BA ed elettivamente domiciliato in Padova, Via Guizza, n. 84, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
"con domicilio in Roma, via dei e Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.03.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino del CP_2 regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i tre figli minorenni, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 18.11.2024, con ordine - in via cautelare - di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo i familiari ancora riusciti a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché - nel merito di rilasciare il visto di ingresso, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un
-
appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa.
Il Giudice ha fissato udienza per la trattazione della sola istanza cautelare per il giorno 11.6.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente si è costituita in data 8.5.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il prossimo 17.7.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Dichiarata con provvedimento del 13.6.2025 la cessazione della materia del contendere sull'istanza cautelare, il procedimento è stato rinviato all'udienza cartolare del 10.12.2025 per la trattazione del merito, all'esito della quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 23.7.2025, per come dedotto da entrambe le parti e provato dall'amministrazione resistente unitamente alle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte ricorrente relativa al risarcimento del danno. Per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede, perché possa ravvisarsi un illecito aquiliano, l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che richiede uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa: "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999
n. 500; da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014).
Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, richiedendosi che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'amministrazione.
Nel caso di specie, nulla è stato documentato né semplicemente dedotto dal ricorrente circa l'eventuale suo patimento di danni, non potendo rilevare a tal fine il pregiudizio sussistente in re ipsa, coincidente con l'illegittimo protrarsi della sua lontananza dal nucleo familiare. Non emergendo dai fatti e dagli atti di causa alcuno specifico danno ingiusto subito dal ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, la domanda di risarcimento del danno deve in conclusione essere rigettata.
Le spese di lite devono essere tuttavia compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono, oltre che tenuto conto della soccombenza reciproca. La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>>
(S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il CP_2 è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il CP_2 è un
Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che
"Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico- consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di visto;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa le spese di lite.
Roma, 13 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12855/2025 promossa da C.F. 1 nato in nato il [...] in [...] c.f.Parte_1
Pakistan i 29.7.1998, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._2
BA ed elettivamente domiciliato in Padova, Via Guizza, n. 84, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
"con domicilio in Roma, via dei e Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.03.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino del CP_2 regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i tre figli minorenni, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 18.11.2024, con ordine - in via cautelare - di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo i familiari ancora riusciti a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché - nel merito di rilasciare il visto di ingresso, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un
-
appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa.
Il Giudice ha fissato udienza per la trattazione della sola istanza cautelare per il giorno 11.6.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente si è costituita in data 8.5.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il prossimo 17.7.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Dichiarata con provvedimento del 13.6.2025 la cessazione della materia del contendere sull'istanza cautelare, il procedimento è stato rinviato all'udienza cartolare del 10.12.2025 per la trattazione del merito, all'esito della quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 23.7.2025, per come dedotto da entrambe le parti e provato dall'amministrazione resistente unitamente alle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte ricorrente relativa al risarcimento del danno. Per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede, perché possa ravvisarsi un illecito aquiliano, l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che richiede uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa: "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999
n. 500; da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014).
Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, richiedendosi che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'amministrazione.
Nel caso di specie, nulla è stato documentato né semplicemente dedotto dal ricorrente circa l'eventuale suo patimento di danni, non potendo rilevare a tal fine il pregiudizio sussistente in re ipsa, coincidente con l'illegittimo protrarsi della sua lontananza dal nucleo familiare. Non emergendo dai fatti e dagli atti di causa alcuno specifico danno ingiusto subito dal ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, la domanda di risarcimento del danno deve in conclusione essere rigettata.
Le spese di lite devono essere tuttavia compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono, oltre che tenuto conto della soccombenza reciproca. La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>>
(S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il CP_2 è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il CP_2 è un
Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che
"Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico- consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di visto;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa le spese di lite.
Roma, 13 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla