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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/10/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3911/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 01/12/2017 al n.
3911/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angelo
Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via del Gallitello n. 71;
ATTORE
E
(C.F. ), alla Controparte_1 P.IVA_1 quale si è fusa per incorporazione la C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michele Albano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Siracusa n.97;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/07/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3911/2017 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28/11/2017,
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la (già e Controparte_1 Controparte_2 sin d'ora, per brevità, , al fine di conseguire Controparte_3
l'accoglimento delle articolate conclusioni rassegnate alle pagg.ne 19, 20 e
21 dell'atto di citazione, tra cui, in sintesi:
- accertare, riconoscere e dichiarare, nulla, arbitraria, inammissibile, invalida e giuridicamente inefficace, ogni operazione operata dalla convenuta sul conto corrente n. 2961 e sul conto anticipi n. 26, entrambi intestati alla d.i. , per interessi a debito ultra-legali, per Parte_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per c.m.s. ed ogni altra commissione e spesa addebitata;
- accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei doveri di correttezza e buona fede ex artt.li 1337, 1175, 1366 e 1375
c.c.;
- accertare, riconoscere e dichiarare, nullo, arbitrario, inammissibile, invalido e giuridicamente inefficace, ogni addebito operato dalla convenuta sul conto corrente n. 2961 e sul conto anticipi n. 26, per commissioni ed interessi, dichiarando non dovute le relative somme dalla ditta;
Parte_1
- accertare il T.E.G. applicato dalla convenuta sul conto corrente n. 2961 e sul conto anticipi n. 26; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraia di tale T.E.G.; dichiarare infine non dovuto dall'attrice alla convenuta alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto corrente di interessi usurai ex Legge n.108/96;
- nell'ipotesi di rapporti chiusi, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 130.270,00, oppure di € 270.653,20, oppure della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU, a titolo di pagamento del maggior saldo effettivo, o, in via alternativa e/o subordinata,
a titolo di ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c., oppure in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., oppure in via alternativa e/o concorrente a titolo di risarcimento del danno causato da una condotta lesiva del sinallagma contrattuale, nonché per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
2 Proc. n. 3911/2017 R.G.
- nell'ipotesi di rapporti aperti, accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile da effettuarsi secondi i principi enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo a credito per l'attore ed a debito per la convenuta, nella misura di € 130.270,00, oppure di €
270.653,20, oppure della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU, condannando la convenuta ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità rilevate, rettificando il saldo dei rapporti oggetto di causa;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21/02/2018, la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione (per essere, alla relativa proposizione, il conto corrente di causa ancora aperto, nonché per il decorso dei termini per le contestazioni avverso agli estratti conto), l'improponibilità della medesima domanda ai sensi dell'art. 2034
c.c. (per essere spontaneamente intervenuto il pagamento degli interessi) e la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori, contestando poi le avverse doglianze nel merito.
Articolava, su tali basi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice Unico dell'On.le Tribunale adito: 1) in via preliminare: A. accogliere l'eccezione di prescrizione decennale e/o quinquennale (anche ex artt.li 2946 e 2948 c.c.) della domanda in ordine al rapporto di conto corrente n.1209 chiuso l'11.04.1994 e conseguentemente dichiarare prescritto qualsivoglia diritto e/o pretesa;
B. accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine al rapporto di conto corrente n.1209, chiuso l'11.04.1994, e conseguentemente dichiarare legittimata passiva la Carical S.p.A. e/o i suoi successori universali;
C. accogliere l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda restitutoria e/o di condanna (anche risarcitoria), in quanto il rapporto di c/c n.2961 era ancora aperto alla data della domanda, quindi non sono configurabili pagamenti ripetibili, bensì meri addebiti in conto;
D. accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda in ordine al rapporto di conto anticipi n.26, chiuso in data 23.03.2012; E. accertare e dichiarare: - l'improponibilità dell'azione di accertamento, in assenza della documentazione probatoria a sostegno della domanda;
-
3 Proc. n. 3911/2017 R.G.
l'inammissibilità/infondatezza e prescrizione della domanda proposta dall'attore, per intervenuto decorso del termine contrattuale e di quello di cui al D.L.vo n.385/93 (di 40/60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto), nonché quello (di sei mesi) di cui all'art.1832 comma 2 c.c., così come richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art.1857 c.c.
e dalle norme bancarie uniformi;
- accertare e dichiarare
l'improponibilità/infondatezza e prescrizione della domanda proposta dall'attore in quanto, ai sensi dell'art.2034 c.c., non può darsi luogo all'azione di ripetizione di pagati/versamenti a titolo di interessi laddove ciò sia avvenuto spontaneamente;
- accertare e dichiarare, dalla data della domanda giudiziale, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea per:
a) decorso del termine quinquennale, ex art.2948 comma 1, n.4 c.c., operante nell'ipotesi di diritto alla restituzione delle somme pagate dalla clientela in relazione all'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo decorso il termine previsto dal contratto di conto corrente e dal D.L.vo n.385/93 (40/60 giorni dal ricevimento), nonché quello (sei mesi) di cui all'art.1832 comma 2 c.c., così come richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art.1857 c.c. e dalle norme bancarie uniformi;
b) decorso del termine decennale così come eccepito ai sensi degli artt.li 1422, 2935 e 2946 c.c.; c) decorso del termine decennale tenuto conto del primo versamento in c/c ultradecennale avente carattere/natura solutoria, e quindi prescrizione di tutti i versamenti solutori e di tutte le movimentazioni precedenti detto primo versamento solutorio ultradecennale;
2) in via principale e nel merito, dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda dell'attore, così come proposta nei confronti della convenuta anche per le ragioni Controparte_3 espresse in narrativa;
3) in ogni caso, dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda risarcitoria;
4) in via subordinata, nella denegata e malaugurata ipotesi di ammissione della richiesta di CTU, escludere saldi temporali nella ricostruzione del rapporto e limitare quindi l'analisi solo al periodo più recente per il quale vi sia continuità nella produzione documentale degli estratti conto, ed in conseguenza, nell'altrettanto eventuale denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, limitare la sentenza all'accertamento dell'effettivo
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dare/avere alla data di fine analisi, rigettando la richiesta restitutoria e/o di condanna;
in via ulteriormente gradata, nella denegata e malaugurata ipotesi di ammissione della richiesta di CTU, escludere saldi temporali nella ricostruzione del rapporto e limitare quindi l'analisi solo al periodo più recente per il quale vi sia continuità nella produzione documentale degli estratti conto, ed in conseguenza, nell'altrettanto eventuale denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, limitare l'eventuale condanna, anche restitutoria, in ragione di ogni eccepita decadenza e prescrizione”.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente (e connesso conto anticipi) di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto dovesse risultare illegittimamente percepito, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
4.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
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è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
4.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza di merito,
l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto
(Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale
Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022,
n.3911;) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
4.3. Orbene, del tutto pacifica, nella vicenda de qua, l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione (e, in particolare, alla relativa ammissibilità anche in costanza di rapporto) la recente giurisprudenza di legittimità ha operato un importante chiarimento, statuendo che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato
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delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024, sottolineatura aggiunta).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
4.4. Orbene, nella fattispecie in analisi il conto corrente oggetto di causa deve ritenersi, al fine di vagliare i risultati concretamente conseguibili dall'attore, aperto, non essendo stati tempestivamente depositati documenti attestanti la relativa chiusura.
Non può, a tal riguardo, valorizzarsi la documentazione acclusa alla comparsa conclusionale dalla difesa attorea, poiché il relativo deposito è, all'evidenza tardivo: infatti, pur trattandosi di documentazione sopravvenuta alla scadenza dei termini di cui al previgente art. 183 co. 6
c.p.c. (taluni databili al marzo 2021 e talaltri al settembre 2023), la stessa avrebbe potuto – e dovuto – essere oggetto di una tempestiva istanza di rimessione in termini, da proporsi nella prima difesa successiva all'acquisizione del documento.
In mancanza, tali atti devono ritenersi inutilizzabili, con la conseguenza – ribadendo quanto affermato in premessa – che, ai fini del presente giudizio, il conto corrente di causa è da ritenersi aperto;
ne deriva – in applicazione dei principi poc'anzi compendiati – l'impossibilità di disporre la richiesta
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condanna alla restituzione delle somme indebitamente percette, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 30/06/2018.
4.5. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
4.6. Un ulteriore ostacolo alla accoglibilità della – pur ammissibile – domanda di ripetizione laddove il conto sia aperto (o debba considerarsi tale ai fini di causa, come chiarito supra), deriva dal fatto che, affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia
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natura solutoria (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 15/02/2024; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11056 del 24/04/2024); ebbene, nel caso di specie – anticipando quanto più analiticamente sarà vagliato infra – si riscontra l'assenza, alla data del 28/06/1991, di versamenti di natura solutoria, sicché non sarebbe in ogni caso rinvenibile, in senso tecnico, un indebito di cui disporre la restituzione.
5. Superato un primo profilo preliminare, occorre, a questo punto, operare un vaglio delle ulteriori eccezioni di inammissibilità/improponibilità delle domande attoree.
5.1. Anzitutto, è da considerarsi del tutto infondata – perché contrastante con orientamento oramai ampiamente consolidato – l'eccezione di inammissibilità legata alla mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inoltrati al cliente: ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cfr., ex multis, Cass. n. 30000/2018; Cass. n.
23421/2016; Cass. n. 11626/2011). Di tal guisa, l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass.
n. 11749/2006; nello stesso senso anche la recente Cass. civ., Sez. II, Sent.
11/04/2025, n. 9525).
5.2. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell'istituto di credito
– ancorata alla pretesa discontinuità tra il conto corrente n. 52/01209 e quello n. 2961, oggetto di causa – è risultata smentita dai rilievi operati dal consulente, il quale ha evidenziato indici idonei a considerare i due rapporti l'uno la prosecuzione dell'altro, quali, a titolo esemplificativo, il fatto che sul corrente n. 2961, acceso in data 14/02/1994, è stato addebitato, mediante giroconto, il saldo del conto 1209 (pari a Lire 64.169.683) in uno con gli interessi maturati sino al trasferimento di tale saldo, laddove invece,
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sul conto pregresso n. 52/01209, in seguito a tale operazione non sono state effettuate ulteriori movimentazioni, né sono state addebitate spese di chiusura del conto.
5.3. Con riferimento alla pretesa “improponibilità” della domanda per gli effetti dell'art. 2034 c.c. (al di là dell'improprio impiego della nozione di improcedibilità), la stessa non appare configurabile in quanto, affinché possa discorrersi di un'obbligazione naturale, deve ricorrere la spontaneità della datio, certamente da escludersi nei casi in cui il solvens sia, al momento del pagamento, erroneamente convinto della natura giuridica e non morale del vincolo.
6. Superati gli ostacoli preliminari all'esame del merito della controversia, deve rammentarsi che il riparto dell'onus probandi addossa sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020); con la precisazione che se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n.
37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
Con l'eccezione del caso in cui venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ipotesi, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e
10 Proc. n. 3911/2017 R.G.
simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia
21.4.2018, in Trib. Sulmona 28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia Email_1
18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2 Email_3
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto;
cfr. anche Cass. civ. sez. I,
6/02/2024, n. 3310, secondo la quale “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti”, poiché “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
7. Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'istituto bancario, risulta pienamente assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, risultando depositati agli atti i documenti contrattuali e gli estratti conto integrali dei rapporti per cui è causa, come peraltro attestato dal CTU.
Ne consegue che le domande attoree risultano ammissibili e suscettibili di essere vagliate nel merito.
8. A tal fine risulta imprescindibile l'esame delle consulenze tecniche d'ufficio acquisite agli atti di causa.
8.1. Con il primo degli elaborati peritali (depositato in data 28/02/2020) il
CTU, premessa l'analisi della documentazione agli atti, ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 2961, profilando due possibili ipotesi:
“RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL PERIODO
DAL 01/01/1981 AL 30/06/2018 - All. 05 – con applicazione dei tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992, per la parte successiva del rapporto fino al 14/02/1994 il criterio di cui all'art.
11 Proc. n. 3911/2017 R.G.
117 co.7 del D. Lgs 385 del 1993 e infine per il periodo successivo applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto.
Nessuna capitalizzazione degli interessi passivi e capitalizzazione annuale degli interessi attivi sino al 30/06/2000. Capitalizzazione trimestrale dal
01/07/2000. Espunzione delle c.m.s. e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad € 153.497,81 a credito del correntista verso la a fronte del CP_2 saldo riportato sull'estratto di conto di € 19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
“II - RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL
PERIODO DAL 23/11/2006 AL 30/06/2018 - All. 08- con applicazione dei tassi di interesse tempo per tempo risultanti dagli estratti conto, capitalizzati trimestralmente dal 01/07/2000 Espunzione delle c.m.s. e ricalcolo dal 09/02/2012 al 01/07/2012 senza capitalizzazione, e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad € 1.277,89 a debito del correntista verso la a fronte del saldo riportato sull'estratto di conto di € CP_2
19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
La differenza tra le due ricostruzioni riposa, principalmente, sul periodo oggetto del riconteggio, che nel primo caso parte dal 01/01/1981 e nel secondo dal 23/11/2006.
A tal proposito il consulente, nel vagliare l'eccezione di prescrizione puntualmente articolata dalla banca [per la cui valida proposizione non era onere della banca indicare puntualmente le rimesse ritenute solutorie, posto che “l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di "allegare" solo
l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U. n. 15895/2019; Cass. n.
34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso
12 Proc. n. 3911/2017 R.G.
indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti (si veda anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n. 26897)] ha ritenuto irrilevante la nozione del fido di fatto, rifacendosi ai contratti di affidamento del 05/10/2005 e del
05/10/2005 e operando la verifica della prescrizione sulla base della originaria ricostruzione contabile della banca in estratto conto, c.d. “saldo banca”, attestando che l'ultimo saldo di importo superiore al limite dell'affidamento a fronte del quale si sono registrati versamenti da parte del correntista (parte attrice) per riportare lo stesso saldo entro l'affidamento si è verificato in data 23/11/2006.
8.2. Successivamente, chiamato a chiarimenti, con la relazione integrativa depositata il 02/11/2021 il consulente, nel confermare le operazioni effettuate in precedenza quanto alla verifica di anatocismo, commissione di massimo scoperto e usura, ha profilato ulteriori ricostruzioni, operando altresì dei ricalcoli della prescrizione sul conto c.d. ricostruito, i.e. previa eliminazione di “tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito”.
In tal modo, il consulente ha proposto due ulteriori ricostruzioni:
“III - RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL
PERIODO DAL 28/06/1991 AL 30/06/2018 - All. 04 – con applicazione dei tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992, per la parte successiva del rapporto fino al 14/02/1994 il criterio di cui all'art. 117 co.7 del D. Lgs 385 del 1993 e infine per il periodo successivo applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto.
Nessuna capitalizzazione degli interessi passivi e capitalizzazione annuale degli interessi attivi fino al 30/06/2000. Capitalizzazione degli interessi, anche del conto corrente anticipi, dal 01/07/2000 al 31.12.2013.
Espunzione delle c.m.s. e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad
€ 61.543,29 a credito del correntista verso la a fronte del saldo CP_2 riportato sull'estratto di conto di € 19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
“IV - RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL
PERIODO DAL 28/06/1991 AL 30/06/2018 - All. 05 - con applicazione dei
13 Proc. n. 3911/2017 R.G.
tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992, per la parte successiva del rapporto fino al 14/02/1994 il criterio di cui all'art. 117 co.7 del D. Lgs 385 del 1993 e infine per il periodo successivo applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto.
Nessuna capitalizzazione degli interessi passivi e capitalizzazione annuale degli interessi attivi fino al 30/06/2000. Nessuna capitalizzazione degli interessi, neanche di quelli calcolati sul conto anticipi, dal 01/07/2000 al
31.12.2013. Espunzione delle c.m.s. e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad € 61.544,62 a credito del correntista verso la a fronte del CP_2 saldo riportato sull'estratto di conto di € 19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
9. Orbene, le ipotesi da ritenersi maggiormente attendibili sono quelle profilate nella seconda relazione (integrativa).
9.1. Esse, infatti, ai fini dell'accertamento della prescrizione, tengono conto del criterio del “saldo rettificato”: “Ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, in costanza di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente come nella specie (contratto di apertura di credito acceso in data 6 novembre 2003), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020). Nel qual caso, spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell'azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria (Cass., n. 26897/2024; Cass., n. 34997/2023)” [il testo è tratto dalla motivazione di Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/10/2025, n. 27460].
9.2. Sicché, individuando nella data del 28/06/1991 l'ultimo versamento solutorio, si è verificato che tutti i versamenti effettuati nelle date
14 Proc. n. 3911/2017 R.G.
successive non possono essere considerati pagamenti, ma semplici atti ripristinatori della provvista, in quanto il saldo del conto si mantiene positivo o, dal 05/10/2005, sempre entro i limiti dell'affidamento, per cui i relativi diritti non sono prescritti rispetto alla data di proposizione della domanda.
9.3. Quanto all'ipotesi di calcolo effettivamente ritenuta condivisibile, si ritiene che la stessa vada individuata nella ricostruzione IV, poiché la stessa, condivisibilmente (come richiesto dal giudice istruttore con i quesiti integrativi), espunge la capitalizzazione degli interessi dal 01/07/2000 al
31/12/2013, in assenza di valida pattuizione.
Tale ipotesi ha condotto all'accertamento per cui il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 è pari ad € 61.544,62 a credito del correntista verso la a fronte del saldo riportato sull'estratto di conto di € CP_2
19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 2961, alla data del
30/06/2018, è pari ad € 61.544,62 a credito del correntista.
10. Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi per 1/2, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, mentre per la restante metà, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 52.001 a € 260.000, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 3911/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
15 Proc. n. 3911/2017 R.G.
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2961, alla data del 30/06/2018, è pari ad € 61.544,62 a credito del correntista;
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano per l'intero (1/1) in € 545,00 per spese ed €
14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. Pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto,
a definitivo carico di parte convenuta.
Potenza, lì 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
16
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 01/12/2017 al n.
3911/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angelo
Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via del Gallitello n. 71;
ATTORE
E
(C.F. ), alla Controparte_1 P.IVA_1 quale si è fusa per incorporazione la C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michele Albano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Siracusa n.97;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/07/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3911/2017 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28/11/2017,
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la (già e Controparte_1 Controparte_2 sin d'ora, per brevità, , al fine di conseguire Controparte_3
l'accoglimento delle articolate conclusioni rassegnate alle pagg.ne 19, 20 e
21 dell'atto di citazione, tra cui, in sintesi:
- accertare, riconoscere e dichiarare, nulla, arbitraria, inammissibile, invalida e giuridicamente inefficace, ogni operazione operata dalla convenuta sul conto corrente n. 2961 e sul conto anticipi n. 26, entrambi intestati alla d.i. , per interessi a debito ultra-legali, per Parte_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per c.m.s. ed ogni altra commissione e spesa addebitata;
- accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei doveri di correttezza e buona fede ex artt.li 1337, 1175, 1366 e 1375
c.c.;
- accertare, riconoscere e dichiarare, nullo, arbitrario, inammissibile, invalido e giuridicamente inefficace, ogni addebito operato dalla convenuta sul conto corrente n. 2961 e sul conto anticipi n. 26, per commissioni ed interessi, dichiarando non dovute le relative somme dalla ditta;
Parte_1
- accertare il T.E.G. applicato dalla convenuta sul conto corrente n. 2961 e sul conto anticipi n. 26; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraia di tale T.E.G.; dichiarare infine non dovuto dall'attrice alla convenuta alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto corrente di interessi usurai ex Legge n.108/96;
- nell'ipotesi di rapporti chiusi, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 130.270,00, oppure di € 270.653,20, oppure della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU, a titolo di pagamento del maggior saldo effettivo, o, in via alternativa e/o subordinata,
a titolo di ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c., oppure in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., oppure in via alternativa e/o concorrente a titolo di risarcimento del danno causato da una condotta lesiva del sinallagma contrattuale, nonché per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
2 Proc. n. 3911/2017 R.G.
- nell'ipotesi di rapporti aperti, accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile da effettuarsi secondi i principi enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo a credito per l'attore ed a debito per la convenuta, nella misura di € 130.270,00, oppure di €
270.653,20, oppure della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU, condannando la convenuta ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità rilevate, rettificando il saldo dei rapporti oggetto di causa;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21/02/2018, la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione (per essere, alla relativa proposizione, il conto corrente di causa ancora aperto, nonché per il decorso dei termini per le contestazioni avverso agli estratti conto), l'improponibilità della medesima domanda ai sensi dell'art. 2034
c.c. (per essere spontaneamente intervenuto il pagamento degli interessi) e la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori, contestando poi le avverse doglianze nel merito.
Articolava, su tali basi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice Unico dell'On.le Tribunale adito: 1) in via preliminare: A. accogliere l'eccezione di prescrizione decennale e/o quinquennale (anche ex artt.li 2946 e 2948 c.c.) della domanda in ordine al rapporto di conto corrente n.1209 chiuso l'11.04.1994 e conseguentemente dichiarare prescritto qualsivoglia diritto e/o pretesa;
B. accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine al rapporto di conto corrente n.1209, chiuso l'11.04.1994, e conseguentemente dichiarare legittimata passiva la Carical S.p.A. e/o i suoi successori universali;
C. accogliere l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda restitutoria e/o di condanna (anche risarcitoria), in quanto il rapporto di c/c n.2961 era ancora aperto alla data della domanda, quindi non sono configurabili pagamenti ripetibili, bensì meri addebiti in conto;
D. accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda in ordine al rapporto di conto anticipi n.26, chiuso in data 23.03.2012; E. accertare e dichiarare: - l'improponibilità dell'azione di accertamento, in assenza della documentazione probatoria a sostegno della domanda;
-
3 Proc. n. 3911/2017 R.G.
l'inammissibilità/infondatezza e prescrizione della domanda proposta dall'attore, per intervenuto decorso del termine contrattuale e di quello di cui al D.L.vo n.385/93 (di 40/60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto), nonché quello (di sei mesi) di cui all'art.1832 comma 2 c.c., così come richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art.1857 c.c.
e dalle norme bancarie uniformi;
- accertare e dichiarare
l'improponibilità/infondatezza e prescrizione della domanda proposta dall'attore in quanto, ai sensi dell'art.2034 c.c., non può darsi luogo all'azione di ripetizione di pagati/versamenti a titolo di interessi laddove ciò sia avvenuto spontaneamente;
- accertare e dichiarare, dalla data della domanda giudiziale, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea per:
a) decorso del termine quinquennale, ex art.2948 comma 1, n.4 c.c., operante nell'ipotesi di diritto alla restituzione delle somme pagate dalla clientela in relazione all'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo decorso il termine previsto dal contratto di conto corrente e dal D.L.vo n.385/93 (40/60 giorni dal ricevimento), nonché quello (sei mesi) di cui all'art.1832 comma 2 c.c., così come richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art.1857 c.c. e dalle norme bancarie uniformi;
b) decorso del termine decennale così come eccepito ai sensi degli artt.li 1422, 2935 e 2946 c.c.; c) decorso del termine decennale tenuto conto del primo versamento in c/c ultradecennale avente carattere/natura solutoria, e quindi prescrizione di tutti i versamenti solutori e di tutte le movimentazioni precedenti detto primo versamento solutorio ultradecennale;
2) in via principale e nel merito, dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda dell'attore, così come proposta nei confronti della convenuta anche per le ragioni Controparte_3 espresse in narrativa;
3) in ogni caso, dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda risarcitoria;
4) in via subordinata, nella denegata e malaugurata ipotesi di ammissione della richiesta di CTU, escludere saldi temporali nella ricostruzione del rapporto e limitare quindi l'analisi solo al periodo più recente per il quale vi sia continuità nella produzione documentale degli estratti conto, ed in conseguenza, nell'altrettanto eventuale denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, limitare la sentenza all'accertamento dell'effettivo
4 Proc. n. 3911/2017 R.G.
dare/avere alla data di fine analisi, rigettando la richiesta restitutoria e/o di condanna;
in via ulteriormente gradata, nella denegata e malaugurata ipotesi di ammissione della richiesta di CTU, escludere saldi temporali nella ricostruzione del rapporto e limitare quindi l'analisi solo al periodo più recente per il quale vi sia continuità nella produzione documentale degli estratti conto, ed in conseguenza, nell'altrettanto eventuale denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, limitare l'eventuale condanna, anche restitutoria, in ragione di ogni eccepita decadenza e prescrizione”.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente (e connesso conto anticipi) di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto dovesse risultare illegittimamente percepito, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
4.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
5 Proc. n. 3911/2017 R.G.
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
4.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza di merito,
l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto
(Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale
Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022,
n.3911;) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
4.3. Orbene, del tutto pacifica, nella vicenda de qua, l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione (e, in particolare, alla relativa ammissibilità anche in costanza di rapporto) la recente giurisprudenza di legittimità ha operato un importante chiarimento, statuendo che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato
6 Proc. n. 3911/2017 R.G.
delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024, sottolineatura aggiunta).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
4.4. Orbene, nella fattispecie in analisi il conto corrente oggetto di causa deve ritenersi, al fine di vagliare i risultati concretamente conseguibili dall'attore, aperto, non essendo stati tempestivamente depositati documenti attestanti la relativa chiusura.
Non può, a tal riguardo, valorizzarsi la documentazione acclusa alla comparsa conclusionale dalla difesa attorea, poiché il relativo deposito è, all'evidenza tardivo: infatti, pur trattandosi di documentazione sopravvenuta alla scadenza dei termini di cui al previgente art. 183 co. 6
c.p.c. (taluni databili al marzo 2021 e talaltri al settembre 2023), la stessa avrebbe potuto – e dovuto – essere oggetto di una tempestiva istanza di rimessione in termini, da proporsi nella prima difesa successiva all'acquisizione del documento.
In mancanza, tali atti devono ritenersi inutilizzabili, con la conseguenza – ribadendo quanto affermato in premessa – che, ai fini del presente giudizio, il conto corrente di causa è da ritenersi aperto;
ne deriva – in applicazione dei principi poc'anzi compendiati – l'impossibilità di disporre la richiesta
7 Proc. n. 3911/2017 R.G.
condanna alla restituzione delle somme indebitamente percette, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 30/06/2018.
4.5. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
4.6. Un ulteriore ostacolo alla accoglibilità della – pur ammissibile – domanda di ripetizione laddove il conto sia aperto (o debba considerarsi tale ai fini di causa, come chiarito supra), deriva dal fatto che, affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia
8 Proc. n. 3911/2017 R.G.
natura solutoria (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 15/02/2024; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11056 del 24/04/2024); ebbene, nel caso di specie – anticipando quanto più analiticamente sarà vagliato infra – si riscontra l'assenza, alla data del 28/06/1991, di versamenti di natura solutoria, sicché non sarebbe in ogni caso rinvenibile, in senso tecnico, un indebito di cui disporre la restituzione.
5. Superato un primo profilo preliminare, occorre, a questo punto, operare un vaglio delle ulteriori eccezioni di inammissibilità/improponibilità delle domande attoree.
5.1. Anzitutto, è da considerarsi del tutto infondata – perché contrastante con orientamento oramai ampiamente consolidato – l'eccezione di inammissibilità legata alla mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inoltrati al cliente: ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cfr., ex multis, Cass. n. 30000/2018; Cass. n.
23421/2016; Cass. n. 11626/2011). Di tal guisa, l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass.
n. 11749/2006; nello stesso senso anche la recente Cass. civ., Sez. II, Sent.
11/04/2025, n. 9525).
5.2. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell'istituto di credito
– ancorata alla pretesa discontinuità tra il conto corrente n. 52/01209 e quello n. 2961, oggetto di causa – è risultata smentita dai rilievi operati dal consulente, il quale ha evidenziato indici idonei a considerare i due rapporti l'uno la prosecuzione dell'altro, quali, a titolo esemplificativo, il fatto che sul corrente n. 2961, acceso in data 14/02/1994, è stato addebitato, mediante giroconto, il saldo del conto 1209 (pari a Lire 64.169.683) in uno con gli interessi maturati sino al trasferimento di tale saldo, laddove invece,
9 Proc. n. 3911/2017 R.G.
sul conto pregresso n. 52/01209, in seguito a tale operazione non sono state effettuate ulteriori movimentazioni, né sono state addebitate spese di chiusura del conto.
5.3. Con riferimento alla pretesa “improponibilità” della domanda per gli effetti dell'art. 2034 c.c. (al di là dell'improprio impiego della nozione di improcedibilità), la stessa non appare configurabile in quanto, affinché possa discorrersi di un'obbligazione naturale, deve ricorrere la spontaneità della datio, certamente da escludersi nei casi in cui il solvens sia, al momento del pagamento, erroneamente convinto della natura giuridica e non morale del vincolo.
6. Superati gli ostacoli preliminari all'esame del merito della controversia, deve rammentarsi che il riparto dell'onus probandi addossa sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020); con la precisazione che se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n.
37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
Con l'eccezione del caso in cui venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ipotesi, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e
10 Proc. n. 3911/2017 R.G.
simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia
21.4.2018, in Trib. Sulmona 28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia Email_1
18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2 Email_3
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto;
cfr. anche Cass. civ. sez. I,
6/02/2024, n. 3310, secondo la quale “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti”, poiché “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
7. Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'istituto bancario, risulta pienamente assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, risultando depositati agli atti i documenti contrattuali e gli estratti conto integrali dei rapporti per cui è causa, come peraltro attestato dal CTU.
Ne consegue che le domande attoree risultano ammissibili e suscettibili di essere vagliate nel merito.
8. A tal fine risulta imprescindibile l'esame delle consulenze tecniche d'ufficio acquisite agli atti di causa.
8.1. Con il primo degli elaborati peritali (depositato in data 28/02/2020) il
CTU, premessa l'analisi della documentazione agli atti, ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 2961, profilando due possibili ipotesi:
“RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL PERIODO
DAL 01/01/1981 AL 30/06/2018 - All. 05 – con applicazione dei tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992, per la parte successiva del rapporto fino al 14/02/1994 il criterio di cui all'art.
11 Proc. n. 3911/2017 R.G.
117 co.7 del D. Lgs 385 del 1993 e infine per il periodo successivo applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto.
Nessuna capitalizzazione degli interessi passivi e capitalizzazione annuale degli interessi attivi sino al 30/06/2000. Capitalizzazione trimestrale dal
01/07/2000. Espunzione delle c.m.s. e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad € 153.497,81 a credito del correntista verso la a fronte del CP_2 saldo riportato sull'estratto di conto di € 19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
“II - RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL
PERIODO DAL 23/11/2006 AL 30/06/2018 - All. 08- con applicazione dei tassi di interesse tempo per tempo risultanti dagli estratti conto, capitalizzati trimestralmente dal 01/07/2000 Espunzione delle c.m.s. e ricalcolo dal 09/02/2012 al 01/07/2012 senza capitalizzazione, e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad € 1.277,89 a debito del correntista verso la a fronte del saldo riportato sull'estratto di conto di € CP_2
19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
La differenza tra le due ricostruzioni riposa, principalmente, sul periodo oggetto del riconteggio, che nel primo caso parte dal 01/01/1981 e nel secondo dal 23/11/2006.
A tal proposito il consulente, nel vagliare l'eccezione di prescrizione puntualmente articolata dalla banca [per la cui valida proposizione non era onere della banca indicare puntualmente le rimesse ritenute solutorie, posto che “l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di "allegare" solo
l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U. n. 15895/2019; Cass. n.
34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso
12 Proc. n. 3911/2017 R.G.
indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti (si veda anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n. 26897)] ha ritenuto irrilevante la nozione del fido di fatto, rifacendosi ai contratti di affidamento del 05/10/2005 e del
05/10/2005 e operando la verifica della prescrizione sulla base della originaria ricostruzione contabile della banca in estratto conto, c.d. “saldo banca”, attestando che l'ultimo saldo di importo superiore al limite dell'affidamento a fronte del quale si sono registrati versamenti da parte del correntista (parte attrice) per riportare lo stesso saldo entro l'affidamento si è verificato in data 23/11/2006.
8.2. Successivamente, chiamato a chiarimenti, con la relazione integrativa depositata il 02/11/2021 il consulente, nel confermare le operazioni effettuate in precedenza quanto alla verifica di anatocismo, commissione di massimo scoperto e usura, ha profilato ulteriori ricostruzioni, operando altresì dei ricalcoli della prescrizione sul conto c.d. ricostruito, i.e. previa eliminazione di “tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito”.
In tal modo, il consulente ha proposto due ulteriori ricostruzioni:
“III - RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL
PERIODO DAL 28/06/1991 AL 30/06/2018 - All. 04 – con applicazione dei tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992, per la parte successiva del rapporto fino al 14/02/1994 il criterio di cui all'art. 117 co.7 del D. Lgs 385 del 1993 e infine per il periodo successivo applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto.
Nessuna capitalizzazione degli interessi passivi e capitalizzazione annuale degli interessi attivi fino al 30/06/2000. Capitalizzazione degli interessi, anche del conto corrente anticipi, dal 01/07/2000 al 31.12.2013.
Espunzione delle c.m.s. e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad
€ 61.543,29 a credito del correntista verso la a fronte del saldo CP_2 riportato sull'estratto di conto di € 19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
“IV - RICOSTRUZIONE DEL CONTO CORRENTE 2961 PER IL
PERIODO DAL 28/06/1991 AL 30/06/2018 - All. 05 - con applicazione dei
13 Proc. n. 3911/2017 R.G.
tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992, per la parte successiva del rapporto fino al 14/02/1994 il criterio di cui all'art. 117 co.7 del D. Lgs 385 del 1993 e infine per il periodo successivo applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto.
Nessuna capitalizzazione degli interessi passivi e capitalizzazione annuale degli interessi attivi fino al 30/06/2000. Nessuna capitalizzazione degli interessi, neanche di quelli calcolati sul conto anticipi, dal 01/07/2000 al
31.12.2013. Espunzione delle c.m.s. e degli addebiti effettuati a titolo di altre spese fino al 07/02/2012. Al termine dei calcoli peritali si è potuto pertanto determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 pari ad € 61.544,62 a credito del correntista verso la a fronte del CP_2 saldo riportato sull'estratto di conto di € 19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
9. Orbene, le ipotesi da ritenersi maggiormente attendibili sono quelle profilate nella seconda relazione (integrativa).
9.1. Esse, infatti, ai fini dell'accertamento della prescrizione, tengono conto del criterio del “saldo rettificato”: “Ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, in costanza di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente come nella specie (contratto di apertura di credito acceso in data 6 novembre 2003), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020). Nel qual caso, spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell'azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria (Cass., n. 26897/2024; Cass., n. 34997/2023)” [il testo è tratto dalla motivazione di Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/10/2025, n. 27460].
9.2. Sicché, individuando nella data del 28/06/1991 l'ultimo versamento solutorio, si è verificato che tutti i versamenti effettuati nelle date
14 Proc. n. 3911/2017 R.G.
successive non possono essere considerati pagamenti, ma semplici atti ripristinatori della provvista, in quanto il saldo del conto si mantiene positivo o, dal 05/10/2005, sempre entro i limiti dell'affidamento, per cui i relativi diritti non sono prescritti rispetto alla data di proposizione della domanda.
9.3. Quanto all'ipotesi di calcolo effettivamente ritenuta condivisibile, si ritiene che la stessa vada individuata nella ricostruzione IV, poiché la stessa, condivisibilmente (come richiesto dal giudice istruttore con i quesiti integrativi), espunge la capitalizzazione degli interessi dal 01/07/2000 al
31/12/2013, in assenza di valida pattuizione.
Tale ipotesi ha condotto all'accertamento per cui il saldo del rapporto di conto corrente al 30/06/2018 è pari ad € 61.544,62 a credito del correntista verso la a fronte del saldo riportato sull'estratto di conto di € CP_2
19.226,36 a debito del correntista verso la CP_2
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 2961, alla data del
30/06/2018, è pari ad € 61.544,62 a credito del correntista.
10. Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi per 1/2, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, mentre per la restante metà, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 52.001 a € 260.000, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 3911/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
15 Proc. n. 3911/2017 R.G.
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2961, alla data del 30/06/2018, è pari ad € 61.544,62 a credito del correntista;
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano per l'intero (1/1) in € 545,00 per spese ed €
14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. Pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto,
a definitivo carico di parte convenuta.
Potenza, lì 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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